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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 964/2022 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RO (CS), via Lungo Aron I Traversa n.30, presso lo studio dell'avv. Beniamino
Iacovo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
ATTRICE
e
, nato il [...], residente in [...]
Vignola 2/A;
, nata il [...], residente in [...] nr 9;
, nata il [...], residente in [...], C.da Santa Parte_3
CI;
, nato il [...] residente in [...]
DI SA nr 110;
, nata il [...], residente in [...], C.da Controparte_2
Santa CI nr 132;
, nata il [...], residente in [...]
Rose nr 3. CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della intervenuta usucapione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Con atto di citazione del 13.07.2022 ha evocato in giudizio gli eredi Parte_1 di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 24.01.1979, Parte_2 intestataria catastale dei beni oggetto di causa e situati nel Comune di RO, così meglio esplicitati da parte attrice: “Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 1; 2- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 2; 3- Unità immobiliare par la civile abitazione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 3; 4- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 4; 5- Porzione del terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO come individuato nella planimetria in scala (doc 3) nella quale viene contraddistinto dalla particella (fittizia) n. 631/a, di circa mq 655;
6- Fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 114, di mq
72; 7- Terreno agricolo (qualitativamente uliveto), ubicato in Contrada Santa
CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 629, di mq 527;”, ossia , nato il Persona_1
28.10.1954 e deceduto il 15.10.1994, e quindi i suoi eredi (ossia Controparte_1 nato il [...], nata il [...] e nata il Parte_2 Parte_3
10.05.1988), nata il [...] deceduta il 09.01.2020, e quindi Persona_2
i suoi eredi (ossia nato il [...] a [...] e Parte_4 CP_2
nata il [...] a [...]) ed infine nata il
[...] Parte_5 28.06.1951 a RO (CS), al fine di far accertare e dichiarare che per effetto di usucapione nata a [...] il [...] è divenuta proprietaria Parte_1 degli immobili sopra descritti.
La parte attrice precisa che: “gli anzidetti convenuti, sono eredi anche del sig.
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 21.8.2015, che Controparte_1 era il marito della signora , e che come detto, ha realizzato, insieme Parte_2 al figlio , le unità immobiliari sopra meglio indicate”. Persona_1
Dalle visure catastali si evidenzia che dette unità immobiliari sono intestate a Pt_2
, nata a [...] il [...]. La parte attrice a p.2 dell'atto di citazione
[...] sostiene che tali immobili “sono nel pieno ed esclusivo possesso della sig.ra la quale viene considerata da tutti come l'esclusiva proprietaria di Parte_1 detti beni”.
Sostiene l'attrice di aver esercitato sui predetti immobili il potere di fatto uti dominus in modo continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto senza rendere conto a terzi, sia per quanto concerne i miglioramenti apportati, sia in ordine al godimento vero e proprio degli appezzamenti di terreno e dei frutti prodotti dagli stessi, pagandone anche i relativi oneri. Lo stesso dicasi per gli immobili di cui alla particella 510 sub 1, 2, 3 e 4, dei quali l'odierna istante risulta catastalmente cointestataria insieme alla defunta Pt_2
.
[...]
Adduce parte istante che i predetti terreni sono sempre stati dalla stessa coltivati, la quale vi ha messo “a dimora piante, alberi da frutta, ortaggi, impiegandoli per soddisfare le proprie esigenze e quelle dell'intera sua famiglia, utilizzandoli altresì per il ricovero e l'allevamento di animali domestici”.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione il 2.12.2025 con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, la domanda di usucapione avanzata dall'attrice è suscettibile di accoglimento.
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano, infatti, il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n.
4807/92). Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr, in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/92). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr., in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/94), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/96; nonché
Cass. civ. sez. II, n. 9671/14). Solo la sussistenza di un corpus, quindi, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (v. civ., sez. II, 26 aprile 2011 n.
9325 e cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2813/2023 del 30-12-2023). L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. L'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto (tra gli altri Cass. n. 3464/1988).
Elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dei diritti reali a titolo di usucapione risultano essere l'elemento oggettivo del possesso uti dominus (corpus), e l'elemento soggettivo (animus possidendi). Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena (Cass. n.
4436/1996). Il possesso, dunque, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
L''elemento psicologico consiste, invece, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, vale a dire la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (Cass. n. 4206/1987, n. 5964/1996).
L'accertamento dell'usucapione richiede, pertanto, che la parte proponente dimostri l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, cui si aggiunge l'assenza di tolleranza da parte dei proprietari, da ravvisarsi nella condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto (cfr. Cass. sez. sentenza 15 marzo - 4 giugno 2019, n. 15183 e Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1029/2025 del 08-08-2025).
Con la sentenza di accoglimento della domanda, infatti, l'autorità giudiziaria adita finisce per accertare due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine all'onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01 e Cass. civ. n. 18215/2013).
Orbene, quanto alla proprietà dei beni immobili per cui è causa, dalle visure catastali (allegate al fascicolo telematico di parte attrice) risulta che l'ultima intestataria nel catasto terreni del Comune di RO delle part. 114-629-631, foglio 31 è stata
, nata a [...] il [...] (proprietaria); gli ultimi Parte_2 intestataria nel catasto fabbricati del Comune di RO dei sub 1-2-3-4, part. 510, foglio 31 sono stati nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...]. Eredi di sono (coniuge) deceduto, Parte_2 Controparte_1 [...]
(figlia) deceduta, (figlia) e Persona_3 Parte_5 Persona_1
(figlio) deceduto (v. “situazione di famiglia originaria”). Eredi di Vattimo sono (coniuge) deceduto, Persona_3 Persona_4
e (figlia) (v. “situazione di famiglia Parte_4 CP_2 Pt_2 originaria”).
Eredi di sono (coniuge), (figlio), Persona_1 Parte_1 Controparte_1
(figlia) e (figlia). Parte_2 Controparte_3 Va rilevato che dalle ispezioni ipotecarie ultraventennali relative agli immobili per cui è causa (allegate al fascicolo telematico di parte attrice) non risultano trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto di causa durante il periodo ispezionato.
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, può ritenersi che l'attrice, adempiendo l'onere posto a suo carico, abbia dato congrua dimostrazione del possesso ad usucapionem asseritamente esercitato sugli immobili per cui è causa e pertanto sui seguenti immobili: “ Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 1; 2- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 2; 3- Unità immobiliare par la civile abitazione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 3; 4- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 4; 5- Porzione del terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO come individuato nella planimetria in scala (doc 3) nella quale viene contraddistinto dalla particella (fittizia) n. 631/a, di circa mq 655;
6- Fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 114, di mq
72; 7- Terreno agricolo (qualitativamente uliveto), ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 629, di mq 527”. Si richiamano, in proposito, le deposizioni rese dai testi indicati da parte attrice.
Essi, invero, hanno confermato il possesso ultraventennale del terreno da parte dell'attrice.
Il teste , escusso all'udienza del 02.12.2025, ha riferito: “Confermo Testimone_1 che l'immobile costituito da 4 unità immobiliari distribuite su piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua in agro di RO (CS) è sempre stato utilizzato dalla sig.ra a partire dal Parte_1
1984. Conosco i fatti di causa perché sono amico di famiglia e abito nella stessa contrada da quarant'anni”. 2) “Confermo che l'attrice sig.ra per Parte_1
l'immobile per cui è causa paga imposte, tasse, ed utenze”; 3) “Confermo che l'attrice sig.ra ha eseguito lavori di manutenzione, apportato migliorie Parte_1
e ammodernato l'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile per cui è causa”; 4) “Confermo che l'attrice sig.ra ha sempre provveduto a sue Parte_1 spese e cure alla manutenzione, pulizia e tenuta dell'immobile per cui è causa”; 5)
“Confermo che i terreni riportati nella planimetria allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice, che riconosco, sono sempre stati coltivati ed utilizzati dall'attrice Parte_1 da oltre venti anni, la quale vi ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando
[...] migliorie di vario genere, utilizzandoli anche per ricoverarvi e farvi pascolare e razzolare animali domestici. Conosco i luoghi di causa perché li ho sempre frequentati e andavo a scuola sita lì vicino, a 200 m di distanza rispetto a questi terreni”; 6) “Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa
CI/Caparrua del Comune di RO come individuato nella planimetria allegata n. 3 al fascicolo di parte attrice che riconosco, nella quale viene contraddistinto come
631/a, ha un'estensione di circa 655 m.q. e confina con la porzione posseduta da e con la porzione posseduta da e Parte_5 Parte_4 CP_2
eredi della signora;
7) “Confermo che la suddetta
[...] Persona_2 porzione del terreno agricolo è sempre stata coltivata, mantenuta, fatta pulire a proprie spese ed utilizzato dall'attrice. da oltre venti anni, la quale vi Parte_1 ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere”; 8) “Confermo che la signora ha sempre posseduto il fabbricato rurale, ubicato in Parte_1
Contrada Santa CI/Caparrua che lo ha utilizzato come ricovero per animali domestici e come deposito”. Il teste , escusso in pari data, ha riferito: “Confermo che Testimone_2
l'immobile costituito da 4 unità immobiliari distribuite su piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua in agro di
RO (CS) è sempre stato utilizzato dalla sig.ra a partire dal 1984. Parte_1
Conosco i luoghi di causa perché vivo in quella zona e sono amico di famiglia, conosco l'attrice da quando ero piccolo e, come tecnico, ho eseguito diversi lavori commissionati dalla signora ”; 2) “Confermo che l'attrice sig.ra Parte_1 Parte_1 per l'immobile per cui è causa paga imposte, tasse, ed utenze. Ho visto
[...] personalmente alcune ricevute di pagamento in occasione di pratiche edilizie di cui mi sono occupato come tecnico”; 3) “Confermo che l'attrice sig.ra ha Parte_1 eseguito lavori di manutenzione, apportato migliorie e ammodernato l'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile per cui è causa. È l'appartamento in cui abitava”; 4) “Confermo che l'attrice sig.ra ha sempre Parte_1 provveduto a sue spese e cure alla manutenzione, pulizia e tenuta dell'immobile per cui è causa”; 5) “Confermo che i terreni riportati al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO ubicati in Contrada Santa CI/Caparrua come rappresentati nella planimetria di cui al doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice, sono sempre stati coltivati ed utilizzati dall'attrice da oltre venti anni, la quale vi ha Parte_1 impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere, utilizzandoli anche per ricoverarvi e farvi pascolare e razzolare animali domestici. Riconosco la planimetria perché l'ho redatta io stesso”; 6) “Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del
Comune di RO come individuato nella planimetria allegata n. 3) al fascicolo di parte attrice, contraddistinto con la p.lla 631/a, ha un'estensione di circa 655 m.q. e confina con la porzione posseduta da e con la porzione posseduta da Parte_5
e eredi della signora ”; 7) Parte_4 Controparte_2 Persona_2
“Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa CI/Caparrua del Comune di RO come individuato nella planimetria allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice, contraddistinto con la p.lla 631/a, è sempre stata coltivata, mantenuta, fatta pulire a proprie spese ed utilizzato dall'attrice da oltre venti anni, Parte_1 la quale vi ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere. Ho redatto la planimetria anche tenendo conto dei limiti fisici che la stessa attrice aveva stabilito”; 8) “Confermo che la signora ha sempre utilizzato il Parte_1 fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua del Comune di RO come ricovero per animali domestici e come deposito. Trattasi di una vecchia stalla ubicata al di sopra del fabbricato nella parte terminale del terreno”. In ragione, pertanto, delle evidenze probatorie evidenziate, la domanda di usucapione proposta dall'attrice va accolta.
2. Sulla domanda tesa ad “ordinare quindi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza le relative trascrizioni ed agli altri uffici competenti di eseguire ogni altro adempimento opportuno e necessario con esonero da ogni responsabilità.”.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Essendo prescritta dall'art. 2651 del codice civile la trascrizione della sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione, non si reputa necessario ordinare l'incombente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizio di Pubblicità
Immobiliare). Del resto le ipotesi in cui il Giudice è legittimato o è tenuto a disporre ordini alla Conservatoria sono espressamente previste dalla legge (vedi art. 2668, comma 2 c.c., art. 2884 c.c.). Non occorre neanche disporre alcunché in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
3. Sulle spese di lite.
La richiesta di parte attrice di “vittoria di spese e competenze di giudizio nell'ipotesi di opposizione alla domanda” (v. atto di citazione) giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 964/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara che ha Parte_1 acquistato per usucapione la piena proprietà dei seguenti immobili: unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 1; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata in catasto del Comune di
RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 2; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 3; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa
CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 4; porzione di terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua, di circa 655 mq, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa n. 31, individuata nella planimetria allegata al fascicolo di parte attrice come
“631/a”; fabbricato rurale ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua, riportato in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 114; terreno agricolo ubicato in Contrada Santa
CI/Caparrua, riportato in catasto del Comune di RO al foglio di mappa n. 31, particella 629;
2) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Paola, 06.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 964/2022 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RO (CS), via Lungo Aron I Traversa n.30, presso lo studio dell'avv. Beniamino
Iacovo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
ATTRICE
e
, nato il [...], residente in [...]
Vignola 2/A;
, nata il [...], residente in [...] nr 9;
, nata il [...], residente in [...], C.da Santa Parte_3
CI;
, nato il [...] residente in [...]
DI SA nr 110;
, nata il [...], residente in [...], C.da Controparte_2
Santa CI nr 132;
, nata il [...], residente in [...]
Rose nr 3. CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della intervenuta usucapione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Con atto di citazione del 13.07.2022 ha evocato in giudizio gli eredi Parte_1 di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 24.01.1979, Parte_2 intestataria catastale dei beni oggetto di causa e situati nel Comune di RO, così meglio esplicitati da parte attrice: “Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 1; 2- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 2; 3- Unità immobiliare par la civile abitazione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 3; 4- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 4; 5- Porzione del terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO come individuato nella planimetria in scala (doc 3) nella quale viene contraddistinto dalla particella (fittizia) n. 631/a, di circa mq 655;
6- Fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 114, di mq
72; 7- Terreno agricolo (qualitativamente uliveto), ubicato in Contrada Santa
CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 629, di mq 527;”, ossia , nato il Persona_1
28.10.1954 e deceduto il 15.10.1994, e quindi i suoi eredi (ossia Controparte_1 nato il [...], nata il [...] e nata il Parte_2 Parte_3
10.05.1988), nata il [...] deceduta il 09.01.2020, e quindi Persona_2
i suoi eredi (ossia nato il [...] a [...] e Parte_4 CP_2
nata il [...] a [...]) ed infine nata il
[...] Parte_5 28.06.1951 a RO (CS), al fine di far accertare e dichiarare che per effetto di usucapione nata a [...] il [...] è divenuta proprietaria Parte_1 degli immobili sopra descritti.
La parte attrice precisa che: “gli anzidetti convenuti, sono eredi anche del sig.
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 21.8.2015, che Controparte_1 era il marito della signora , e che come detto, ha realizzato, insieme Parte_2 al figlio , le unità immobiliari sopra meglio indicate”. Persona_1
Dalle visure catastali si evidenzia che dette unità immobiliari sono intestate a Pt_2
, nata a [...] il [...]. La parte attrice a p.2 dell'atto di citazione
[...] sostiene che tali immobili “sono nel pieno ed esclusivo possesso della sig.ra la quale viene considerata da tutti come l'esclusiva proprietaria di Parte_1 detti beni”.
Sostiene l'attrice di aver esercitato sui predetti immobili il potere di fatto uti dominus in modo continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto senza rendere conto a terzi, sia per quanto concerne i miglioramenti apportati, sia in ordine al godimento vero e proprio degli appezzamenti di terreno e dei frutti prodotti dagli stessi, pagandone anche i relativi oneri. Lo stesso dicasi per gli immobili di cui alla particella 510 sub 1, 2, 3 e 4, dei quali l'odierna istante risulta catastalmente cointestataria insieme alla defunta Pt_2
.
[...]
Adduce parte istante che i predetti terreni sono sempre stati dalla stessa coltivati, la quale vi ha messo “a dimora piante, alberi da frutta, ortaggi, impiegandoli per soddisfare le proprie esigenze e quelle dell'intera sua famiglia, utilizzandoli altresì per il ricovero e l'allevamento di animali domestici”.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione il 2.12.2025 con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, la domanda di usucapione avanzata dall'attrice è suscettibile di accoglimento.
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano, infatti, il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n.
4807/92). Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr, in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/92). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr., in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/94), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/96; nonché
Cass. civ. sez. II, n. 9671/14). Solo la sussistenza di un corpus, quindi, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (v. civ., sez. II, 26 aprile 2011 n.
9325 e cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2813/2023 del 30-12-2023). L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. L'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto (tra gli altri Cass. n. 3464/1988).
Elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dei diritti reali a titolo di usucapione risultano essere l'elemento oggettivo del possesso uti dominus (corpus), e l'elemento soggettivo (animus possidendi). Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena (Cass. n.
4436/1996). Il possesso, dunque, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
L''elemento psicologico consiste, invece, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, vale a dire la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (Cass. n. 4206/1987, n. 5964/1996).
L'accertamento dell'usucapione richiede, pertanto, che la parte proponente dimostri l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, cui si aggiunge l'assenza di tolleranza da parte dei proprietari, da ravvisarsi nella condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto (cfr. Cass. sez. sentenza 15 marzo - 4 giugno 2019, n. 15183 e Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1029/2025 del 08-08-2025).
Con la sentenza di accoglimento della domanda, infatti, l'autorità giudiziaria adita finisce per accertare due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine all'onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01 e Cass. civ. n. 18215/2013).
Orbene, quanto alla proprietà dei beni immobili per cui è causa, dalle visure catastali (allegate al fascicolo telematico di parte attrice) risulta che l'ultima intestataria nel catasto terreni del Comune di RO delle part. 114-629-631, foglio 31 è stata
, nata a [...] il [...] (proprietaria); gli ultimi Parte_2 intestataria nel catasto fabbricati del Comune di RO dei sub 1-2-3-4, part. 510, foglio 31 sono stati nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...]. Eredi di sono (coniuge) deceduto, Parte_2 Controparte_1 [...]
(figlia) deceduta, (figlia) e Persona_3 Parte_5 Persona_1
(figlio) deceduto (v. “situazione di famiglia originaria”). Eredi di Vattimo sono (coniuge) deceduto, Persona_3 Persona_4
e (figlia) (v. “situazione di famiglia Parte_4 CP_2 Pt_2 originaria”).
Eredi di sono (coniuge), (figlio), Persona_1 Parte_1 Controparte_1
(figlia) e (figlia). Parte_2 Controparte_3 Va rilevato che dalle ispezioni ipotecarie ultraventennali relative agli immobili per cui è causa (allegate al fascicolo telematico di parte attrice) non risultano trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto di causa durante il periodo ispezionato.
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, può ritenersi che l'attrice, adempiendo l'onere posto a suo carico, abbia dato congrua dimostrazione del possesso ad usucapionem asseritamente esercitato sugli immobili per cui è causa e pertanto sui seguenti immobili: “ Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 1; 2- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 2; 3- Unità immobiliare par la civile abitazione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 3; 4- Unità immobiliare in corso di costruzione, ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata al foglio di mappa n.
31 del Comune di RO e contraddistinta dalla particella n. 510, sub 4; 5- Porzione del terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO come individuato nella planimetria in scala (doc 3) nella quale viene contraddistinto dalla particella (fittizia) n. 631/a, di circa mq 655;
6- Fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 114, di mq
72; 7- Terreno agricolo (qualitativamente uliveto), ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO e contraddistinto dalla particella n. 629, di mq 527”. Si richiamano, in proposito, le deposizioni rese dai testi indicati da parte attrice.
Essi, invero, hanno confermato il possesso ultraventennale del terreno da parte dell'attrice.
Il teste , escusso all'udienza del 02.12.2025, ha riferito: “Confermo Testimone_1 che l'immobile costituito da 4 unità immobiliari distribuite su piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua in agro di RO (CS) è sempre stato utilizzato dalla sig.ra a partire dal Parte_1
1984. Conosco i fatti di causa perché sono amico di famiglia e abito nella stessa contrada da quarant'anni”. 2) “Confermo che l'attrice sig.ra per Parte_1
l'immobile per cui è causa paga imposte, tasse, ed utenze”; 3) “Confermo che l'attrice sig.ra ha eseguito lavori di manutenzione, apportato migliorie Parte_1
e ammodernato l'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile per cui è causa”; 4) “Confermo che l'attrice sig.ra ha sempre provveduto a sue Parte_1 spese e cure alla manutenzione, pulizia e tenuta dell'immobile per cui è causa”; 5)
“Confermo che i terreni riportati nella planimetria allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice, che riconosco, sono sempre stati coltivati ed utilizzati dall'attrice Parte_1 da oltre venti anni, la quale vi ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando
[...] migliorie di vario genere, utilizzandoli anche per ricoverarvi e farvi pascolare e razzolare animali domestici. Conosco i luoghi di causa perché li ho sempre frequentati e andavo a scuola sita lì vicino, a 200 m di distanza rispetto a questi terreni”; 6) “Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa
CI/Caparrua del Comune di RO come individuato nella planimetria allegata n. 3 al fascicolo di parte attrice che riconosco, nella quale viene contraddistinto come
631/a, ha un'estensione di circa 655 m.q. e confina con la porzione posseduta da e con la porzione posseduta da e Parte_5 Parte_4 CP_2
eredi della signora;
7) “Confermo che la suddetta
[...] Persona_2 porzione del terreno agricolo è sempre stata coltivata, mantenuta, fatta pulire a proprie spese ed utilizzato dall'attrice. da oltre venti anni, la quale vi Parte_1 ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere”; 8) “Confermo che la signora ha sempre posseduto il fabbricato rurale, ubicato in Parte_1
Contrada Santa CI/Caparrua che lo ha utilizzato come ricovero per animali domestici e come deposito”. Il teste , escusso in pari data, ha riferito: “Confermo che Testimone_2
l'immobile costituito da 4 unità immobiliari distribuite su piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua in agro di
RO (CS) è sempre stato utilizzato dalla sig.ra a partire dal 1984. Parte_1
Conosco i luoghi di causa perché vivo in quella zona e sono amico di famiglia, conosco l'attrice da quando ero piccolo e, come tecnico, ho eseguito diversi lavori commissionati dalla signora ”; 2) “Confermo che l'attrice sig.ra Parte_1 Parte_1 per l'immobile per cui è causa paga imposte, tasse, ed utenze. Ho visto
[...] personalmente alcune ricevute di pagamento in occasione di pratiche edilizie di cui mi sono occupato come tecnico”; 3) “Confermo che l'attrice sig.ra ha Parte_1 eseguito lavori di manutenzione, apportato migliorie e ammodernato l'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile per cui è causa. È l'appartamento in cui abitava”; 4) “Confermo che l'attrice sig.ra ha sempre Parte_1 provveduto a sue spese e cure alla manutenzione, pulizia e tenuta dell'immobile per cui è causa”; 5) “Confermo che i terreni riportati al foglio di mappa n. 31 del Comune di RO ubicati in Contrada Santa CI/Caparrua come rappresentati nella planimetria di cui al doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice, sono sempre stati coltivati ed utilizzati dall'attrice da oltre venti anni, la quale vi ha Parte_1 impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere, utilizzandoli anche per ricoverarvi e farvi pascolare e razzolare animali domestici. Riconosco la planimetria perché l'ho redatta io stesso”; 6) “Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa CI/Caparrua riportato al foglio di mappa n. 31 del
Comune di RO come individuato nella planimetria allegata n. 3) al fascicolo di parte attrice, contraddistinto con la p.lla 631/a, ha un'estensione di circa 655 m.q. e confina con la porzione posseduta da e con la porzione posseduta da Parte_5
e eredi della signora ”; 7) Parte_4 Controparte_2 Persona_2
“Confermo che la porzione del terreno agricolo, ubicato in c.da Santa CI/Caparrua del Comune di RO come individuato nella planimetria allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice, contraddistinto con la p.lla 631/a, è sempre stata coltivata, mantenuta, fatta pulire a proprie spese ed utilizzato dall'attrice da oltre venti anni, Parte_1 la quale vi ha impiantato, alberi, ortaggi, apportando migliorie di vario genere. Ho redatto la planimetria anche tenendo conto dei limiti fisici che la stessa attrice aveva stabilito”; 8) “Confermo che la signora ha sempre utilizzato il Parte_1 fabbricato rurale, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua del Comune di RO come ricovero per animali domestici e come deposito. Trattasi di una vecchia stalla ubicata al di sopra del fabbricato nella parte terminale del terreno”. In ragione, pertanto, delle evidenze probatorie evidenziate, la domanda di usucapione proposta dall'attrice va accolta.
2. Sulla domanda tesa ad “ordinare quindi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza le relative trascrizioni ed agli altri uffici competenti di eseguire ogni altro adempimento opportuno e necessario con esonero da ogni responsabilità.”.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Essendo prescritta dall'art. 2651 del codice civile la trascrizione della sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione, non si reputa necessario ordinare l'incombente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizio di Pubblicità
Immobiliare). Del resto le ipotesi in cui il Giudice è legittimato o è tenuto a disporre ordini alla Conservatoria sono espressamente previste dalla legge (vedi art. 2668, comma 2 c.c., art. 2884 c.c.). Non occorre neanche disporre alcunché in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
3. Sulle spese di lite.
La richiesta di parte attrice di “vittoria di spese e competenze di giudizio nell'ipotesi di opposizione alla domanda” (v. atto di citazione) giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 964/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara che ha Parte_1 acquistato per usucapione la piena proprietà dei seguenti immobili: unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano terra, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 1; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano primo, riportata in catasto del Comune di
RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 2; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa CI/Caparrua, posta al piano secondo, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 3; unità immobiliare ubicata in Contrada Santa
CI/Caparrua, posta al piano terzo, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 510, sub 4; porzione di terreno agricolo, ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua, di circa 655 mq, riportata in catasto del Comune di RO al foglio di mappa n. 31, individuata nella planimetria allegata al fascicolo di parte attrice come
“631/a”; fabbricato rurale ubicato in Contrada Santa CI/Caparrua, riportato in catasto del Comune di RO al foglio di mappa 31, particella 114; terreno agricolo ubicato in Contrada Santa
CI/Caparrua, riportato in catasto del Comune di RO al foglio di mappa n. 31, particella 629;
2) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Paola, 06.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)