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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3466/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006143000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011587639000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210077045971000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220016450992000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230013431816000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7053/2025 depositato il
30/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R. 3466/2025) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.29520259006143000, a lei notificato il 16/4/2025, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.220,03, relativi a tassa automobilistica per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente ha eccepito , quali vizi di invalidità dell'avviso di intimazione, sopra citato, i seguenti:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la prescrizione dei tributi richiesti.
L'avviso di intimazione è disciplinato dall'art.50 del DPR 602 /1973 per il quale il concessionario della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva che la ricorrente ha notificato il proprio ricorso all'Agenzia delle Entrate riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed alla regione Sicilia, OR regionale dell'Economia.
L'OR e l'ER si sono costituiti in giudizio.
L'ADER ha precisato di avere notificato le cartelle presupposte e di avere svolto soltanto la sua attività di ufficio addetto alla riscossione .
La Regione Sicilia ha ,invece, ampiamente contestato le eccezioni della ricorrente, eccependo, a sua volta, l'infondatezza del ricorso.
La regione ha precisato, a proposito della asserita mancata notifica degli atti presupposti, che le cartelle, relative ai suddetti anni, sono state notificate rispettivamente nelle seguenti date:
anno 2017:19/10/2022;
anno 12018: 7/12/2022;
anno 2019: 30/11/2022;
anno 2020; 10/5/2023.
La stessa Regione , poi, ha precisato che, per quanto riguarda la Sicilia, non esiste , ai sensi della legge regionale n.16 del l'11/8/2015, l'obbligo di notificare gli avvisi di accertamento prodromici;
la stessa legge
è stata considerata , conforme alle norme della Costituzione, dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.152/2018. La Regione , poi, ha precisato che il termine di vigenza triennale della suddetta legge, è stato abrogato dall'art.109 della legge regionale del 15/4/2021e, pertanto, il mancato invio di avvisi di accertamento non
è più previsto in Sicilia.
La Regione ,ancora, ha ribadito che l'invio di eventuale avviso bonario non costituisce un obbligo, ma una facoltà (Cassaz.ord.28311 del 15/10/2021).
Per quanto riguarda la prescrizione ,eccepita dalla ricorrente, essa non solo è sussistita per tutte le annualità , ma, per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018, vi è stato in vigore l'art.68 del d.l. 18/2020, che ha comportato un allungamento dei termini prescrizionali, in considerazione della stasi lavorativa che ha interessato l'intero territorio nazionale a causa della nota e grave epidemia.
Per quanto detto, è evidente che l'avviso di intimazione sia stata del tutto valido ed immune dai vizi, sollevati dalla ricorrente, mentre l'operato dell'ADER e della regione Sicilia siano stati conformi alla normativa vigente.
Questo Giudice dispone la compensazione delle spese in considerazione della difficoltà interpretative derivanti dalla novità delle norme sopra citate.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3466/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006143000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011587639000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210077045971000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220016450992000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230013431816000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7053/2025 depositato il
30/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R. 3466/2025) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.29520259006143000, a lei notificato il 16/4/2025, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.220,03, relativi a tassa automobilistica per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Il ricorrente ha eccepito , quali vizi di invalidità dell'avviso di intimazione, sopra citato, i seguenti:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la prescrizione dei tributi richiesti.
L'avviso di intimazione è disciplinato dall'art.50 del DPR 602 /1973 per il quale il concessionario della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva che la ricorrente ha notificato il proprio ricorso all'Agenzia delle Entrate riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed alla regione Sicilia, OR regionale dell'Economia.
L'OR e l'ER si sono costituiti in giudizio.
L'ADER ha precisato di avere notificato le cartelle presupposte e di avere svolto soltanto la sua attività di ufficio addetto alla riscossione .
La Regione Sicilia ha ,invece, ampiamente contestato le eccezioni della ricorrente, eccependo, a sua volta, l'infondatezza del ricorso.
La regione ha precisato, a proposito della asserita mancata notifica degli atti presupposti, che le cartelle, relative ai suddetti anni, sono state notificate rispettivamente nelle seguenti date:
anno 2017:19/10/2022;
anno 12018: 7/12/2022;
anno 2019: 30/11/2022;
anno 2020; 10/5/2023.
La stessa Regione , poi, ha precisato che, per quanto riguarda la Sicilia, non esiste , ai sensi della legge regionale n.16 del l'11/8/2015, l'obbligo di notificare gli avvisi di accertamento prodromici;
la stessa legge
è stata considerata , conforme alle norme della Costituzione, dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.152/2018. La Regione , poi, ha precisato che il termine di vigenza triennale della suddetta legge, è stato abrogato dall'art.109 della legge regionale del 15/4/2021e, pertanto, il mancato invio di avvisi di accertamento non
è più previsto in Sicilia.
La Regione ,ancora, ha ribadito che l'invio di eventuale avviso bonario non costituisce un obbligo, ma una facoltà (Cassaz.ord.28311 del 15/10/2021).
Per quanto riguarda la prescrizione ,eccepita dalla ricorrente, essa non solo è sussistita per tutte le annualità , ma, per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018, vi è stato in vigore l'art.68 del d.l. 18/2020, che ha comportato un allungamento dei termini prescrizionali, in considerazione della stasi lavorativa che ha interessato l'intero territorio nazionale a causa della nota e grave epidemia.
Per quanto detto, è evidente che l'avviso di intimazione sia stata del tutto valido ed immune dai vizi, sollevati dalla ricorrente, mentre l'operato dell'ADER e della regione Sicilia siano stati conformi alla normativa vigente.
Questo Giudice dispone la compensazione delle spese in considerazione della difficoltà interpretative derivanti dalla novità delle norme sopra citate.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese