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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 288/2023 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Claudio Robol ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Rovereto, in Piazza Damiano Chiesa n. 16, giusta procura allegata in atti
- Attore - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
i sensi dell'a io eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Barletta (BT), in Via Sant'Antonio n. 73/E;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito soggettivo e oggettivo.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memoria di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto: Parte_1
- con ordinanza del 30 Maggio rento - sezione esecuzioni mobiliari, assegnava a (creditore pignorante Parte_2
1 assistito dall'avv. , la frazione di un quinto della Controparte_1 parte eccedente il minimo vitale della pensione NP (poi a CP_2 partire dalla fusione tra i due istituti) di cui il signor Parte_1
(debitore pignorato) è titolare, per un importo di
- che, il creditore pignorante è morto in data 27 Giugno 2017, Pt_2 come attestato dall'allegato certificato anagrafico, senza che tale evento abbia interrotto il versamento, da parte di delle somme oggetto del CP_2 pignoramento mobiliare presso terzi;
- che, da un'informativa resa da l'attore ha appreso che le somme CP_2 in questione sono state pagate all'Avv. il quale le avrebbe incassate, CP_1 senza averne titolo, a partire dal 2 o 2017 fino a tutto il 31 Dicembre 2019;
- che, inutili si rivelavano i tentativi stragiudiziali di ottenere la restituzione delle somme asseritamente incassate in modo indebito dal convenuto avvocato CP_1
Sulla base di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertato che ha indebitamente CP_2 versato mensilmente all'avv. la quota di 1/5 della pensione del signor CP_1 [...]
a partire dal 27 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018, condannare Parte_1 il convenuto a restituire le somme indebitamente ricevute, da quantificarsi nell'importo di € 5.310,00, ovvero nella minore o maggior somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi dal dì del versamento di ogni singolo rateo fino al momento del saldo al signor , e rivalutazione monetaria. Spese rifuse, incluse Parte_1
IVA e CNPA.”.
2. Parte convenuta si è costituita con comparsa del 30.3.2023, con la quale ha contestato la domanda attorea e ha eccepito:
- che, le somme oggetto del pignoramento presso terzi iscritto sub R.G.ES. n. 185/2007 del Tribunale di Trento, trovano titolo dalla sentenza n. 1993/2000 del Tribunale di Trani – sez. Civile, in base alla quale l'odierno attore veniva condannato alla restituzione del prezzo Parte_1 derivante dalla vendita di un immobile, per Lire 101.000.000,00, in favore del proprietario dell'immobile medesimo, il il quale lo aveva CP_3 delegato a rappresentarlo nella compravendita
- che, in forza di detta sentenza, veniva condannato alla Parte_1 restituzione del prezzo mai versato al legittimo avente diritto alla CP_3 rifusione delle spese legali pari a Lire 7.426,500, oltre accesso
- che, in esecuzione di detto titolo giudiziale, l'Avvocato odierno convenuto radicava, nel corso dell'anno 2007, la procedura di esecuzione forzata mobiliare presso il creditore dell'esecutato, ossia l' CP_2
NP), in ragione di 1/5 del trattamento pensionistic percepito dal Parte_1
- che, a distanza di vari anni, nei quali la procedura espropriativa trovava esecuzione, in data 27.6.2017, veniva a mancare il soggetto creditore
2 pignorante, ossia il suo procuratore, odierno Controparte_5 convenuto, faceva sì che le somme che il soggetto terzo pignorato CP_2 inviava mensilmente, in virtù del pignoramento sopradescritto, rimanessero in giacenza sul conto corrente appositamente indicato;
- che, il procuratore del creditore pignorante Avv. dopo il decesso CP_1 del proprio cliente, non avendo riscosso le proprie competenze relative al detto pignoramento e ad altre procedure intentate sempre per conto del de cuius, avvisava l' dell'evento, puntualizzando, tramite PEC del CP_2
26.7.2022 che, “avendo il de cuius, confermato, in data 14.8.2012, con procura ad litem al sottoscritto procuratore la qualità di antistatario e distrattario per aver anticipato le spese e per non aver ottenuto le competenze, visto che le spese legali della procedura esecutiva complessivamente ammontavano ad Euro 9.864,57 (oltre gli interessi dal 30.5.2007 ad oggi), con la presente lo scrivente è a chiedervi di corrispondere direttamente al sottoscritto procuratore l'ulteriore somma di Euro 4.541,37, poiché la somma mensile ricevuta da Febbraio 2017 ad Agosto 2019, pari ad Euro 5.323,20, verrà trattenuta dallo scrivente a titolo di acconto per le dette spese e competenze legali dovute in relazione alla detta procedura esecutiva”;
- che, sempre in detta PEC del 26.7.2022, il convenuto invocava anche il proprio diritto di credito nei confronti del defunto da egli stesso rappresentato in relazione al suo operato espletato sino al decesso, in conformità a quanto sancito con ordinanza n. 1749/2018 della Suprema Corte di Cassazione;
- che, ancora, sempre nella surrichiamata comunicazione, il convenuto puntualizzava che l'ordinanza del 30.5.2007, emessa dal Tribunale di Trento nell'ambito del processo esecutivo n. R.G. Es. 185/2007, ordinava all' di trattenere mensilmente la somma di Euro 177,44 sino CP_2 all'ottenimento della complessiva somma di Euro 101.018,82 (sorte capitale) + Euro 6.715,72, spese e competenze legali da precetto del 15.2.2007 + Euro 2.200,00 (spese e competenze legali) + Euro 275,00 RSG al 12,5 per cento + Euro 99,00 CNAP al 4 per cento, + Euro 37.624,08 rivalutazione + interessi legali, per arrivare ad un credito complessivo di Euro 147.932,52. Dal conteggio appena descritto, il convenuto scomputava la somma percepita sino a quel momento, in Euro 22.357,44 e invocava la sussistenza di un credito residuo, in favore del creditore e/o ai suoi eredi e/o all'eredità giacente, per l'ammontare di Euro 125.575,08, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
- che, la parte convenuta espone che, non avendo avuto risposta dall' CP_2 aveva provveduto a depositare, in data 5.9.2022, un'istanza ai sensi dell'art. 528 c.c. (iscritta sub RG n. 1945/2022 Tribunale di Trani, sezione volontaria giurisdizione), in cui chiedeva la nomina di un curatore
3 ereditario al fine di poter ottenere il saldo delle spese e competenze legali maturate dallo stesso avvocato procuratore, per un importo complessivo pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione), e di potere utilmente richiedere all' (ex NP) di Trento la corresponsione CP_2 della trattenuta mensile di Euro 177,44 e degli arretrati da Agosto 2019 sino all'integrale soddisfacimento del credito;
- che, tale istanza si rendeva necessaria, sia per recuperare quanto rimasto impagato a titolo di spettanze professionali del convenuto avvocato, sia per poter proseguire nel recupero del credito di cui il de cuius era CP_3 titolare. Il esponeva di dover ancora ricevere la ulteriore somma di CP_1
Euro 50.000,00, a titolo di spettanze legali non riscosse, maturate in virtù di accordo scritto eseguito con il defunto per molteplici iniziative giudiziarie e stragiudiziali eseguite, nonché altre pratiche e consulenze effettuate dall'anno 2007 in poi;
- che, la moglie del de cuius, accettava l'eredità in data Persona_1
12.9.2023 e, pertanto, riprendeva il possesso di tutti i beni ereditari, ivi inclusa la somma oggetto del contendere che fino ad allora era detenuta dal convenuto in qualità di mero delegato all'incasso del defunto CP_1 cliente, in suo nome e per suo conto, in virtù di un contrato di mandato con rappresentanza;
- che, il convenuto, sempre nella procedura sopracitata, ha chiesto al Giudice Tutelare di essere autorizzato a trattenere le dette somme (oggetto della presente causa) ed, altresì, di ottenere le ulteriori spettanze mai ricevute dal suo cliente defunto, complessivamente pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione), come risultante dai documenti agli atti depositati;
- che, il convenuto, secondo le proprie allegazioni, non può restituire senza autorizzazione del detto Giudice tutelare (oggi senza autorizzazione dell'erede le somme oggetto della domanda giudiziale Persona_1 attorea;
inoltre, egli deve ottenere dall'eredità l'ulteriore somma complessivamente pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione);
- che, il pignoramento presso terzi non è cessato, dato che non sono state ottenute in restituzione tutte le somme recate dal titolo esecutivo, ma è stato solo sospeso il versamento della quota mensile al mandatario procuratore, nell'attesa di versarlo all'erede od al curatore dell'eredità giacente, con tutti gli arretrati accantonati, come confermato dal responsabile dell'NP di Trento, con e-mail Testimone_1 dell'11.9.2019;
- che, in via preliminare, il convenuto eccepisce l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito, sostenendo che l'azione giudiziale di ripetizione dell'indebito doveva essere intrapresa presso il Tribunale dove era sorto il titolo azionato in sede esecutiva, ossia Trani;
4 - che, sempre in via preliminare, il convenuto eccepisce la nullità della procura conferita al difensore dell'attore, in quanto la stessa reca un riferimento alla procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Trento la n. 185/2007 R.G.E.;
- che, ricorre l'improponibilità dell'azione attorea in considerazione della pendenza del procedimento iscritto avanti al Tribunale di Trani per la nomina di un curatore ereditario;
- che, nel merito, il convenuto si riporta alle osservazioni svolte in fatto, specialmente per quanto riguarda l'assoluta indisponibilità delle somme accantonate nel corso dell'esecuzione forzata, in quanto le stesse devono ritenersi di esclusiva titolarità degli eredi del vale a dire CP_3 dell'originario creditore pignorante. Sulla base di dette premesse, la parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, che si riportano letteralmente: “1) Preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trento in favore del Tribunale di Trani. 2) Preliminarmente dichiarare nullo l'atto di citazione per l'inesistenza della procura ad litem. 3) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda attorea in quanto proposta successivamente alla dichiarazione di giacenza dell'eredità del Tribunale di Trani del 9.9.2022. 4) Nel merito rigettare ogni richiesta dell'attore per manifesta infondatezza e per tutte le altre causali in narrativa menzionate. 5) Condannare gli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma III cpc per aver abusato dello strumento processuale con colpa grave e/o malafede, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. anche mediante applicazione analogica dei criteri della CEDU di durata del processo. 6) Condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente procedimento”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 3 Maggio 2023, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 24 Maggio 2023 al fine di decidere sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta, onerando parte attorea del deposito di procura recante i corretti estremi del processo civile cui essa si riferiva, in applicazione della disciplina di cui all'art. 182 c.p.c. Con ordinanza del 26 Giugno 2023, questo Giudice dichiarava infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e rinviava per la trattazione nel merito del processo all'udienza del 4 Ottobre 2023. Con ordinanza dell'8 Novembre 2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 Settembre 2024, allorquando la stessa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed
5 eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
4. Ciò posto, la domanda è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preme preliminarmente evidenziare che la causa è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale adito. Infatti, in tali tipi di controversie la competenza per territorio si determina con riguardo, non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6190 del 2021). Dal momento che la controversia concerne l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Trento, il luogo di insorgenza dell'obbligazione di cui si chiede di accertare l'esistenza o meno è Trento, luogo ove è sito il Tribunale che ha emesso il provvedimento sulla base del quale l'Avv. ha trattenuto le somme versate da CP_1 CP_2 to in termini di competenza, prem iderare che l'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della titolarità delle somme mensilmente versate dal terzo pignorato all'indomani della CP_2 morte del mandante del procuratore che av trapreso l'azione esecutiva nel processo iscritto sub n. 185/2007 R.G. Es. Tribunale di Trento. Parte attorea ha dedotto che, essendosi esaurito il rapporto contrattuale di mandato tra il creditore esecutante e il suo avvocato a CP_6 CP_1 causa del decesso del primo, le som ate dall'ente previd in epoca posteriore al decesso, avvenuto in data 27.6.2017, dovevano essere restituite al titolare del trattamento pensionistico, vale a dire il debitore pignorato in quanto le stesse erano state indebitamente Parte_1 trattenute del creditore, per l'appunto il convenuto. Giova considerare che le somme di cui chiede la Parte_1 restituzione non possono essere considerate alla stregua di un indebito, in quanto le stesse sono state versate dal terzo debitore in forza di un CP_2 valido ed efficace titolo esecutivo, costituito dalla za emessa dal Tribunale di Trani, di cui si è detto in premessa. In secondo luogo, le asserzioni dell'attore tengono conto solamente dell'effetto estintivo della morte del mandante, senza tenere conto della disposizione di cui all'art. 1728 c.c., il quale sancisce che: “Quando il mandato
6 si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo”. Preme evidenziare che, nella fattispecie dedotta in giudizio, il debito scaturito dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Trani nei confronti dell'attore (la n. 1993 del 2000), prodotta in comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, ammontava a Lire 101.000.000,00, vale a dire a un importo di entità, soltanto in linea capitale, enormemente superiore all'ammontare della somma mensile, per Euro 177,44, accantonata dal terzo pignorato va da sé che, laddove anche tale somma, sia pure di CP_2 importo palesemente insufficiente a garantire il saldo dell'obbligazione debitoria in capo all'attore, non venisse destinata a ripianare l'esposizione, il titolo esecutivo azionato dal pignorante e dal suo procuratore, ne uscirebbe totalmente vanificato, in totale sfregio del principio di cui all'art. 2740 c.c. il quale prevede la responsabilità, in capo al debitore, dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Da tale assunto ne discende come conseguenza logica che il convenuto avvocato non poteva esimersi, nel caso concreto della morte del proprio assistito, dal proseguire nell'esecuzione, oltretutto non incombendo sullo stesso alcun onere di informativa della controparte. Le tutele invocate dall'attore non riguardano la sussistenza di un debito scaturente da una sentenza passata in giudicato, bensì i rapporti tra il pignorante e i suoi eredi e il procuratore che ha radicato la procedura espropriativa: il convenuto, a tale proposito, ha esposto in maniera esaustiva e sorretta da idonea documentazione, rappresentata nello specifico dalla corrispondenza intercorsa con l'ente terzo pignorato e dagli atti relativi alla procedura ex art. 528 c.c., esperita presso il Tribunale di Trani, di avere svolto tutte le attività idonee a fare sì che gli importi oggetto della procedura espropriativa venissero indirizzati in favore dei soggetti che vi avevano diritto, i quali si sono concretizzati, allorquando si è verificata l'accettazione dell'eredità del mandante del convenuto. Oltretutto, emerge per tabulas come il convenuto fosse titolare di un diritto di credito nei confronti del suo mandante, anche se tale circostanza si rivela ininfluente per il caso in esame, posto che l'erede è Persona_1 sicuramente subentrata in universum jus nella posizione del suo dante causa, e, dunque, è titolata a ricevere le somme ricavate dall'esecuzione mobiliare radicata presso il Tribunale di Trento. In definitiva, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'attore va respinta in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
5. Le spese seguono, dunque, la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.237,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 840,00 per quella
7 istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi e con dimidiazione della fase istruttoria, poiché limitata a produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 17 Febbraio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 288/2023 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Claudio Robol ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Rovereto, in Piazza Damiano Chiesa n. 16, giusta procura allegata in atti
- Attore - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
i sensi dell'a io eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Barletta (BT), in Via Sant'Antonio n. 73/E;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito soggettivo e oggettivo.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memoria di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto: Parte_1
- con ordinanza del 30 Maggio rento - sezione esecuzioni mobiliari, assegnava a (creditore pignorante Parte_2
1 assistito dall'avv. , la frazione di un quinto della Controparte_1 parte eccedente il minimo vitale della pensione NP (poi a CP_2 partire dalla fusione tra i due istituti) di cui il signor Parte_1
(debitore pignorato) è titolare, per un importo di
- che, il creditore pignorante è morto in data 27 Giugno 2017, Pt_2 come attestato dall'allegato certificato anagrafico, senza che tale evento abbia interrotto il versamento, da parte di delle somme oggetto del CP_2 pignoramento mobiliare presso terzi;
- che, da un'informativa resa da l'attore ha appreso che le somme CP_2 in questione sono state pagate all'Avv. il quale le avrebbe incassate, CP_1 senza averne titolo, a partire dal 2 o 2017 fino a tutto il 31 Dicembre 2019;
- che, inutili si rivelavano i tentativi stragiudiziali di ottenere la restituzione delle somme asseritamente incassate in modo indebito dal convenuto avvocato CP_1
Sulla base di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertato che ha indebitamente CP_2 versato mensilmente all'avv. la quota di 1/5 della pensione del signor CP_1 [...]
a partire dal 27 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018, condannare Parte_1 il convenuto a restituire le somme indebitamente ricevute, da quantificarsi nell'importo di € 5.310,00, ovvero nella minore o maggior somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi dal dì del versamento di ogni singolo rateo fino al momento del saldo al signor , e rivalutazione monetaria. Spese rifuse, incluse Parte_1
IVA e CNPA.”.
2. Parte convenuta si è costituita con comparsa del 30.3.2023, con la quale ha contestato la domanda attorea e ha eccepito:
- che, le somme oggetto del pignoramento presso terzi iscritto sub R.G.ES. n. 185/2007 del Tribunale di Trento, trovano titolo dalla sentenza n. 1993/2000 del Tribunale di Trani – sez. Civile, in base alla quale l'odierno attore veniva condannato alla restituzione del prezzo Parte_1 derivante dalla vendita di un immobile, per Lire 101.000.000,00, in favore del proprietario dell'immobile medesimo, il il quale lo aveva CP_3 delegato a rappresentarlo nella compravendita
- che, in forza di detta sentenza, veniva condannato alla Parte_1 restituzione del prezzo mai versato al legittimo avente diritto alla CP_3 rifusione delle spese legali pari a Lire 7.426,500, oltre accesso
- che, in esecuzione di detto titolo giudiziale, l'Avvocato odierno convenuto radicava, nel corso dell'anno 2007, la procedura di esecuzione forzata mobiliare presso il creditore dell'esecutato, ossia l' CP_2
NP), in ragione di 1/5 del trattamento pensionistic percepito dal Parte_1
- che, a distanza di vari anni, nei quali la procedura espropriativa trovava esecuzione, in data 27.6.2017, veniva a mancare il soggetto creditore
2 pignorante, ossia il suo procuratore, odierno Controparte_5 convenuto, faceva sì che le somme che il soggetto terzo pignorato CP_2 inviava mensilmente, in virtù del pignoramento sopradescritto, rimanessero in giacenza sul conto corrente appositamente indicato;
- che, il procuratore del creditore pignorante Avv. dopo il decesso CP_1 del proprio cliente, non avendo riscosso le proprie competenze relative al detto pignoramento e ad altre procedure intentate sempre per conto del de cuius, avvisava l' dell'evento, puntualizzando, tramite PEC del CP_2
26.7.2022 che, “avendo il de cuius, confermato, in data 14.8.2012, con procura ad litem al sottoscritto procuratore la qualità di antistatario e distrattario per aver anticipato le spese e per non aver ottenuto le competenze, visto che le spese legali della procedura esecutiva complessivamente ammontavano ad Euro 9.864,57 (oltre gli interessi dal 30.5.2007 ad oggi), con la presente lo scrivente è a chiedervi di corrispondere direttamente al sottoscritto procuratore l'ulteriore somma di Euro 4.541,37, poiché la somma mensile ricevuta da Febbraio 2017 ad Agosto 2019, pari ad Euro 5.323,20, verrà trattenuta dallo scrivente a titolo di acconto per le dette spese e competenze legali dovute in relazione alla detta procedura esecutiva”;
- che, sempre in detta PEC del 26.7.2022, il convenuto invocava anche il proprio diritto di credito nei confronti del defunto da egli stesso rappresentato in relazione al suo operato espletato sino al decesso, in conformità a quanto sancito con ordinanza n. 1749/2018 della Suprema Corte di Cassazione;
- che, ancora, sempre nella surrichiamata comunicazione, il convenuto puntualizzava che l'ordinanza del 30.5.2007, emessa dal Tribunale di Trento nell'ambito del processo esecutivo n. R.G. Es. 185/2007, ordinava all' di trattenere mensilmente la somma di Euro 177,44 sino CP_2 all'ottenimento della complessiva somma di Euro 101.018,82 (sorte capitale) + Euro 6.715,72, spese e competenze legali da precetto del 15.2.2007 + Euro 2.200,00 (spese e competenze legali) + Euro 275,00 RSG al 12,5 per cento + Euro 99,00 CNAP al 4 per cento, + Euro 37.624,08 rivalutazione + interessi legali, per arrivare ad un credito complessivo di Euro 147.932,52. Dal conteggio appena descritto, il convenuto scomputava la somma percepita sino a quel momento, in Euro 22.357,44 e invocava la sussistenza di un credito residuo, in favore del creditore e/o ai suoi eredi e/o all'eredità giacente, per l'ammontare di Euro 125.575,08, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
- che, la parte convenuta espone che, non avendo avuto risposta dall' CP_2 aveva provveduto a depositare, in data 5.9.2022, un'istanza ai sensi dell'art. 528 c.c. (iscritta sub RG n. 1945/2022 Tribunale di Trani, sezione volontaria giurisdizione), in cui chiedeva la nomina di un curatore
3 ereditario al fine di poter ottenere il saldo delle spese e competenze legali maturate dallo stesso avvocato procuratore, per un importo complessivo pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione), e di potere utilmente richiedere all' (ex NP) di Trento la corresponsione CP_2 della trattenuta mensile di Euro 177,44 e degli arretrati da Agosto 2019 sino all'integrale soddisfacimento del credito;
- che, tale istanza si rendeva necessaria, sia per recuperare quanto rimasto impagato a titolo di spettanze professionali del convenuto avvocato, sia per poter proseguire nel recupero del credito di cui il de cuius era CP_3 titolare. Il esponeva di dover ancora ricevere la ulteriore somma di CP_1
Euro 50.000,00, a titolo di spettanze legali non riscosse, maturate in virtù di accordo scritto eseguito con il defunto per molteplici iniziative giudiziarie e stragiudiziali eseguite, nonché altre pratiche e consulenze effettuate dall'anno 2007 in poi;
- che, la moglie del de cuius, accettava l'eredità in data Persona_1
12.9.2023 e, pertanto, riprendeva il possesso di tutti i beni ereditari, ivi inclusa la somma oggetto del contendere che fino ad allora era detenuta dal convenuto in qualità di mero delegato all'incasso del defunto CP_1 cliente, in suo nome e per suo conto, in virtù di un contrato di mandato con rappresentanza;
- che, il convenuto, sempre nella procedura sopracitata, ha chiesto al Giudice Tutelare di essere autorizzato a trattenere le dette somme (oggetto della presente causa) ed, altresì, di ottenere le ulteriori spettanze mai ricevute dal suo cliente defunto, complessivamente pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione), come risultante dai documenti agli atti depositati;
- che, il convenuto, secondo le proprie allegazioni, non può restituire senza autorizzazione del detto Giudice tutelare (oggi senza autorizzazione dell'erede le somme oggetto della domanda giudiziale Persona_1 attorea;
inoltre, egli deve ottenere dall'eredità l'ulteriore somma complessivamente pari ad Euro 54.541,37 (oltre interessi e rivalutazione);
- che, il pignoramento presso terzi non è cessato, dato che non sono state ottenute in restituzione tutte le somme recate dal titolo esecutivo, ma è stato solo sospeso il versamento della quota mensile al mandatario procuratore, nell'attesa di versarlo all'erede od al curatore dell'eredità giacente, con tutti gli arretrati accantonati, come confermato dal responsabile dell'NP di Trento, con e-mail Testimone_1 dell'11.9.2019;
- che, in via preliminare, il convenuto eccepisce l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito, sostenendo che l'azione giudiziale di ripetizione dell'indebito doveva essere intrapresa presso il Tribunale dove era sorto il titolo azionato in sede esecutiva, ossia Trani;
4 - che, sempre in via preliminare, il convenuto eccepisce la nullità della procura conferita al difensore dell'attore, in quanto la stessa reca un riferimento alla procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Trento la n. 185/2007 R.G.E.;
- che, ricorre l'improponibilità dell'azione attorea in considerazione della pendenza del procedimento iscritto avanti al Tribunale di Trani per la nomina di un curatore ereditario;
- che, nel merito, il convenuto si riporta alle osservazioni svolte in fatto, specialmente per quanto riguarda l'assoluta indisponibilità delle somme accantonate nel corso dell'esecuzione forzata, in quanto le stesse devono ritenersi di esclusiva titolarità degli eredi del vale a dire CP_3 dell'originario creditore pignorante. Sulla base di dette premesse, la parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, che si riportano letteralmente: “1) Preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trento in favore del Tribunale di Trani. 2) Preliminarmente dichiarare nullo l'atto di citazione per l'inesistenza della procura ad litem. 3) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda attorea in quanto proposta successivamente alla dichiarazione di giacenza dell'eredità del Tribunale di Trani del 9.9.2022. 4) Nel merito rigettare ogni richiesta dell'attore per manifesta infondatezza e per tutte le altre causali in narrativa menzionate. 5) Condannare gli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma III cpc per aver abusato dello strumento processuale con colpa grave e/o malafede, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. anche mediante applicazione analogica dei criteri della CEDU di durata del processo. 6) Condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente procedimento”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 3 Maggio 2023, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 24 Maggio 2023 al fine di decidere sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta, onerando parte attorea del deposito di procura recante i corretti estremi del processo civile cui essa si riferiva, in applicazione della disciplina di cui all'art. 182 c.p.c. Con ordinanza del 26 Giugno 2023, questo Giudice dichiarava infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e rinviava per la trattazione nel merito del processo all'udienza del 4 Ottobre 2023. Con ordinanza dell'8 Novembre 2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 Settembre 2024, allorquando la stessa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le medesime domande ed
5 eccezioni formulate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
4. Ciò posto, la domanda è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preme preliminarmente evidenziare che la causa è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale adito. Infatti, in tali tipi di controversie la competenza per territorio si determina con riguardo, non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6190 del 2021). Dal momento che la controversia concerne l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Trento, il luogo di insorgenza dell'obbligazione di cui si chiede di accertare l'esistenza o meno è Trento, luogo ove è sito il Tribunale che ha emesso il provvedimento sulla base del quale l'Avv. ha trattenuto le somme versate da CP_1 CP_2 to in termini di competenza, prem iderare che l'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della titolarità delle somme mensilmente versate dal terzo pignorato all'indomani della CP_2 morte del mandante del procuratore che av trapreso l'azione esecutiva nel processo iscritto sub n. 185/2007 R.G. Es. Tribunale di Trento. Parte attorea ha dedotto che, essendosi esaurito il rapporto contrattuale di mandato tra il creditore esecutante e il suo avvocato a CP_6 CP_1 causa del decesso del primo, le som ate dall'ente previd in epoca posteriore al decesso, avvenuto in data 27.6.2017, dovevano essere restituite al titolare del trattamento pensionistico, vale a dire il debitore pignorato in quanto le stesse erano state indebitamente Parte_1 trattenute del creditore, per l'appunto il convenuto. Giova considerare che le somme di cui chiede la Parte_1 restituzione non possono essere considerate alla stregua di un indebito, in quanto le stesse sono state versate dal terzo debitore in forza di un CP_2 valido ed efficace titolo esecutivo, costituito dalla za emessa dal Tribunale di Trani, di cui si è detto in premessa. In secondo luogo, le asserzioni dell'attore tengono conto solamente dell'effetto estintivo della morte del mandante, senza tenere conto della disposizione di cui all'art. 1728 c.c., il quale sancisce che: “Quando il mandato
6 si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo”. Preme evidenziare che, nella fattispecie dedotta in giudizio, il debito scaturito dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Trani nei confronti dell'attore (la n. 1993 del 2000), prodotta in comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, ammontava a Lire 101.000.000,00, vale a dire a un importo di entità, soltanto in linea capitale, enormemente superiore all'ammontare della somma mensile, per Euro 177,44, accantonata dal terzo pignorato va da sé che, laddove anche tale somma, sia pure di CP_2 importo palesemente insufficiente a garantire il saldo dell'obbligazione debitoria in capo all'attore, non venisse destinata a ripianare l'esposizione, il titolo esecutivo azionato dal pignorante e dal suo procuratore, ne uscirebbe totalmente vanificato, in totale sfregio del principio di cui all'art. 2740 c.c. il quale prevede la responsabilità, in capo al debitore, dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Da tale assunto ne discende come conseguenza logica che il convenuto avvocato non poteva esimersi, nel caso concreto della morte del proprio assistito, dal proseguire nell'esecuzione, oltretutto non incombendo sullo stesso alcun onere di informativa della controparte. Le tutele invocate dall'attore non riguardano la sussistenza di un debito scaturente da una sentenza passata in giudicato, bensì i rapporti tra il pignorante e i suoi eredi e il procuratore che ha radicato la procedura espropriativa: il convenuto, a tale proposito, ha esposto in maniera esaustiva e sorretta da idonea documentazione, rappresentata nello specifico dalla corrispondenza intercorsa con l'ente terzo pignorato e dagli atti relativi alla procedura ex art. 528 c.c., esperita presso il Tribunale di Trani, di avere svolto tutte le attività idonee a fare sì che gli importi oggetto della procedura espropriativa venissero indirizzati in favore dei soggetti che vi avevano diritto, i quali si sono concretizzati, allorquando si è verificata l'accettazione dell'eredità del mandante del convenuto. Oltretutto, emerge per tabulas come il convenuto fosse titolare di un diritto di credito nei confronti del suo mandante, anche se tale circostanza si rivela ininfluente per il caso in esame, posto che l'erede è Persona_1 sicuramente subentrata in universum jus nella posizione del suo dante causa, e, dunque, è titolata a ricevere le somme ricavate dall'esecuzione mobiliare radicata presso il Tribunale di Trento. In definitiva, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'attore va respinta in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
5. Le spese seguono, dunque, la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.237,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 840,00 per quella
7 istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi e con dimidiazione della fase istruttoria, poiché limitata a produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 17 Febbraio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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