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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE PIETRO PIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento perchè non erano stati notificati gli atti presupposti e quindi il credio era prescritto e inoltre le sanzioni erano illegittime.
Si costituiva l'agenzia ed eccepiva l'infondatezza del ricorso perchè la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta regolarmente e quindi nessuna prescrizione era maturata. Le sanzioni erano state applicate secondo legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Invero dagli atti risulta che in data 25.3.2022 l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla sorella convivente del ricorrente e quindi l'atto presupposto era stato regolarmente notificato. L'eventuale prescrizione a questo punto doveva essere sollevata nel giudizio avverso l'avviso di accertamento che per i tributi erariali è di dieci anni che dalla notifica dell'avviso a quella del sollecito non erano trascorsi . Circa le sanzioni , il Giudice osserva che esse sono state applicate secondo i criteri di legge e in ogni caso le doglianze avverso i criteri di applicazione e calcolo dovevano essere effettuate al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento quando per la prima volat erano state irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE PIETRO PIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- SOLL PAGAMENTO n. 01220259002885047000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento perchè non erano stati notificati gli atti presupposti e quindi il credio era prescritto e inoltre le sanzioni erano illegittime.
Si costituiva l'agenzia ed eccepiva l'infondatezza del ricorso perchè la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta regolarmente e quindi nessuna prescrizione era maturata. Le sanzioni erano state applicate secondo legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Invero dagli atti risulta che in data 25.3.2022 l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla sorella convivente del ricorrente e quindi l'atto presupposto era stato regolarmente notificato. L'eventuale prescrizione a questo punto doveva essere sollevata nel giudizio avverso l'avviso di accertamento che per i tributi erariali è di dieci anni che dalla notifica dell'avviso a quella del sollecito non erano trascorsi . Circa le sanzioni , il Giudice osserva che esse sono state applicate secondo i criteri di legge e in ogni caso le doglianze avverso i criteri di applicazione e calcolo dovevano essere effettuate al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento quando per la prima volat erano state irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00.