Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2024, proposto da
Letteria Musicò, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Tringali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot.20240024437/n.060.100 del 21/03/2024 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica n.12925 del 5/2/22 prot.20220026886, per realizzare gli “interventi di adeguamento sismico di lieve entità” di un locale posto sul lastrico solare di un fabbricato a due elevazioni, sito a Messina nella Salita Torrente Guardia n.3, già oggetto di istanza di sanatoria depositata presso il medesimo Comune e protocollata al n. 2138 del 10/12/2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 la dott.ssa RI VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Messina nella Salita Torrente Guardia n. 3;
- sul piano terrazzato della seconda elevazione insiste un piccolo locale, esistente già dal 1960, per il quale in data 10.12.2004 è stata presentata istanza di sanatoria edilizia acquisita al n. 2138 di protocollo del Comune di Messina, a tutt’oggi pendente;
-in tale istanza di condono la ricorrente ebbe ad affermare che l’opera oggetto della richiesta di titolo abilitativo era già “ultimata al gennaio 2013”, senza precisare l’anno di realizzazione comunque risalente ad un periodo anteriore al 1960;
- di avere richiesto in data 5.02.2022 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per realizzare interventi di adeguamento sismico di lieve entità su tale locale, senza modifiche alle sagome o alla volumetria del manufatto;
- nella domanda di autorizzazione paesaggistica, la ricorrente, esprimendosi in maniera imprecisa, anziché scrivere che l’immobile era già “ultimato al gennaio 2013”, ha dichiarato che l’opera “è stata realizzata nel gennaio 2003”;
- con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica con la seguente motivazione: " accertato che l’intervento ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, D.P.R.S. n. 3867 del 06.07.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 34 del 05.08.1967, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all’albo pretorio del Comune di Messina il 15.05.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Fascia costiera nord dalla foce del torrente Annunziata (esclusa) alla foce del torrente Tono; considerato che le opere abusive riguardano la costruzione di locali sul lastrico solare in un fabbricato in due elevazioni fuori terra in sopraelevazione e di pertinenza dell’appartamento sottostante dell’esistente fabbricato di residenza; preso atto dagli elaborati trasmessi che l’abuso sopra citato è paesaggisticamente classificato in tipologia 1; vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della ditta istante, riportante la costruzione dell’opera abusiva, nell’anno 2003; vista la Circolare nr.02 Dip Beni culturali – Servizio Tutela, prot.62212 del 30/12/2022. Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati trasmessi, con l’istanza a riscontro, riguardanti le opere edilizie in condono, ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in ottemperanza alla Circolare nr.02/2022 sopra citata, RIGETTA la pratica de quo ".
Parte ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso contenente diverse censure, sintetizzabili come segue:
1. Violazione degli artt. 7 e 10 bis della Legge 241/90 attesa l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
2. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, atteso che la Soprintendenza:
-avrebbe errato nell’affermare che il manufatto per il quale necessitano gli interventi di adeguamento sismico è stato realizzato nel 2003, atteso che (in disparte la contraddittorietà tra la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata dalla ricorrente all’istanza di autorizzazione paesaggistica e la dichiarazione allegata a quella di condono edilizio), come risulta dalla aerofotogrammetria storica e dalla relazione tecnica illustrativa in atti, esso risale agli anni 60;
-avrebbe esitato l’istanza avente ad oggetto l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di lavori di adeguamento sismico avanzata ai sensi dell’art.146 del d.lgs. 22 gennaio, n.42, sulla base di considerazioni che riguardano la diversa procedura di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269 del 2003 di cui all’istanza prot.2138 del 10.12.2004, ancora pendente dinanzi al Comune di Messina;
-avrebbe, in particolare, erroneamente invocato la circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 2 del 30 dicembre 2022, mentre avrebbe dovuto applicare il richiamato art. 146 del d.lgs. 42/2004 che per gli interventi di adeguamento sismico di lieve entità, come quello in contestazione, dispone che non è richiesta l’autorizzazione
3. Violazione, in ogni caso, dell'art. 32, commi 26 e 27 lett. d), d.l. n. 269 del 2003, in quanto sussisterebbero le condizioni per l’accoglimento della istanza di condono presentata dalla ricorrente nel 2004 sul locale interessato dai lavori, trattandosi di manufatto realizzato prima della imposizione del vincolo e per il quale sarebbe, peraltro, bastata una CILA attestante che l'opera è stata realizzata prima del 1967.
2. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza con atto di mera forma.
3. Alla pubblica udienza in data 1 ottobre 2025, presenti gli avvocati delle parti, la causa è stata posta in decisone.
4. Il ricorso è fondato con riguardo alla assorbente censura con cui la ricorrente si duole della violazione dell'obbligo di motivazione.
Ed invero, l’istanza avanzata dalla ricorrente in data 5.02.2022 aveva ad oggetto il rilascio dell'“ autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n.31/2017 Circolare D.A. della Reg. Sic. n.300 del 30/06/2017 ” per realizzare “ interventi di adeguamento sismico in locali realizzati su porzioni del lastrico solare di un fabbricato a due elevazioni f.t. in Messina salita torrente Guardia n.3 – istanza di sanatoria Comune di Messina prot. n. 2138 del 10.12.2004 ”, mentre la Soprintendenza ha incentrato l’impugnato diniego su profili inerenti l’abusività, a monte, del manufatto oggetto dei lavori ritenuto “ paesaggisticamente classificato in tipologia 1 ”, come tale non sanabile sulla base delle previsioni contenute nella circolare n.2/2022.
Si tratta, tuttavia, di profili questi ultimi che attengono al diverso procedimento di cui all’art. 32, del d.l. n. 269 del 2003 (cd. "terzo condono"), avviato dalla stessa ricorrente con istanza di sanatoria prot. n. 2138 del 10.12.2004 e sul quale non risulta ad oggi adottato alcun provvedimento conclusivo da parte dell’ente comunale, né tantomeno risulta che la Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo, abbia ancora espresso il proprio parere di competenza.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 e ss. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi del quale è stata avanzata l’istanza da parte della ricorrente, e il procedimento di condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 per la sanatoria del manufatto preesistente, pur potendo essere collegati dal punto di vista fattuale, rimangono giuridicamente distinti, con la conseguenza che la motivazione dei correlati provvedimenti deve essere specifica e pertinente al procedimento in corso.
5. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’atto gravato e facendosi salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione procedente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
RI VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VE | OR EN |
IL SEGRETARIO