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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1762/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Fontana, 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bottino, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto e contro elettivamente domiciliata in Milano, Via C. Pisacane, Controparte_2
34/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Garbetta, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Rita Musella per delega allegata alla memoria;
convenuta OGGETTO: pensione di reversibilità i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della SInora Parte_1 al percepimento della pensione di reversibilità quale ex coniuge divorziata del defunto SI. NA
2) determinare la quota di pensione di riversibilità spettante alla attrice
[...] ed il relativo ammontare e per l'effetto, ordinare Parte_1
1 all la liquidazione di quanto dovuto alla SInora con CP_1 Parte_1 il ricalcolo delle rispettive quote dal 15 ottobre 2023 data del decesso e di conseguenza disporre i relativi pagamenti alla ricorrente delle somme dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibili e/o comunque da rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande svolte nei confronti dell' ; CP_1
2) in via principale, previ gli eventuali accertamenti del caso, decidere secondo giustizia, eventualmente determinando in favore della ricorrente la quota della pensione di reversibilità nella misura che venga ritenuta legittima, equa e corretta, stabilendo il correlativo obbligo di erogazione a carico dell' . Assolvere CP_1
l' da ogni diversa ed ulteriore domanda;
CP_1
3) in ogni caso, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L. 412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte. Con vittoria di spese di lite.
PER LA CONVENUTA Controparte_2 contenere l'importo della pensione di reversibilità, in favore della ricorrente, nella misura pari al 30% di quella lorda effettivamente percepita della SI.ra - o CP_2 quella diversa somma e/o percentuale anche minore che dovesse risultare in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 febbraio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
Rilevava la ricorrente di essere stata coniugata con nato a [...] NA il 7/10/1941 e deceduto in Rozzano (Mi) in data 15/10/2023.
Il matrimonio era stato celebrato in data 5/8/1971 e si era concluso con la sentenza di divorzio n. 3411/1999 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 31-3-1999 (doc. 4 fasc. ric.). era titolare di pensione VDAI n. 00108191 erogata dall' . NA CP_1
Durante il matrimonio e fino alla pronuncia di divorzio, la ricorrente era stata economicamente dipendente dal coniuge, il quale contribuiva al suo mantenimento sulla base degli accordi intercorsi in sede di separazione e divorzio. La sentenza di divorzio aveva riconosciuto a il Parte_1 diritto all'assegno divorzile mensile di € 3.584,75 che era stato successivamente
2 rideterminato consensualmente con una sentenza di mutamento delle condizioni di divorzio in data 20-11-2004 (doc. 5 fasc. ric.) in € 1.000,00. Successivamente al decesso dell'ex coniuge, Parte_1 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento della pensione di CP_1 reversibilità. L'ufficio aveva comunicato che la pensione di reversibilità era stata liquidata CP_1 alla seconda moglie di NA Controparte_2
La ricorrente non si era risposata e versava tuttora in stato di bisogno economico;
i suoi redditi, infatti, erano costituiti principalmente dall'assegno di mantenimento che percepiva dall'ex marito. Oltre a questi, la ricorrente percepiva infatti solamente una pensione in Inghilterra di £. 306,88 (£ 76,72 a settimana come indicato da certificato docc. 17 e 18 fasc. ric.) pari ad € 354,00 e una pensione minima sociale pari ad € 312,00 mensili. CP_1
La morte dell'ex marito e il venir meno del pagamento dell'assegno di mantenimento aveva determinato la necessità di Parte_1 di attingere a risparmi privati, che tuttavia non avevano accresciuto il suo reddito. Lo stato di bisogno della ricorrente era dunque comprovato dalla documentazione allegata, che dimostrava l'assenza di redditi sufficienti al proprio sostentamento. A fronte di ciò oltre che avere percepito l'eredità del marito Controparte_2 con successione testamentaria, risultava avere proprietà in Francia e in Germania da cui percepiva redditi. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza CP_1 funzionale del Giudice adito, per essere competente il Tribunale in funzione di volontaria giurisdizione. In via preliminare eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda volta ad ordinare all' un fare per difetto di giurisdizione del GO. Rileva altresì CP_1
l'infondatezza delle domande volte ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione. L' si rimetteva alle decisioni del Tribunale adito quanto alla determinazione CP_1 della quota corretta della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente.
costituitasi, riferiva di essere stata sposata con il SI. Controparte_2 dal 1999 al 2023 allorquando questi era deceduto. Contestava quale Pt_2 unico criterio per la quantificazione dell'assegno pensionistico di reversibilità la durata del matrimonio, suggerendo una percentuale alla precedente moglie del 30%.
All'udienza del 17 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria le parti private conciliavano fra loro la vertenza;
la causa veniva pertanto discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. L'accordo manifestato fra le parti private nel corso dell'udienza consente al Tribunale di fare applicazione del consolidato principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
2. La pensione ai superstiti spetta al coniuge divorziato (art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970; Circ. 27 giugno 2001 n. 132 – doc. 5 fasc. ) in presenza di CP_1 CP_1 tutte le seguenti condizioni:
- perfezionamento in capo al coniuge deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
- inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- titolarità dell'assegno divorzile in forza di una sentenza dal Tribunale (art. 5 L. 898/1970; Cass. 22 aprile 2013 n. 9660; Cass. ss.uu. 24 settembre 2018 n. 22434);
- assenza di un successivo vincolo di coniugio: il coniuge divorziato ST che si risposa è escluso dal diritto alla pensione, anche se alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio.
3. Nel caso di specie, ex coniuge della ricorrente NA
(data del divorzio: 31 marzo 1999), percettore Parte_1 di pensione (deceduto il 15/10/2023) si è risposato con il 9 Controparte_2 ottobre 1999 (doc. 4 fasc. ). CP_1
In questo caso, la pensione spetta sia al coniuge ST divorziato
[...]
sia al coniuge ST , a Parte_1 Controparte_2 condizione che entrambe ne abbiano i requisiti. La ripartizione in quote dell'unico trattamento viene effettuata dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, il criterio temporale nella suddivisione delle quote, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità e secondo le eventuali intese fra le parti. Nel testo condiviso in udienza fra le parti private si legge, circa la ripartizione delle quote della pensione del de cuius:
4 IG.ra : 38% della pensione di reversibilità; Parte_1
SI.ra : 62 % della pensione di reversibilità. Controparte_2
Il diritto della SI.ra alla quota di pensione di reversibilità Parte_1 decorre dal 1° novembre 2023 (primo giorno del mese successivo al decesso del SI. . Gli importi degli arretrati e della pensione saranno erogati alla NA
SInora mediante bonifico bancario al seguente Parte_1 conto corrente: ” CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
4. Le spese fra le parti private sono state compensate nel testo negoziale. Le spese dell' , tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al CP_1
DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge e sono a carico solidale delle altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto della SInora al Parte_1 percepimento della pensione di reversibilità quale ex coniuge divorziata del defunto SI. NA
2) determina le quote di pensione di riversibilità come segue: SI.ra : 38% della pensione di reversibilità; Parte_1
SI.ra : 62 % della pensione di reversibilità; Controparte_2 il diritto della SI.ra alla quota di pensione di reversibilità Parte_1 decorre dal 1° novembre 2023 (primo giorno del mese successivo al decesso del SI. ; gli importi degli arretrati e della pensione saranno erogati alla NA
SInora mediante bonifico bancario al seguente Parte_1 conto corrente: ; CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
3) riconosce all' le spese del giudizio, che vanno a carico solidale delle parti CP_1 private e , liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 1500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Fontana, 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bottino, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto e contro elettivamente domiciliata in Milano, Via C. Pisacane, Controparte_2
34/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Garbetta, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Rita Musella per delega allegata alla memoria;
convenuta OGGETTO: pensione di reversibilità i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto della SInora Parte_1 al percepimento della pensione di reversibilità quale ex coniuge divorziata del defunto SI. NA
2) determinare la quota di pensione di riversibilità spettante alla attrice
[...] ed il relativo ammontare e per l'effetto, ordinare Parte_1
1 all la liquidazione di quanto dovuto alla SInora con CP_1 Parte_1 il ricalcolo delle rispettive quote dal 15 ottobre 2023 data del decesso e di conseguenza disporre i relativi pagamenti alla ricorrente delle somme dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibili e/o comunque da rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande svolte nei confronti dell' ; CP_1
2) in via principale, previ gli eventuali accertamenti del caso, decidere secondo giustizia, eventualmente determinando in favore della ricorrente la quota della pensione di reversibilità nella misura che venga ritenuta legittima, equa e corretta, stabilendo il correlativo obbligo di erogazione a carico dell' . Assolvere CP_1
l' da ogni diversa ed ulteriore domanda;
CP_1
3) in ogni caso, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L. 412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte. Con vittoria di spese di lite.
PER LA CONVENUTA Controparte_2 contenere l'importo della pensione di reversibilità, in favore della ricorrente, nella misura pari al 30% di quella lorda effettivamente percepita della SI.ra - o CP_2 quella diversa somma e/o percentuale anche minore che dovesse risultare in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 febbraio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
Rilevava la ricorrente di essere stata coniugata con nato a [...] NA il 7/10/1941 e deceduto in Rozzano (Mi) in data 15/10/2023.
Il matrimonio era stato celebrato in data 5/8/1971 e si era concluso con la sentenza di divorzio n. 3411/1999 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 31-3-1999 (doc. 4 fasc. ric.). era titolare di pensione VDAI n. 00108191 erogata dall' . NA CP_1
Durante il matrimonio e fino alla pronuncia di divorzio, la ricorrente era stata economicamente dipendente dal coniuge, il quale contribuiva al suo mantenimento sulla base degli accordi intercorsi in sede di separazione e divorzio. La sentenza di divorzio aveva riconosciuto a il Parte_1 diritto all'assegno divorzile mensile di € 3.584,75 che era stato successivamente
2 rideterminato consensualmente con una sentenza di mutamento delle condizioni di divorzio in data 20-11-2004 (doc. 5 fasc. ric.) in € 1.000,00. Successivamente al decesso dell'ex coniuge, Parte_1 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento della pensione di CP_1 reversibilità. L'ufficio aveva comunicato che la pensione di reversibilità era stata liquidata CP_1 alla seconda moglie di NA Controparte_2
La ricorrente non si era risposata e versava tuttora in stato di bisogno economico;
i suoi redditi, infatti, erano costituiti principalmente dall'assegno di mantenimento che percepiva dall'ex marito. Oltre a questi, la ricorrente percepiva infatti solamente una pensione in Inghilterra di £. 306,88 (£ 76,72 a settimana come indicato da certificato docc. 17 e 18 fasc. ric.) pari ad € 354,00 e una pensione minima sociale pari ad € 312,00 mensili. CP_1
La morte dell'ex marito e il venir meno del pagamento dell'assegno di mantenimento aveva determinato la necessità di Parte_1 di attingere a risparmi privati, che tuttavia non avevano accresciuto il suo reddito. Lo stato di bisogno della ricorrente era dunque comprovato dalla documentazione allegata, che dimostrava l'assenza di redditi sufficienti al proprio sostentamento. A fronte di ciò oltre che avere percepito l'eredità del marito Controparte_2 con successione testamentaria, risultava avere proprietà in Francia e in Germania da cui percepiva redditi. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza CP_1 funzionale del Giudice adito, per essere competente il Tribunale in funzione di volontaria giurisdizione. In via preliminare eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda volta ad ordinare all' un fare per difetto di giurisdizione del GO. Rileva altresì CP_1
l'infondatezza delle domande volte ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione. L' si rimetteva alle decisioni del Tribunale adito quanto alla determinazione CP_1 della quota corretta della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente.
costituitasi, riferiva di essere stata sposata con il SI. Controparte_2 dal 1999 al 2023 allorquando questi era deceduto. Contestava quale Pt_2 unico criterio per la quantificazione dell'assegno pensionistico di reversibilità la durata del matrimonio, suggerendo una percentuale alla precedente moglie del 30%.
All'udienza del 17 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria le parti private conciliavano fra loro la vertenza;
la causa veniva pertanto discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. L'accordo manifestato fra le parti private nel corso dell'udienza consente al Tribunale di fare applicazione del consolidato principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
2. La pensione ai superstiti spetta al coniuge divorziato (art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970; Circ. 27 giugno 2001 n. 132 – doc. 5 fasc. ) in presenza di CP_1 CP_1 tutte le seguenti condizioni:
- perfezionamento in capo al coniuge deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
- inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- titolarità dell'assegno divorzile in forza di una sentenza dal Tribunale (art. 5 L. 898/1970; Cass. 22 aprile 2013 n. 9660; Cass. ss.uu. 24 settembre 2018 n. 22434);
- assenza di un successivo vincolo di coniugio: il coniuge divorziato ST che si risposa è escluso dal diritto alla pensione, anche se alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio.
3. Nel caso di specie, ex coniuge della ricorrente NA
(data del divorzio: 31 marzo 1999), percettore Parte_1 di pensione (deceduto il 15/10/2023) si è risposato con il 9 Controparte_2 ottobre 1999 (doc. 4 fasc. ). CP_1
In questo caso, la pensione spetta sia al coniuge ST divorziato
[...]
sia al coniuge ST , a Parte_1 Controparte_2 condizione che entrambe ne abbiano i requisiti. La ripartizione in quote dell'unico trattamento viene effettuata dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, il criterio temporale nella suddivisione delle quote, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità e secondo le eventuali intese fra le parti. Nel testo condiviso in udienza fra le parti private si legge, circa la ripartizione delle quote della pensione del de cuius:
4 IG.ra : 38% della pensione di reversibilità; Parte_1
SI.ra : 62 % della pensione di reversibilità. Controparte_2
Il diritto della SI.ra alla quota di pensione di reversibilità Parte_1 decorre dal 1° novembre 2023 (primo giorno del mese successivo al decesso del SI. . Gli importi degli arretrati e della pensione saranno erogati alla NA
SInora mediante bonifico bancario al seguente Parte_1 conto corrente: ” CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
4. Le spese fra le parti private sono state compensate nel testo negoziale. Le spese dell' , tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al CP_1
DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge e sono a carico solidale delle altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto della SInora al Parte_1 percepimento della pensione di reversibilità quale ex coniuge divorziata del defunto SI. NA
2) determina le quote di pensione di riversibilità come segue: SI.ra : 38% della pensione di reversibilità; Parte_1
SI.ra : 62 % della pensione di reversibilità; Controparte_2 il diritto della SI.ra alla quota di pensione di reversibilità Parte_1 decorre dal 1° novembre 2023 (primo giorno del mese successivo al decesso del SI. ; gli importi degli arretrati e della pensione saranno erogati alla NA
SInora mediante bonifico bancario al seguente Parte_1 conto corrente: ; CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
3) riconosce all' le spese del giudizio, che vanno a carico solidale delle parti CP_1 private e , liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 1500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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