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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue al verbale di udienza del 4.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, sentite le conclusioni delle parti di cui al verbale che precede ed udita la discussione orale;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2024 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in sostituzione dell'originario difensore Parte_1 C.F._1
(avv. Lucente), giusta procura alle liti presente in atti e di cui alla “Costituzione di nuovo avvocato” dell'1.07.2024, dall'avv. Giovanni Brandi Cordasco Salmena (C.F. ) e C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
[...] C.F._3
IL (CS), alla Via T. Campanella 13/B;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. ), ed il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: ), presso i cui P.IVA_3 uffici in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domiciliano;
- RESISTENTI -
Avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di diniego al conseguimento della patente di guida, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di discussione i difensori delle parti contendenti hanno concluso come da separato verbale che costituisce parte integrante dell'odierno provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 58, II° comma della legge citata), si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con rituale “Comparsa…ex art. 50 C.p.c. e 125 disp. Att. C.p.c.”, il sig. a riassunto dinanzi all'epigrafato Pt_1
Tribunale il giudizio originariamente promosso dinnanzi al Tribunale di IL (che si riconosceva, nelle
1 more, incompetente per territorio), al fine di ottenere l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di diniego al conseguimento della patente di guida categoria “C”, adottato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di per come comunicatogli in data 28.06.2023, in considerazione della mancata sussistenza “dei CP_1 requisiti morali di cui all'art. 120, co. 1, Cds”.
Ed “invero”, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, dal “certificato dei carichi pendenti non risultava alcun procedimento, mentre, dal Casellario, risultava invece una sentenza ex art. 444 cpp del Tribunale di Potenza, n.
1106 del 7.10.2021, per il reato ex art. 73, comma 1 bis, Dpr 309/1990, con condanna di un anno e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena”.
A supporto di quanto lamentato, parte agente in riassunzione, la erronea interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Codice della Strada, in uno con l'erronea interpretazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990.
Ed infatti, domandava, in primis, l'annullamento del provvedimento impugnato, per asserita illegittimità costituzionale della normativa in materia, dato che il diverso trattamento riservato a livello giurisprudenziale ed anche da parte del Giudice delle leggi, in ordine alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo avrebbe contrastato con quelle “ragioni di coerenza sistematica della disciplina stessa, nonché di eguaglianza di trattamento tra chi si appresta a chiedere il titolo di guida per la prima volta e chi, invece, essendone già titolare, ne subisce la revoca”.
Ciò che a dire del medesimo deducente avrebbe dovuto imporre “uno sviluppo giurisprudenziale che indicasse la facoltatività anche nel diniego dell'abilitazione di cui al primo comma, nelle ipotesi di condanne per i reati di stupefacenti che, allo stato attuale, sono, invece, automaticamente ostative al rilascio”.
La lagnanza di cui sopra si poneva, altresì, in netto contrasto con la precisazione che “nel caso sub iudice, il
Prefetto, proprio in virtù della menzionata modifica avvenuta al comma 2 dell'art. 120 cds (a seguito delle adottate pronunce della Corte Costituzionale di cui al n. 22 del 9.02.2018 e seguenti), esaminata la posizione dell'interessato, tenuto conto non solo della condanna penale ma anche di quella successiva delle prospettive di reinserimento sociale, valutando se il persistente possesso della patente potesse rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all'opposto, un aggravamento della pericolosità sociale, non aveva inteso revocare al ricorrente la patente categoria “B”…..”.
In secundis, adduceva, infine, la ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato, poiché “non comunicato al ricorrente, se non all'esito”, e quindi in palese “violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, stante l'omissione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguardante i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, per consentirgli sia di conoscere gli elementi essenziali del procedimento (oggetto, amministrazione competente, responsabile del procedimento, data di conclusione), sia di potervi partecipare, eventualmente prendendo visione degli atti dell'istruttoria e presentando scritti o memorie difensive”.
Ciò che lo portava a concludere, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio si costituivano le epigrafate parti resistenti, le quali, nel resistere alle avverse deduzioni e richieste, ritenute del tutto infondate, instavano per il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
2 Secondo quanto sostenuto dalle amministrazioni pubbliche resistenti, parte ricorrente avrebbe fondato tutti i propri assunti su un'errata interpretazione sia dell'art. 120 del Cds che degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990, sviluppando nel dettaglio le contrarie argomentazioni.
Alla luce di quanto illustrato, concludevano quindi come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, alla data odierna, dopo breve discussione è stata decisa dal Giudicante, all'esito dello scioglimento dell'assunta camera di consiglio, dando immediata lettura della sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La domanda si dimostra infondata e quindi non può essere ritenuta suscettibile di favorevole apprezzamento.
Anzitutto, devesi premettere, in adesione con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, dai quali lo scrivente non ha motivo di discostarsi, che, ogni questione riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, ricade nella cognizione dell'A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Ed infatti, i provvedimenti adottati ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, dato che incidono su diritto soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (cfr. ex multis anche Tar
Lazio Roma n. 912 del 25.01.2022; Tar Campania Napoli n. 7047/2021; Cass. SS.UU. n. 26391/2020; Corte
Cost. n. 152 del 12.07.2021 e n. 99 del 2020).
Tale orientamento giurisprudenziale appare, infatti allo stato pienamente condivisibile proprio perché conforme anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso che, nell'ultima statuizione adottata sul punto, e di cui alla pronuncia del 14.03.2022, n. 8188, hanno ribadito che “il diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del C.d.s., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”.
Chiarito tale profilo e, passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, ritiene lo scrivente di poter appieno condividere gli assunti provenienti dall'Avvocatura di Stato, per come dettagliatamente descritti nella predisposta “Memoria difensiva” del 26.11.2023.
Devesi, in limine, chiarire meglio qual è il perimetro del thema decidendum, che, per come circoscritto dal ricorso introduttivo del giudizio, certamente non può essere esteso a doglianze ulteriori e diverse, quali quelle, invece, rappresentate nelle “Note scritte” di parte ricorrente del 24.11.2025, dal nuovo difensore, laddove, nel richiamare il comma 1 dell'art. 120 del C.d.s. “àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire – di nuovo – il titolo, salvo per “le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per i reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222”; e laddove, al comma 2 si prevede che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle
3 misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicato nel primo periodo del medesimo primo comma”; ed ancora, laddove il terzo comma dispone che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
L'aver, quindi, direttamente ricollegato ed addotto la illegittimità del provvedimento impugnato, oggetto di lite, anche all'ulteriore aspetto che la valutazione negativa del requisito morale, di cui alla suddetta disciplina normativa, è “per così dire, a termine”, non può che costituire una nuova lagnanza, diversa ed ulteriore rispetto a quelle che hanno caratterizzato il contenuto del ricorso introduttivo della lite.
Fatta tale precisazione, appare opportuno evidenziare, per come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello
Stato, che la “disciplina che entra in gioco nel caso di specie è contenuta nell'art. 120 comma 1 Cds, il quale prescrive che : “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui l Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lettera a), e 75 – bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico…..per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui si applicano per la second volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Orbene, appare evidente come trattasi di una disposizione che “seleziona una serie di ipotesi – tra cui (quelle che ci occupano) essere stati condannati per violazione degli artt. 73 e 74 D.p.r. 309/1990 – in presenza delle quali si ritiene non sussistente l'affidabilità morale di chi aspira a conseguire o a rinnovare il predetto titolo. Posto che la ratio della norma è quella del perseguimento dello specifico interesse pubblico consistente nella tutela della sicurezza pubblica, i provvedimenti di diniego al conseguimento della patente di guida per mancanza dei c.d. requisiti morali non costituiscono pene accessorie o sanzioni amministrative connesse all'accertamento di un reato o alla violazione di una norma, ma sono conseguenze derivanti direttamente dal verificarsi di una condizione soggettiva prevista dal Legislatore. Essi, dunque, hanno natura preventiva e non punitiva o afflittiva”.
Ne consegue che “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi del primo comma dell'art. 120 del C.d.s., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8188/2022).
Se ci soffermiamo, quindi, sulla situazione fattuale che ha caratterizzato l'odierna vicenda, ci rendiamo conto della “correttezza dell'operato delle Amministrazioni resistenti, che hanno agito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Ed infatti, la Motorizzazione civile di Cosenza – preso atto della sussistenza della condizione ostativa indicata dalla di e consistente nella sentenza di condanna, n. 1106 del CP_1 CP_1
7.10.2021, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis Dpr 309/1990, pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti del ricorrente e dell'assenza della riabilitazione, comunicava il diniego al rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 Cds”.
Circostanza ostativa, quella testé indicata, sulla cui esistenza non è sorta alcuna contestazione.
4 Né potrebbe assumere fattore esimente la riportata circostanza, da parte dell'odierno ricorrente, di non aver subito, a causa della sentenza di condanna di cui sopra, la revoca della patente di guida “B”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cds, dato che quest'ultima disposizione che, per come correttamente evidenziato sempre dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, “disciplina l'ipotesi della revoca della patente di guida nel caso in cui ricorrano le medesime condizioni ostative indicate al comma 1 dell'art. 120 Cds”, ha tuttavia risentito, nei tempi recenti, degli effetti di tre pronunce di natura manipolativa, ad opera della Consulta (cfr. nn. 22/2018; 24/2020 e
99/2020), che “hanno trasformato il potere di revoca originariamente vincolato in una facultas rimessa alla valutazione dell'Amministrazione con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del
D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero nei confronti di coloro che sottoposti a misure di sicurezza personale ovvero nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione, ai sensi del D. Lgs. 609.2011,
n. 159”.
Ciò che conduce alla corretta conclusione che, “avendo il potere di revoca della patente di guida natura discrezionale ed essendo invece vincolato il potere di rilascio ex novo della stessa, ben può la medesima condizione ostativa, da un lato giustificare il diniego al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida e, dall'altro, non comportare la revoca della patente di guida già conseguita”.
Né potrebbe condurre a più favorevoli risultati l'affermazione, di parte ricorrente, secondo cui il provvedimento oggetto del giudizio sarebbe invalido in quanto aderente ad una normativa costituzionalmente illegittima. Nello specifico, l'odierno deducente “lamenterebbe la disparità di trattamento tra l'ipotesi del rilascio ex novo del titolo abilitativo di cui all'art. 120, comma 1° Cds e quella del rinnovo dello stesso a seguito di precedente revoca ex art. 120, commi 2° e 3°, Cds. Esso afferma, al riguardo, che “ragioni di coerenza sistematica della disciplina di cui all'art. 120 Cds nonché di uguaglianza di trattamento tra chi si appresta a chiedere il titolo di guida per la prima volta e chi, essendone già titolare, ne subisce la revoca, imporrebbero uno sviluppo giurisprudenziale che indichi la facoltatività anche del diniego dell'abilitazione di cui al primo comma, nelle ipotesi di condanne per i reati di stupefacenti che, allo stato attuale, sono, invece, automaticamente ostative al rilascio”.
Ebbene, anche su questo punto, come ribadito sempre dall'Avvocatura dello Stato, di recente si è pronunciata la
Corte Costituzionale, la quale ha così statuito : “Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della
Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all'esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, quindi, giungersi all'evidente, condivisibile, rilievo che “il provvedimento oggetto di impugnazione non possa essere ritenuto illegittimo e che le affermazioni di parte
5 ricorrente siano totalmente infondate e finalizzate ad una sostanziale riproposizione della questione di legittimità costituzionale del comma 1, per le medesime ragioni già vagliate dalla Corte Costituzionale”.
Alla stessa decisione di rigetto pervengono, da ultimo, anche le censure mosse, sempre dal ricorrente, in ordine, questa volta, “all'assenza di motivazione del provvedimento di diniego ed all'omesso obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990”; ed infatti, come specificato in proposito dal Supremo
Consesso, nella sua massima espressione collegiale, “Il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione….sicché non si pone, nemmeno in astratto….ex art. 21 octies della L. 241/1990 la questione di annullabilità dell'atto in parola” (cfr. Cass. SS.UU. n. 32977/2019).
Ne deriva, quindi, la esclusione dall'obbligo di adozione di una comunicazione in merito all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge sopra indicata.
In tal senso la giurisprudenza riconosce che “va esclusa la violazione dell'art. 7, L. 241 del 1990, ove si tratti di provvedimento vincolato, peraltro emesso all'esito di un procedimento avviato ad istanza di parte” (cfr. tar
Napoli n. 1236 del 12.03.2012.
Il regime delle spese, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della causa (indeterminabile basso e quindi ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00)), segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia dell'epigrafato terzo pignorato, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dal ricorrente e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore delle controparti, che si liquidano in complessivi € 4.100,00, oltre al rimborso spese, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, sentite le conclusioni delle parti di cui al verbale che precede ed udita la discussione orale;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2024 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in sostituzione dell'originario difensore Parte_1 C.F._1
(avv. Lucente), giusta procura alle liti presente in atti e di cui alla “Costituzione di nuovo avvocato” dell'1.07.2024, dall'avv. Giovanni Brandi Cordasco Salmena (C.F. ) e C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
[...] C.F._3
IL (CS), alla Via T. Campanella 13/B;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. ), ed il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: ), presso i cui P.IVA_3 uffici in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domiciliano;
- RESISTENTI -
Avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di diniego al conseguimento della patente di guida, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di discussione i difensori delle parti contendenti hanno concluso come da separato verbale che costituisce parte integrante dell'odierno provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 58, II° comma della legge citata), si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con rituale “Comparsa…ex art. 50 C.p.c. e 125 disp. Att. C.p.c.”, il sig. a riassunto dinanzi all'epigrafato Pt_1
Tribunale il giudizio originariamente promosso dinnanzi al Tribunale di IL (che si riconosceva, nelle
1 more, incompetente per territorio), al fine di ottenere l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di diniego al conseguimento della patente di guida categoria “C”, adottato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di per come comunicatogli in data 28.06.2023, in considerazione della mancata sussistenza “dei CP_1 requisiti morali di cui all'art. 120, co. 1, Cds”.
Ed “invero”, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, dal “certificato dei carichi pendenti non risultava alcun procedimento, mentre, dal Casellario, risultava invece una sentenza ex art. 444 cpp del Tribunale di Potenza, n.
1106 del 7.10.2021, per il reato ex art. 73, comma 1 bis, Dpr 309/1990, con condanna di un anno e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena”.
A supporto di quanto lamentato, parte agente in riassunzione, la erronea interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Codice della Strada, in uno con l'erronea interpretazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990.
Ed infatti, domandava, in primis, l'annullamento del provvedimento impugnato, per asserita illegittimità costituzionale della normativa in materia, dato che il diverso trattamento riservato a livello giurisprudenziale ed anche da parte del Giudice delle leggi, in ordine alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo avrebbe contrastato con quelle “ragioni di coerenza sistematica della disciplina stessa, nonché di eguaglianza di trattamento tra chi si appresta a chiedere il titolo di guida per la prima volta e chi, invece, essendone già titolare, ne subisce la revoca”.
Ciò che a dire del medesimo deducente avrebbe dovuto imporre “uno sviluppo giurisprudenziale che indicasse la facoltatività anche nel diniego dell'abilitazione di cui al primo comma, nelle ipotesi di condanne per i reati di stupefacenti che, allo stato attuale, sono, invece, automaticamente ostative al rilascio”.
La lagnanza di cui sopra si poneva, altresì, in netto contrasto con la precisazione che “nel caso sub iudice, il
Prefetto, proprio in virtù della menzionata modifica avvenuta al comma 2 dell'art. 120 cds (a seguito delle adottate pronunce della Corte Costituzionale di cui al n. 22 del 9.02.2018 e seguenti), esaminata la posizione dell'interessato, tenuto conto non solo della condanna penale ma anche di quella successiva delle prospettive di reinserimento sociale, valutando se il persistente possesso della patente potesse rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all'opposto, un aggravamento della pericolosità sociale, non aveva inteso revocare al ricorrente la patente categoria “B”…..”.
In secundis, adduceva, infine, la ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato, poiché “non comunicato al ricorrente, se non all'esito”, e quindi in palese “violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, stante l'omissione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguardante i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, per consentirgli sia di conoscere gli elementi essenziali del procedimento (oggetto, amministrazione competente, responsabile del procedimento, data di conclusione), sia di potervi partecipare, eventualmente prendendo visione degli atti dell'istruttoria e presentando scritti o memorie difensive”.
Ciò che lo portava a concludere, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio si costituivano le epigrafate parti resistenti, le quali, nel resistere alle avverse deduzioni e richieste, ritenute del tutto infondate, instavano per il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
2 Secondo quanto sostenuto dalle amministrazioni pubbliche resistenti, parte ricorrente avrebbe fondato tutti i propri assunti su un'errata interpretazione sia dell'art. 120 del Cds che degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990, sviluppando nel dettaglio le contrarie argomentazioni.
Alla luce di quanto illustrato, concludevano quindi come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, alla data odierna, dopo breve discussione è stata decisa dal Giudicante, all'esito dello scioglimento dell'assunta camera di consiglio, dando immediata lettura della sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La domanda si dimostra infondata e quindi non può essere ritenuta suscettibile di favorevole apprezzamento.
Anzitutto, devesi premettere, in adesione con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, dai quali lo scrivente non ha motivo di discostarsi, che, ogni questione riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, ricade nella cognizione dell'A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Ed infatti, i provvedimenti adottati ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, dato che incidono su diritto soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (cfr. ex multis anche Tar
Lazio Roma n. 912 del 25.01.2022; Tar Campania Napoli n. 7047/2021; Cass. SS.UU. n. 26391/2020; Corte
Cost. n. 152 del 12.07.2021 e n. 99 del 2020).
Tale orientamento giurisprudenziale appare, infatti allo stato pienamente condivisibile proprio perché conforme anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso che, nell'ultima statuizione adottata sul punto, e di cui alla pronuncia del 14.03.2022, n. 8188, hanno ribadito che “il diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del C.d.s., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”.
Chiarito tale profilo e, passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, ritiene lo scrivente di poter appieno condividere gli assunti provenienti dall'Avvocatura di Stato, per come dettagliatamente descritti nella predisposta “Memoria difensiva” del 26.11.2023.
Devesi, in limine, chiarire meglio qual è il perimetro del thema decidendum, che, per come circoscritto dal ricorso introduttivo del giudizio, certamente non può essere esteso a doglianze ulteriori e diverse, quali quelle, invece, rappresentate nelle “Note scritte” di parte ricorrente del 24.11.2025, dal nuovo difensore, laddove, nel richiamare il comma 1 dell'art. 120 del C.d.s. “àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire – di nuovo – il titolo, salvo per “le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per i reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222”; e laddove, al comma 2 si prevede che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle
3 misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicato nel primo periodo del medesimo primo comma”; ed ancora, laddove il terzo comma dispone che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
L'aver, quindi, direttamente ricollegato ed addotto la illegittimità del provvedimento impugnato, oggetto di lite, anche all'ulteriore aspetto che la valutazione negativa del requisito morale, di cui alla suddetta disciplina normativa, è “per così dire, a termine”, non può che costituire una nuova lagnanza, diversa ed ulteriore rispetto a quelle che hanno caratterizzato il contenuto del ricorso introduttivo della lite.
Fatta tale precisazione, appare opportuno evidenziare, per come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello
Stato, che la “disciplina che entra in gioco nel caso di specie è contenuta nell'art. 120 comma 1 Cds, il quale prescrive che : “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui l Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lettera a), e 75 – bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico…..per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui si applicano per la second volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Orbene, appare evidente come trattasi di una disposizione che “seleziona una serie di ipotesi – tra cui (quelle che ci occupano) essere stati condannati per violazione degli artt. 73 e 74 D.p.r. 309/1990 – in presenza delle quali si ritiene non sussistente l'affidabilità morale di chi aspira a conseguire o a rinnovare il predetto titolo. Posto che la ratio della norma è quella del perseguimento dello specifico interesse pubblico consistente nella tutela della sicurezza pubblica, i provvedimenti di diniego al conseguimento della patente di guida per mancanza dei c.d. requisiti morali non costituiscono pene accessorie o sanzioni amministrative connesse all'accertamento di un reato o alla violazione di una norma, ma sono conseguenze derivanti direttamente dal verificarsi di una condizione soggettiva prevista dal Legislatore. Essi, dunque, hanno natura preventiva e non punitiva o afflittiva”.
Ne consegue che “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi del primo comma dell'art. 120 del C.d.s., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8188/2022).
Se ci soffermiamo, quindi, sulla situazione fattuale che ha caratterizzato l'odierna vicenda, ci rendiamo conto della “correttezza dell'operato delle Amministrazioni resistenti, che hanno agito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Ed infatti, la Motorizzazione civile di Cosenza – preso atto della sussistenza della condizione ostativa indicata dalla di e consistente nella sentenza di condanna, n. 1106 del CP_1 CP_1
7.10.2021, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis Dpr 309/1990, pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti del ricorrente e dell'assenza della riabilitazione, comunicava il diniego al rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 Cds”.
Circostanza ostativa, quella testé indicata, sulla cui esistenza non è sorta alcuna contestazione.
4 Né potrebbe assumere fattore esimente la riportata circostanza, da parte dell'odierno ricorrente, di non aver subito, a causa della sentenza di condanna di cui sopra, la revoca della patente di guida “B”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cds, dato che quest'ultima disposizione che, per come correttamente evidenziato sempre dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, “disciplina l'ipotesi della revoca della patente di guida nel caso in cui ricorrano le medesime condizioni ostative indicate al comma 1 dell'art. 120 Cds”, ha tuttavia risentito, nei tempi recenti, degli effetti di tre pronunce di natura manipolativa, ad opera della Consulta (cfr. nn. 22/2018; 24/2020 e
99/2020), che “hanno trasformato il potere di revoca originariamente vincolato in una facultas rimessa alla valutazione dell'Amministrazione con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del
D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero nei confronti di coloro che sottoposti a misure di sicurezza personale ovvero nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione, ai sensi del D. Lgs. 609.2011,
n. 159”.
Ciò che conduce alla corretta conclusione che, “avendo il potere di revoca della patente di guida natura discrezionale ed essendo invece vincolato il potere di rilascio ex novo della stessa, ben può la medesima condizione ostativa, da un lato giustificare il diniego al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida e, dall'altro, non comportare la revoca della patente di guida già conseguita”.
Né potrebbe condurre a più favorevoli risultati l'affermazione, di parte ricorrente, secondo cui il provvedimento oggetto del giudizio sarebbe invalido in quanto aderente ad una normativa costituzionalmente illegittima. Nello specifico, l'odierno deducente “lamenterebbe la disparità di trattamento tra l'ipotesi del rilascio ex novo del titolo abilitativo di cui all'art. 120, comma 1° Cds e quella del rinnovo dello stesso a seguito di precedente revoca ex art. 120, commi 2° e 3°, Cds. Esso afferma, al riguardo, che “ragioni di coerenza sistematica della disciplina di cui all'art. 120 Cds nonché di uguaglianza di trattamento tra chi si appresta a chiedere il titolo di guida per la prima volta e chi, essendone già titolare, ne subisce la revoca, imporrebbero uno sviluppo giurisprudenziale che indichi la facoltatività anche del diniego dell'abilitazione di cui al primo comma, nelle ipotesi di condanne per i reati di stupefacenti che, allo stato attuale, sono, invece, automaticamente ostative al rilascio”.
Ebbene, anche su questo punto, come ribadito sempre dall'Avvocatura dello Stato, di recente si è pronunciata la
Corte Costituzionale, la quale ha così statuito : “Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della
Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all'esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, quindi, giungersi all'evidente, condivisibile, rilievo che “il provvedimento oggetto di impugnazione non possa essere ritenuto illegittimo e che le affermazioni di parte
5 ricorrente siano totalmente infondate e finalizzate ad una sostanziale riproposizione della questione di legittimità costituzionale del comma 1, per le medesime ragioni già vagliate dalla Corte Costituzionale”.
Alla stessa decisione di rigetto pervengono, da ultimo, anche le censure mosse, sempre dal ricorrente, in ordine, questa volta, “all'assenza di motivazione del provvedimento di diniego ed all'omesso obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990”; ed infatti, come specificato in proposito dal Supremo
Consesso, nella sua massima espressione collegiale, “Il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione….sicché non si pone, nemmeno in astratto….ex art. 21 octies della L. 241/1990 la questione di annullabilità dell'atto in parola” (cfr. Cass. SS.UU. n. 32977/2019).
Ne deriva, quindi, la esclusione dall'obbligo di adozione di una comunicazione in merito all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge sopra indicata.
In tal senso la giurisprudenza riconosce che “va esclusa la violazione dell'art. 7, L. 241 del 1990, ove si tratti di provvedimento vincolato, peraltro emesso all'esito di un procedimento avviato ad istanza di parte” (cfr. tar
Napoli n. 1236 del 12.03.2012.
Il regime delle spese, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della causa (indeterminabile basso e quindi ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00)), segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia dell'epigrafato terzo pignorato, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dal ricorrente e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore delle controparti, che si liquidano in complessivi € 4.100,00, oltre al rimborso spese, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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