Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice F.A. _________________ ______________
Onorario dott. Carmela Fachile , nella causa iscritta al n.3403/2024 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
_________________
_____
nata a [...] il [...] ed ivi residente in corso dei Mille 175, cod Parte_1
_________________ fisc: , rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefano Monasteri, per mandato in _____ C.F._1
per atti. _________________ __
Ricorrente
_________________
_____
C O N T R O
_________________
, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro Parte_2 _____
il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, lliere P.IVA_1 Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art.3 co.3 della L. n.104/92 a decorrere da Giugno 2023;
Condanna l' al pagamento delle spese legali a parte ricorrente che vengono liquidate in €. Pt_2
3500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separato decreti di Pt_2
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 -
cpc, chiedendo il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art.3 co.3 della
L. n.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa, negata dal C.T.U. nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto Pt_2
del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa
Nel merito il ricorso è fondato
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, nominato in questa fase di opposizione, dott. , ha riconosciuto in capo alla ricorrente la sussistenza delle Persona_1
condizioni sanitarie legittimanti lo status di portatrice di handicap grave ex art.3 co.3 della L.
n.104/92, a decorrere da Giugno 2023; e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non è stata del resto neppure oggetto di osservazioni delle parti.
L'opposizione pertanto va accolta, tenuto conto dell'esito del giudizio, l' va condannato al Pt_2
pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi Pt_2 del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 11.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile