Art. 13. (Finanziamento)
Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge e' stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 .
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge e' stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 .
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.