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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 35189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Daniela
Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35189/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ) in persona del legale rappresentante in carica elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell'avv. Claudio Stronati, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico;
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alfredo Frangini e dell'avv. Lia
Vozza, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Parte convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis:
1. Ammettere le istanze istruttorie articolate;
2. accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della alla corresponsione da parte Parte_1 della di tutte le somme dovute in conseguenza di tutte le prestazioni Controparte_1 effettuate extra contratto “piccole manutenzioni edili” e come meglio descritte in premessa e come sarà eventualmente meglio precisato nel corso del presente giudizio;
3. per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1 la somma di € 619.310, o quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, per
[...] tutti gli interventi eseguiti come da richieste extra contratto per la piccola manutenzione edile ordinaria, per tutte le ragioni specificate in premessa, salvo meglio precisare, o anche in via equitativa;
4. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tutte le somme da corrispondere, dalla maturazione di ogni singolo importo sino al saldo;
5. con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento e con salvezza illimitata di diritti, azioni, ragioni ed istanze, anche istruttorie, nei limiti concessi dalla Legge e dal rito”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria domanda, giudicare come segue:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inesistenza del diritto azionato da Parte_1 per effetto della estinzione di qualsiasi rapporto intercorso tra le parti derivante dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo transattivo del 3 aprile 2020;
- in subordine: dichiarare comunque l'inammissibilità della domanda proposta, per la mancanza del carattere di sussidiarietà proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento, proposta da
[...]
Parte_1
- in ulteriore subordine: rigettare comunque, perché infondata nel merito, ogni domanda svolta da nei confronti di - in ogni caso: condannare Parte_1 Controparte_1 [...] al risarcimento del danno per lite temeraria, nonché alla refusione di compensi e spese Parte_1 di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2020 la conveniva in giudizio Parte_1 la per richiedere il pagamento della somma di € 619.310,00, ovvero Controparte_1
la eventuale maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche in via equitativa per avere la convenuta richiesto lavorazioni aggiuntive a quelle pattuite con contratto di appalto n.
61000002824 del 29 febbraio 2016.
Parte attrice deduceva che era stata appaltatore della per lo svolgimento di servizi di CP_2
piccola manutenzione presso le sedi della convenuta in Roma in Viale Oceano Indiano n. 13 e in
Via Laurentina n. 575/C. e sosteneva che nel corso dell'appalto la convenuta abusando della propria posizione di forza gli aveva imposto lo svolgimento di prestazioni extra in modo tale da snaturare il contratto ed imporgli di utilizzare le proprie risorse con ridotta redditività.
Chiedeva che parte convenuta venisse condannata a corrisponderle la somma di € 619.310, o quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, per tutti gli interventi eseguiti come da richieste extra contratto per la piccola manutenzione edile ordinaria ed il risarcimento del danno da abuso di dipendenza economica e anche di indebito arricchimento.
Con comparsa depositata il 18.1.2021 si costituiva la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda di , deducendo la conclusione nell'aprile del Pt_1
2020 di un accordo transattivo novativo di ogni precedente rapporto in essere tra le parti;
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa;
la insussistenza, nel merito, di attività estranee al rapporto contrattuale in corso ed, infine, la non configurabilità di una situazione di abuso di dipendenza economica.
La causa istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
La domanda dell'attrice trae origine dal contratto di appalto n. 6100002824 del 29 febbraio
2016 con cui la società convenuta ha appaltato alla società attrice la esecuzione di lavori di piccola manutenzione presso le sedi in Roma al viale dell'Oceano Indiano n. Controparte_1
13 e alla via Laurentina n. 575/C.
L'importo iniziale dell'offerta era di € 220.000,00 per la durata di 36 mesi, tuttavia in costanza di rapporto, il contratto è stato aggiornato per tre volte fino a pattuire la somma di €
467.000,00 per 44 mesi, tenuto conto del maggiore impegno richiesto in corso d'opera alla convenuta.
Nel presente procedimento, la deduceva che sarebbero stati richiesti e svolti altri Pt_1 lavori, estranei al Capitolato e quindi non previsti contrattualmente e che, inoltre, l'impiego di maestranze di , previste originariamente in una sola unità giornaliera, si sarebbero Pt_1
progressivamente incrementate, sino a tre unità giornaliere, fisse, per circa 44 mesi di contratto, impiegate per i lavori più diversi.
Le lavorazioni extra contratto sarebbero consistite nella verniciatura delle scale, nello spostamento di pareti, uffici o gruppi di uffici, nel posizionamento di monitor in tutte le sale riunioni, nello spostamento di punti snack su tutti i piani, nell'installazione di beverini. Sosteneva, quindi, che il rapporto effettivamente realizzatosi era stato ben diverso da quello originariamente e contrattualmente previsto, tutt'altro che di semplice manutenzione e con la presenza praticamente costante di personale "aggiuntivo", altamente qualificato, non necessario per le lavorazioni di piccola manutenzione ordinaria e che ciò era avvenuto poiché la convenuta avendo abusato della propria posizione di forza gli avrebbe imposto lo svolgimento di tali prestazioni extra in modo tale da snaturare il contratto ed imporgli di utilizzare le proprie risorse con ridotta redditività.
Dirimente ai fini della decisione della controversia è l'intervenuta sottoscrizione di un accordo di transazione del 3 aprile 2020 prodotta dalla parte convenuta, la cui esistenza non è stata contestata dalla parte attrice.
Deve, infatti, rilevarsi che se è vero come evidenziato da parte attrice che l'accordo transattivo è riferito ad un diverso contratto di appalto n. 6100002906 relativo al rifacimento degli impianti dell'area di servizio “La Macchia Est”, distinto dal contratto oggetto del presente giudizio n. 61000002824 e segue ad una serie di pretese che ha avanzato verso con Pt_1 CP_2 riferimento unicamente alle vicende della commessa per lavori su un'area di servizio autostradale, che, all'epoca, non era stata ancora completata, è anche vero che le parti, con essa, hanno inteso prevenire e definire qualsiasi pretesa tra loro pendente e che sarebbe potuta insorger anche per rapporti contrattuali diversi da quelli specificatamente indicati.
Tanto emerge dal tenore dell'atto in questione, ove appare palese la volontà manifestata dalle parti in tal senso.
E invero, nell'accordo le parti in causa stabiliscono che “le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente Accordo e con l'esecuzione degli obblighi che fanno loro capo, non avranno nulla più a pretendere l'una verso l'altra, per tutte le vicende connesse, dipendenti o correlati all'Appalto, rispetto alla cui esecuzione ogni possibile ed eventuale contestazione viene espressamente rinunziata da entrambe le Parti. Conseguentemente, le Parti dichiarano che si intendono definitivamente rinunciate tutte le reciproche domande, pretese, istanze;
tra le altre, si intendono definitivamente rinunciate le domande, pretese, istanze di , dipendenti, connesse Pt_1
o comunque correlate all'esecuzione e scioglimento dell'Appalto, comprese quelle relative alla quantificazione delle opere contrattuali ed extracontrattuali e a cause e conseguenze della sospensione dei lavori e dello scioglimento dell'Appalto, nonché tutte le ulteriori eventuali possibili domande o pretese non solo poste a base dell'atto di citazione che ha dato avvio al Giudizio Ordinario, ma anche eventualmente non ancora rappresentate o esplicitate nei confronti di CP_2
(vd. art. 6 accordo).
E' indubbio che dall'esame del contenuto di tale previsione e di quella seguente all'art. 7, che le parti hanno disciplinato le questioni specificamente relative alla definizione, con reciproche concessioni, delle questioni insorte in relazione alla Commessa Autostradale compresi i procedimenti pendenti, ma è altrettanto in dubbio che all'art. 10 nel prevedere che “Il presente
Accordo è espressamente dichiarato dalle Parti novativo di ogni precedente rapporto tra di esse e non risolvibile”, le parti hanno voluto definire, estinguendolo, ogni precedente rapporto giuridico tra le stesse intercorso, stabilendo l'estinzione per novazione anche di tutti i rapporti intercorsi ed imputabili a titoli diversi, quale è appunto, quello oggetto della fattispecie in esame.
D'altra parte, l'art. 1965, comma 2, c.c. nel prevedere che “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” consente che l'effetto novativo investa altri e precedenti rapporti giuridici intercorrente tra le parti rispetto a quello espressamente oggetto dell'accordo.
Ne consegue che per effetto della transazione novativa voluta dalle parti all'art. 10 della transazione, le parti hanno espresso la concorde volontà di definire qualsiasi pretesa tra loro pendente e che sarebbe potuta sorgere anche per rapporti contrattuali differenti sicchè tutti i rapporti tra le parti, anche quelli nascenti da fonti contrattuali diverse dalla Commessa Autostradale devono ritenersi estinti.
D'altra parte non risulta che dopo la scadenza del Contratto per cui è causa, avvenuta il 30 novembre 2019 ha avanzato verso pretese creditorie relative al contratto oggetto di Pt_1 CP_2
causa.
Ciò è confermato dalla circostanza che la stessa parte attrice ha riferito che non aveva avuto alcun esito una richiesta avanzata con invito alla negoziazione assistita, cui la Controparte_1
aveva risposto negativamente, invocando in quella sede una transazione relativa ad
[...]
altro contratto di appalto. Ciò dimostra così che le pretese di parte attrice sono successive alla sottoscrizione della transazione e che dopo l'esecuzione del contratto per cui è causa parte attrice non aveva mai rivendicato alcuna pretesa con riferimento al rapporto, ormai concluso.
In ragione di tutto quanto detto, quindi, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. si rileva che poiché la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale si richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (v. da ultimo Sez. L, Sentenza n. 9080 del
15/04/2013) mentre nel caso in esame parte convenuta non ha dedotto alcun danno che non sia assorbito dalla condanna di controparte alle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 16.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Daniela
Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35189/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ) in persona del legale rappresentante in carica elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell'avv. Claudio Stronati, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico;
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alfredo Frangini e dell'avv. Lia
Vozza, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Parte convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis:
1. Ammettere le istanze istruttorie articolate;
2. accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della alla corresponsione da parte Parte_1 della di tutte le somme dovute in conseguenza di tutte le prestazioni Controparte_1 effettuate extra contratto “piccole manutenzioni edili” e come meglio descritte in premessa e come sarà eventualmente meglio precisato nel corso del presente giudizio;
3. per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1 la somma di € 619.310, o quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, per
[...] tutti gli interventi eseguiti come da richieste extra contratto per la piccola manutenzione edile ordinaria, per tutte le ragioni specificate in premessa, salvo meglio precisare, o anche in via equitativa;
4. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tutte le somme da corrispondere, dalla maturazione di ogni singolo importo sino al saldo;
5. con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento e con salvezza illimitata di diritti, azioni, ragioni ed istanze, anche istruttorie, nei limiti concessi dalla Legge e dal rito”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria domanda, giudicare come segue:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inesistenza del diritto azionato da Parte_1 per effetto della estinzione di qualsiasi rapporto intercorso tra le parti derivante dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo transattivo del 3 aprile 2020;
- in subordine: dichiarare comunque l'inammissibilità della domanda proposta, per la mancanza del carattere di sussidiarietà proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento, proposta da
[...]
Parte_1
- in ulteriore subordine: rigettare comunque, perché infondata nel merito, ogni domanda svolta da nei confronti di - in ogni caso: condannare Parte_1 Controparte_1 [...] al risarcimento del danno per lite temeraria, nonché alla refusione di compensi e spese Parte_1 di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2020 la conveniva in giudizio Parte_1 la per richiedere il pagamento della somma di € 619.310,00, ovvero Controparte_1
la eventuale maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche in via equitativa per avere la convenuta richiesto lavorazioni aggiuntive a quelle pattuite con contratto di appalto n.
61000002824 del 29 febbraio 2016.
Parte attrice deduceva che era stata appaltatore della per lo svolgimento di servizi di CP_2
piccola manutenzione presso le sedi della convenuta in Roma in Viale Oceano Indiano n. 13 e in
Via Laurentina n. 575/C. e sosteneva che nel corso dell'appalto la convenuta abusando della propria posizione di forza gli aveva imposto lo svolgimento di prestazioni extra in modo tale da snaturare il contratto ed imporgli di utilizzare le proprie risorse con ridotta redditività.
Chiedeva che parte convenuta venisse condannata a corrisponderle la somma di € 619.310, o quella maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, per tutti gli interventi eseguiti come da richieste extra contratto per la piccola manutenzione edile ordinaria ed il risarcimento del danno da abuso di dipendenza economica e anche di indebito arricchimento.
Con comparsa depositata il 18.1.2021 si costituiva la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda di , deducendo la conclusione nell'aprile del Pt_1
2020 di un accordo transattivo novativo di ogni precedente rapporto in essere tra le parti;
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa;
la insussistenza, nel merito, di attività estranee al rapporto contrattuale in corso ed, infine, la non configurabilità di una situazione di abuso di dipendenza economica.
La causa istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
La domanda dell'attrice trae origine dal contratto di appalto n. 6100002824 del 29 febbraio
2016 con cui la società convenuta ha appaltato alla società attrice la esecuzione di lavori di piccola manutenzione presso le sedi in Roma al viale dell'Oceano Indiano n. Controparte_1
13 e alla via Laurentina n. 575/C.
L'importo iniziale dell'offerta era di € 220.000,00 per la durata di 36 mesi, tuttavia in costanza di rapporto, il contratto è stato aggiornato per tre volte fino a pattuire la somma di €
467.000,00 per 44 mesi, tenuto conto del maggiore impegno richiesto in corso d'opera alla convenuta.
Nel presente procedimento, la deduceva che sarebbero stati richiesti e svolti altri Pt_1 lavori, estranei al Capitolato e quindi non previsti contrattualmente e che, inoltre, l'impiego di maestranze di , previste originariamente in una sola unità giornaliera, si sarebbero Pt_1
progressivamente incrementate, sino a tre unità giornaliere, fisse, per circa 44 mesi di contratto, impiegate per i lavori più diversi.
Le lavorazioni extra contratto sarebbero consistite nella verniciatura delle scale, nello spostamento di pareti, uffici o gruppi di uffici, nel posizionamento di monitor in tutte le sale riunioni, nello spostamento di punti snack su tutti i piani, nell'installazione di beverini. Sosteneva, quindi, che il rapporto effettivamente realizzatosi era stato ben diverso da quello originariamente e contrattualmente previsto, tutt'altro che di semplice manutenzione e con la presenza praticamente costante di personale "aggiuntivo", altamente qualificato, non necessario per le lavorazioni di piccola manutenzione ordinaria e che ciò era avvenuto poiché la convenuta avendo abusato della propria posizione di forza gli avrebbe imposto lo svolgimento di tali prestazioni extra in modo tale da snaturare il contratto ed imporgli di utilizzare le proprie risorse con ridotta redditività.
Dirimente ai fini della decisione della controversia è l'intervenuta sottoscrizione di un accordo di transazione del 3 aprile 2020 prodotta dalla parte convenuta, la cui esistenza non è stata contestata dalla parte attrice.
Deve, infatti, rilevarsi che se è vero come evidenziato da parte attrice che l'accordo transattivo è riferito ad un diverso contratto di appalto n. 6100002906 relativo al rifacimento degli impianti dell'area di servizio “La Macchia Est”, distinto dal contratto oggetto del presente giudizio n. 61000002824 e segue ad una serie di pretese che ha avanzato verso con Pt_1 CP_2 riferimento unicamente alle vicende della commessa per lavori su un'area di servizio autostradale, che, all'epoca, non era stata ancora completata, è anche vero che le parti, con essa, hanno inteso prevenire e definire qualsiasi pretesa tra loro pendente e che sarebbe potuta insorger anche per rapporti contrattuali diversi da quelli specificatamente indicati.
Tanto emerge dal tenore dell'atto in questione, ove appare palese la volontà manifestata dalle parti in tal senso.
E invero, nell'accordo le parti in causa stabiliscono che “le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente Accordo e con l'esecuzione degli obblighi che fanno loro capo, non avranno nulla più a pretendere l'una verso l'altra, per tutte le vicende connesse, dipendenti o correlati all'Appalto, rispetto alla cui esecuzione ogni possibile ed eventuale contestazione viene espressamente rinunziata da entrambe le Parti. Conseguentemente, le Parti dichiarano che si intendono definitivamente rinunciate tutte le reciproche domande, pretese, istanze;
tra le altre, si intendono definitivamente rinunciate le domande, pretese, istanze di , dipendenti, connesse Pt_1
o comunque correlate all'esecuzione e scioglimento dell'Appalto, comprese quelle relative alla quantificazione delle opere contrattuali ed extracontrattuali e a cause e conseguenze della sospensione dei lavori e dello scioglimento dell'Appalto, nonché tutte le ulteriori eventuali possibili domande o pretese non solo poste a base dell'atto di citazione che ha dato avvio al Giudizio Ordinario, ma anche eventualmente non ancora rappresentate o esplicitate nei confronti di CP_2
(vd. art. 6 accordo).
E' indubbio che dall'esame del contenuto di tale previsione e di quella seguente all'art. 7, che le parti hanno disciplinato le questioni specificamente relative alla definizione, con reciproche concessioni, delle questioni insorte in relazione alla Commessa Autostradale compresi i procedimenti pendenti, ma è altrettanto in dubbio che all'art. 10 nel prevedere che “Il presente
Accordo è espressamente dichiarato dalle Parti novativo di ogni precedente rapporto tra di esse e non risolvibile”, le parti hanno voluto definire, estinguendolo, ogni precedente rapporto giuridico tra le stesse intercorso, stabilendo l'estinzione per novazione anche di tutti i rapporti intercorsi ed imputabili a titoli diversi, quale è appunto, quello oggetto della fattispecie in esame.
D'altra parte, l'art. 1965, comma 2, c.c. nel prevedere che “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” consente che l'effetto novativo investa altri e precedenti rapporti giuridici intercorrente tra le parti rispetto a quello espressamente oggetto dell'accordo.
Ne consegue che per effetto della transazione novativa voluta dalle parti all'art. 10 della transazione, le parti hanno espresso la concorde volontà di definire qualsiasi pretesa tra loro pendente e che sarebbe potuta sorgere anche per rapporti contrattuali differenti sicchè tutti i rapporti tra le parti, anche quelli nascenti da fonti contrattuali diverse dalla Commessa Autostradale devono ritenersi estinti.
D'altra parte non risulta che dopo la scadenza del Contratto per cui è causa, avvenuta il 30 novembre 2019 ha avanzato verso pretese creditorie relative al contratto oggetto di Pt_1 CP_2
causa.
Ciò è confermato dalla circostanza che la stessa parte attrice ha riferito che non aveva avuto alcun esito una richiesta avanzata con invito alla negoziazione assistita, cui la Controparte_1
aveva risposto negativamente, invocando in quella sede una transazione relativa ad
[...]
altro contratto di appalto. Ciò dimostra così che le pretese di parte attrice sono successive alla sottoscrizione della transazione e che dopo l'esecuzione del contratto per cui è causa parte attrice non aveva mai rivendicato alcuna pretesa con riferimento al rapporto, ormai concluso.
In ragione di tutto quanto detto, quindi, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. si rileva che poiché la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale si richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (v. da ultimo Sez. L, Sentenza n. 9080 del
15/04/2013) mentre nel caso in esame parte convenuta non ha dedotto alcun danno che non sia assorbito dalla condanna di controparte alle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 16.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere