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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
15268 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15268 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Magenta n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. CAPRARA LAURA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CAPRARA LAURA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
I coniugi chiedono di concludere come segue:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di Bardolino, VR, le annotazioni di legge;
2) La casa familiare sita in Vigasio, VR, via Magenta n.1, di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
, viene assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarla con il figlio minore
[...] Persona_1
e con il figlio maggiorenne;
Persona_2 3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambe i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
la residenza anagrafica ed il collocamento prevalente saranno presso la casa familiare insieme al padre;
4) La madre avrà il dovere/diritto di vedere il figlio minore Per_1
-nei fine settimana, in maniera alternata con il sig. , dal sabato mattina alla domenica Parte_2 sera, con prelievo e accompagnamento a casa a cura della madre stessa;
-tutti i martedì e giovedì dal pomeriggio e fino al giorno seguente, quando la madre accompagnerà il minore all'autobus per andare a scuola (inverno) o tornare alla casa paterna (estate);
-le vacanze di Natale verranno suddivise in maniera alternata tra i due genitori, la prima settimana, compreso il giorno di Natale, con l'uno e la seconda settimana con l'altro ad anni alterni;
-le vacanze di Pasqua ad anni alterni tra i due genitori;
-la sig.ra potrà trascorrere con il figlio minore almeno 15 giorni di vacanza estiva, anche Parte_1 non consecutivi;
5) i ricorrenti manifestano la più ampia disponibilità a modificare le condizioni di frequentazione sopra elencate, tenendo primariamente conto delle volontà del figlio e degli impegni di ciascuno;
6) entrambe i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro la metà di giugno, i periodi ed i luoghi di vacanza che trascorreranno con il figlio minore;
7) data la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti e stante la necessità della sig.ra Parte_1 di corrispondere un canone mensile di Euro 700,00, le parti concordano nello stabilire che il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da parte di ciascun genitore, senza previsione di alcun reciproco assegno di mantenimento;
8) si precisa che i costi per il vestiario dei figli e le spese accessorie, come da Protocollo del Tribunale di Verona da intendersi qui integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i due genitori;
sarà la madre a curare l'acquisto del vestiario per i figli;
9) nell'ipotesi in cui il figlio minore decida di traferirsi a vivere con la madre in maniera esclusiva o prevalente, il sig. si impegna sin d'ora a corrispondere alla stessa un assegno di Parte_2 mantenimento di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo quanto previsto per le spese accessorie;
10) gli assegni familiari, attualmente percepiti dal sig. per un importo di Euro 86,00, Parte_2 rimangono assegnati allo stesso;
11) il conto cointestato n. 100571577598 acceso presso MedioBanca Premier verrà chiuso e la restante liquidità verrà assegnata al sig. ; Parte_2
12) la sig.ra utilizza la vettura Nissan Qashqai, tg. FK994DT, attualmente di Parte_1 proprietà del sig. , mentre il sig. utilizza la vettura Peugeot 3008, tg. Parte_2 Parte_2
GE704EP, attualmente di proprietà della sig.ra ; le parti si impegnano a procedere al Parte_1 reciproco trasferimento di proprietà ed alla corretta intestazione delle due vetture, così come dei relativi contratti di assicurazione;
13) si dà atto che la sig.ra ha già asportato dalla casa familiare alcuni dei beni di sua Parte_1 proprietà mentre gli altri verranno prelevati quanto prima, con l'eccezione dei quadri appesi in cucina che, pur di sua proprietà, rimarranno temporaneamente nella casa familiare;
14) le parti si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere in riferimento ai loro rapporti, ferme restando le pattuizioni sopra esposte relative ai figli;
15) i ricorrenti chiedono l'omologa della separazione alle predette condizioni.
16) Le parti prestano acquiescenza alla omologa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno dedotto che dall'unione sono nati i figli (28/7/2010) e (19/7/2006), Per_1 Per_2 quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Hanno, quindi, chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore e la regolamentazione del regime di mantenimento di quello maggiorenne.
Le parti all'udienza del 9/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, sia pure con le modifiche sopra già riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli,
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente del minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze anche di quello maggiorenne.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
OL (VR) e , nato il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
29, parte II, serie A, anno 2003;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15268 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Magenta n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. CAPRARA LAURA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CAPRARA LAURA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
I coniugi chiedono di concludere come segue:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di Bardolino, VR, le annotazioni di legge;
2) La casa familiare sita in Vigasio, VR, via Magenta n.1, di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
, viene assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarla con il figlio minore
[...] Persona_1
e con il figlio maggiorenne;
Persona_2 3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambe i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
la residenza anagrafica ed il collocamento prevalente saranno presso la casa familiare insieme al padre;
4) La madre avrà il dovere/diritto di vedere il figlio minore Per_1
-nei fine settimana, in maniera alternata con il sig. , dal sabato mattina alla domenica Parte_2 sera, con prelievo e accompagnamento a casa a cura della madre stessa;
-tutti i martedì e giovedì dal pomeriggio e fino al giorno seguente, quando la madre accompagnerà il minore all'autobus per andare a scuola (inverno) o tornare alla casa paterna (estate);
-le vacanze di Natale verranno suddivise in maniera alternata tra i due genitori, la prima settimana, compreso il giorno di Natale, con l'uno e la seconda settimana con l'altro ad anni alterni;
-le vacanze di Pasqua ad anni alterni tra i due genitori;
-la sig.ra potrà trascorrere con il figlio minore almeno 15 giorni di vacanza estiva, anche Parte_1 non consecutivi;
5) i ricorrenti manifestano la più ampia disponibilità a modificare le condizioni di frequentazione sopra elencate, tenendo primariamente conto delle volontà del figlio e degli impegni di ciascuno;
6) entrambe i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro la metà di giugno, i periodi ed i luoghi di vacanza che trascorreranno con il figlio minore;
7) data la situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti e stante la necessità della sig.ra Parte_1 di corrispondere un canone mensile di Euro 700,00, le parti concordano nello stabilire che il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da parte di ciascun genitore, senza previsione di alcun reciproco assegno di mantenimento;
8) si precisa che i costi per il vestiario dei figli e le spese accessorie, come da Protocollo del Tribunale di Verona da intendersi qui integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i due genitori;
sarà la madre a curare l'acquisto del vestiario per i figli;
9) nell'ipotesi in cui il figlio minore decida di traferirsi a vivere con la madre in maniera esclusiva o prevalente, il sig. si impegna sin d'ora a corrispondere alla stessa un assegno di Parte_2 mantenimento di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo quanto previsto per le spese accessorie;
10) gli assegni familiari, attualmente percepiti dal sig. per un importo di Euro 86,00, Parte_2 rimangono assegnati allo stesso;
11) il conto cointestato n. 100571577598 acceso presso MedioBanca Premier verrà chiuso e la restante liquidità verrà assegnata al sig. ; Parte_2
12) la sig.ra utilizza la vettura Nissan Qashqai, tg. FK994DT, attualmente di Parte_1 proprietà del sig. , mentre il sig. utilizza la vettura Peugeot 3008, tg. Parte_2 Parte_2
GE704EP, attualmente di proprietà della sig.ra ; le parti si impegnano a procedere al Parte_1 reciproco trasferimento di proprietà ed alla corretta intestazione delle due vetture, così come dei relativi contratti di assicurazione;
13) si dà atto che la sig.ra ha già asportato dalla casa familiare alcuni dei beni di sua Parte_1 proprietà mentre gli altri verranno prelevati quanto prima, con l'eccezione dei quadri appesi in cucina che, pur di sua proprietà, rimarranno temporaneamente nella casa familiare;
14) le parti si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere in riferimento ai loro rapporti, ferme restando le pattuizioni sopra esposte relative ai figli;
15) i ricorrenti chiedono l'omologa della separazione alle predette condizioni.
16) Le parti prestano acquiescenza alla omologa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno dedotto che dall'unione sono nati i figli (28/7/2010) e (19/7/2006), Per_1 Per_2 quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Hanno, quindi, chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore e la regolamentazione del regime di mantenimento di quello maggiorenne.
Le parti all'udienza del 9/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, sia pure con le modifiche sopra già riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli,
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente del minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze anche di quello maggiorenne.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
OL (VR) e , nato il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
29, parte II, serie A, anno 2003;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto