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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6435/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DANIELI GIAMPIETRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DANIELI GIAMPIETRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/09/1998 da Pt_1
(n. a TREVISO il 27/06/1966) e (n. a TREVISO il 02/09/1964),
[...] Parte_2
trascritto al n. 47, Parte II, Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASALE SUL SILE alle seguenti condizioni:
2. disporre che la casa famigliare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Casale sul Sile (TV) via Peschiere n. 83, rimarrà nella disponibilità della moglie, ove i figli continueranno a vivere e mantenere la residenza fintanto che non siano tutti diventati economicamente autosufficienti;
3. disporre che i genitori hanno concordato di suddividersi tutte le spese straordinarie, con ciò intendendosi riferire a quelle elencate nel Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso che entrambi dichiarano di conoscere e di accettare, sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie anticipate da un genitore, dovranno
2 essere saldate dall'altro genitore entro il 15 dal ricevimento del rendiconto scritto tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
4. disporre che, tenuto conto della maggiore età dei figli, il padre è tenuto a corrispondere, quale contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento euro) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi mediante versamento diretto nei segg. conti correnti: Parte_3
[...], [...], Parte_4 Parte_5
[...] entro il 5 di ogni mese di riferimento;
mentre le spese straordinarie saranno pagate direttamente o bonificate nel conto di ciascun genitore da parte dell'altro genitore obbligato nei termini e con le modalità previste al punto 3;
5. disporre che i mobili di arredo e gli elettrodomestici costituenti la casa familiare, rimarranno nel pieno possesso e godimento della sig.ra mentre le spese straordinarie dovute per la manutenzione e conservazione della casa familiare Pt_2
saranno sostenute in parti uguali come per legge, salvo interventi urgenti ed improcrastinabili che saranno rimborsati a prima vista entro 30 giorni dalla presentazione del conto salvo successiva rendicontazione e giustificazione delle causali di spesa da inviarsi per iscritto ed in via riservata come le eventuali successive contestazioni;
6. darsi atto che i coniugi e hanno già provveduto a definire con data 30.09.2023 le compensazioni Pt_1 Pt_2
necessarie per la ripartizione dell'importo allora risultante dal conto cointestato di talché l'attuale saldo liquido di tale conto corrente n. 71540332 presso la MedioBanca Premier spetta interamente alla sig.ra mentre rimarranno Parte_2
sempre in detto conto cointestato gli investimenti e i titoli non liquidabili immediatamente: questi importi saranno utilizzati e successivamente liquidati quando si ravvisi di comune accordo essere necessario affrontare delle spese nell'interesse dei figli e i relativi prelievi di quanto in conto e provenienti dalla liquidazione di detti titoli, saranno possibili solo a firma congiunta.
Nel caso un coniuge provveda senza il consenso dell'altro a liquidare e prelevare prima della loro scadenza detti titoli sarà tenuto a reintegrare immediatamente tale prelievo con l'aggiunta compensativa del danno causato e di una penale del 10% del valore realizzabile alla normale scadenza dei titoli e non realizzato. Le spese per detto conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali e rimarrà agganciato ad una utenza (il sig. provvederà a tale trasferimento e a compilare Pt_1
le dichiarazioni che permettano l'intestazione delle altre utenze direttamente alla sig.ra ; Pt_2
3 7. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Casale sul Sile affinché proceda alle annotazioni prescritte vasi sensi della 'art. 69 del d.P.R.396/2000;
8. ordinare lo scambio del reciproco consenso all'espatrio;
9. darsi atto che il sig. si è obbligato a trasferire la sua residenza dalla ex casa coniugale sita in Parte_1
via Peschiere n.83 Casale sul Sile entro una settimana dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio pena il risarcimento dei danni alla sig.ra Pt_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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