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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12092 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 17692/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1
contro
:
– in persona del l.r.p.t., Controparte_1 parte resistente con il patrocinio dell'avv. Andrea Azzone
e in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carta Attanasio CP_2
OGGETTO: ricalcolo pensione e danno pensionistico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento di pensione anticipata calcolata con il sistema misto retribuzione- contribuzione, come da prospezione su CP_ applicativo del 27.06.2024, con decorrenza dalla domanda dell'11.09.2024; per l'effetto chiedeva CP_ di condannare l' a riliquidare al ricorrente il trattamento pensionistico, computando secondo il CP_ corretto calcolo prospettato il 27.06.2024; altresì chiedeva di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenziali differenze maturate sui ratei pensionistici arretrati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del Patronato nell'aver inviato la domanda di pensione del ricorrente formulata CP_1 con esercizio del diritto di opzione in favore del sistema contributivo in luogo del sistema misto;
per l'effetto chiedeva di condannare l' al risarcimento del danno così cagionato al ricorrente, pari ad CP_1
€ 88.829,07 o al diverso importo ritenuto di giustizia;
in via ulteriormente gradata chiedeva di accertare e dichiarare l'errore in procedendo effettuato in sede di richiesta e liquidazione della pensione pagina 1 di 6 de quo, così per l'effetto annullare la posizione pensionistica di cui in narrativa e statuire affinché potesse essere esperita nuova corretta domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essersi recato il 27.06.2024 presso il Patronato di via F. Palasciano n. 10 in Roma, CP_1 dove otteneva la simulazione della pensione con utilizzo dell'applicativo CoPI messo a disposizione CP_ dall' che detta simulazione, recante n. 587542, veniva elaborata “Sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, dei dati presenti sul suo conto assicurativo e delle eventuali modifiche apportate - da cui risultava che << [...] è possibile accedere alla pensione anticipata a decorrere dal 01.11.2024 se entro il 31.07.2024 risulta perfezionato il seguente requisito contributivo di: settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2227 >>; che la verifica del diritto alla pensione veniva così effettuata in base ai requisiti richiesti nel sistema retributivo/misto a fronte dei quali il ricorrente sarebbe stato percettore - fermo restando il raggiungimento dei requisiti cui sopra - di una pensione pari ad € 1.329,7102; che dopo aver maturato il requisito contributivo di settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età di 2227”, in data 11.09.2024 presentava domanda di pensione di anzianità/anticipata, affidandosi all'ufficio patronale autorizzato denominato con sigla “033 - ENASC
Ufficio 672”, nella persona della Sig.ra (domanda con protocollo Persona_1
“ .7002.11/09/202 .0138500”); che detta domanda veniva erroneamente presentata dall' CP_2 CP_1 con il sistema del computo ex art. 3 D.M. 282/1996 (opzione per sistema contributivo); di aver così subito un danno economico, vedendosi contabilmente retratta una parte ingente del trattamento pensionistico, parte che sarebbe stata lui assicurata se l'ente inoltrante non avesse mancato ai suoi obblighi di esattezza ed allegazione, come da statuto e per Legge;
che con comunicazione di CP_ liquidazione ricevuta in data 23.12.2024 l' gli riconosceva la pensione richiesta con n. 073-
700201053230, Cat. VOAUT, decorrenza dal 01.11.2024, per un importo di € 876,69 (€
Ottocentosettantasei/69) al lordo delle ritenute, in luogo di € 1.329,71, che invece sarebbero stati spettanti al ricorrente con il calcolo della pensione con il regime misto retributivo-contributivo; di CP_ essersi immediatamente recato presso l' contestando il minor importo liquidatogli dall' che CP_1
CP_ il 12.02.2025 a mezzo pec, l presentava all' “richiesta modifica e riesame Pensione Torbesi CP_1
Alberto n. 01053203” affermando che “Il Sig. infatti non intendeva fare richiesta di computo ai sensi dell'articolo ART. 3 D.M. 282/1996, non avendo tra l'altro raggiunto neanche 5 anni di contribuzione nella cassa della gestione separata. Al momento della domanda di pensione il sistema ha riconosciuto gli ultimi contributi versati in gestione separata nonostante nello stesso periodo siano presenti contributi come Artigiano della cassa FLDP. Intendeva quindi richiede regolare pensione anticipata con sistema misto. Pur rendendoci conto delle regole che disciplinano la modifica di una prestazione pensionistica, considerata la mancanza di 5 anni di contributi nella gestione separata e quindi la pagina 2 di 6 mancanza del requisito per la sussistenza della pensione stessa e vista l'intenzione dell'interessato a percepire una giusta pensione con sistema di calcolo misto, si chiede ricalcolo e variazione della pensione oggetto della presente Pec.”; di aver invano chiesto all' l'esito del ricorso CP_1 amministrativo avanzato contro l' ; che l' gli aveva comunicato che la pratica non era andata CP_2 CP_1
a buon fine;
che il danno cagionatogli dall' era pari alle differenze tra la somma dovuta e quella CP_1 liquidata, oltre 13ma, per un importo annuo in peius di € 5.889,26; di avere diritto a vedersi riliquidata la pensione di anzianità al medesimo spettante con decorrenza dal 01.11.2024, richiesta in maniera difforme dall rispetto a quanto espresso dall'istante, nonché concessa in maniera erronea CP_1 dall in qualità di ente erogatore, attraverso il calcolo con il sistema del computo ex Art. 3 D.M. CP_2
282/1996, in luogo di quello più favorevole del sistema misto, richiesto in sede di simulazione, avendo così determinato una liquidazione nettamente peggiorativa rispetto alla prospezione elaborata. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva di aver correttamente riconosciuto al ricorrente la pensione sulla base della domanda liberamente presentata dal ricorrente per “Pensione di anzianità con computo Art. 3 D.M. 282/1996"; che non era possibile il riesame della domanda per ripensamento dell'istante. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Il Patronato si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente l'incompetenza per materia del CP_1
GL con riferimento alla domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale, come avanzata dal ricorrente nei confronti dell' rilevava che tale domanda era di competenza delle sezioni civili del CP_1
Tribunale di Roma;
altresì eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, CP_ sostenendo sussistere la responsabilità esclusiva dell' nella corretta liquidazione del trattamento pensionistico, in virtù del principio del favor prestationis. In via subordinata chiedeva, ai sensi dell'art. 1710 c.c., di valutare con minor rigore l'eventuale responsabilità professionale del Patronato CP_1 nell'espletamento dell'incarico conferito, in ragione della sua gratuità.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento danni. CP_1
Si tratta invero di una domanda funzionalmente collegata al petitum principale;
deve peraltro rammentarsi che “la competenza del Giudice del Lavoro racchiude tutte le pretese che trovano fondamento nel rapporto lavorativo, comprese quelle che si riferiscono a fatti successivi alla pagina 3 di 6 risoluzione del contratto” (Cass. n. 19001/2008).
Nel merito il ricorso è fondato.
Giova rilevare che la valorizzazione del trattamento pensionistico con sistema di calcolo integralmente contributivo di solito risulta penalizzante rispetto al sistema di calcolo retributivo-misto, basato, in modo differente rispetto alle quote considerate, sugli ultimi stipendi o redditi, rivalutati sulla base dell'indice Foi.
Il calcolo contributivo, invece, si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore, rivalutati (applicando il tasso di capitalizzazione, determinato secondo la variazione quinquennale del Pil nominale), nonché sull'età pensionabile.
Normalmente, il calcolo integralmente contributivo comporta la liquidazione di una pensione più bassa rispetto al calcolo retributivo-misto: ci sono comunque dei casi particolari in cui il ricalcolo contributivo può risultare più conveniente.
Proprio con riferimento a questa ultima ipotesi, il legislatore ha previsto la possibilità per i lavoratori di avvalersi dell'opzione al contributivo. Invero la ratio della normativa è quella del favor prestationis.
Ma fino a quando si può esercitare detta opzione in favore del sistema contributivo?
L'opzione al contributivo diventa irrevocabile una volta accettato un eventuale onere di riscatto, superato il massimale annuo di contribuzione e al momento del pensionamento.
Come chiarito dai giudici di legittimità chi è già andato in pensione non può chiedere il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo per raggiungere un trattamento di importo superiore a quello riconosciuto. La l. n. 335/1995, che disciplina l'opzione al sistema contributivo, difatti, fa espresso richiamo ai “lavoratori iscritti” e non a quelli già pensionati (cfr. Cass. n. 21057/2017, Cass.
n. 29972/2022, Cass. n. 17706/2025).
Mette conto considerare che tutti i casi esaminati dagli nelle sentenze citate riguardano Parte_2 domande di ricalcolo con il sistema contributivo, che era risultato più conveniente.
Invero l'esercizio del diritto di opzione in favore del sistema interamente contributivo appare utile esclusivamente nei casi in cui l'adozione di tale sistema apporti un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello retributivo o misto. CP_ In tal senso si spiega quanto previsto nel messaggio n. 219 del 2013, dove al punto 6.2 l'Istituto dispone: Irrevocabilità della domanda di opzione.
L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ.
07/06/2002, n. 108, punto 7).
pagina 4 di 6 In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.”
CP_ L'obbligo dell' di rilasciare il doppio calcolo della pensione risponde proprio all'esigenza di tutelare il diritto a pensione del lavoratore, assicurando al medesimo di essere messo in condizione di verificare l'opzione più favorevole (al momento della domanda) e dunque di poter optare per il sistema contributivo, laddove ritenuto migliore.
CP_ Nel caso in scrutinio è incontroverso che l' non ha provveduto a verificare quale fosse il trattamento pensionistico più favorevole al ricorrente, pur avendo messo il ricorrente nella condizione
CP_ di sviluppare il doppio calcolo della pensione su applicativo (con il sistema contributivo e con il sistema misto). Altresì è pacifico che il calcolo della pensione con il sistema contributivo era meno
CP_ favorevole per il ricorrente, così come emergeva dalla simulazione elaborata su applicativo n.
587542 elaborata il 27.06.2024. CP_ Dunque l' avrebbe dovuto rilevare il palese errore materiale in cui era incorso l'istante nel presentare la domanda di pensione, e, conseguentemente, l' avrebbe dovuto lavorarla come CP_3 rivolta ad ottenere il trattamento pensionistico più favorevole, ossia quello con il sistema misto. CP_ L'aver l' elaborato sic e sempliciter la domanda di pensione pervenuta, senza effettuare alcun controllo, ha di fatto determinato una rinuncia del ricorrente a parte dei contributi versati.
Deve però rilevarsi che la "rinuncia" ai contributi non è un'opzione libera, ma si configura solo CP_2 in casi specifici come l'esonero per alcune categorie, la rinuncia all'accredito figurativo di periodi pre-
1996 (con effetti negativi sulla pensione) o la rinuncia a singole voci pensionistiche, come l'indennità sostitutiva di preavviso.
Per il resto deve rammentarsi il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione
(intangibile nell'an: Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 71; "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile": Corte Cost. 22 luglio 1999 n. 345; "… attinente alla sopravvivenza della persona":
Corte Cost. 15 luglio 1985 n. 203; “Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il che vuole significare che il legislatore, in ogni caso, non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle prestazioni” (Corte Cost., 16 luglio 1986, n.
173 e, ex multis, Corte Cost., 2 marzo 1991, n. 96; Corte Cost., 5 maggio 1988, n. 501). pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la pensione con il sistema di calcolo retributivo -misto dalla domanda dell'11.09.2024
(domanda di pensione di anzianità/anticipata con protocollo “ .7002.11/09/202 .0138500), con CP_2 corresponsione del trattamento pensionistico come prospettato nella simulazione recante n. 587542, CP_ elaborata con utilizzo applicativo CoPI messo a disposizione da . Per l'effetto l' deve essere CP_2 condannato al relativo ricalcolo della pensione, nonché al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'accoglimento della domanda principale assorbe e rende superfluo l'esame della domanda subordinata. CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc l' deve essere condannato a rifondere alla part ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa definito in base alle differenze sui ratei CP_ pensionistici maturati dall' dalla domanda di pensione al deposito del ricorso.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e il resistente Patronato nonché CP_1
CP_ tra e essendo incontroversa la disattenzione in cui è incorso il Patronato nell'invio CP_1 telematico della domanda di pensione del sig. Pt_1
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la pensione con il sistema di calcolo retributivo -misto dalla domanda dell'11.09.2024 (domanda di pensione di anzianità/anticipata con protocollo 7002.11/09/202 .0138500), con corresponsione del CP_2 trattamento pensionistico come prospettato nella simulazione recante n. 587542, elaborata con utilizzo applicativo CoPI messo a disposizione da . CP_2
Per l'effetto condanna l' al relativo ricalcolo della pensione, nonché al pagamento dei CP_2 conseguenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la parte resistente Patronato nonché tra e CP_1 CP_2
CP_1
Roma, 24 novembre 2025
La Giudice
EL RA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 17692/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1
contro
:
– in persona del l.r.p.t., Controparte_1 parte resistente con il patrocinio dell'avv. Andrea Azzone
e in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carta Attanasio CP_2
OGGETTO: ricalcolo pensione e danno pensionistico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento di pensione anticipata calcolata con il sistema misto retribuzione- contribuzione, come da prospezione su CP_ applicativo del 27.06.2024, con decorrenza dalla domanda dell'11.09.2024; per l'effetto chiedeva CP_ di condannare l' a riliquidare al ricorrente il trattamento pensionistico, computando secondo il CP_ corretto calcolo prospettato il 27.06.2024; altresì chiedeva di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenziali differenze maturate sui ratei pensionistici arretrati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del Patronato nell'aver inviato la domanda di pensione del ricorrente formulata CP_1 con esercizio del diritto di opzione in favore del sistema contributivo in luogo del sistema misto;
per l'effetto chiedeva di condannare l' al risarcimento del danno così cagionato al ricorrente, pari ad CP_1
€ 88.829,07 o al diverso importo ritenuto di giustizia;
in via ulteriormente gradata chiedeva di accertare e dichiarare l'errore in procedendo effettuato in sede di richiesta e liquidazione della pensione pagina 1 di 6 de quo, così per l'effetto annullare la posizione pensionistica di cui in narrativa e statuire affinché potesse essere esperita nuova corretta domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essersi recato il 27.06.2024 presso il Patronato di via F. Palasciano n. 10 in Roma, CP_1 dove otteneva la simulazione della pensione con utilizzo dell'applicativo CoPI messo a disposizione CP_ dall' che detta simulazione, recante n. 587542, veniva elaborata “Sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, dei dati presenti sul suo conto assicurativo e delle eventuali modifiche apportate - da cui risultava che << [...] è possibile accedere alla pensione anticipata a decorrere dal 01.11.2024 se entro il 31.07.2024 risulta perfezionato il seguente requisito contributivo di: settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2227 >>; che la verifica del diritto alla pensione veniva così effettuata in base ai requisiti richiesti nel sistema retributivo/misto a fronte dei quali il ricorrente sarebbe stato percettore - fermo restando il raggiungimento dei requisiti cui sopra - di una pensione pari ad € 1.329,7102; che dopo aver maturato il requisito contributivo di settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età di 2227”, in data 11.09.2024 presentava domanda di pensione di anzianità/anticipata, affidandosi all'ufficio patronale autorizzato denominato con sigla “033 - ENASC
Ufficio 672”, nella persona della Sig.ra (domanda con protocollo Persona_1
“ .7002.11/09/202 .0138500”); che detta domanda veniva erroneamente presentata dall' CP_2 CP_1 con il sistema del computo ex art. 3 D.M. 282/1996 (opzione per sistema contributivo); di aver così subito un danno economico, vedendosi contabilmente retratta una parte ingente del trattamento pensionistico, parte che sarebbe stata lui assicurata se l'ente inoltrante non avesse mancato ai suoi obblighi di esattezza ed allegazione, come da statuto e per Legge;
che con comunicazione di CP_ liquidazione ricevuta in data 23.12.2024 l' gli riconosceva la pensione richiesta con n. 073-
700201053230, Cat. VOAUT, decorrenza dal 01.11.2024, per un importo di € 876,69 (€
Ottocentosettantasei/69) al lordo delle ritenute, in luogo di € 1.329,71, che invece sarebbero stati spettanti al ricorrente con il calcolo della pensione con il regime misto retributivo-contributivo; di CP_ essersi immediatamente recato presso l' contestando il minor importo liquidatogli dall' che CP_1
CP_ il 12.02.2025 a mezzo pec, l presentava all' “richiesta modifica e riesame Pensione Torbesi CP_1
Alberto n. 01053203” affermando che “Il Sig. infatti non intendeva fare richiesta di computo ai sensi dell'articolo ART. 3 D.M. 282/1996, non avendo tra l'altro raggiunto neanche 5 anni di contribuzione nella cassa della gestione separata. Al momento della domanda di pensione il sistema ha riconosciuto gli ultimi contributi versati in gestione separata nonostante nello stesso periodo siano presenti contributi come Artigiano della cassa FLDP. Intendeva quindi richiede regolare pensione anticipata con sistema misto. Pur rendendoci conto delle regole che disciplinano la modifica di una prestazione pensionistica, considerata la mancanza di 5 anni di contributi nella gestione separata e quindi la pagina 2 di 6 mancanza del requisito per la sussistenza della pensione stessa e vista l'intenzione dell'interessato a percepire una giusta pensione con sistema di calcolo misto, si chiede ricalcolo e variazione della pensione oggetto della presente Pec.”; di aver invano chiesto all' l'esito del ricorso CP_1 amministrativo avanzato contro l' ; che l' gli aveva comunicato che la pratica non era andata CP_2 CP_1
a buon fine;
che il danno cagionatogli dall' era pari alle differenze tra la somma dovuta e quella CP_1 liquidata, oltre 13ma, per un importo annuo in peius di € 5.889,26; di avere diritto a vedersi riliquidata la pensione di anzianità al medesimo spettante con decorrenza dal 01.11.2024, richiesta in maniera difforme dall rispetto a quanto espresso dall'istante, nonché concessa in maniera erronea CP_1 dall in qualità di ente erogatore, attraverso il calcolo con il sistema del computo ex Art. 3 D.M. CP_2
282/1996, in luogo di quello più favorevole del sistema misto, richiesto in sede di simulazione, avendo così determinato una liquidazione nettamente peggiorativa rispetto alla prospezione elaborata. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva di aver correttamente riconosciuto al ricorrente la pensione sulla base della domanda liberamente presentata dal ricorrente per “Pensione di anzianità con computo Art. 3 D.M. 282/1996"; che non era possibile il riesame della domanda per ripensamento dell'istante. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Il Patronato si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente l'incompetenza per materia del CP_1
GL con riferimento alla domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale, come avanzata dal ricorrente nei confronti dell' rilevava che tale domanda era di competenza delle sezioni civili del CP_1
Tribunale di Roma;
altresì eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, CP_ sostenendo sussistere la responsabilità esclusiva dell' nella corretta liquidazione del trattamento pensionistico, in virtù del principio del favor prestationis. In via subordinata chiedeva, ai sensi dell'art. 1710 c.c., di valutare con minor rigore l'eventuale responsabilità professionale del Patronato CP_1 nell'espletamento dell'incarico conferito, in ragione della sua gratuità.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento danni. CP_1
Si tratta invero di una domanda funzionalmente collegata al petitum principale;
deve peraltro rammentarsi che “la competenza del Giudice del Lavoro racchiude tutte le pretese che trovano fondamento nel rapporto lavorativo, comprese quelle che si riferiscono a fatti successivi alla pagina 3 di 6 risoluzione del contratto” (Cass. n. 19001/2008).
Nel merito il ricorso è fondato.
Giova rilevare che la valorizzazione del trattamento pensionistico con sistema di calcolo integralmente contributivo di solito risulta penalizzante rispetto al sistema di calcolo retributivo-misto, basato, in modo differente rispetto alle quote considerate, sugli ultimi stipendi o redditi, rivalutati sulla base dell'indice Foi.
Il calcolo contributivo, invece, si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore, rivalutati (applicando il tasso di capitalizzazione, determinato secondo la variazione quinquennale del Pil nominale), nonché sull'età pensionabile.
Normalmente, il calcolo integralmente contributivo comporta la liquidazione di una pensione più bassa rispetto al calcolo retributivo-misto: ci sono comunque dei casi particolari in cui il ricalcolo contributivo può risultare più conveniente.
Proprio con riferimento a questa ultima ipotesi, il legislatore ha previsto la possibilità per i lavoratori di avvalersi dell'opzione al contributivo. Invero la ratio della normativa è quella del favor prestationis.
Ma fino a quando si può esercitare detta opzione in favore del sistema contributivo?
L'opzione al contributivo diventa irrevocabile una volta accettato un eventuale onere di riscatto, superato il massimale annuo di contribuzione e al momento del pensionamento.
Come chiarito dai giudici di legittimità chi è già andato in pensione non può chiedere il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo per raggiungere un trattamento di importo superiore a quello riconosciuto. La l. n. 335/1995, che disciplina l'opzione al sistema contributivo, difatti, fa espresso richiamo ai “lavoratori iscritti” e non a quelli già pensionati (cfr. Cass. n. 21057/2017, Cass.
n. 29972/2022, Cass. n. 17706/2025).
Mette conto considerare che tutti i casi esaminati dagli nelle sentenze citate riguardano Parte_2 domande di ricalcolo con il sistema contributivo, che era risultato più conveniente.
Invero l'esercizio del diritto di opzione in favore del sistema interamente contributivo appare utile esclusivamente nei casi in cui l'adozione di tale sistema apporti un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello retributivo o misto. CP_ In tal senso si spiega quanto previsto nel messaggio n. 219 del 2013, dove al punto 6.2 l'Istituto dispone: Irrevocabilità della domanda di opzione.
L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ.
07/06/2002, n. 108, punto 7).
pagina 4 di 6 In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.”
CP_ L'obbligo dell' di rilasciare il doppio calcolo della pensione risponde proprio all'esigenza di tutelare il diritto a pensione del lavoratore, assicurando al medesimo di essere messo in condizione di verificare l'opzione più favorevole (al momento della domanda) e dunque di poter optare per il sistema contributivo, laddove ritenuto migliore.
CP_ Nel caso in scrutinio è incontroverso che l' non ha provveduto a verificare quale fosse il trattamento pensionistico più favorevole al ricorrente, pur avendo messo il ricorrente nella condizione
CP_ di sviluppare il doppio calcolo della pensione su applicativo (con il sistema contributivo e con il sistema misto). Altresì è pacifico che il calcolo della pensione con il sistema contributivo era meno
CP_ favorevole per il ricorrente, così come emergeva dalla simulazione elaborata su applicativo n.
587542 elaborata il 27.06.2024. CP_ Dunque l' avrebbe dovuto rilevare il palese errore materiale in cui era incorso l'istante nel presentare la domanda di pensione, e, conseguentemente, l' avrebbe dovuto lavorarla come CP_3 rivolta ad ottenere il trattamento pensionistico più favorevole, ossia quello con il sistema misto. CP_ L'aver l' elaborato sic e sempliciter la domanda di pensione pervenuta, senza effettuare alcun controllo, ha di fatto determinato una rinuncia del ricorrente a parte dei contributi versati.
Deve però rilevarsi che la "rinuncia" ai contributi non è un'opzione libera, ma si configura solo CP_2 in casi specifici come l'esonero per alcune categorie, la rinuncia all'accredito figurativo di periodi pre-
1996 (con effetti negativi sulla pensione) o la rinuncia a singole voci pensionistiche, come l'indennità sostitutiva di preavviso.
Per il resto deve rammentarsi il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione
(intangibile nell'an: Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 71; "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile": Corte Cost. 22 luglio 1999 n. 345; "… attinente alla sopravvivenza della persona":
Corte Cost. 15 luglio 1985 n. 203; “Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il che vuole significare che il legislatore, in ogni caso, non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle prestazioni” (Corte Cost., 16 luglio 1986, n.
173 e, ex multis, Corte Cost., 2 marzo 1991, n. 96; Corte Cost., 5 maggio 1988, n. 501). pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la pensione con il sistema di calcolo retributivo -misto dalla domanda dell'11.09.2024
(domanda di pensione di anzianità/anticipata con protocollo “ .7002.11/09/202 .0138500), con CP_2 corresponsione del trattamento pensionistico come prospettato nella simulazione recante n. 587542, CP_ elaborata con utilizzo applicativo CoPI messo a disposizione da . Per l'effetto l' deve essere CP_2 condannato al relativo ricalcolo della pensione, nonché al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'accoglimento della domanda principale assorbe e rende superfluo l'esame della domanda subordinata. CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc l' deve essere condannato a rifondere alla part ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa definito in base alle differenze sui ratei CP_ pensionistici maturati dall' dalla domanda di pensione al deposito del ricorso.
Devono invece essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e il resistente Patronato nonché CP_1
CP_ tra e essendo incontroversa la disattenzione in cui è incorso il Patronato nell'invio CP_1 telematico della domanda di pensione del sig. Pt_1
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la pensione con il sistema di calcolo retributivo -misto dalla domanda dell'11.09.2024 (domanda di pensione di anzianità/anticipata con protocollo 7002.11/09/202 .0138500), con corresponsione del CP_2 trattamento pensionistico come prospettato nella simulazione recante n. 587542, elaborata con utilizzo applicativo CoPI messo a disposizione da . CP_2
Per l'effetto condanna l' al relativo ricalcolo della pensione, nonché al pagamento dei CP_2 conseguenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_2 di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la parte resistente Patronato nonché tra e CP_1 CP_2
CP_1
Roma, 24 novembre 2025
La Giudice
EL RA
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