Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Regione ha dimostrato la notifica delle cartelle presupposte in date successive alla loro emissione e precedenti all'avviso di intimazione. Inoltre, per la Sicilia, la legge regionale n. 16/2015, confermata dalla Corte Costituzionale, non prevedeva l'obbligo di notifica degli avvisi di accertamento prodromici, e tale previsione è stata abrogata dalla legge regionale n. 15/2021. L'invio di un avviso bonario non è un obbligo ma una facoltà.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Regione ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che per gli anni 2017 e 2018 i termini prescrizionali sono stati allungati dall'art. 68 del d.l. 18/2020 a causa dell'epidemia da COVID-19. L'avviso di intimazione è stato ritenuto valido.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 4
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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