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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5785/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Elda
Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 5785/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 14/10/2024 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
-opposta contumace-
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2024, ha proposto opposizione ex artt. 170 Parte_1
DPR n. 115/2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2011) e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato emesso in data 19/09/24 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n. 359/2024 R.G..
A sostegno delle proprie richieste, la stessa ha rappresentato che:
- con delibera n. 613-2023 del 09/01/2024 era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (all. n. 1) al fine di proporre giudizio di divorzio;
- in data 28/05/24 l'Avv. Giovanni Marchese aveva presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 82 DPR n. 115/2002 per l'importo di € 4.238,74 (accessori compresi);
- con ordinanza del 21/06/24, il Collegio aveva chiesto l'integrazione della documentazione allegata all'istanza di liquidazione e, più precisamente, il deposito della dichiarazione dei redditi di relativa all'anno di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero, in Parte_1 mancanza, di dichiarazione sostitutiva attestante l'esatto ammontare dei redditi percepiti, con allegata copia del documento di identità della parte ammessa al patrocinio), dei cedolini pensione o buste paga per l'anno (o la parte di anno) di durata del giudizio non coperto dall'ultima dichiarazione dei redditi, con indicazione specifica del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (ovvero in mancanza dichiarazione sostitutiva attestante l'ammontare dei redditi esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva percepiti nel periodo di durata del giudizio);
- in data 29/07/24 la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva depositato la documentazione reddituale con l'autocertificazione attestante i redditi percepiti negli anni d'imposta 2023 e 2024. Più precisamente, la stessa aveva dichiarato di aver percepito: per l'anno d'imposta 2023 un reddito pari a € 6.728,00, corrispondenti alla busta paga del mese di Gennaio
2023 per € 1.328,00, nonché all'indennità NASPI percepita per 4 mesi, per l'importo di circa €
4.000,00, e circa € 1.400,00 per i lavoretti saltuari svolti (non in regola) come lavori di pulizia, percependo circa € 200,00 per i sette mesi restanti;
per l'anno d'imposta 2024 un reddito sino alla fine del mese di Giugno 2024 l'importo di circa € 1.200,00 per i lavoretti saltuari svolti (non in regola) come lavori di pulizia, percependo circa € 200,00 (cfr. all 4);
- con decreto del 12/09/2024 il Tribunale di Bergamo aveva disposto la revoca con efficacia ex tunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la dichiarazione della ricorrente di aver svolto attività lavorativa irregolare e l'impossibilità di verificare i proventi di tale attività, non suscettibile di autodichiarazione.
La ricorrente ha quindi sollevato un unico motivo di opposizione sulla base degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ritenendo non condivisibile la motivazione del decreto di revoca del gratuito patrocinio, stante la precisa individuazione dei redditi percepiti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Il Presidente ha fissato udienza per il giorno 25/03/2025, all'esito della quale ha disposto il rinnovo della notifica al , rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato di Brescia. Controparte_1
3. Alla successiva udienza del 25/06/2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del Controparte_1
e trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
[...]
Considerazioni in diritto
4. Preliminarmente, è necessario considerare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 382 del 1985 e sentenza n. 144 del 1992, il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributario, attenendo alla pretesa fiscale dello Stato, ha contenuti, significati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che deve compiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato medesimo: ed invero nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del predetto beneficio, “devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi
e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi” (sentenza 382/1985); pertanto
“rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite che, secondo una recente giurisprudenza non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa
l'imposizione fiscale”.
Alla luce di questo principio, devono quindi essere conteggiati ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio non solo i redditi risultati dalla dichiarazione dei redditi, ma anche quelli percepiti da di cui alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. all. 4). D'altra parte, come Parte_1 ammesso dalla stessa ricorrente, sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024 ha prestato attività lavorativa non regolare, conseguendo in tal modo un reddito complessivo che, alla luce del principio sopra enunciato, deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica imposta dal D.P.R. 115/2002. La somma globalmente considerata non deve infatti superare la soglia di € 12.838,01 (D.M. 10 maggio
2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023).
Ciò premesso, rilevato che in nessuno degli anni considerati ha superato la soglia di Parte_1 reddito necessaria per l'ammissione alla permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
è da escludere che ricorrano i presupposti per la revoca del suddetto beneficio. E, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S.U. Corte di cassazione, sentenza 12 maggio 2020, n.
14723), le ipotesi di revoca del beneficio sono tassativamente previste per legge. L'art. 112 D.P.R.
115/2002 stabilisce che: “Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.”. Tra queste ipotesi non rientra quella di dichiarazione di redditi “irregolari”, individuati comunque nel loro esatto ammontare dalla stessa dichiarante.
A ciò si aggiunge che persino “la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112” (S.U. Corte di cassazione, sentenza
12 maggio 2020, n. 14723). Se ne deduce che, se la decadenza dal beneficio non può automaticamente derivare dall'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva, a maggior ragione la revoca del beneficio
è da escludere se la dichiarazione sostitutiva presentata appaia completa e verosimile.
Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che laddove il beneficiario abbia auto-certificato i propri redditi ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 2000 e la soglia di cui all'art. D.P.R. 115/2002 non sia stata superata, non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
D'altra parte, se la ricorrente non avesse dichiarato le somme ricevute dallo svolgimento di attività di lavoro non regolare sarebbe incorsa in responsabilità penale per il reato di falso.
Pertanto, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
5. Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per il mantenimento del beneficio, è possibile procedere alla liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Orbene, richiamati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – complessità bassa, applicati i valori minimi stante la contumacia della controparte nel giudizio di scioglimento del matrimonio n. 359/2024 R.G. ed esclusa la fase istruttoria (che non è stata svolta), le spese di lite vanno liquidate in complessivi €
2.906,00 (fase di studio, € 851,00; fase introduttiva € 602,00; fase decisionale € 1.453,00). Poiché tale somma deve essere ridotta al 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, ne consegue che all'Avv.
Marchese devono essere liquidati € 1.453,00, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge. Stante la contumacia della controparte nel giudizio di merito e il dispositivo della sentenza n. 1168/2024 pubblicata il 21/05/2024, tale somma va posta a carico dell'Erario.
6. Poiché dalla scelta dell'Amministrazione convenuta di non costituirsi in giudizio si può dedurre la volontà di non resistere alla domanda proposta dalla ricorrente, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, il decreto di revoca CP_3 dell'ammissione a gratuito patrocinio emesso in data 12/09/2024 all'esito del procedimento di scioglimento del matrimonio n. 359/2024 R.G.;
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. Marchese Giovanni a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento n. 359/2024 R.G. la somma complessiva di € 1.453,00, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. Spese integralmente compensate.
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Elda
Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 5785/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 14/10/2024 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
-opposta contumace-
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2024, ha proposto opposizione ex artt. 170 Parte_1
DPR n. 115/2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2011) e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato emesso in data 19/09/24 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n. 359/2024 R.G..
A sostegno delle proprie richieste, la stessa ha rappresentato che:
- con delibera n. 613-2023 del 09/01/2024 era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (all. n. 1) al fine di proporre giudizio di divorzio;
- in data 28/05/24 l'Avv. Giovanni Marchese aveva presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 82 DPR n. 115/2002 per l'importo di € 4.238,74 (accessori compresi);
- con ordinanza del 21/06/24, il Collegio aveva chiesto l'integrazione della documentazione allegata all'istanza di liquidazione e, più precisamente, il deposito della dichiarazione dei redditi di relativa all'anno di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero, in Parte_1 mancanza, di dichiarazione sostitutiva attestante l'esatto ammontare dei redditi percepiti, con allegata copia del documento di identità della parte ammessa al patrocinio), dei cedolini pensione o buste paga per l'anno (o la parte di anno) di durata del giudizio non coperto dall'ultima dichiarazione dei redditi, con indicazione specifica del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (ovvero in mancanza dichiarazione sostitutiva attestante l'ammontare dei redditi esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva percepiti nel periodo di durata del giudizio);
- in data 29/07/24 la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva depositato la documentazione reddituale con l'autocertificazione attestante i redditi percepiti negli anni d'imposta 2023 e 2024. Più precisamente, la stessa aveva dichiarato di aver percepito: per l'anno d'imposta 2023 un reddito pari a € 6.728,00, corrispondenti alla busta paga del mese di Gennaio
2023 per € 1.328,00, nonché all'indennità NASPI percepita per 4 mesi, per l'importo di circa €
4.000,00, e circa € 1.400,00 per i lavoretti saltuari svolti (non in regola) come lavori di pulizia, percependo circa € 200,00 per i sette mesi restanti;
per l'anno d'imposta 2024 un reddito sino alla fine del mese di Giugno 2024 l'importo di circa € 1.200,00 per i lavoretti saltuari svolti (non in regola) come lavori di pulizia, percependo circa € 200,00 (cfr. all 4);
- con decreto del 12/09/2024 il Tribunale di Bergamo aveva disposto la revoca con efficacia ex tunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la dichiarazione della ricorrente di aver svolto attività lavorativa irregolare e l'impossibilità di verificare i proventi di tale attività, non suscettibile di autodichiarazione.
La ricorrente ha quindi sollevato un unico motivo di opposizione sulla base degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ritenendo non condivisibile la motivazione del decreto di revoca del gratuito patrocinio, stante la precisa individuazione dei redditi percepiti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Il Presidente ha fissato udienza per il giorno 25/03/2025, all'esito della quale ha disposto il rinnovo della notifica al , rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato di Brescia. Controparte_1
3. Alla successiva udienza del 25/06/2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del Controparte_1
e trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
[...]
Considerazioni in diritto
4. Preliminarmente, è necessario considerare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 382 del 1985 e sentenza n. 144 del 1992, il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributario, attenendo alla pretesa fiscale dello Stato, ha contenuti, significati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che deve compiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato medesimo: ed invero nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del predetto beneficio, “devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi
e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi” (sentenza 382/1985); pertanto
“rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite che, secondo una recente giurisprudenza non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa
l'imposizione fiscale”.
Alla luce di questo principio, devono quindi essere conteggiati ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio non solo i redditi risultati dalla dichiarazione dei redditi, ma anche quelli percepiti da di cui alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. all. 4). D'altra parte, come Parte_1 ammesso dalla stessa ricorrente, sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024 ha prestato attività lavorativa non regolare, conseguendo in tal modo un reddito complessivo che, alla luce del principio sopra enunciato, deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica imposta dal D.P.R. 115/2002. La somma globalmente considerata non deve infatti superare la soglia di € 12.838,01 (D.M. 10 maggio
2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023).
Ciò premesso, rilevato che in nessuno degli anni considerati ha superato la soglia di Parte_1 reddito necessaria per l'ammissione alla permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
è da escludere che ricorrano i presupposti per la revoca del suddetto beneficio. E, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S.U. Corte di cassazione, sentenza 12 maggio 2020, n.
14723), le ipotesi di revoca del beneficio sono tassativamente previste per legge. L'art. 112 D.P.R.
115/2002 stabilisce che: “Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.”. Tra queste ipotesi non rientra quella di dichiarazione di redditi “irregolari”, individuati comunque nel loro esatto ammontare dalla stessa dichiarante.
A ciò si aggiunge che persino “la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112” (S.U. Corte di cassazione, sentenza
12 maggio 2020, n. 14723). Se ne deduce che, se la decadenza dal beneficio non può automaticamente derivare dall'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva, a maggior ragione la revoca del beneficio
è da escludere se la dichiarazione sostitutiva presentata appaia completa e verosimile.
Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che laddove il beneficiario abbia auto-certificato i propri redditi ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 2000 e la soglia di cui all'art. D.P.R. 115/2002 non sia stata superata, non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
D'altra parte, se la ricorrente non avesse dichiarato le somme ricevute dallo svolgimento di attività di lavoro non regolare sarebbe incorsa in responsabilità penale per il reato di falso.
Pertanto, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
5. Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per il mantenimento del beneficio, è possibile procedere alla liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Orbene, richiamati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – complessità bassa, applicati i valori minimi stante la contumacia della controparte nel giudizio di scioglimento del matrimonio n. 359/2024 R.G. ed esclusa la fase istruttoria (che non è stata svolta), le spese di lite vanno liquidate in complessivi €
2.906,00 (fase di studio, € 851,00; fase introduttiva € 602,00; fase decisionale € 1.453,00). Poiché tale somma deve essere ridotta al 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, ne consegue che all'Avv.
Marchese devono essere liquidati € 1.453,00, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge. Stante la contumacia della controparte nel giudizio di merito e il dispositivo della sentenza n. 1168/2024 pubblicata il 21/05/2024, tale somma va posta a carico dell'Erario.
6. Poiché dalla scelta dell'Amministrazione convenuta di non costituirsi in giudizio si può dedurre la volontà di non resistere alla domanda proposta dalla ricorrente, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, il decreto di revoca CP_3 dell'ammissione a gratuito patrocinio emesso in data 12/09/2024 all'esito del procedimento di scioglimento del matrimonio n. 359/2024 R.G.;
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. Marchese Giovanni a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento n. 359/2024 R.G. la somma complessiva di € 1.453,00, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. Spese integralmente compensate.
Si comunichi alle parti.
Il Giudice