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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] in data [...], con il Pt_1 patrocinio dall'avv. Roberta Aria e dall'avv. Giulia Riontino nei confronti del Controparte_1
e della , Ambasciata a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto il 9.01.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: - In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per motivi familiari alla moglie del ricorrente alla figlia con la fissazione Parte_2 Per_1 con urgenza di un appuntamento a tal fine presso l'Ambasciata o disporre ogni altro provvedimento
d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo fissando altresì un termine certo entro cui provvedere ed una eventuale penale per ogni giorno di ulteriore ritardo. - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale delle Amministrazioni convenute e per l'effetto condannare le stesse
Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa e in ogni caso non inferiore ad euro 8.625,00; o nella misura minore che il Giudice riterrà. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.” L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_4 familiare con la moglie nata in [...] il [...] e la figlia nata in Parte_2 Per_1
Pakistan il 13.11.2020 – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l'Ambasciata ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento CP_3 poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 13.01.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto che la domanda cautelare possa essere trattata congiuntamente al merito,” ha fissato l'udienza del 4.03.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_5 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Va, tuttavia, respinta la domanda risarcitoria dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, secondo i principi generali della materia.
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n. 2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l'Ambasciata d'Italia a Islamabad.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 4.03.2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] in data [...], con il Pt_1 patrocinio dall'avv. Roberta Aria e dall'avv. Giulia Riontino nei confronti del Controparte_1
e della , Ambasciata a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto il 9.01.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: - In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per motivi familiari alla moglie del ricorrente alla figlia con la fissazione Parte_2 Per_1 con urgenza di un appuntamento a tal fine presso l'Ambasciata o disporre ogni altro provvedimento
d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo fissando altresì un termine certo entro cui provvedere ed una eventuale penale per ogni giorno di ulteriore ritardo. - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale delle Amministrazioni convenute e per l'effetto condannare le stesse
Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa e in ogni caso non inferiore ad euro 8.625,00; o nella misura minore che il Giudice riterrà. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.” L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_4 familiare con la moglie nata in [...] il [...] e la figlia nata in Parte_2 Per_1
Pakistan il 13.11.2020 – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l'Ambasciata ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento CP_3 poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 13.01.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto che la domanda cautelare possa essere trattata congiuntamente al merito,” ha fissato l'udienza del 4.03.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_5 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Va, tuttavia, respinta la domanda risarcitoria dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, secondo i principi generali della materia.
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n. 2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l'Ambasciata d'Italia a Islamabad.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 4.03.2025
Il giudice
Corrado Bile