Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 286
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per mancanza del presupposto (legge regione Puglia n. 4 del 13/03/2012)

    Il giudice rileva che gli adempimenti previsti dall'art. 36, comma 4 ter D.L. n. 248 del 2007 sono stati rispettati e che nessuna nullità affligge gli atti.

  • Rigettato
    Nullità per mancata attività del Consorzio e mancato beneficio all'immobile

    Il giudice afferma che il piano di classificazione, se non impugnato, costituisce prova delle opere e dei benefici. Il contribuente ha l'onere di superare la presunzione di beneficio con prova contraria, cosa che non è avvenuta. La mancata realizzazione delle opere non fa venir meno l'obbligo contributivo.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    Il giudice ritiene che la cartella impugnata sia ampiamente motivata e che la motivazione del sollecito sia sufficiente, logica e ordinata, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di approntare difesa. La disciplina sulla motivazione riguarda gli atti della Pubblica Amministrazione, non dell'ente della riscossione.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di informazione sul responsabile del trattamento dei dati personali

    Il giudice ritiene che l'indicazione del Dott. Nominativo_3 nel sollecito di pagamento, quale responsabile degli adempimenti di stampa e notifica, sia idonea a sopperire all'omessa indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte che richiede l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di informazione sulle quote del contributo richiesto

    Il giudice ritiene che le doglianze sul punto siano infondate, implicitamente rigettando la richiesta di nullità. La Corte osserva che il piano di classificazione, se non impugnato, è determinante ai fini dell'an e del quantum. Il contribuente non ha impugnato il Piano di classificazione e non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Dichiarazione di nullità per carenza di informazione sulle modalità e misura di deduzione e/o detrazione del contributo

    Il giudice ritiene che le doglianze sul punto siano infondate, implicitamente rigettando la richiesta di nullità. La Corte osserva che il piano di classificazione, se non impugnato, è determinante ai fini dell'an e del quantum. Il contribuente non ha impugnato il Piano di classificazione e non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Domanda di accertamento e dichiarazione di nullità degli atti impugnati

    Le diverse doglianze relative alla nullità degli atti sono state respinte dal giudice per le ragioni sopra esposte.

  • Rigettato
    Domanda di dichiarare che il ricorrente nulla deve a titolo di contributi ed accessori per l'anno 2019

    Il ricorso è stato rigettato integralmente, pertanto anche questa domanda è rigettata.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di rettifica della pretesa dell'Ente Consortile

    Il ricorso è stato rigettato integralmente, pertanto anche questa domanda subordinata è rigettata.

  • Rigettato
    Domanda subordinata estrema di rettifica o riduzione ad equità della pretesa

    Il ricorso è stato rigettato integralmente, pertanto anche questa domanda subordinata è rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 286
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 286
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo