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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1784/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 300/2024 del 18.04.2024, pubblicata in data 19.07.2024, resa nella causa civile n. 142/2021 RG, del Giudice di Pace di Sanremo
promossa da
PI: quale Impresa designata dal Fondo di Parte_1 P.IVA_1 garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro–tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia BALESTRA presso il cui studio in Bordighera alla via Roma n. 2 è eletto domicilio
– appellante –
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 sso il c a via Roma n.93 è eletto domicilio
– appellato–
Ragioni della decisione (1) abstract. quale Impresa designata dal Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro–tempore, , con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo il malgoverno delle emergenze processuali laddove (i) riteneva, in via meramente presuntiva e/o in termini meramente probabilistici, che, sulla scorta delle deposizioni testimoniali (inattendibili) e del contenuto del rapporto di incidente stradale, la ricostruzione dell'accaduto posta a fondamento delle domande attoree fosse risultata provata e che, in applicazione dell'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005, la , quale Impresa Designata alla gestione del F.G.V.S., Parte_1 fosse tenuta al risarci on patrimoniale asseritamente subito dall'attore (1° motivo di appello), (ii) riconosceva, sul presupposto (erroneo) che la responsabilità del sinistro dovesse essere tutta ascritta al conducente di un veicolo a motore non identificato, il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, e, conseguentemente (2° motivo di appello), evocando in giudizio proponeva appello avverso Controparte_1 la n. 1784/2024 RG avente ad oggetto la sentenza n. 300/2024 del 18.04.2024, pubblicata in data 19.07.2024, resa nella causa civile n. 142/2021 RG, del Giudice di Pace di Sanremo, instando, in via principale, per la declaratoria di insussistenza dei presupposti previsti ex lege (art. 283 D. Lgs 290/2005) per l'intervento risarcitorio del FGVS e, comunque, per la declaratoria di 1 dott. Pasquale LONGARINI infondatezza delle domande risarcitorie svolte in primo grado da con Controparte_1 conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme versategli in ottemperanza della sentenza di 1° grado, con vittoria spese di entrambi i gradi del processo, in via subordinata, per il contenimento dell'obbligo risarcitorio in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme in eccedenza versategli in ottemperanza della sentenza di 1° grado, con vittoria spese di entrambi i gradi del processo. 1.1) Si costituiva in giudizio che, dedotta la infondatezza delle doglianze Controparte_1 tutte di parte appellante, ei motivi di appello, con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio. 1.2) La causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 21.11.2025 come da separato verbale.
(2) sui motivi di appello. I motivi di appello sono infondati, e, pertanto, vanno respinti. 2.1) Gli articoli 283 e 287 del D. Lgs. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) dedicano una particolare attenzione alle azioni risarcitorie nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso Consap con precipuo scopo di garantire il giusto risarcimento a vittime di sinistri stradali che diversamente rimarrebbero sguarnite di tutela. 2.2) Nella fattispecie, ricorre la ipotesi di cui all'art. 283, co.1, lett. a), D. Lgs 209/2005, ovvero quella del sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, laddove il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo responsabile dell'incidente ai fini della richiesta di risarcimento in quanto l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. 2.3) Ebbene, la dinamica del sinistro, così come descritta nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è stata confermata dai testi escussi, che hanno assistito direttamente alla caduta, della cui attendibilità soggettiva, in ragione dell'indifferenza ai fatti ed agli esiti della causa, non è lecito dubitare, le cui dichiarazioni, sotto il profilo oggettivo, si corroborano reciprocamente e trovano conferma nel contenuto del rapporto stradale: _ il sinistro si è verificato il 19.10.2019, alle ore 14:15, mentre l'appellato percorreva, a bordo dello scooter di proprietà, la SP 548 nel comune di Taggia, in direzione mare (dichiarazioni rese da e da Testimone_1 Tes_2
che si trovavano dietro lo scooter del ); _ giunto all'altezza di una “bretella”
[...] CP_1 metteva sulla SS1, preceduto da al ure che ne ostacolavano la visuale, nell'affrontare una curva a destra, perdeva il controllo del ciclomotore, Controparte_1 cadendo a terra (dichiarazioni res e da che si Testimone_1 Testimone_2 trovavano dietro lo scooter del ); _ nel punto del manto stradale in cui il CP_1 CP_1 perdeva il controllo della moto, a macchia fresca, scivolosa, odorante di ben gasolio, non segnalata (dichiarazioni rese da e teste Testimone_1 Tes_2
che si trovavano dietro lo scooter del ), come certificato nel prontuario per il
[...] CP_1 ento di incidente stradale della Polsta remo, laddove, alla pagina 2, si da atto di uno stato della strada “sdrucciolevole” causa «gasolio su manto stradale», di una «macchia di gasolio» che aveva provocato il sinistro (pag.5), come poi ribadito a pag. 8 laddove, nel confermare i rilievi effettuati, testualmente si legge «il veicolo “A” percorreva la SS548 Arma di Taggia in direzione monti-mare si immetteva nella bretella che porta sulla SS1 … a causa di una grossa macchia di gasolio cadeva a terra». 2.4) Il veicolo che aveva causato la perdita del gasolio non veniva rintracciato, come si evince a pagina 6 della relazione di incidente. 2.5) Ebbene, in ragione della presenza del liquido sul manto stradale riservato alla circolazione stradale, è corretto ritenere che il liquido sia stato sversato da un veicolo a
2 dott. Pasquale LONGARINI motore, ivi poco prima transitato, rimasto non identificato, del resto il sinistro si è verificato su strada ove è consentito l'accesso soltanto a determinate categorie di veicoli a motore, per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione. 2.6) Le risultanze istruttorie hanno restituito un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su diversi elementi gravi (in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto), precisi (non equivoci) e concordanti (convergenti verso l'identico risultato), in ragione del quale, in applicazione del criterio del più probabile che non, si inferisce, come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, che le lesioni subite dall'appellato siano state provocate dalla caduta dal motociclo a seguito del passaggio sulla sostanza scivolosa presente sul manto stradale, con incolpevole perdita di controllo, piuttosto che da altre cause dipendenti da malformazioni stradali, o altro, della cui prova era onerata la società appellante. 2.7) Premesso che il termine “circolazione” va inteso in senso lato, essendo necessario e sufficiente che il danno risulti essere conseguenza diretta o indiretta della circolazione, siffatte circostanze sono sufficienti per ritenere operante il disposto di cui all'art. 283, co. 1, lett.a), D. Lvo 209/2005 e, dunque, per concludere, in conformità della sentenza appellata, che il danno patito da è stato causato dalla circolazione di un veicolo, per il Controparte_1 quale vi è l'obblig identificato. 2.8) La responsabilità del sinistro, come ritenuto dal giudice di prime cure, deve essere tutta ascritta al conducente del veicolo non identificato e pertanto la società appellante, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è tenuta al risarcimento del danno. 2.9) Immune da censure, da ultimo, in ragione del principio di soccombenza, è la sentenza appellata nella parte relativa alla allocazione delle spese di giudizio.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, la , quale impresa Parte_2 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, Controparte_1 in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 1.101,00 a € 5.200, 00:
3 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase di studio, € 213,00 _ per la fase introduttiva, € 213,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 426,00 _ per la fase decisionale, € 426,00 per un compenso complessivo pari ad € 1.864,76 di cui € 1.278,00 per compenso tabellare ed euro 191,70 per spese generali al 15%, € 58,79 per cassa avvocati ed € 336,27 per IVA su imponibile. 3.2) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo giudice, cass. UU n.4315/2020) per dare atto, ai sensi della L. n.228/2012 art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al DPR n.115/2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali, cass. n.5955/2014; cass. UU n. 24245/2015), della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cass., sez. UU. 20.02.2020 n.4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (cass. n. 10306/2014).
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) respinge i motivi di appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2) condanna la società , quale impresa designata dal Parte_2 Fondo di Garanzia pe Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.8 per compenso tabellare ed euro 191,70 per spese generali al 15%, € 58,79 per cassa avvocati ed € 336,27 per IVA su imponibile.
3) dichiara tenuto la società , quale impresa Parte_2 designata dal Fondo di Garanzia iguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia 22.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI