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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 38284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38284 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU EL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NI RI;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38284 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 09/05/2025, la Corte d'appello di Milano rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CU EL in rela- zione al periodo di restrizione cautelare sofferta, dapprima in regime di custodia in carcere e poi di arresti domiciliari, nell'arco temporale tra il 04/05/2021 e il 26/10/2021 (data in cui la misura custodiale era stata sostituita con quella dell’ob- bligo di presentazione alla P.G., che si era protratta per tutta la durata del processo d primo grado), conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione a imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione a delinquere, di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3, e 4, cod. pen. (capo A) e di concorso nell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (capo B). 1.1. Secondo l'accusa, il CU avrebbe fatto parte, unitamente ad altri sog- getti, di un sodalizio criminoso dedito allo smaltimento illegale di rifiuti: nello spe- cifico, il suo ruolo sarebbe consistito nell’acquistare rifiuti ferrosi e nell’usufruire stabilmente del servizio illegale di smaltimento dei rifiuti, allestito in un campo nomadi, così contribuendo al mantenimento e rafforzamento dell’organizzazione criminale, che poteva contare sul suo apporto per commercializzare i predetti ri- fiuti. Il CU, inoltre, con più operazioni, anche mediante l’allestimento dei mezzi necessari, avrebbe illecitamente trasportato ingenti quantitativi di materiali ferrosi senza le necessarie autorizzazioni ambientali. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 05/05/2022, assolveva CU EL dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A) per insussistenza del fatto e dal reato di cui al capo B) per particolare tenuità del fatto, diversamente qualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 256, comma 1, D. lgs. n. 152 del 2006. La pronuncia di assoluzione era confermata dalla Corte di Appello di Milano, adita dal P.M., con sentenza del 16/03/2023, divenuta irrevocabile in data 30/06/2023. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell’ordinanza cautelare, costituiti dall’esito dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, anche con l’ausilio delle telecamere, per monitorare le attività di conferimento e smaltimento dei rifiuti all’interno e all’esterno del campo nomadi, da cui era emerso che il CU, in due occasioni era entrato nell’area col cassone del furgone vuoto e ne era uscito col cassone colmo di rifiuti: più precisamente, il 21/07/2020, quando aveva acquistato rifiuti ferrosi per un importo di euro 70,00 dal coimputato LL MB, che aveva poi scaricato nella sede della Metal Mega S.r.l., e il 27/07/2020, quando aveva caricato nell’area del campo nomadi rifiuti ferrosi, per poi raggiungere un’area dismessa dalla Calcestruzzi S.p.a., dove aveva 3 caricato ulteriore materiale ferroso. Il giudice della riparazione riportava poi sin- teticamente le ragioni per le quali il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello di Milano, a seguito di impugnazione proposta dal P.M., erano pervenuti ad una pronuncia assolutoria, evidenziando il numero limitato di accessi del CU al campo nomadi, il comportamento tenuto dopo i controlli subiti in entrambe le oc- casioni, rifiutandosi di rispondere alle insistenti telefonate del coimputato LL, la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’imputato (che nella fase delle inda- gini si era legittimamente avvalso della facoltà di non rispondere) nel corso dell’esame dibattimentale sulle ragioni che lo avevano condotto ad effettuare i due carichi, le conformi dichiarazioni rese dallo zio Scheim in sede di interrogatorio di garanzia (anch’egli coimputato), il fatto che il CU avesse conferito i rifiuti illeci- tamente acquistati e trasportati ad un’azienda autorizzata al relativo smaltimento. La Corte ambrosiana giustificava, quindi, il proprio diniego evidenziando che risul- tava pacifico che le condotte commesse dal CU in data 21/07/2020 e 27/07/2020 avessero integrato la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e che fossero state commesse consapevolmente e volon- tariamente, quindi con dolo. L'accertata condotta di trasporto di rifiuti senza au- torizzazione integrava perciò, a giudizio della Corte milanese, un'ipotesi di com- portamento, quanto meno, gravemente colposo che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il CU, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge e vizio di motiva- zione in punto di spettanza dell'equa riparazione. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto al ricorrente un addebito di colpa grave, nonostante gli elementi utilizzati dai giudici di merito per escludere il più grave reato ascritto (art. 452 quaterdecies cod. pen.) fossero gli stessi posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, oggetto solo di una diversa valutazione, senza compiere alcun accertamento sul punto e senza un’adeguata motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione sulla connessione cau- sale tra la condotta ritenuta ostativa e la restrizione della libertà personale. Si osserva, invero, che il giudice della riparazione si sarebbe limitato ad asse- rire che la condotta del ricorrente costituiva reato, facendo da ciò discendere au- tomaticamente, senza alcuna spiegazione, la sua rilevanza eziologica sulla restri- zione della libertà personale. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travi- samento della prova laddove aveva ritenuto che il diverso reato, per il quale era 4 stato prosciolto per particolare tenuità del fatto, era stato commesso con dolo, trattandosi di affermazione esclusa dai giudici di merito, che, nel motivare la par- ticolare tenuità dell’offesa, avevano fatto riferimento ad un elemento soggettivo di contenuta intensità, valorizzando in merito l’assenza di un danno ambientale, l’essere entrato in contatto con il soggetto che gli aveva venduto i rifiuti su indi- cazione dello zio e la durata limitata di tale contatto, a riprova dell’assenza di un legame effettivo con il contesto criminale, l’incensuratezza, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e la modestia dei profitti conseguiti. Tali circostanze, osserva il deducente, sono state del tutto pretermesse nel ragionamento della Corte di appello, la quale sarebbe potuta pervenire, al più, alla individuazione di una colpa lieve, che non è ostativa al diritto alla riparazione, incidendo solo sull’en- tità dell’indennizzo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'Avvocatura gene- rale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - i cui motivi, strettamente connessi, possono essere congiunta- mente trattati – è fondato. 1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giu- dice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale con- dotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa appa- renza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in og- getto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richia- mati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). 1.1.2. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpre- tativo sul punto, hanno precisato che la circostanza di avere dato o concorso a 5 dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, trova applicazione non solo nella ipotesi di cui al primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. (cd. “ingiustizia sostanziale”), ma anche nelle ipotesi di cd. “ingiustizia formale” prevista dal secondo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. in relazione a misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663-01; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Rv. 242727-01; si veda, ex plurimis, tra le recenti: Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038-01; Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023). Nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della de- tenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Nel citato intervento nomofilattico si è, però, condi- visibilmente precisato che nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab ori- gine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa del richiedente la riparazione. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente a disposizione dal giudice della cautela. 1.1.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da 6 specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 1.1.4. Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'ac- certamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti pro- vati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cau- telare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). 2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, pur inquadrando correttamente la vicenda in esame in una ipotesi di “ingiustizia sostanziale” (avendo la diversa qua- lificazione investito solo uno dei reati per cui era stata applicata la misura), - il che disvela la manifesta infondatezza del rilievo difensivo attinente alla identità del 7 materiale probatorio esaminato dal giudice della cautela e dal giudice della ripara- zione, peraltro non corrispondente alla realtà processuale, essendo state sottopo- ste alla cognizione del giudice di merito anche le dichiarazioni rese dal CU in sede dibattimentale e la documentazione prodotta dalla difesa - ha rigettato l'i- stanza di riparazione in ragione della ritenuta condotta gravemente colposa, si- nergica rispetto all'intervento dell'autorità, attribuendo peculiare rilievo all'accer- tata commissione da parte dell'odierno ricorrente di due acquisti e successivi tra- sporti di rifiuti, senza la relativa autorizzazione, presso la discarica del campo no- madi, dove operavano i coimputati, ed alla sua piena consapevolezza di illiceità di tali comportamenti. 2.1. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (sopra esposti), ha seguito un non corretto percorso logico-giuridico, non fornendo adeguata motivazione in ordine al coefficiente causale della condotta gravemente colposa individuata, limitandosi ad inferirne l’esistenza, in maniera apodittica, dalla accertata natura dolosa delle contravvenzioni in oggetto, oblite- rando la diversità dei piani su cui operano il giudice di merito e quello della ripa- razione. La Corte territoriale ha ricavato la colpa grave dall'aver l'istante effettuato due trasporti con la consapevolezza di non essere munito di autorizzazione, - il che rileva ai fini di una sua responsabilità penale - senza evidenziare gli elementi, accertati e non esclusi dal giudice di merito, dai quali emergerebbe una mancata considerazione da parte dell’istante, nel diverso perimetro demandato al giudice della riparazione, dell’attività delinquenziale che si svolgeva nel campo nomadi e del ruolo in essa svolto dai soggetti con cui aveva avuto contatti, a causa di una eclatante o macroscopica negligenza apparentemente rapportabile all'ipotizzato meccanismo criminoso, tale da giustificare, al tempo di adozione della misura, l’intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. 3. In definitiva, pur potendo conciliarsi l'assenza di prova circa la consapevo- lezza del contesto criminoso in cui si collocavano gli illeciti trasporti effettuati, con una condotta ostativa in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all'inter- vento dell'autorità, nella specie manca qualsiasi valutazione sulla rilevanza eziolo- gica della ritenuta condotta gravemente colposa. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulla regola- mentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio. 8
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per que- sto giudizio di legittimità. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI RI TE TI
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38284 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 09/05/2025, la Corte d'appello di Milano rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CU EL in rela- zione al periodo di restrizione cautelare sofferta, dapprima in regime di custodia in carcere e poi di arresti domiciliari, nell'arco temporale tra il 04/05/2021 e il 26/10/2021 (data in cui la misura custodiale era stata sostituita con quella dell’ob- bligo di presentazione alla P.G., che si era protratta per tutta la durata del processo d primo grado), conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione a imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione a delinquere, di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3, e 4, cod. pen. (capo A) e di concorso nell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (capo B). 1.1. Secondo l'accusa, il CU avrebbe fatto parte, unitamente ad altri sog- getti, di un sodalizio criminoso dedito allo smaltimento illegale di rifiuti: nello spe- cifico, il suo ruolo sarebbe consistito nell’acquistare rifiuti ferrosi e nell’usufruire stabilmente del servizio illegale di smaltimento dei rifiuti, allestito in un campo nomadi, così contribuendo al mantenimento e rafforzamento dell’organizzazione criminale, che poteva contare sul suo apporto per commercializzare i predetti ri- fiuti. Il CU, inoltre, con più operazioni, anche mediante l’allestimento dei mezzi necessari, avrebbe illecitamente trasportato ingenti quantitativi di materiali ferrosi senza le necessarie autorizzazioni ambientali. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 05/05/2022, assolveva CU EL dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A) per insussistenza del fatto e dal reato di cui al capo B) per particolare tenuità del fatto, diversamente qualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 256, comma 1, D. lgs. n. 152 del 2006. La pronuncia di assoluzione era confermata dalla Corte di Appello di Milano, adita dal P.M., con sentenza del 16/03/2023, divenuta irrevocabile in data 30/06/2023. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell’ordinanza cautelare, costituiti dall’esito dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, anche con l’ausilio delle telecamere, per monitorare le attività di conferimento e smaltimento dei rifiuti all’interno e all’esterno del campo nomadi, da cui era emerso che il CU, in due occasioni era entrato nell’area col cassone del furgone vuoto e ne era uscito col cassone colmo di rifiuti: più precisamente, il 21/07/2020, quando aveva acquistato rifiuti ferrosi per un importo di euro 70,00 dal coimputato LL MB, che aveva poi scaricato nella sede della Metal Mega S.r.l., e il 27/07/2020, quando aveva caricato nell’area del campo nomadi rifiuti ferrosi, per poi raggiungere un’area dismessa dalla Calcestruzzi S.p.a., dove aveva 3 caricato ulteriore materiale ferroso. Il giudice della riparazione riportava poi sin- teticamente le ragioni per le quali il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello di Milano, a seguito di impugnazione proposta dal P.M., erano pervenuti ad una pronuncia assolutoria, evidenziando il numero limitato di accessi del CU al campo nomadi, il comportamento tenuto dopo i controlli subiti in entrambe le oc- casioni, rifiutandosi di rispondere alle insistenti telefonate del coimputato LL, la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’imputato (che nella fase delle inda- gini si era legittimamente avvalso della facoltà di non rispondere) nel corso dell’esame dibattimentale sulle ragioni che lo avevano condotto ad effettuare i due carichi, le conformi dichiarazioni rese dallo zio Scheim in sede di interrogatorio di garanzia (anch’egli coimputato), il fatto che il CU avesse conferito i rifiuti illeci- tamente acquistati e trasportati ad un’azienda autorizzata al relativo smaltimento. La Corte ambrosiana giustificava, quindi, il proprio diniego evidenziando che risul- tava pacifico che le condotte commesse dal CU in data 21/07/2020 e 27/07/2020 avessero integrato la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e che fossero state commesse consapevolmente e volon- tariamente, quindi con dolo. L'accertata condotta di trasporto di rifiuti senza au- torizzazione integrava perciò, a giudizio della Corte milanese, un'ipotesi di com- portamento, quanto meno, gravemente colposo che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il CU, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge e vizio di motiva- zione in punto di spettanza dell'equa riparazione. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto al ricorrente un addebito di colpa grave, nonostante gli elementi utilizzati dai giudici di merito per escludere il più grave reato ascritto (art. 452 quaterdecies cod. pen.) fossero gli stessi posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, oggetto solo di una diversa valutazione, senza compiere alcun accertamento sul punto e senza un’adeguata motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione sulla connessione cau- sale tra la condotta ritenuta ostativa e la restrizione della libertà personale. Si osserva, invero, che il giudice della riparazione si sarebbe limitato ad asse- rire che la condotta del ricorrente costituiva reato, facendo da ciò discendere au- tomaticamente, senza alcuna spiegazione, la sua rilevanza eziologica sulla restri- zione della libertà personale. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travi- samento della prova laddove aveva ritenuto che il diverso reato, per il quale era 4 stato prosciolto per particolare tenuità del fatto, era stato commesso con dolo, trattandosi di affermazione esclusa dai giudici di merito, che, nel motivare la par- ticolare tenuità dell’offesa, avevano fatto riferimento ad un elemento soggettivo di contenuta intensità, valorizzando in merito l’assenza di un danno ambientale, l’essere entrato in contatto con il soggetto che gli aveva venduto i rifiuti su indi- cazione dello zio e la durata limitata di tale contatto, a riprova dell’assenza di un legame effettivo con il contesto criminale, l’incensuratezza, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e la modestia dei profitti conseguiti. Tali circostanze, osserva il deducente, sono state del tutto pretermesse nel ragionamento della Corte di appello, la quale sarebbe potuta pervenire, al più, alla individuazione di una colpa lieve, che non è ostativa al diritto alla riparazione, incidendo solo sull’en- tità dell’indennizzo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'Avvocatura gene- rale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - i cui motivi, strettamente connessi, possono essere congiunta- mente trattati – è fondato. 1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giu- dice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale con- dotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa appa- renza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in og- getto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richia- mati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). 1.1.2. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpre- tativo sul punto, hanno precisato che la circostanza di avere dato o concorso a 5 dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, trova applicazione non solo nella ipotesi di cui al primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. (cd. “ingiustizia sostanziale”), ma anche nelle ipotesi di cd. “ingiustizia formale” prevista dal secondo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. in relazione a misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663-01; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Rv. 242727-01; si veda, ex plurimis, tra le recenti: Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038-01; Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023). Nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della de- tenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Nel citato intervento nomofilattico si è, però, condi- visibilmente precisato che nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab ori- gine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa del richiedente la riparazione. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente a disposizione dal giudice della cautela. 1.1.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da 6 specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 1.1.4. Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'ac- certamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti pro- vati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cau- telare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). 2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, pur inquadrando correttamente la vicenda in esame in una ipotesi di “ingiustizia sostanziale” (avendo la diversa qua- lificazione investito solo uno dei reati per cui era stata applicata la misura), - il che disvela la manifesta infondatezza del rilievo difensivo attinente alla identità del 7 materiale probatorio esaminato dal giudice della cautela e dal giudice della ripara- zione, peraltro non corrispondente alla realtà processuale, essendo state sottopo- ste alla cognizione del giudice di merito anche le dichiarazioni rese dal CU in sede dibattimentale e la documentazione prodotta dalla difesa - ha rigettato l'i- stanza di riparazione in ragione della ritenuta condotta gravemente colposa, si- nergica rispetto all'intervento dell'autorità, attribuendo peculiare rilievo all'accer- tata commissione da parte dell'odierno ricorrente di due acquisti e successivi tra- sporti di rifiuti, senza la relativa autorizzazione, presso la discarica del campo no- madi, dove operavano i coimputati, ed alla sua piena consapevolezza di illiceità di tali comportamenti. 2.1. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (sopra esposti), ha seguito un non corretto percorso logico-giuridico, non fornendo adeguata motivazione in ordine al coefficiente causale della condotta gravemente colposa individuata, limitandosi ad inferirne l’esistenza, in maniera apodittica, dalla accertata natura dolosa delle contravvenzioni in oggetto, oblite- rando la diversità dei piani su cui operano il giudice di merito e quello della ripa- razione. La Corte territoriale ha ricavato la colpa grave dall'aver l'istante effettuato due trasporti con la consapevolezza di non essere munito di autorizzazione, - il che rileva ai fini di una sua responsabilità penale - senza evidenziare gli elementi, accertati e non esclusi dal giudice di merito, dai quali emergerebbe una mancata considerazione da parte dell’istante, nel diverso perimetro demandato al giudice della riparazione, dell’attività delinquenziale che si svolgeva nel campo nomadi e del ruolo in essa svolto dai soggetti con cui aveva avuto contatti, a causa di una eclatante o macroscopica negligenza apparentemente rapportabile all'ipotizzato meccanismo criminoso, tale da giustificare, al tempo di adozione della misura, l’intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. 3. In definitiva, pur potendo conciliarsi l'assenza di prova circa la consapevo- lezza del contesto criminoso in cui si collocavano gli illeciti trasporti effettuati, con una condotta ostativa in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all'inter- vento dell'autorità, nella specie manca qualsiasi valutazione sulla rilevanza eziolo- gica della ritenuta condotta gravemente colposa. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulla regola- mentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio. 8
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per que- sto giudizio di legittimità. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI RI TE TI