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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Arezzo - Via Arturo Chiari N. 55 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AREZZO sez. 2 e pubblicata il 10/06/2022 Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 51200-51-2021 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2021
- AV DI PAGAMENTO n. A-12633/2021 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'ADM – Ufficio delle Dogane di Arezzo ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.149/02/22, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza del 27 aprile 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Società_1
SaS nonché dall'obbligato in solido Resistente_1 contro gli atti impositivi sopraindicati, relativi al recupero di accise per più anni di imposta.
Per quanto concerne l'appello risulta introdotto un unico motivo di ricorso inerente all'errata applicazione della normativa di settore, di cui meglio infra.
In sede di controdeduzioni la parte appellata ha replicato analiticamente alle argomentazioni della Agenzia ed in particolare ha introdotto una ipotesi subordinata in ordine alla non debenza delle sanzioni.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello parzialmente fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di accogliere, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata. La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Ciò detto, entrambe le parti concordano sul fatto che vi sia un contrasto legislativo o quantomeno una non chiara applicazione giurisprudenziale delle diverse fonti del diritto.
La legislazione statale, art.24 ter del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) al comma 2, let. b) elenca in maniera tassativa coloro che beneficiano dell'agevolazione, che sono:
1) gli enti pubblici o le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione;
2) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D. Lgs. 285/2005;
3) le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. 422/97;
4) le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009.
I trasporti agevolabili sono poi definiti dall'art.1/2° del D.Lgs. 422/97 “Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale”.
Passando alla legislazione regionale la legge 42/98, all'art. 2, distingue i servizi di trasporto in programmati ed autorizzati, definendo i primi come “servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate dall'articolo 13” mentre i secondi sono “servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'articolo 14” per i quali l'art.3 al 2°comma dispone che “I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali”.
Per tabulas poi non è contestabile (la natura di mera “autorizzazione” del provvedimento regionale richiesto ed ottenuto dalla Società ex art.14 della Legge Regionale 42/98 (cfr. decreto 4871 del 3 novembre 2011).
L'insieme del quadro legislativo di cui sopra, contestato in punto di contrasto con la normativa Unionale è stato definito solo con la sentenza resa in ambito sovrannazionale sulla causa C-513/18 del 30 gennaio 2020.
In estrema sintesi il Collegio concorda con le considerazioni svolte dalla ADM per le quali: “la scelta operata dal Legislatore italiano di limitare il rimborso a favore di coloro che svolgono servizi di trasporto regolare, alias incaricati di svolgere un servizio pubblico, ossia un servizio che risponda all'esigenze di mobilità dell'intera collettività, è stato ritenuto legittimo ai sensi della Direttiva 2003/96/CE, come è stato ritenuto legittimo escludere invece dal beneficio coloro che svolgono un servizio occasionale, ossia un servizio privatistico, rimesso all'iniziativa imprenditoriale, come appunto i servizi autorizzati ex art. 14 della L.R.” in discussione. Per quanto concerne invece gli importi sanzionatori ingiunti, la contestazione mossa fin dal I°grado in ordine alla sussistenza dell'esimente della buona fede è fondata.
In effetti, da una parte istanze di rimborso formalmente autorizzate (cfr. vedi atti del I°grado) od oggetto di silenzio assenzo, dall'altra, pronunciamenti giurisprudenziale di merito e di legittimità non uniformi, privano la vicenda di un chiaro intento elusivo.
Al riguardo secondo quanto disposto dalla Cassazione (n.5105/17) La disapplicazione delle sanzioni tributarie per incertezza normativa costituisce un principio consolidato che protegge i contribuenti in buona fede, evitando che vengano puniti per violazioni determinate da oggettive difficoltà interpretative delle disposizioni fiscali. Questo meccanismo di tutela trova la sua ratio nel principio di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare il rapporto tra fisco e contribuenti, restando sempre dovuto il tributo.
Per quanto sopra l'Appello deve essere parzialmente accolto relativamente alla debenza delle sole imposte mentre le sanzioni devono essere annullate, per riscontrata buona fede della parte appellata.
Tale esito determina la compensazione delle spese.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello confermando la legittimità del recupero solo per quanto concerne l'imposta, nulla per le sanzioni.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(LO GR)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Arezzo - Via Arturo Chiari N. 55 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AREZZO sez. 2 e pubblicata il 10/06/2022 Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 51200-51-2021 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2021
- AV DI PAGAMENTO n. A-12633/2021 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'ADM – Ufficio delle Dogane di Arezzo ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.149/02/22, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza del 27 aprile 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Società_1
SaS nonché dall'obbligato in solido Resistente_1 contro gli atti impositivi sopraindicati, relativi al recupero di accise per più anni di imposta.
Per quanto concerne l'appello risulta introdotto un unico motivo di ricorso inerente all'errata applicazione della normativa di settore, di cui meglio infra.
In sede di controdeduzioni la parte appellata ha replicato analiticamente alle argomentazioni della Agenzia ed in particolare ha introdotto una ipotesi subordinata in ordine alla non debenza delle sanzioni.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello parzialmente fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di accogliere, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata. La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Ciò detto, entrambe le parti concordano sul fatto che vi sia un contrasto legislativo o quantomeno una non chiara applicazione giurisprudenziale delle diverse fonti del diritto.
La legislazione statale, art.24 ter del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) al comma 2, let. b) elenca in maniera tassativa coloro che beneficiano dell'agevolazione, che sono:
1) gli enti pubblici o le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione;
2) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D. Lgs. 285/2005;
3) le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. 422/97;
4) le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009.
I trasporti agevolabili sono poi definiti dall'art.1/2° del D.Lgs. 422/97 “Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale”.
Passando alla legislazione regionale la legge 42/98, all'art. 2, distingue i servizi di trasporto in programmati ed autorizzati, definendo i primi come “servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate dall'articolo 13” mentre i secondi sono “servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'articolo 14” per i quali l'art.3 al 2°comma dispone che “I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali”.
Per tabulas poi non è contestabile (la natura di mera “autorizzazione” del provvedimento regionale richiesto ed ottenuto dalla Società ex art.14 della Legge Regionale 42/98 (cfr. decreto 4871 del 3 novembre 2011).
L'insieme del quadro legislativo di cui sopra, contestato in punto di contrasto con la normativa Unionale è stato definito solo con la sentenza resa in ambito sovrannazionale sulla causa C-513/18 del 30 gennaio 2020.
In estrema sintesi il Collegio concorda con le considerazioni svolte dalla ADM per le quali: “la scelta operata dal Legislatore italiano di limitare il rimborso a favore di coloro che svolgono servizi di trasporto regolare, alias incaricati di svolgere un servizio pubblico, ossia un servizio che risponda all'esigenze di mobilità dell'intera collettività, è stato ritenuto legittimo ai sensi della Direttiva 2003/96/CE, come è stato ritenuto legittimo escludere invece dal beneficio coloro che svolgono un servizio occasionale, ossia un servizio privatistico, rimesso all'iniziativa imprenditoriale, come appunto i servizi autorizzati ex art. 14 della L.R.” in discussione. Per quanto concerne invece gli importi sanzionatori ingiunti, la contestazione mossa fin dal I°grado in ordine alla sussistenza dell'esimente della buona fede è fondata.
In effetti, da una parte istanze di rimborso formalmente autorizzate (cfr. vedi atti del I°grado) od oggetto di silenzio assenzo, dall'altra, pronunciamenti giurisprudenziale di merito e di legittimità non uniformi, privano la vicenda di un chiaro intento elusivo.
Al riguardo secondo quanto disposto dalla Cassazione (n.5105/17) La disapplicazione delle sanzioni tributarie per incertezza normativa costituisce un principio consolidato che protegge i contribuenti in buona fede, evitando che vengano puniti per violazioni determinate da oggettive difficoltà interpretative delle disposizioni fiscali. Questo meccanismo di tutela trova la sua ratio nel principio di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare il rapporto tra fisco e contribuenti, restando sempre dovuto il tributo.
Per quanto sopra l'Appello deve essere parzialmente accolto relativamente alla debenza delle sole imposte mentre le sanzioni devono essere annullate, per riscontrata buona fede della parte appellata.
Tale esito determina la compensazione delle spese.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello confermando la legittimità del recupero solo per quanto concerne l'imposta, nulla per le sanzioni.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(LO GR)