CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 999/2023RG vertente tra
in persona del suo ورcon sede in Pesaro, Via Mameli n. 44 (P.Iva e C.F. Parte 1 P.IVA 1
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'avv. legale rappresentante, Parte 2 (C.F. presso il cui studio in Pesaro, Via Porta Rimini n. 5, Tomaso Manzoni (Cod. Fisc. C.F. 2
è domiciliato (pec: Email 1
- fax n. 072164126);
-parte appellante e Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA 2 ), in persona legaleControparte_1
,avente sede legale in Pesaro (PU), alla Strada Montefeltro n. 81, rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Paul TEDESCO (Cod. Fisc.Alexander C.F. 3 (pec: Email 2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1.
132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Con decreto ingiuntivo del 18.12.2020 rg. 2703/2020, su ricorso della Controparte 1
Parte 1 il pagamento della somma di € 19.206,16 oltre
[...] il Tribunale di Pesaro ha ingiunto alla interessi ed accessori.
Parte 1 si è opposta al decreto esponendo che: (a) nell'ambito di una ristrutturazione affidatale La
Parte 3 di Pesaro come richiesto del Direttore dei Lavori, Ing. Parte_4 aveva sub- dal appaltato alla opposta la fornitura e la posa in opera delle ringhiere in ferro dei terrazzi il cui lavoro sarebbe dovuto terminare contrattualmente il 31.10.2019, poi prorogato al 31.12.2019 in seguito alle varianti di progetto, con una penale di 50,00 Euro giornalieri in caso di ritardo;
(b) il compenso concordato per il subappalto era stato preventivato in Euro 14.400,00, (c)i lavori subappaltati avevano subito notevoli ritardi al punto che la avrebbe comunicato all' Parte 1 che il montaggioControparte 1
delle ringhiere sarebbe avvenuto in data 15.1.2020 e che si rendeva necessaria una piattaforma aerea e l'assistenza alle opere;
(d)l' Parte 1 era costretta quindi a noleggiare la piattaforma aerea nonostante ciò spettasse alla ma la opposta non si presentava in cantiere e pertanto laControparte 1 opponente diffidava la opposta a terminare i lavori pena la risoluzione del contratto con richiesta danni;
(e)nonostante ciò il 16 gennaio 2020 la CTM opposta eseguiva i lavori ma in maniera difforme da quelli commissionati e la difformità veniva subito contestata dalla Parte 1 (f)la opposta inviava all' Pt_1
[...] la fattura a saldo dei lavori con cui poi avrebbe richiesto il decreto monitorio;
(g) la CTM ritardava comunque il montaggio dei parapetti che venivano installati solamente i primi di giugno 2020, con oltre 5 mesi di ritardo e neppure a regola d'arte; (h)la CTM opposta non provvedeva neppure a consegnare le certificazioni obbligatorie della zincatura e della verniciatura, nonostante le fossero state richieste, anche dalla D.L.
Si costituiva in giudizio l' opposta contestando le deduzioni della difesa avversaria ed insistendo per la conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza l' Parte 1 offriva banco iudicis una somma di Euro 13.162,10 che la CTM rifiutava.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività, concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.. ammesse le prove orali, escussi i testi all'udienza del 7.12.2022 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 4 ottobre 2023, concessi i termini per deposito note conclusionali fino a dieci giorni prima di tale udienza.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
"La opposizione è infondata e va respinta
Occorre preliminarmente osservare in merito alla eccezione di parte opponente secondo cui non vi sarebbe alcuna prova della stipula di un contratto di appalto scritto fra le parti, che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. (Cassazione civile, sez. II, 26/01/2023, n. 2386) e nel caso in esame non c'è dubbio che fra le parti sia intercorso un rapporto negoziale di appalto o sub-appalto del quale l'opposta chiede il pagamento ma le viene contestato l'ammontare dei compensi richiesti, il ritardo nell'esecuzione e la presenza di vizi.
L'appalto (o sub-appalto) consisteva nella fornitura e posa in opera di 13 balconi in ferro zincato e verniciato presso il cantiere del Controparte_3 a Pesaro.
Vi è per contro in atti il documento che prova che in data 2 agosto 2019, la opposta ha trasmesso alla Pt_1
[...] il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere e precisamente “... balconi di ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata →
Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva" e tale preventivo non risulta contestato né è mai risulta chiesta una revisione del prezzo.
Ora sulla individuazione del criterio da tenere presente per la determinazione del corrispettivo dovuto in favore dell'odierna opposta e sui profili relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, in assenza di qualsiasi sopravvenuto accordo nel correlare la determinazione del corrispettivo sulla base di un diverso tipo di criterio, ma solo sul preventivo apparentemente non contestato il correlativo prezzo va
,
quantificato sulla scorta del criterio "a misura", (Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva") e le relative operazioni per la commisurazione del prezzo effettivamente dovuto in favore della società opposta sono pertanto 18.450,00 più iva in assenza di alte modalità essenziali, attinente, cioè, all'individuazione di un diverso criterio di riferimento per la quantificazione del corrispettivo dovuto dovendosi assumere, quale valore unitario dell'opera a metro lineare, per il valore indicato dalla committente nel computo inviato.
In altri termini, solo quando il corrispettivo sia stato fissato a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; mentre solo nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr. Cass. n. 9246/2012 e Cass. n. 21517/2019) Ora la Parte 1 eccepisce di dover pagare un minor prezzo a metro lineare delle installazioni ( non contestate nella misura) della sulla base di un accordo avvenuto in data 19.9.2020 tra Pt 2 er la Pt 1
[…] e Controparte_2 per la CTM ma di tale accordo non esiste prova, neppure testimoniale.
Circa il ritardo nei lavori non vi è, ne vi potrebbe essere alcuna ricostruzione in termini di clausola penale perché come asserisce la opponente non vi è scrittura privata sottoscritta da assuntori e dall'organo appaltante.
Tra l'altro il contratto di appalto iniziale appare concluso tra il Condominio committente e l'appaltatore
Edil Pt 1 il quale ha sub-appaltato la fornitura delle ringhiere dei balconi. Non concorrono pertanto con il committente Condominio plurimi appaltatori all'attuazione della medesima prestazione finale complessiva - ossia all'opera di ristrutturazione dell'intero comune fabbricato per cui i rapporti che hanno interessato le imprese sub-appaltatrici hanno operato sul piano di
,
autonomia rispetto al committente.
Ora per la obbligazione assunta, sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine in chiave negoziale, chi avrebbe semmai dovuto semmai chiedere la applicazione della penale erano i condomini del di Pesaro per il ritardo alla LD, la quale avrebbe Parte 3
Part poi dovuto rivolgerla alla pretendendone il rimborso.
Ma a parte la diffida inviata dall'amministratore del Condominio committente alla LD poi
Part asseritamente rigirata alla non vi è prova in tal senso che il CP_4 abbia addebitato alla
LD penali per ritardo per cui nessun inadempimento da ritardo sarebbe addebitabile con riguardo alla gestione dei rapporti interni fra opponente ed opposta, quanto alle modalità e alle forme della loro interazione.
Il che esclude che una siffatta pattuizione costituisse una condizione o clausola atipica, in quanto presupposto della sua operatività.
Occorre pertanto anche stabilire a chi competesse di pagare il noleggio della gru per i giorni 15, 16 e 17, il costo del trasporto, montaggio e smontaggio dei ponteggi e delle assistenze per Euro 2.100,00.
La opponente sostiene che l'automezzo con cestello elevatore o gru sarebbe stato noleggiato solo ed esclusivamente per permettere alla CTM il montaggio dell'opera commissionatale.
La CTM sostiene che la gru sarebbe stata utilizzata anche dall' Parte_1 per smontare le impalcature e per questo non vorrebbe sopportarne i costi.
Occorre fare pertanto riferimento al preventivo di spesa con cui la CTM si impegnava a realizzare balconi di ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata →>>> Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva"
Part
Nessuna previsione di spesa per impalcature a carico della e stata mai prevista ed è logico presupporre che la sub-appltatrice dovesse fruire delle impalcature già montate cioè i tubi innocenti, come quella in oggetto montata dalla EdilDomus per realizzare la ristrutturazione dell'intero condominio e sul punto la opponente non chiarisce neppure perché al momento della posa in opera dei balconi (16 gennaio Part 2020) le impalcature fossero già state smontate e solo su richiesta della rimontate solo fino al piano '
primo a carico delle EdilDomus.
Pertanto della spese deve farsene carico la opponente e non va addebitata alla opposta.
La opposizione va pertanto respinta e le spese legali seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Pesaro in persona del GOT Dott Fabrizio Tonni definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1-respinge la opposizione
2-conferma il decreto ingiuntivo emesso dal emesso dal Tribunale di Pesaro in data 18.12.2020 (N.R.G. in persona del legale rappresentante pro2703/2020), su ricorso di Controparte 1 tempore che pertanto dichiara immediatamente esecutivo.
3- condanna la opponente Parte 1 in persona del suo legale rappresentante Geom. Parte 2
Controparte 1[...] al pagamento in favore della opposta CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rimborso delle spese legali che ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre spese generali cpa ed iva se dovuta.
4.L'appellante ha così sintetizzato i motivi di gravame:
"Primo motivo (da pag. 11)
Con il primo motivo si intende impugnare il capo della sentenza ove il Giudice ha individuato la misura
-
del corrispettivo del sub-appalto nella somma di Euro 18.450,00 più iva, sulla base di un preventivo apparentemente non contestato.
Si intende censurare il detto capo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 1657 cod.civ, nonché per travisamento dei fatti posti a base della propria decisione e per aver omesso l'esame di un elemento di prova a sua disposizione.
L'appellante ritiene che non vi fosse alcun criterio prestabilito per la determinazione del corrispettivo, in quanto il preventivo non è mai stato accettato, né controparte ne ha fornito prova e comunque, successivamente, vi è stato un accordo in base al quale il corrispettivo veniva pattuito in Euro 15.000,00.
Secondo CP 5 (da pag. 15)
-Con il secondo motivo si intende impugnare il capo della sentenza di primo grado ove il Giudice ha ritenuto che "nessun inadempimento da ritardo sarebbe addebitabile con riguardo alla gestione dei rapporti interni fra opponente ed opposta, quanto alle modalità e alle forme della interazione" negando, dunque, che vi sia stato un inadempimento da ritardo e conseguentemente un danno risarcibile.
Si intende impugnare il detto capo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 1218 cod.civ. poiché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, vi è stato un ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale dovuta dal subappaltatore e ciò ha inevitabilmente causato un danno che deve essere risarcito.
RZ TI (da pag. 17) Con il terzo motivo si intende impugnare capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha posto a Parte 1 le spese sostenute per l'autogru, per il rimontaggio delle impalcature e per carico della le assistenze alle opere.
Si ritiene che il Giudice di prime cure, sul punto, abbia errato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e per aver travisato i fatti posti a fondamento della domanda, poiché la disciplina del contratto di appalto prevede, se non diversamente stabilito, che i costi necessari a realizzare l'opera appaltata, mezzi e strumenti compresi, spettino all'appaltatore e non al committente".
5.Il primo motivo di appello è infondato.
La Corte condivide la richiamata ricostruzione del Tribunale con cui si è valorizzato il documento costituito dall'offerta formulata dalla CTM ed inviata con e-mail alla Parte 1 il 2 agosto 2019.
6.Va preliminarmente osservato che, nella ricostruzione del contenuto oggettivo dell'accordo delle parti, deve tenersi conto, analogamente a quanto avviene per l'interpretazione del contratto, del criterio della buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. fondato sull'esigenza di “solidarietà contrattuale" e che si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235),
7.Ora non può dubitarsi che:
• la ricezione dell'email contenente il preventivo con la specifica indicazione dei costi (di cui a doc.
richiamato in atti),
• il conseguente affidamento dei lavori e la loro realizzazione;
• l'assenza di ogni controproposta o contestazione sui prezzi proposti, convincono che la condotta dell'appellante, interpretata secondo buona fede, costituisca accettazione del corrispettivo preventivato e che dunque su di esso si sia consolidato l'accordo tra le parti.
8.I lavori per cui è causa furono realizzati a regola d'arte come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso dalla direzione lavori (geom. Controparte_6 ) del 29.5.2020 in cui si dava atto della corretta esecuzione delle opere nel giorno 15 maggio 2020 (salva l'irrilevante prescrizione di sostituire nel termine di 20 giorni, un fianchetto dell'appartamento del condomino CP_7.
Tali circostanze sono state poi confermate dallo stesso direttore dei lavori in sede testimoniale laddove alle domande: "vero che in data 14-15 maggio, la Centro Trasformazione metalli provvedeva a sostituire le lamiere, ultimando così le lavorazioni?",
"vero che il D.L. accertava che tutte le lavorazioni erano state correttamente eseguite senza difetti di realizzazione?",
il teste ha rispettivamente risposto
• "Sì è vero, fatte salve alcune modifiche i lavori vennero terminati";
. "Sì è vero";
9.Va poi condiviso il rilievo formulato da parte appellata secondo cui contestazioni sui prezzi concordati di cui a preventivo non furono sollevate dall'appellante neppure dopo la ricezione della fattura dedotta in monitorio.
Ed infatti nel vario scambio di comunicazioni tra le parti dopo l'emissione della fattura per il saldo,
l'appellante non ha formulato specifiche contestazioni sui prezzi applicati bensì rilevi di altro genere.
In tal modo resta definitivamente confermato che la Parte 1 tenne una condotta che complessivamente valutata secondo buona fede, ha comportato l'accettazione dei prezzi dell'offerta di cui al preventivo.
10. L'appellante ha poi censurato la pronuncia di primo grado per non aver considerato gli elementi di prova sull'esistenza di un accordo successivo alla realizzazione delle opere, in forza del quale le parti avrebbero concordato una riduzione del prezzo ad Euro 15.000,00 IVA inclusa.
Di tale accordo non esiste prova documentale né essa è desumibile dalla prova testi.
A parte i testimoni che sul punto hanno dichiarato di non sapere nulla, deve rilevarsi come rispondendo al capitolo di prova "vero che in tale data (riferita al 14.9.2020) le parti si accordavano per il pagamento in
Part favore della di Euro 15.000,00 iva compresa"
• il teste Testimone 1 ha dichiarato: “non è vero. Ci fu proposta una somma di Euro
16.300,00 e ci fu promesso un bonifico di Euro 5.500,00. Il bonifico non è stato mai effettuato e quindi nessun contatto per il saldo della somma. Così iniziammo la pratica legale";
• la teste Testimone 2 ha dichiarato: "si è vero li ho sentiti trattare".
11.Rilevata l'inconciliabilità delle due dichiarazioni va detto che quella del teste Tes 1 appare precisa e circostanziata mentre quella della Tes 2 è meramente confermativa di una circostanza dubbia.
Sembra che la teste sostenga di aver sentito le parti trattare mentre è dubbio che essa abbia assistito ed inteso l'effettivo contenuto (finale) del supposto accordo. D'altra parte al riguardo la teste non fornisce alcuna utile indicazione contrariamente al teste Tes 1 che ben chiarisce come si fosse trattato di una proposta dell'appellante poi non onorata.
In definitiva sia che si ritenga la prevalenza della testimonianza del Tes 1 sia che si ritenga che le dichiarazioni si elidono reciprocamente (non essendovi altro utile strumento di valutazione della rispettiva attendibilità), la conclusione è la medesima: il difetto di prova di un accordo modificativo dei prezzi concordati.
Il motivo è respinto.
12.Con la seconda censura l'appellante rivendica il diritto al risarcimento da ritardo nell'adempimento negato dal Tribunale.
Sul punto la Corte condivide e richiama le argomentazioni del Tribunale specificando che la richiesta risarcitoria è così circoscritta nell'atto di appello:
"Posto che il ritardo vi è stato, che non è un ritardo trascurabile e che è dipeso esclusivamente Part dall'inadempimento della che ha realizzato un'opera difforme dal progetto, appare pacifico il diritto della Parte 1 al risarcimento del danno da ritardato adempimento (ritardo perdurato oltre ogni ragionevole tollerabilità), danno che è stato richiesto in via equitativa ex art. 1266 cod.civ. nella misura di
Euro 1.000,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia."
Ora è del tutto evidente che l'invocato danno da ritardo è un danno patrimoniale e va specificamente allegato e provato nelle componenti tipiche (danno emergente / lucro cessante).
Nella presente fattispecie l'appellante non ha sottoposto alla Corte né una precisa allegazione della natura, contenuto ed entità del danno né un criterio verificabile di determinazione, limitandosi a chiedere una inammissibile valutazione equitativa di un pregiudizio del tutto evanescente. Il ritardo non è infatti il danno-conseguenza ma la possibile causa (danno-evento) di eventuali danni-conseguenza patrimoniali da provare nell'esatto ammontare.
Il motivo è respinto.
13.Di seguito va esaminato il terzo motivo di appello sul carico dei costi per l'autogrù, per il rimontaggio delle impalcature e per l'assistenza alle opere.
Il motivo è infondato.
14.La Corte ha già chiarito come l'accordo contrattuale debba ritenersi riconducibile all'accettazione
(secondo buona fede) per facta concludentia della proposta contrattuale di seguito riportata: AACTM TUV
Centro Trasformazione Metalli srl
Strutture Certificate in Ferro e Serramenti in Alluminio
Strada del Montefeltro. 81 61122 PESARO
Tel. 0721.27178 www.ctm-pesaro.it-e-mail: info@ctm-pesaro.it Partita IVA: 02550110411
Spett.le
LD srl
Pesaro, 02/08/19 Oggetto: offerta N. 180 rif. Via Alberti
Con la presente Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la realizzazione di:
Balconi in ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata.
Sviluppo circa ml. 90 205,00
Al ml. €. 210,00+iva
N.B. Il trattamento della zincatura a caldo essendo un procedimento ad immersione in un bagno di zinco fuso a 450° non può essere liscio e perfetto, presenta delle rugosità che non possono essere completamente levigate con mole abrasive, altrimenti se ne comprometterebbe la tenuta. Una eventuale verniciatura seguirà la superficie zincata. common con zur
A VS Stere IVA al 22% salvo diverse disposizioni di legge ove applicabili
Validità offerta: 30 giorni
Tempi di consegna: 30 giorni
Pagamento: 30% all'ordine, e rimanente a 30/60gg. d.f.f.m.
Nel ringraziarVi per averci interpellato porgiamo distinti saluti.
Firma per accettazione
Informativa ai sensi della legge 196/2003 PATRIGNANI SRL, titolare del trattamento dei dati, garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela de dati personali
Pagina 1 di 1 15.L'interpretazione letterale dell'atto è univoca nel senso che l'accordo ha ad oggetto solo la realizzazione dei balconi ed il prezzo è riferito solo alla realizzazione dei beni materiali.
In difetto di diverse previsioni deve ritenersi che il compenso non contemplasse gli interventi preliminari necessari per la posa in opera come :
preparazione della struttura dell'edificio alla corretta collocazione dei balconi compresa la adeguata
.
sistemazione dell'impalcatura;
predisposizione dei mezzi necessari al sollevamento;
•
• opere manuali accessorie.
La decisionel del Tribunale va dunque condivisa e confermata sul punto.
16.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 999/2023RG vertente tra
in persona del suo ورcon sede in Pesaro, Via Mameli n. 44 (P.Iva e C.F. Parte 1 P.IVA 1
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'avv. legale rappresentante, Parte 2 (C.F. presso il cui studio in Pesaro, Via Porta Rimini n. 5, Tomaso Manzoni (Cod. Fisc. C.F. 2
è domiciliato (pec: Email 1
- fax n. 072164126);
-parte appellante e Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA 2 ), in persona legaleControparte_1
,avente sede legale in Pesaro (PU), alla Strada Montefeltro n. 81, rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Paul TEDESCO (Cod. Fisc.Alexander C.F. 3 (pec: Email 2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1.
132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Con decreto ingiuntivo del 18.12.2020 rg. 2703/2020, su ricorso della Controparte 1
Parte 1 il pagamento della somma di € 19.206,16 oltre
[...] il Tribunale di Pesaro ha ingiunto alla interessi ed accessori.
Parte 1 si è opposta al decreto esponendo che: (a) nell'ambito di una ristrutturazione affidatale La
Parte 3 di Pesaro come richiesto del Direttore dei Lavori, Ing. Parte_4 aveva sub- dal appaltato alla opposta la fornitura e la posa in opera delle ringhiere in ferro dei terrazzi il cui lavoro sarebbe dovuto terminare contrattualmente il 31.10.2019, poi prorogato al 31.12.2019 in seguito alle varianti di progetto, con una penale di 50,00 Euro giornalieri in caso di ritardo;
(b) il compenso concordato per il subappalto era stato preventivato in Euro 14.400,00, (c)i lavori subappaltati avevano subito notevoli ritardi al punto che la avrebbe comunicato all' Parte 1 che il montaggioControparte 1
delle ringhiere sarebbe avvenuto in data 15.1.2020 e che si rendeva necessaria una piattaforma aerea e l'assistenza alle opere;
(d)l' Parte 1 era costretta quindi a noleggiare la piattaforma aerea nonostante ciò spettasse alla ma la opposta non si presentava in cantiere e pertanto laControparte 1 opponente diffidava la opposta a terminare i lavori pena la risoluzione del contratto con richiesta danni;
(e)nonostante ciò il 16 gennaio 2020 la CTM opposta eseguiva i lavori ma in maniera difforme da quelli commissionati e la difformità veniva subito contestata dalla Parte 1 (f)la opposta inviava all' Pt_1
[...] la fattura a saldo dei lavori con cui poi avrebbe richiesto il decreto monitorio;
(g) la CTM ritardava comunque il montaggio dei parapetti che venivano installati solamente i primi di giugno 2020, con oltre 5 mesi di ritardo e neppure a regola d'arte; (h)la CTM opposta non provvedeva neppure a consegnare le certificazioni obbligatorie della zincatura e della verniciatura, nonostante le fossero state richieste, anche dalla D.L.
Si costituiva in giudizio l' opposta contestando le deduzioni della difesa avversaria ed insistendo per la conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza l' Parte 1 offriva banco iudicis una somma di Euro 13.162,10 che la CTM rifiutava.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività, concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.. ammesse le prove orali, escussi i testi all'udienza del 7.12.2022 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 4 ottobre 2023, concessi i termini per deposito note conclusionali fino a dieci giorni prima di tale udienza.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
"La opposizione è infondata e va respinta
Occorre preliminarmente osservare in merito alla eccezione di parte opponente secondo cui non vi sarebbe alcuna prova della stipula di un contratto di appalto scritto fra le parti, che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. (Cassazione civile, sez. II, 26/01/2023, n. 2386) e nel caso in esame non c'è dubbio che fra le parti sia intercorso un rapporto negoziale di appalto o sub-appalto del quale l'opposta chiede il pagamento ma le viene contestato l'ammontare dei compensi richiesti, il ritardo nell'esecuzione e la presenza di vizi.
L'appalto (o sub-appalto) consisteva nella fornitura e posa in opera di 13 balconi in ferro zincato e verniciato presso il cantiere del Controparte_3 a Pesaro.
Vi è per contro in atti il documento che prova che in data 2 agosto 2019, la opposta ha trasmesso alla Pt_1
[...] il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere e precisamente “... balconi di ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata →
Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva" e tale preventivo non risulta contestato né è mai risulta chiesta una revisione del prezzo.
Ora sulla individuazione del criterio da tenere presente per la determinazione del corrispettivo dovuto in favore dell'odierna opposta e sui profili relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, in assenza di qualsiasi sopravvenuto accordo nel correlare la determinazione del corrispettivo sulla base di un diverso tipo di criterio, ma solo sul preventivo apparentemente non contestato il correlativo prezzo va
,
quantificato sulla scorta del criterio "a misura", (Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva") e le relative operazioni per la commisurazione del prezzo effettivamente dovuto in favore della società opposta sono pertanto 18.450,00 più iva in assenza di alte modalità essenziali, attinente, cioè, all'individuazione di un diverso criterio di riferimento per la quantificazione del corrispettivo dovuto dovendosi assumere, quale valore unitario dell'opera a metro lineare, per il valore indicato dalla committente nel computo inviato.
In altri termini, solo quando il corrispettivo sia stato fissato a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; mentre solo nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr. Cass. n. 9246/2012 e Cass. n. 21517/2019) Ora la Parte 1 eccepisce di dover pagare un minor prezzo a metro lineare delle installazioni ( non contestate nella misura) della sulla base di un accordo avvenuto in data 19.9.2020 tra Pt 2 er la Pt 1
[…] e Controparte_2 per la CTM ma di tale accordo non esiste prova, neppure testimoniale.
Circa il ritardo nei lavori non vi è, ne vi potrebbe essere alcuna ricostruzione in termini di clausola penale perché come asserisce la opponente non vi è scrittura privata sottoscritta da assuntori e dall'organo appaltante.
Tra l'altro il contratto di appalto iniziale appare concluso tra il Condominio committente e l'appaltatore
Edil Pt 1 il quale ha sub-appaltato la fornitura delle ringhiere dei balconi. Non concorrono pertanto con il committente Condominio plurimi appaltatori all'attuazione della medesima prestazione finale complessiva - ossia all'opera di ristrutturazione dell'intero comune fabbricato per cui i rapporti che hanno interessato le imprese sub-appaltatrici hanno operato sul piano di
,
autonomia rispetto al committente.
Ora per la obbligazione assunta, sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine in chiave negoziale, chi avrebbe semmai dovuto semmai chiedere la applicazione della penale erano i condomini del di Pesaro per il ritardo alla LD, la quale avrebbe Parte 3
Part poi dovuto rivolgerla alla pretendendone il rimborso.
Ma a parte la diffida inviata dall'amministratore del Condominio committente alla LD poi
Part asseritamente rigirata alla non vi è prova in tal senso che il CP_4 abbia addebitato alla
LD penali per ritardo per cui nessun inadempimento da ritardo sarebbe addebitabile con riguardo alla gestione dei rapporti interni fra opponente ed opposta, quanto alle modalità e alle forme della loro interazione.
Il che esclude che una siffatta pattuizione costituisse una condizione o clausola atipica, in quanto presupposto della sua operatività.
Occorre pertanto anche stabilire a chi competesse di pagare il noleggio della gru per i giorni 15, 16 e 17, il costo del trasporto, montaggio e smontaggio dei ponteggi e delle assistenze per Euro 2.100,00.
La opponente sostiene che l'automezzo con cestello elevatore o gru sarebbe stato noleggiato solo ed esclusivamente per permettere alla CTM il montaggio dell'opera commissionatale.
La CTM sostiene che la gru sarebbe stata utilizzata anche dall' Parte_1 per smontare le impalcature e per questo non vorrebbe sopportarne i costi.
Occorre fare pertanto riferimento al preventivo di spesa con cui la CTM si impegnava a realizzare balconi di ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata →>>> Sviluppo circa ml 90 → al ml € 205,00+iva"
Part
Nessuna previsione di spesa per impalcature a carico della e stata mai prevista ed è logico presupporre che la sub-appltatrice dovesse fruire delle impalcature già montate cioè i tubi innocenti, come quella in oggetto montata dalla EdilDomus per realizzare la ristrutturazione dell'intero condominio e sul punto la opponente non chiarisce neppure perché al momento della posa in opera dei balconi (16 gennaio Part 2020) le impalcature fossero già state smontate e solo su richiesta della rimontate solo fino al piano '
primo a carico delle EdilDomus.
Pertanto della spese deve farsene carico la opponente e non va addebitata alla opposta.
La opposizione va pertanto respinta e le spese legali seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Pesaro in persona del GOT Dott Fabrizio Tonni definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1-respinge la opposizione
2-conferma il decreto ingiuntivo emesso dal emesso dal Tribunale di Pesaro in data 18.12.2020 (N.R.G. in persona del legale rappresentante pro2703/2020), su ricorso di Controparte 1 tempore che pertanto dichiara immediatamente esecutivo.
3- condanna la opponente Parte 1 in persona del suo legale rappresentante Geom. Parte 2
Controparte 1[...] al pagamento in favore della opposta CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla rimborso delle spese legali che ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre spese generali cpa ed iva se dovuta.
4.L'appellante ha così sintetizzato i motivi di gravame:
"Primo motivo (da pag. 11)
Con il primo motivo si intende impugnare il capo della sentenza ove il Giudice ha individuato la misura
-
del corrispettivo del sub-appalto nella somma di Euro 18.450,00 più iva, sulla base di un preventivo apparentemente non contestato.
Si intende censurare il detto capo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 1657 cod.civ, nonché per travisamento dei fatti posti a base della propria decisione e per aver omesso l'esame di un elemento di prova a sua disposizione.
L'appellante ritiene che non vi fosse alcun criterio prestabilito per la determinazione del corrispettivo, in quanto il preventivo non è mai stato accettato, né controparte ne ha fornito prova e comunque, successivamente, vi è stato un accordo in base al quale il corrispettivo veniva pattuito in Euro 15.000,00.
Secondo CP 5 (da pag. 15)
-Con il secondo motivo si intende impugnare il capo della sentenza di primo grado ove il Giudice ha ritenuto che "nessun inadempimento da ritardo sarebbe addebitabile con riguardo alla gestione dei rapporti interni fra opponente ed opposta, quanto alle modalità e alle forme della interazione" negando, dunque, che vi sia stato un inadempimento da ritardo e conseguentemente un danno risarcibile.
Si intende impugnare il detto capo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 1218 cod.civ. poiché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, vi è stato un ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale dovuta dal subappaltatore e ciò ha inevitabilmente causato un danno che deve essere risarcito.
RZ TI (da pag. 17) Con il terzo motivo si intende impugnare capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha posto a Parte 1 le spese sostenute per l'autogru, per il rimontaggio delle impalcature e per carico della le assistenze alle opere.
Si ritiene che il Giudice di prime cure, sul punto, abbia errato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e per aver travisato i fatti posti a fondamento della domanda, poiché la disciplina del contratto di appalto prevede, se non diversamente stabilito, che i costi necessari a realizzare l'opera appaltata, mezzi e strumenti compresi, spettino all'appaltatore e non al committente".
5.Il primo motivo di appello è infondato.
La Corte condivide la richiamata ricostruzione del Tribunale con cui si è valorizzato il documento costituito dall'offerta formulata dalla CTM ed inviata con e-mail alla Parte 1 il 2 agosto 2019.
6.Va preliminarmente osservato che, nella ricostruzione del contenuto oggettivo dell'accordo delle parti, deve tenersi conto, analogamente a quanto avviene per l'interpretazione del contratto, del criterio della buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. fondato sull'esigenza di “solidarietà contrattuale" e che si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235),
7.Ora non può dubitarsi che:
• la ricezione dell'email contenente il preventivo con la specifica indicazione dei costi (di cui a doc.
richiamato in atti),
• il conseguente affidamento dei lavori e la loro realizzazione;
• l'assenza di ogni controproposta o contestazione sui prezzi proposti, convincono che la condotta dell'appellante, interpretata secondo buona fede, costituisca accettazione del corrispettivo preventivato e che dunque su di esso si sia consolidato l'accordo tra le parti.
8.I lavori per cui è causa furono realizzati a regola d'arte come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso dalla direzione lavori (geom. Controparte_6 ) del 29.5.2020 in cui si dava atto della corretta esecuzione delle opere nel giorno 15 maggio 2020 (salva l'irrilevante prescrizione di sostituire nel termine di 20 giorni, un fianchetto dell'appartamento del condomino CP_7.
Tali circostanze sono state poi confermate dallo stesso direttore dei lavori in sede testimoniale laddove alle domande: "vero che in data 14-15 maggio, la Centro Trasformazione metalli provvedeva a sostituire le lamiere, ultimando così le lavorazioni?",
"vero che il D.L. accertava che tutte le lavorazioni erano state correttamente eseguite senza difetti di realizzazione?",
il teste ha rispettivamente risposto
• "Sì è vero, fatte salve alcune modifiche i lavori vennero terminati";
. "Sì è vero";
9.Va poi condiviso il rilievo formulato da parte appellata secondo cui contestazioni sui prezzi concordati di cui a preventivo non furono sollevate dall'appellante neppure dopo la ricezione della fattura dedotta in monitorio.
Ed infatti nel vario scambio di comunicazioni tra le parti dopo l'emissione della fattura per il saldo,
l'appellante non ha formulato specifiche contestazioni sui prezzi applicati bensì rilevi di altro genere.
In tal modo resta definitivamente confermato che la Parte 1 tenne una condotta che complessivamente valutata secondo buona fede, ha comportato l'accettazione dei prezzi dell'offerta di cui al preventivo.
10. L'appellante ha poi censurato la pronuncia di primo grado per non aver considerato gli elementi di prova sull'esistenza di un accordo successivo alla realizzazione delle opere, in forza del quale le parti avrebbero concordato una riduzione del prezzo ad Euro 15.000,00 IVA inclusa.
Di tale accordo non esiste prova documentale né essa è desumibile dalla prova testi.
A parte i testimoni che sul punto hanno dichiarato di non sapere nulla, deve rilevarsi come rispondendo al capitolo di prova "vero che in tale data (riferita al 14.9.2020) le parti si accordavano per il pagamento in
Part favore della di Euro 15.000,00 iva compresa"
• il teste Testimone 1 ha dichiarato: “non è vero. Ci fu proposta una somma di Euro
16.300,00 e ci fu promesso un bonifico di Euro 5.500,00. Il bonifico non è stato mai effettuato e quindi nessun contatto per il saldo della somma. Così iniziammo la pratica legale";
• la teste Testimone 2 ha dichiarato: "si è vero li ho sentiti trattare".
11.Rilevata l'inconciliabilità delle due dichiarazioni va detto che quella del teste Tes 1 appare precisa e circostanziata mentre quella della Tes 2 è meramente confermativa di una circostanza dubbia.
Sembra che la teste sostenga di aver sentito le parti trattare mentre è dubbio che essa abbia assistito ed inteso l'effettivo contenuto (finale) del supposto accordo. D'altra parte al riguardo la teste non fornisce alcuna utile indicazione contrariamente al teste Tes 1 che ben chiarisce come si fosse trattato di una proposta dell'appellante poi non onorata.
In definitiva sia che si ritenga la prevalenza della testimonianza del Tes 1 sia che si ritenga che le dichiarazioni si elidono reciprocamente (non essendovi altro utile strumento di valutazione della rispettiva attendibilità), la conclusione è la medesima: il difetto di prova di un accordo modificativo dei prezzi concordati.
Il motivo è respinto.
12.Con la seconda censura l'appellante rivendica il diritto al risarcimento da ritardo nell'adempimento negato dal Tribunale.
Sul punto la Corte condivide e richiama le argomentazioni del Tribunale specificando che la richiesta risarcitoria è così circoscritta nell'atto di appello:
"Posto che il ritardo vi è stato, che non è un ritardo trascurabile e che è dipeso esclusivamente Part dall'inadempimento della che ha realizzato un'opera difforme dal progetto, appare pacifico il diritto della Parte 1 al risarcimento del danno da ritardato adempimento (ritardo perdurato oltre ogni ragionevole tollerabilità), danno che è stato richiesto in via equitativa ex art. 1266 cod.civ. nella misura di
Euro 1.000,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia."
Ora è del tutto evidente che l'invocato danno da ritardo è un danno patrimoniale e va specificamente allegato e provato nelle componenti tipiche (danno emergente / lucro cessante).
Nella presente fattispecie l'appellante non ha sottoposto alla Corte né una precisa allegazione della natura, contenuto ed entità del danno né un criterio verificabile di determinazione, limitandosi a chiedere una inammissibile valutazione equitativa di un pregiudizio del tutto evanescente. Il ritardo non è infatti il danno-conseguenza ma la possibile causa (danno-evento) di eventuali danni-conseguenza patrimoniali da provare nell'esatto ammontare.
Il motivo è respinto.
13.Di seguito va esaminato il terzo motivo di appello sul carico dei costi per l'autogrù, per il rimontaggio delle impalcature e per l'assistenza alle opere.
Il motivo è infondato.
14.La Corte ha già chiarito come l'accordo contrattuale debba ritenersi riconducibile all'accettazione
(secondo buona fede) per facta concludentia della proposta contrattuale di seguito riportata: AACTM TUV
Centro Trasformazione Metalli srl
Strutture Certificate in Ferro e Serramenti in Alluminio
Strada del Montefeltro. 81 61122 PESARO
Tel. 0721.27178 www.ctm-pesaro.it-e-mail: info@ctm-pesaro.it Partita IVA: 02550110411
Spett.le
LD srl
Pesaro, 02/08/19 Oggetto: offerta N. 180 rif. Via Alberti
Con la presente Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la realizzazione di:
Balconi in ferro zincato e verniciato RAL standard realizzati con colonne in doppio piatto, tubolari orizzontali e lamiera laserata.
Sviluppo circa ml. 90 205,00
Al ml. €. 210,00+iva
N.B. Il trattamento della zincatura a caldo essendo un procedimento ad immersione in un bagno di zinco fuso a 450° non può essere liscio e perfetto, presenta delle rugosità che non possono essere completamente levigate con mole abrasive, altrimenti se ne comprometterebbe la tenuta. Una eventuale verniciatura seguirà la superficie zincata. common con zur
A VS Stere IVA al 22% salvo diverse disposizioni di legge ove applicabili
Validità offerta: 30 giorni
Tempi di consegna: 30 giorni
Pagamento: 30% all'ordine, e rimanente a 30/60gg. d.f.f.m.
Nel ringraziarVi per averci interpellato porgiamo distinti saluti.
Firma per accettazione
Informativa ai sensi della legge 196/2003 PATRIGNANI SRL, titolare del trattamento dei dati, garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela de dati personali
Pagina 1 di 1 15.L'interpretazione letterale dell'atto è univoca nel senso che l'accordo ha ad oggetto solo la realizzazione dei balconi ed il prezzo è riferito solo alla realizzazione dei beni materiali.
In difetto di diverse previsioni deve ritenersi che il compenso non contemplasse gli interventi preliminari necessari per la posa in opera come :
preparazione della struttura dell'edificio alla corretta collocazione dei balconi compresa la adeguata
.
sistemazione dell'impalcatura;
predisposizione dei mezzi necessari al sollevamento;
•
• opere manuali accessorie.
La decisionel del Tribunale va dunque condivisa e confermata sul punto.
16.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini