Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11911/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Anna Morsillo e Chiara Cifola,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Moretti,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 1.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 3.12.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni ivi CP_1
enucleate;
costituitosi in giudizio il convenuto, le parti hanno dato atto di aver raggiunto, nelle more, un accordo in merito alle condizioni del proprio divorzio;
all'udienza del 1.4.2025, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato,
i coniugi hanno poi precisato le condizioni concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cervignano del Friuli (UD) il 22.9.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 22.9.2022, omologata da questo Tribunale il 20.10.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 5.10.2010), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto in Cervignano del Friuli (UD) il 22.9.2012;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) la casa coniugale, sita in GENOVA via Corso Torino 52/16, rimarrà assegnata alla Sig.ra quale proprietaria esclusiva, con tutto quanto in essa contenuto eccezion fatta Parte_1
per i seguenti beni di proprietà del sig. che potranno essere da lui ritirati entro 60 giorni CP_1
previo accordo sul giorno e ora:
- mobiletto a due ante con portadocumenti laterali
- orologio da tavolo con suoneria e copertura in vetro;
2) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale per i soli atti di straordinaria amministrazione e con esercizio disgiunto invece per quelli di ordinaria amministrazione. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente agli impegni scolastici e ludici del minore, tutte le settimane dal venerdì sera alla domenica pomeriggio.
Il padre dovrà sempre informare preventivamente la madre sulla destinazione di eventuali viaggi fuori dal territorio nazionale con il figlio.
Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, il minore trascorrerà:
3 - 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel mese di luglio ed altrettanti con la madre, ad anni alterni;
- 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel mese di agosto ed altrettanti con la madre, ad anni alterni.
Durante le vacanze natalizie e pasquali il minore trascorrerà con il padre: - dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
nonché i giorni dal Venerdì Santo alla giornata di Pasquetta ad anni alterni;
- ripartizione delle festività nazionali e degli eventuali ponti ad anni alterni: 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 29 giugno (tre con uno e tre con l'altro).
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, da assumere in ogni caso nel preminente interesse del minore.
3) Il Signor corrisponderà alla Signora entro il 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
decorrere dal mese di febbraio 2025, per il mantenimento del figlio , collocato Per_1
prevalentemente presso la madre, la somma di euro 400.00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente e preventivamente concordate, come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Genova.
4) Il Signor si impegna sin da ora, mettendo a disposizione ogni e qualsivoglia CP_1
documento necessario e rendendosi disponibile all'accesso presso gli Istituti Bancari, a porre in essere tutte le attività necessarie, nessuna esclusa, per la surroga della banca mutuante da parte di altri istituti bancari con riferimento al mutuo cointestato con la Signora ep.n. Pt_1
28.165 racc. n.
8.863 nonché per ulteriori successive (eventuali) richieste di surroga del mutuo da parte di altri istituti bancari.
5) Le parti concordano che la sig.ra i accolli interamente il peso delle rate residue del Pt_1
mutuo indicato al punto precedente, provvedendo al pagamento delle indicate rate alla banca mutuante;
le parti collaboreranno altresì perché la banca mutuante liberi il sig. CP_1
dall'obbligazione a lui cointestata avente a oggetto le rate residue;
ad ogni modo le parti concordano che, ove la banca non dovesse liberare il sig. , in ogni CP_1
caso la sig.ra rovvederà a tenere indenne il marito dalle somme che la banca dovesse Pt_1
a lui richiedere a tale titolo.
4 6) Ai fini della risoluzione della controversia insorta tra le parti in ordine alle condizioni per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti convengono quanto segue: la Signora Parte_1
si obbliga a trasferire al Sig. , entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della CP_1
sentenza di divorzio la quota di proprietà del 30% delle quote sociali della SAMMI S.a.s.
Il Signor si farà carico di tutte le spese necessarie al trasferimento in suo favore della CP_1
quota sopra indicata.
7) Contestualmente al trasferimento delle quote della società SAMMI S.a.s. il Signor CP_1
corrisponderà alla Signora la somma di euro 2.500,00 a titolo di contribuzione una Pt_1
tantum. Si precisa che la somma suddetta è stata oggetto di contrattazione tra i coniugi (come assistiti) e che considera anche la situazione debiti/crediti in oggi sussistenti tra le parti. A tal riguardo, il Signor rinuncia alle spese legali liquidate con ordinanza emessa dal CP_1
Tribunale Civile di Genova a seguito di procedimento r.g.n. 1560/2024.
Le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali e di trasferimento quote di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della risoluzione della crisi insorta in ordine allo scioglimento del loro matrimonio”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 16, parte II, serie C, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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