Articolo 4 della Legge 9 aprile 1990, n. 92
Articolo 3Articolo 5
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3 maggio 1990
Art. 4. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile" e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990