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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2587/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2587/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ADDALA SARA presso il cui studio sito in VIA F.LLI CERVI 43, CASTELNOVOVO (RE) è elettivamente domiciliata Parte_2
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BELTRAMI SANDRA presso il cui studio sito in VIA FONTE D'ABISSO 15, MODENA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 04.11.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] il Persona_1
26.02.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 21.08.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 04.12.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre
2) tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore come da ricorso introduttivo (pag. 4);
I SETTIMANA e III SETTIMANA: tre giorni infrasettimanali con il padre;
due giorni infrasettimanali con la madre e sabato e domenica con la madre.
II SETTIMANA e IV SETTIMANA: due giorni infrasettimanali e weekend con il padre e tre giorni infrasettimanali con la madre.
Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno e la notte della Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale, indicativamente ore 10.00, con l'altro col quale, continuativamente, permarrà sino al 31/12 ore 10.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalle 10.00 del 31/12 sino al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali: il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di trascorrere alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore.
Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche frazionato, di ulteriori 15 giorni, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno e salva pattuizione diversa tra i genitori. Il giorno del suo compleanno, il minore sarà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
3) questioni economiche:
- Contributo al mantenimento a carico del padre determinato in € 280,00 mensili con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese
- Spese straordinarie per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
mensa scolastica suddivisa al 50% tra i genitori.
- Assegno Unico (attualmente pari ad € 183,40) percepito per intero dalla madre
4) Spese legali compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE AM ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2587/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ADDALA SARA presso il cui studio sito in VIA F.LLI CERVI 43, CASTELNOVOVO (RE) è elettivamente domiciliata Parte_2
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BELTRAMI SANDRA presso il cui studio sito in VIA FONTE D'ABISSO 15, MODENA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 04.11.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] il Persona_1
26.02.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 21.08.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 04.12.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre
2) tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore come da ricorso introduttivo (pag. 4);
I SETTIMANA e III SETTIMANA: tre giorni infrasettimanali con il padre;
due giorni infrasettimanali con la madre e sabato e domenica con la madre.
II SETTIMANA e IV SETTIMANA: due giorni infrasettimanali e weekend con il padre e tre giorni infrasettimanali con la madre.
Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno e la notte della Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale, indicativamente ore 10.00, con l'altro col quale, continuativamente, permarrà sino al 31/12 ore 10.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalle 10.00 del 31/12 sino al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali: il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di trascorrere alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore.
Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche frazionato, di ulteriori 15 giorni, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno e salva pattuizione diversa tra i genitori. Il giorno del suo compleanno, il minore sarà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
3) questioni economiche:
- Contributo al mantenimento a carico del padre determinato in € 280,00 mensili con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese
- Spese straordinarie per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
mensa scolastica suddivisa al 50% tra i genitori.
- Assegno Unico (attualmente pari ad € 183,40) percepito per intero dalla madre
4) Spese legali compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE AM ZZ