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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2018+2739/2918
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2484/2018 promossa da:
(già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maurizio Calabrò;
APPELLANTE
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. V. Giuliano;
APPELLATO
E nei confronti di , C.F. , rappresentato e Controparte_4 C.F._1
difeso dall'Avv. Mary Primavera
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio e per chiedere la riforma CP_3 Controparte_4
della sentenza n. 347/2017 depositata il 03.07.2017 ed emessa dal Giudice di
Pace di Acireale per i seguenti motivi: Nullità e/o erroneità della sentenza per difetto di motivazione;
erroneo accoglimento della domanda.
Il giudizio nasceva, infatti, come azione di accertamento negativo del credito per la illegittimità della fattura n. 1415214744 del 20.03.2014, pari ad euro
1.610,93, emessa a seguito di conguaglio delle letture rilevate dai tecnici di in occasione dei cambi dei misuratori avvenuti in Controparte_2
data 11 settembre 2012 e 1 dicembre 2013, in totale assenza di contraddittorio con il consumatore titolare dell'utenza.
In particolare, l'appellante sosteneva la legittimità della propria condotta,
trattandosi di consumi correttamente registrati dai misuratori rimossi e prontamente comunicati al Trader;
aggiungeva, inoltre, che la sostituzione del misuratore era avvenuta in modo corretto, poichè il contraddittorio con l'utente non era previsto da alcuna norma di legge. Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, eccepiva di CP_3
aver proposto appello in diverso giudizio avente R.G. n. 2739/2018 avverso la medesima sentenza, chiedendone la riunione.
Nel merito chiedeva di annullare la sentenza n. 347/2017 del Giudice di Pace
di Acireale, nella parte in cui statuiva l'annullamento della fattura n.
1415214744 del 20.03.2014 e la riduzione dell'importo dovuto dal CP_4
da € 1.610,95 a € 1.256,00. Domandava, inoltre, di pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti della convenuta CP_3
, condannando la stessa società appellata a tenere indenne Controparte_1
e manlevare dall'esborso monetario che è stata condannata a CP_3
corrispondere all'attore,
I due procedimenti venivano riuniti nel presente giudizio.
$$$$
In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità
dell'appello proposta da , in quanto sollevata nel presente Controparte_4
giudizio la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
In particolare, l'appellato eccepisce che “l'appello di è improcedibile CP_3
in quanto, per come già dedotto nei precedenti scritti difensivi, è stato
notificato alla detta difesa in data 5.2.2018 (si veda doc. 1 agli atti), tuttavia
esso è stato iscritto a ruolo (per come risulta dalla schermata telematica del
SICID allegata, doc. 3), in data 19.2.2018”. Tuttavia, dall'analisi del precedente scritto difensivo, quale è la comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione non è stata dispiegata.
Sul punto, la Corte di Corte di Cassazione con ordinanza n. 20723/2018 ha ribadito il “consolidato principio di questa Corte secondo cui le comparse
conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di
diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto
non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino
l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione
del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo
fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (v.
Cass. n. 5478 del 2006; Cass. n. 315 del 2012).
§§§
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la fattura di cui all'oggetto di causa fa riferimento ad un conguaglio nascente dalla ricostruzione di consumi effettivi rilevati da due contatori rimossi a causa di malfunzionamento nel meccanismo della “telelettura”, senza il coinvolgimento del consumatore titolare dell'utenza nè all'operazione di rimozione, snè a quella di successiva lettura.
In materia, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21564/22 ha chiarito che
“nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante
contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se
convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta
custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento
del misuratore o determinare l'incremento dei consumi”.
Analizzando la recente pronuncia della Cassazione emerge che, in ipotesi di eccessività dei consumi, come nel caso de quo, spetta al somministrante, e quindi alla società appellante, dimostrare che la ricostruzione dei consumi sia quella esatta.
Nella fattispecie in esame il somministrante non ha sufficientemente dimostrato, che le modalità del suo operato fossero legittime e che le letture stimate fossero corrette.
Invero l'art 11.2 della deliberazione ARERA n. 200/99 dispone che
“L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la
documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di
determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate
della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi
noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto
e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data
di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può
avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei
consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li
sottoscrive.”
Pertanto, per normativa di riferimento e per giurisprudenza ormai consolidata,
è necessario il coinvolgimento di colui che sarà destinatario della fattura.
Esso consiste nella presenza del titolare dell'utenza durante le operazioni di rimozione o, in ipotesi di corretta comunicazione della sostituzione e assenza dell'utente, durante le operazioni peritali volte ad effettuare la ricostruzione dei presunti consumi, al fine di poter tutelare il suo diritto di difesa, salvo sua volontaria assenza.
Nel caso di specie, nessuna delle condotte richieste è stata eseguita.
, infatti, non ha coinvolto in alcun modo l'utente nelle fasi che Controparte_1
hanno preceduto e accompagnato l'esecuzione delle operazioni.
Sin dal momento della rimozione, la società ha proceduto in assenza di comunicazione informativa e di partecipazione di , Controparte_4
compromettendo il suo il diritto di contestazione e conoscenza in un'operazione che lo riguardava direttamente.
Tale comportamento, oltre a contrastare con le disposizioni normative, viola anche i principi di trasparenza e rispetto delle prerogative del consumatore,
fondamentali in qualsiasi relazione contrattuale.
La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 21564/22 ha disposto che se l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, viene meno la presunzione di consumo a carico del somministrato. Si tratta di una prova non fornita nel caso di specie, anzi preclusa dalla condotta della somministrante, “che con la sua l'irregolare asportazione del misuratore
senza contraddittorio impedisce alla controparte, ma anche a sé stesso, di
provare la regolarità o meno dei consumi.” (cfr ordinanza n. 21564/22).
A ciò si aggiungano le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, ing. Per_1
il quale attraverso una stima dei consumi medi giornalieri dei tre anni
[...]
antecedenti al periodo riferibile alla fattura, ha dichiarato che “nella fattura
contestata dall'attore, pertanto, rispetto a un consumo medio attinente
all'attore, viene applicata una sovrastima nella misura del 22%. Tenuto conto
del consumo medio giornaliero il saldo dovuto dall'attore per il periodo
compreso tra il 01.12.2011-31.01.2014 viene computato in euro 1.256,00.”
Tali considerazioni sono risultate e risultano, tuttora, fondamentali per la prova dei fatti e non vi sono elementi concreti che facciano ritenere la necessità di discostarsi da esse. A tal proposito, occorre precisare che le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse,
ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si
è basato.
La C.T.U., infatti, è uno strumento che nasce come ausilio conoscitivo del
Giudice che si avvale di esperti per la valutazione di ciò che è già stato assunto nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
La consulenza tecnica d'ufficio anche se non costituisce un mezzo di prova in linea di massima rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Nel caso di specie, non ci sono ulteriori elementi concreti e aggiuntivi che possano portare a ritenere erronei gli argomenti del consulente e che possano giustificarne un discostamento.
Relativamente alla richiesta di di manleva, occorre specificare CP_3
quanto segue.
In via del tutto preliminare, sul punto, va precisato che fornisce CP_3
elettricità e gas secondo le Tariffe del Servizio di Maggior Tutela.
E- Distribuzione S.p.A., di contro, è una società che gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e bassa tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa;
essa ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano.
Detto in altri termini, si potrebbe dire che, dopo la liberalizzazione del mercato, l'utente finale stipula un contratto di somministrazione con una delle società del mercato libero, funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva (E- Distribuzione S.p.A.), in guisa che, non esiste più un solo rapporto giuridico,
bensì una complessa fattispecie negoziale, in virtù della quale l'utente finale può agire contrattualmente anche nei confronti del distributore.
Tuttavia, nonostante il comportamento scorretto sia attribuibile alla società di distribuzione e la casa di produzione abbia semplicemente emesso le fatture per le somme dovute, è quest'ultima che deve procedere al rimborso di quest'ultime.
Infatti, secondo quanto esposto, è la a essere responsabile per CP_3
l'emissione e gestione delle cifre coinvolte, in quanto l'atto di fatturazione rientra nella sua competenza.
Pertanto, anche se la società di distribuzione gestisce materialmente la distribuzione, la casa di produzione risulta essere l'obbligata alla restituzione delle somme versate.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
e secondo soccombenza, vanno condannate alla Controparte_1 CP_3
refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di . Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 347/2017 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Condanna ed a rifondere a Controparte_1 CP_3 CP_4
le spese del presente procedimento, che si liquidano in €
[...]
1.701,00 per compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario,
oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione interamente rigettata, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Catania, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2484/2018 promossa da:
(già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maurizio Calabrò;
APPELLANTE
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. V. Giuliano;
APPELLATO
E nei confronti di , C.F. , rappresentato e Controparte_4 C.F._1
difeso dall'Avv. Mary Primavera
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio e per chiedere la riforma CP_3 Controparte_4
della sentenza n. 347/2017 depositata il 03.07.2017 ed emessa dal Giudice di
Pace di Acireale per i seguenti motivi: Nullità e/o erroneità della sentenza per difetto di motivazione;
erroneo accoglimento della domanda.
Il giudizio nasceva, infatti, come azione di accertamento negativo del credito per la illegittimità della fattura n. 1415214744 del 20.03.2014, pari ad euro
1.610,93, emessa a seguito di conguaglio delle letture rilevate dai tecnici di in occasione dei cambi dei misuratori avvenuti in Controparte_2
data 11 settembre 2012 e 1 dicembre 2013, in totale assenza di contraddittorio con il consumatore titolare dell'utenza.
In particolare, l'appellante sosteneva la legittimità della propria condotta,
trattandosi di consumi correttamente registrati dai misuratori rimossi e prontamente comunicati al Trader;
aggiungeva, inoltre, che la sostituzione del misuratore era avvenuta in modo corretto, poichè il contraddittorio con l'utente non era previsto da alcuna norma di legge. Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, eccepiva di CP_3
aver proposto appello in diverso giudizio avente R.G. n. 2739/2018 avverso la medesima sentenza, chiedendone la riunione.
Nel merito chiedeva di annullare la sentenza n. 347/2017 del Giudice di Pace
di Acireale, nella parte in cui statuiva l'annullamento della fattura n.
1415214744 del 20.03.2014 e la riduzione dell'importo dovuto dal CP_4
da € 1.610,95 a € 1.256,00. Domandava, inoltre, di pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti della convenuta CP_3
, condannando la stessa società appellata a tenere indenne Controparte_1
e manlevare dall'esborso monetario che è stata condannata a CP_3
corrispondere all'attore,
I due procedimenti venivano riuniti nel presente giudizio.
$$$$
In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità
dell'appello proposta da , in quanto sollevata nel presente Controparte_4
giudizio la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
In particolare, l'appellato eccepisce che “l'appello di è improcedibile CP_3
in quanto, per come già dedotto nei precedenti scritti difensivi, è stato
notificato alla detta difesa in data 5.2.2018 (si veda doc. 1 agli atti), tuttavia
esso è stato iscritto a ruolo (per come risulta dalla schermata telematica del
SICID allegata, doc. 3), in data 19.2.2018”. Tuttavia, dall'analisi del precedente scritto difensivo, quale è la comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione non è stata dispiegata.
Sul punto, la Corte di Corte di Cassazione con ordinanza n. 20723/2018 ha ribadito il “consolidato principio di questa Corte secondo cui le comparse
conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di
diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto
non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino
l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione
del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo
fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (v.
Cass. n. 5478 del 2006; Cass. n. 315 del 2012).
§§§
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la fattura di cui all'oggetto di causa fa riferimento ad un conguaglio nascente dalla ricostruzione di consumi effettivi rilevati da due contatori rimossi a causa di malfunzionamento nel meccanismo della “telelettura”, senza il coinvolgimento del consumatore titolare dell'utenza nè all'operazione di rimozione, snè a quella di successiva lettura.
In materia, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21564/22 ha chiarito che
“nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante
contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se
convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta
custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento
del misuratore o determinare l'incremento dei consumi”.
Analizzando la recente pronuncia della Cassazione emerge che, in ipotesi di eccessività dei consumi, come nel caso de quo, spetta al somministrante, e quindi alla società appellante, dimostrare che la ricostruzione dei consumi sia quella esatta.
Nella fattispecie in esame il somministrante non ha sufficientemente dimostrato, che le modalità del suo operato fossero legittime e che le letture stimate fossero corrette.
Invero l'art 11.2 della deliberazione ARERA n. 200/99 dispone che
“L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la
documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di
determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate
della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi
noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto
e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data
di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può
avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei
consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li
sottoscrive.”
Pertanto, per normativa di riferimento e per giurisprudenza ormai consolidata,
è necessario il coinvolgimento di colui che sarà destinatario della fattura.
Esso consiste nella presenza del titolare dell'utenza durante le operazioni di rimozione o, in ipotesi di corretta comunicazione della sostituzione e assenza dell'utente, durante le operazioni peritali volte ad effettuare la ricostruzione dei presunti consumi, al fine di poter tutelare il suo diritto di difesa, salvo sua volontaria assenza.
Nel caso di specie, nessuna delle condotte richieste è stata eseguita.
, infatti, non ha coinvolto in alcun modo l'utente nelle fasi che Controparte_1
hanno preceduto e accompagnato l'esecuzione delle operazioni.
Sin dal momento della rimozione, la società ha proceduto in assenza di comunicazione informativa e di partecipazione di , Controparte_4
compromettendo il suo il diritto di contestazione e conoscenza in un'operazione che lo riguardava direttamente.
Tale comportamento, oltre a contrastare con le disposizioni normative, viola anche i principi di trasparenza e rispetto delle prerogative del consumatore,
fondamentali in qualsiasi relazione contrattuale.
La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 21564/22 ha disposto che se l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, viene meno la presunzione di consumo a carico del somministrato. Si tratta di una prova non fornita nel caso di specie, anzi preclusa dalla condotta della somministrante, “che con la sua l'irregolare asportazione del misuratore
senza contraddittorio impedisce alla controparte, ma anche a sé stesso, di
provare la regolarità o meno dei consumi.” (cfr ordinanza n. 21564/22).
A ciò si aggiungano le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, ing. Per_1
il quale attraverso una stima dei consumi medi giornalieri dei tre anni
[...]
antecedenti al periodo riferibile alla fattura, ha dichiarato che “nella fattura
contestata dall'attore, pertanto, rispetto a un consumo medio attinente
all'attore, viene applicata una sovrastima nella misura del 22%. Tenuto conto
del consumo medio giornaliero il saldo dovuto dall'attore per il periodo
compreso tra il 01.12.2011-31.01.2014 viene computato in euro 1.256,00.”
Tali considerazioni sono risultate e risultano, tuttora, fondamentali per la prova dei fatti e non vi sono elementi concreti che facciano ritenere la necessità di discostarsi da esse. A tal proposito, occorre precisare che le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse,
ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si
è basato.
La C.T.U., infatti, è uno strumento che nasce come ausilio conoscitivo del
Giudice che si avvale di esperti per la valutazione di ciò che è già stato assunto nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
La consulenza tecnica d'ufficio anche se non costituisce un mezzo di prova in linea di massima rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Nel caso di specie, non ci sono ulteriori elementi concreti e aggiuntivi che possano portare a ritenere erronei gli argomenti del consulente e che possano giustificarne un discostamento.
Relativamente alla richiesta di di manleva, occorre specificare CP_3
quanto segue.
In via del tutto preliminare, sul punto, va precisato che fornisce CP_3
elettricità e gas secondo le Tariffe del Servizio di Maggior Tutela.
E- Distribuzione S.p.A., di contro, è una società che gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e bassa tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa;
essa ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano.
Detto in altri termini, si potrebbe dire che, dopo la liberalizzazione del mercato, l'utente finale stipula un contratto di somministrazione con una delle società del mercato libero, funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva (E- Distribuzione S.p.A.), in guisa che, non esiste più un solo rapporto giuridico,
bensì una complessa fattispecie negoziale, in virtù della quale l'utente finale può agire contrattualmente anche nei confronti del distributore.
Tuttavia, nonostante il comportamento scorretto sia attribuibile alla società di distribuzione e la casa di produzione abbia semplicemente emesso le fatture per le somme dovute, è quest'ultima che deve procedere al rimborso di quest'ultime.
Infatti, secondo quanto esposto, è la a essere responsabile per CP_3
l'emissione e gestione delle cifre coinvolte, in quanto l'atto di fatturazione rientra nella sua competenza.
Pertanto, anche se la società di distribuzione gestisce materialmente la distribuzione, la casa di produzione risulta essere l'obbligata alla restituzione delle somme versate.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
e secondo soccombenza, vanno condannate alla Controparte_1 CP_3
refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di . Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 347/2017 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Condanna ed a rifondere a Controparte_1 CP_3 CP_4
le spese del presente procedimento, che si liquidano in €
[...]
1.701,00 per compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario,
oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione interamente rigettata, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Catania, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa