Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /5356
GI LL /GI NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 7.03.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5356/2021 R.G.C., avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
RG ST nata a [...] il [...], C.F. e C.F._1 Parte_1 nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Macrì giusta procura a margine dell'originale dell'atto di citazione del 20.05.2021, ed elettivamente domiciliati in Cutrofiano alla via Umberto I° n.16,
Attori
E
RG ST, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Alessandra RG e Paolo
Marseglia in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Convenuta
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Alessandra Controparte_1
RG e Paolo Marseglia in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel loro studio
Terzo chiamato in causa
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Alessandra RG e Paolo CP_2
Marseglia in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Terzo interventore
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda spiegata dall' attori è infondata e viene rigettata.
La consulenza peritale espletata e le osservazioni/integrazioni sui quesiti n. 1 e 2 del
Geom rispondendo ai quesiti 1 e 2 ha appurato l'esistenza di tutte le vedute sin CP_3 dal momento della costruzione dell'edificio A e sono presenti sin dalla originaria
Concessione edilizia n. 649 in data 27/04/1979 nonché la loro rispondenza allo stato attuale verificato in sede di operazioni peritale ed oggetto di ampia documentazione fotografica. La persistenza di dette opere e la loro esteriore visibilità per oltre 40 anni non è mai venuta meno come appurato anche attraverso le deposizioni testimoniali dei testi . Tes_1 Testimone_2
La teste all'udienza del 7 febbraio 2023, ha dichiarato di essere nata il Tes_1
15.01.1981 e di abitare in Cutrofiano alla Via Cesare Balbo n. 8/9 sin da piccola. Ha dichiarato inoltre che " dal balcone del mio appartamento che di fronte alla facciata di quello oggi di RG ST vedo quest'ultima facciata come si vede dalla foto 5 che mi viene data in visione, mentre dal mio balcone non vedo la foto 4 ma la vedo passando su Via Fieramosca " ; al altra domanda risponde : " Si è vero ho sempre visto il parapetto in muratura e la finestra e comunque la facciata come nelle fotografie che mi vengono mostrate " ( doc 4 e 5 parte convenuta ) ; ad altra domanda risponde: " si è vero ho sempre visto la finestra che appare nella foto 5" Il sig. Testimone_2 all'udienza del 14/04/2023 ha dichiarato " Si è vero. fine anni 90 e primi del 2000 frequentavo la sala giochi sita in Cutrofiano Voia Cesare Balbo angolo Via Fieramosca ".
Rispondendo sul capito di 5 di parte convenuta ha confermato con "Si è vero" che detta sala giochi fronteggia la facciata del fabbricato di proprietà fu sito in Persona_1
Via Ettore Fieramosca- angolo via Milite Ignoto come da foto n. 4 e 5 gli sono state mostrate. Sul capitolo 6 ha confermato che " sin dai primi anni 2000 ho visto il parapetto e la finestra insistenti sul fabbricato fu di cui alle foto che mi si Persona_1 mostrano " ( doc. 4 e 5 parte convenuta) . Pertanto in ordine alle stesse - parapetto e finestra vano cucina - si è ampiamente compiuta l'usucapione del diritto di veduta attraverso le stesse esercitabile. Nè rileva che l'appartamento sia rimasto disabitato per molto tempo, perchè i diritti reali non si prescrivo ovvero non si perdono per non uso.
Ne giova all'attore richiamare la corrispondenza intercorsa nel 2020. fra i danti causa fratelli germani e in quanto la stessa è intervenuta quando Per_1 Parte_1 il diritto di veduta era già stato usucapito per il decorso del termine di vent'anni previsto dal nostro ordinamento.
Va pertanto dichiarato l'usucapione del diritto di servitù di veduta esercitabile attraverso il parapetto in muratura del terrazzino e dalla finestra, in favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra RG ST rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cutrofiano al Fg. 18 - Part. 2708 sub 3, facente parte di maggior fabbricato in comunione con ( Fg. 18 part. 2708) Controparte_1 ed a carico del fondo rappresentato al catasto fabbricati Comune di Cutrofiano al Fg. 18
- part. 2710 di nuda proprietà della Sig.ra ST RG e usufrutto del Sig. Parte_1
3.
[...]
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da RG ST e così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni esposte in motivazione;
2) Dichiara l' usucapione del diritto di servitù di veduta esercitabile attraverso il parapetto in muratura del terrazzino e dalla finestra, in favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra RG ST rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Cutrofiano al Fg. 18 - Part. 2708 sub 3, facente parte di maggior fabbricato in comunione con ( Fg. 18 part. 2708) Controparte_1 ed a carico del fondo rappresentato al catasto fabbricati Comune di Cutrofiano al Fg. 18 - part. 2710 di nuda proprietà della Sig.ra ST RG e usufrutto del Sig. 3. Parte_1
3) Visto l'art. 2651 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza, con relativa voltura catastale, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo;
4) Compensa interamente le spese del giudizio. Così deciso in Lecce il 7 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta