CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ON CI, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5392/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 27.5.2024 ed emessa per il mancato pagamento di plurime cartelle. La parte ricorrente ha sollevato i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle;
3) prescrizione del credito e comunque degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle prodromiche cartelle nonché di plurimi atti interruttivi.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha invero prodotto in giudizio corposa documentazione da cui si evince sia la notifica di tutte le prodromiche cartelle che di plurimi atti interruttivi, notificati a mezzo pec, contenenti tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
In particolare risulta la notifica a mezzo pec dei seguenti atti, contenenti tutte le cartelle in esame: avviso di intimazione n. 03420229003488583000, notificato il 19.5.2022; avviso di intimazione n. n. 03420239009298440000, notificato il 18.9.2023.
Da ciò consegue che i motivi di ricorso sono infondati, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto tutte le cartelle prodromiche e le successive notifiche di atti interruttivi hanno impedito la decorrenza del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle cartelle.
Si osserva che invero che nessuna prescrizione si è maturata successivamente alla data degli atti interruttivi sopra indicati fino alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede (21.5.2024).
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite, liquidate in euro 3962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ON CI, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5392/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009312773000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 27.5.2024 ed emessa per il mancato pagamento di plurime cartelle. La parte ricorrente ha sollevato i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle;
3) prescrizione del credito e comunque degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle prodromiche cartelle nonché di plurimi atti interruttivi.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha invero prodotto in giudizio corposa documentazione da cui si evince sia la notifica di tutte le prodromiche cartelle che di plurimi atti interruttivi, notificati a mezzo pec, contenenti tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
In particolare risulta la notifica a mezzo pec dei seguenti atti, contenenti tutte le cartelle in esame: avviso di intimazione n. 03420229003488583000, notificato il 19.5.2022; avviso di intimazione n. n. 03420239009298440000, notificato il 18.9.2023.
Da ciò consegue che i motivi di ricorso sono infondati, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto tutte le cartelle prodromiche e le successive notifiche di atti interruttivi hanno impedito la decorrenza del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle cartelle.
Si osserva che invero che nessuna prescrizione si è maturata successivamente alla data degli atti interruttivi sopra indicati fino alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede (21.5.2024).
Ne consegue che il ricorso va rigettato. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite, liquidate in euro 3962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia