Sentenza 5 febbraio 2025
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Abstract: Il presente contributo, intende prendere in considerazione la misura della confisca di prevenzione, prevista nel D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), nei casi in cui siano oggetto di ablazione beni formalmente intestati a soggetti terzi. In particolare, partendo da un'analisi sistematica del quadro normativo interno, il contributo intende soffermarsi, alla luce della più recente giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, tanto alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 30355/2025), quanto alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento alla causa Isaia c. Italia (25 settembre 2025). Entrambe le pronunce, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Fulvio Baldi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma. In data 8 novembre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. Ritenuto in fatto 1.RO FE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, sezione misure di prevenzione, del 5 luglio 2024, che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 23 Decr. Lgs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4743 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/11/2024 Più precisamente, il Tribunale di Roma, con decreto del 28 marzo 2022, aveva rigettato la richiesta di sequestro di prevenzione di beni intestati a familiari e prestanome di AN TO, soggetto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011. Avverso questa decisione avevano proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. La Corte di appello di Roma, in riforma del primo provvedimento, aveva disposto il sequestro di numerosi beni - costituiti da immobili, tra cui quelli facenti parte del CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS, quote sociali, rapporti finanziari ed altro - nei confronti e nella disponibilità diretta o indiretta del AN TO anche per mezzo di terzi. A seguito del giudizio di Cassazione, definito con la declaratoria di inammissibilità e di rigetto dei ricorsi, il terzo interessato - RO FE - non avvisato nell'ambito di tale procedimento - ha chiesto alla Corte d'appello di disporre la revoca del sequestro di prevenzione dei beni asseritamente oggetto della sua titolarità e di fissare l'udienza a mente del citato art. 23 del D. Lgs. n. 159 del 2011. La Corte d'appello, dopo l'acquisizione di informazioni e copia di atti giudiziari presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca era ancora in corso, ha dichiarato non luogo a provvedere, rilevando in estrema sintesi che: a) il richiedente non ha fornito prova alcuna "dell'effettiva posizione del terzo" e, peraltro, era "a conoscenza del procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma", nel quale aveva presentato un reclamo al giudice delegato il 16 maggio 2023 e, pertanto, sulla scorta di tale assorbente argomento, sulla sua istanza avrebbe dovuto essere dichiarato il non luogo provvedere;
b) ad abundantiam, per mera completezza, la richiesta di revoca del sequestro e di fissazione dell'udienza ex art. 23 comma 2 Decr. Lgs. n. 159 del 2011, avrebbe dovuto essere presentata al Tribunale, competente per la fase dell'esecuzione del sequestro di prevenzione e dinanzi al quale era in corso la procedura di delibazione sull'applicazione della confisca ex art. 24 del medesimo Decr. Lgs.. 2. Il ricorso si è affidato ad un unico, composito motivo, che - richiamato nei limiti di stretta necessità ex art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. La Corte d'appello avrebbe erroneamente declinato la propria competenza a decidere, trascurando quanto statuito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n.47767 del 25/10/23 in relazione alla necessità che la Corte d'appello, avendo disposto l'abiezione provvisoria dei beni nei confronti del proposto, AN TO, procedesse alla fissazione davanti a sé dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione dei terzi interessati, a norma dell'art. 23 del Decr. Lgs. n. 159 del 2011. Il sequestro di prevenzione, ordinato dalla Corte d'appello, è stato eseguito con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;
il giudice delegato, con provvedimento del 19 aprile 2023, ha 2 ordinato lo sgombero dei locali dati in locazione all'impresa individuale TIBERCOFFEE" di titolarità del ricorrente e il 3 maggio 2023 l'amministratore giudiziario dr.ssa Monica Tripi ha beneficiato dei suoi effetti;
a fronte di ciò, il RO ha promosso un reclamo al Tribunale avverso il decreto del giudice delegato, dichiarato inammissibile. La pronuncia impugnata sarebbe illegittima anche perché il mancato rispetto del disposto dell'art. 23 del T.U. antimafia avrebbe determinato la nullità o la —decadenza" del vincolo ablatorio, al quale sarebbero applicabili le disposizioni ed .i termini di convalida in tema di sequestro preventivo;
inoltre, il decreto della Corte territoriale avrebbe inutilmente divagato su aspetti non pertinenti, attinenti alla pericolosità sociale del proposto e, in definitiva, avrebbe violato il diritto di difesa dell'istante, mai doverosamente coinvolto per esporre le proprie ragioni. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, sotto diversi profili. 1.11 motivo di ricorso, pur astrattamente investendo un'ipotesi di violazione di legge, si sottrae alla dialettica con le puntuali osservazioni del provvedimento impugnato e precipita, pertanto, nel vulnus di genericità estrinseca che ne determina l'inammissibilità. Deve, infatti, essere ribadito il prindpio generale secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, i motivi difensivi sono da considerarsi aspecifid se mancanti di correlazione tra lé ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253983; con riferimento all'applicabilità di tale vizio dell'impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all'atto di appello, dr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 1.1. Mette conto sottolineare, allora, che il decreto della Corte d'appello, dopo aver analiticamente elencato e richiamato i provvedimenti trasmessi, su richiesta della Corte medesima, dal Tribunale della procedura di prevenzione, ha esposto le ragioni del "non luogo a provvedere" con specifico e precipuo riferimento all'assenza della prova della legittimazione dell'istante alla proposizione della richiesta e, in particolare, dell'assunta veste di "terzo" avente diritto alla partecipazione al contraddittorio ed alla convocazione nel procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 comma 2 e comma 4 del Decr. Lgs. n. 159 del 2011. Le doglianze difensive omettono in toto di confrontarsi con tali rilievi, fondati sulle allegazioni documentali (doc. 1) al ricorso per cassazione, alle quali il collegio può evidentemente attingere e dalle quali si apprende che il giudice delegato alla procedura di prevenzione, con il decreto del 19 aprile 2023 (vanamente impugnato con il reclamo, dichiarato inammissibile dall'organo collegiale), ha ordinato lo sgombero dei locali in uso alla TIBERCOFFEE" e la 3 pedissequa immissione in possesso dell'amministratore giudiziario in quanto il ricorrente ne è stato ritenuto occupante "sine titulo". L'attribuzione di tale qualità si rivela dunque in radice incompatibile con quella di "terzo" che vanti "diritti reali o personali di godimento" sui beni in sequestro, pretesa dall'art. 23 commi 2 e 4 del Codice Antimafia ai fini dell'estensione, in suo favore, delle garanzie difensive del procedimento volto all'imposizione della confisca di prevenzione. Per altro verso, nessun principio di prova è stato offerto con il ricorso per cassazione a riguardo della presunta legittimità della detenzione dell'immobile, in capo al ricorrente, per effetto di una "convenzione del 09-12-2018 tra la San Luca s.r.l. e la Damya Gallerie Commerciali s.r.l." (pag. 3 del provvedimento impugnato), già ritenuta peraltro ininfluente dal decreto del giudice delegato perché priva di data certa, come del resto le operazioni successive, relative ad una supposta restituzione del compendio immobiliare a TE ID, sedicente "direttore/gestore" del Centro Commerciale ed alla sua consegna alla TIBERCOFFEE di RO FE. 2.. Sostiene inoltre il ricorrente che la Corte d'appello, in ossequio a quanto esposto nella parte motiva dalla sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione n. 47767 del 25 ottobre 2023 sul ricorso proposto da AN TO e altri avverso il decreto della Corte d'appello di Roma dispositivo - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ex art. 27 Decr. Lgs. n. 159 del 2011 contro il provvedimento di rigetto del Tribunale - del sequestro di prevenzione su vari beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto, avrebbe dovuto citare i terzi interessati dinanzi a sé, in attuazione della previsione dell'ari!. 23 del Decr. Lgs. n. 159 medesimo, per l'istruzione della procedura volta all'invocata confisca e per la valutazione dei rispettivi diritti. 2.1. Non ritiene questa Corte di condividere tale impostazione ermeneutica, fatta propria anche dalle conclusioni del Procuratore Generale. L'art. 23 del Decr. Lgs. n. 159 del 2011 è tra le norme del Titolo II del Testo Unico Antimafia, la cui rubrica è riferita alle "misure di prevenzione patrimoniali" ed è inserita nel capo I, dedicato al "procedimento applicativo" delle stesse;
più precisamente, la norma opera dopo l'esecuzione del sequestro dei beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto, ordinato dal Tribunale su richiesta dell'organo titolare della proposta di applicazione della misura di prevenzione della confisca o anche di ufficio, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La disciplina del Titolo II deve poi essere letta congiuntamente alla regolamentazione del Titolo III, che concerne l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e, più in particolare, del capo I, che sancisce che con il provvedimento che dispone il sequestro il Tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. 4 Il comma 2 dell'art. 23 prevede che "i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio", mentre il comma 3 dispone che "all'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni, con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca". Alla posizione dei terzi proprietari o comproprietari è equiparata quella dei terzi che vantino diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro (comma 4). 2.2. La tutela del diritto di difesa del terzo è chiaramente funzionale alla più ampia assicurazione del contraddittorio nell'ambito della procedura finalizzata all'applicazione della confisca, che si svolge davanti al Tribunale. Coerente con l'impianto normativo è la previsione secondo la quale il terzo formale intestatario è ammesso ad esperire i gravami avverso i procedimenti di sequestro e confisca emessi nel 'corso del procedimento di primo grado. L'art. 27, comma 1 del Codice antimafia stabilisce invero che i provvedimenti di natura reale - tra cui anche quello del sequestro - vengono comunicati "agli interessati", tra i quali non possono non essere inclusi i terzi di cui all'art. 23; ed il successivo comma 2, poi, riconosce agli stessi la legittimazione ad agire, richiamando in proposito il disposto dell'art. 10 in tema di impugnazioni - appello e ricorso per cassazione - avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali. 2.3. E' dunque evidente, ad avviso del collegio, che quando la Corte d'appello, adita dal pubblico ministero, dispone il sequestro di prevenzione negato in prima istanza dal Tribunale, interviene nell'ambito circoscritto della procedura complementare volta al riesame del decreto di rigetto ed il "procedimento applicativo" regolato dall'art. 23 non può permanere nella fase incidentale, scaturita dall'impugnazione del provvedimento originario, ma deve riguardare il procedimento principale ed inscriversi nel segmento immediatamente successivo all'esecuzione del sequestro, nel quale per loro natura si innestano il confronto dialettico tra i soggetti interessati - pubblico ministero, proposto è i terzi titolari dei diritti richiamati dalla norma - e la delibazione del Tribunale sulla confisca a cui la misura provvisoria del sequestro, statuita dalla Corte d'appello, è ontologicamente funzionale. In altre parole, il vincolo del sequestro è autorizzato dalla Corte d'appello "in luogo" del Tribunale che vi ha opposto diniego, ma la misura reale non perde le proprie caratteristiche di provvedimento che si introduce logicamente e cronologicamente nella prima fase, che prosegue secondo le proprie regole. 2.4. Militano a favore della tesi sostenuta i prindpi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella tematica della competenza a decidere, ex art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen., sull'amministrazione e custodia dei beni sottoposti a sequestro preventivo dal Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello della pubblica accusa contro il provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, che ne affermano l'attribuzione al giudice procedente della fase processuale con cui essa è congruente e non al giudice che, nell'esercizio del proprio ed istituzionale ruolo di controllo giurisdizionale, ha emesso il 5 provvedimento relativo al vincolo. Né può influire sulla linearità della ricostruzione esegetica l'affidamento del compito di nomina dell'amministratore giudiziario all'autorità giudiziaria che ha imposto il vincolo, perché adempimento immanente all'espletamento di un potere che la norma sancisce in stretta connessione con la decisione sulla cautela reale, anche quando essa venga autorizzata dal tribunale all'esito dell'appello (sez.1, n. 32199 del 14/06/2022, Rv. 283502; sez. 1 n. 2052 del 27/10/2021, Rv. 282486). E ciò è tanto vero che, nel caso in scrutinio, il Tribunale di Roma - una volta disposto il sequestro dalla Corte d'appello - ha designato il giudice delegato, competente a sovraintendere all'amministrazione, alla gestione e alla custodia dei beni sequestrati, che ha in tale veste autorizzato l'amministratore giudiziario, nominato dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 35 comma 6 del Decr. Lgs. n. 159 del 2011, all'immissione nel possesso dei beni medesimi. E non solo, perché con il decreto di reiezione dell'istanza di sequestro promossa dal Pubblico ministero il Tribunale (doc. B allegato al ricorso per cassazione) ha disposto la prosecuzione della trattazione sulla richiesta di confisca dinanzi a sé, convalidando l'interpretazione che concentra sul Tribunale la competenza sulla determinazione, evidentemente unitaria, relativa alla misura di prevenzione patrimoniale. Del resto, seguendo il ragionamento della pronuncia della seconda sezione di questa Corte, invocata dal ricorrente, la procedura in esame prenderebbe due strade diverse, anomale, inconciliabili e sostanzialmente sovrapponibili, perché da una parte la Corte d'appello sarebbe chiamata ad occuparsi della convocazione dei terzi innanzi a sé a norma del citato art. 23 - funzionale, dopo il sequestro, alla deliberazione sulla legittimità della confisca;
e dall'altra parte il Tribunale procederebbe autonomamente sul medesimo tema della confisca, in un contesto parallelo e sganciato dalla prima;
e comunque, opinando nel senso privilegiato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, come esattamente osservato dal provvedimento impugnato, gli interessati perderebbero irragionevoltnente un grado di giudizio sulla base della mera eventualità che l'ablazione sia stata disposta dalla Corte d'appello sul gravame del pubblico ministero, mentre il ricorso per cassazione contro il decreto, eventualmente sfavorevole, della Corte territoriale, potrebbe poi essere proposto soltanto per violazione di legge. 3.Anche a prescindere, comunque, dalla corretta individuazione del giudice competente a garantire il rispetto del contraddittorio relativo alla legittimità del sequestro di prevenzione, quanto lamentato con il motivo d'impugnazione si palesa in ogni caso infondato, perché è costante giurisprudenza di legittimità che la mancata citazione del terzo nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale non comporta la nullità del procedimento, confluito nell'adozione della confisca - a differenza di quanto avviene nel caso di mancata instaurazione del rapporto processuale con il proposto - ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma resta la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, 6 all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'inddente medesimo (in motivazione, Sez. U n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli;
Sez.1 n. 6745 del 05/11/2020, Scerra, Rv. 280528; Sez.6, n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041; Sez. U n. 57 del 19/12/2006, Auddino, Rv. 234956; Sez. 5, n. 2357 del 14/04/2000, Spiedo, Rv. 216542; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214780; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Morabito, Rv. 214506; Sez. 5, n. 3094 del 19/05/1998, Cassani, Rv. 211700; Sez. 1, n. 5525 del 02/10/1997, Nocera, Rv. 209130; Sez. 1, n. 2531 del 16/04/1996, Biron, Rv. 204908). Logico corollario del prindpio espresso è che l'omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento e dell'applicazione della misura, perché rimane ferma la di lui facoltà di esprimere successivamente le sue difese, incardinando un incidente di esecuzioné (Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072; Sez. 1, n. 19465 del 05/05/2008, Nocera, Rv. 240292; Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli, Rv. 240164). 4.E' stato peraltro documentato l'intervento, nelle more del giudizio di Cassazione, del decreto di confisca del Tribunale, che ha incluso il cespite oggetto di interesse e, pertanto, appaiono finanche venuti meno i presupposti dell'applicazione del più volte citato art. 23 del Codice Antimafia. 5.Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/11/2024 Il consi i-re estensore Il Presidente