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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 394/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 394/24 R.G., posta in decisione dal Consigliere Istruttore in data 20.06.2025, con riserva di riferire alla Corte, vertente
TRA
in concordato preventivo (come da Decreto di omologazione Parte_1
n. 100 del 22.12.2022 reso nel Procedimento n.3/2020 R.C.P. del Tribunale di Messina), in persona dell'A.U. e Legale Rappresentante Arch. con sede in Messina, CP_1
Via Venezian, n. 35 (p.iva. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Stancanelli (c.f. , pec C.F._1
fax 0906782311), elettivamente domiciliata presso Email_1 il suo studio in Messina, Via Università, 1;
- APPELLANTE-
CONTRO nata a [...] il [...] e residente in [...]
Battisti n.180 c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Strada CodiceFiscale_2
S. Giacomo n. 19, is. 313 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino (C.F.
[...]
) (il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni C.F._3
1 all'indirizzo pec dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2154/2023, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note scritte di trattazione depositate prima dell'udienza “cartolare” del 19.06.2025 le parti hanno concordemente così concluso:
“1) ordinare la cancellazione della trascrizione delle seguenti formalità: a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2
) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 Parte_1 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di contro la società ) Domanda Controparte_2 Parte_1
Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società
[...]
contro
; Parte_1 Controparte_2
2) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio e, in ossequio a quanto contenuto nell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, disporre la compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure.
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2020 conveniva in Controparte_2 giudizio esponeva che, con contratto preliminare stipulato in Parte_1 data 26 luglio 2019, la società convenuta aveva promesso di venderle i seguenti beni immobili: - appartamento di vani cinque, con ingresso da Via La Farina, classe A2, al quinto piano, confinante con area su via La Farina, corpo scala, appartamento del venditore, della superficie di mq 145 circa oltre balconi, identificato nel NCEU del Comune di Messina al Foglio 228 part. 278, sub 34; garage posto al piano cantinato dell'edificio, con ingresso da via Samperi, identificato dal n.44 della superfice di mq 17 circa;
identificato nel NCEU del Comune di Messina foglio 228 part.276 sub 22; - posto auto n.13 ubicato a1 1° piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al foglio. 228, part 276, sub 103 per il corrispettivo di € 280.000,00 oltre IVA. Ciò premesso, la
2 lamentava che alla data del 26 gennaio 2020, data entro la quale doveva essere CP_2 stipulato il contratto definitivo, la società convenuta non aveva provveduto al trasferimento degli immobili, malgrado l'attrice avesse corrisposto la somma di € 140.000,00 oltre IVA, stabilita come acconto sul corrispettivo, il cui saldo doveva essere versato al momento della stipula del contratto definitivo. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertato l'inadempimento della convenuta, emettesse sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di vendita non concluso, dichiarandosi pronta al pagamento del saldo pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 4%; chiedeva altresì la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa dell'inadempimento della promittente venditrice.
Dichiarata la contumacia della il Tribunale di Messina, con Parte_1
l'impugnata sentenza n. 2154/2023 pubblicata il 16.11.2023, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, visto l'art. 2932 c.c., trasferisce in capo a la Controparte_2 proprietà dell'appartamento sito in Messina, Via La Farina, al quinto piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al Foglio 228 part. 278, sub 34, del garage posto al piano cantinato dell'edificio, identificato nel NCEU del Comune di Messina foglio 228 part.276 sub 22 e del posto auto n. 13 ubicato a1 1° piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al foglio 228, part 276, sub 103, oggetto del preliminare stipulato in data 26 luglio 2019; subordina il trasferimento degli immobili sopra indicati al pagamento, da parte dell'attrice a favore della società convenuta, del saldo prezzo pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 4%; visto l'art. 2652 c.c. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; condanna la società convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in € 1.241,00 per spese ed € 13.500,00 per compensi ex D.M. n. 147/22 (euro 2.000,00 fase studio, euro 1.500,00 fase introduttiva, euro 6.000,00 fase istruttoria, euro 4.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello notificato in data 6 maggio 2024, la società
[...] in concordato preventivo chiedeva l'annullamento e/o la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, sulla scorta di due motivi: 1) Eccezione di giudicato esterno;
2) Inopponibilità della sentenza alla procedura di concordato.
Si costituiva l'appellata la quale in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità e/o nullità dell'appello per carenza del contraddittorio;
l'inammissibilità del secondo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; nel merito il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese del giudizio.
3 All'esito della prima udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) il Consigliere Istruttore designato, preso atto della concorde istanza delle parti, rinviava la causa per la trattazione alla data del 16 maggior 2025, stante la pendenza di trattazione per la bonaria composizione della lite.
All'udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del 19 giugno 2025, data alla quale slittava d'ufficio l'udienza come sopra fissata, le parti depositavano concordemente note di trattazione scritta, con le quali chiedevano, in virtù dell'atto di transazione stipulato tra le parti che allegavano agli atti, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite e con ordine di cancellazione delle trascrizioni.
Il Consigliere Istruttore disponeva quindi l'assunzione della causa in decisione, con riserva di riferirne alla Corte, la quale, in esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2025, così statuisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Invero, in via preliminare, va dato atto che con le note scritte di trattazione depositate a firma congiunta, in data 05 e 09 giugno 2025, le parti hanno chiesto, alla luce dell'accordo transattivo tra loro intercorso con cui venivano definite le questioni per cui pende giudizio di appello, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Pertanto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, poiché il thema decidendum del presente giudizio è stato oggetto di separato accordo transattivo, concluso in sede stragiudiziale, idoneo a determinare, secondo quanto dalle medesime dedotto, il venir meno della ragione di contrasto e dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia va emessa, quindi, ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un
4 contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Dunque, l'unica questione che residuerebbe potrebbe, al più, attenere alla condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, se non fosse che anche tale profilo è rientrato nell'accordo transattivo raggiunto e versato in atti.
Infatti, secondo conforme giurisprudenza sul punto, una volta accertata l'intervenuta transazione tra le parti, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e può pronunciarsi solo sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ove non regolate con l'accordo transattivo (ex multis Cass. civ., Ord. 22.04.2020 n. 8034).
Si deve quindi concludere che, a seguito della intervenuta transazione tra le parti in causa, è venuta meno la res litigiosa e, per l'effetto, è cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa, ivi compresa quella concernente la regolamentazione delle spese di lite che non possono che essere integralmente compensate.
In accoglimento della concorde istanza delle parti, va altresì, ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione delle seguenti formalità:
a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2 Parte_1
b) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di
[...]
contro la società CP_2 Parte_1
c) Domanda Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società contro Parte_1 [...]
; CP_2
Va, da ultimo precisato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR n. 115 del 2002 (secondo il quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”) non è applicabile in caso di
5 cessazione della materia del contendere (Cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3 ottobre 2018, n. 24081).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 2154/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.11.2023, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione raggiunta medio tempore tra l'appellante e l'appellata, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione delle seguenti formalità:
a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2 Parte_1
b) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di
[...]
contro la società CP_2 Parte_1
c) Domanda Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società contro Parte_1 [...]
; CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 394/24 R.G., posta in decisione dal Consigliere Istruttore in data 20.06.2025, con riserva di riferire alla Corte, vertente
TRA
in concordato preventivo (come da Decreto di omologazione Parte_1
n. 100 del 22.12.2022 reso nel Procedimento n.3/2020 R.C.P. del Tribunale di Messina), in persona dell'A.U. e Legale Rappresentante Arch. con sede in Messina, CP_1
Via Venezian, n. 35 (p.iva. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Stancanelli (c.f. , pec C.F._1
fax 0906782311), elettivamente domiciliata presso Email_1 il suo studio in Messina, Via Università, 1;
- APPELLANTE-
CONTRO nata a [...] il [...] e residente in [...]
Battisti n.180 c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Strada CodiceFiscale_2
S. Giacomo n. 19, is. 313 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino (C.F.
[...]
) (il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni C.F._3
1 all'indirizzo pec dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2154/2023, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note scritte di trattazione depositate prima dell'udienza “cartolare” del 19.06.2025 le parti hanno concordemente così concluso:
“1) ordinare la cancellazione della trascrizione delle seguenti formalità: a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2
) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 Parte_1 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di contro la società ) Domanda Controparte_2 Parte_1
Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società
[...]
contro
; Parte_1 Controparte_2
2) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio e, in ossequio a quanto contenuto nell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, disporre la compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure.
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2020 conveniva in Controparte_2 giudizio esponeva che, con contratto preliminare stipulato in Parte_1 data 26 luglio 2019, la società convenuta aveva promesso di venderle i seguenti beni immobili: - appartamento di vani cinque, con ingresso da Via La Farina, classe A2, al quinto piano, confinante con area su via La Farina, corpo scala, appartamento del venditore, della superficie di mq 145 circa oltre balconi, identificato nel NCEU del Comune di Messina al Foglio 228 part. 278, sub 34; garage posto al piano cantinato dell'edificio, con ingresso da via Samperi, identificato dal n.44 della superfice di mq 17 circa;
identificato nel NCEU del Comune di Messina foglio 228 part.276 sub 22; - posto auto n.13 ubicato a1 1° piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al foglio. 228, part 276, sub 103 per il corrispettivo di € 280.000,00 oltre IVA. Ciò premesso, la
2 lamentava che alla data del 26 gennaio 2020, data entro la quale doveva essere CP_2 stipulato il contratto definitivo, la società convenuta non aveva provveduto al trasferimento degli immobili, malgrado l'attrice avesse corrisposto la somma di € 140.000,00 oltre IVA, stabilita come acconto sul corrispettivo, il cui saldo doveva essere versato al momento della stipula del contratto definitivo. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertato l'inadempimento della convenuta, emettesse sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di vendita non concluso, dichiarandosi pronta al pagamento del saldo pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 4%; chiedeva altresì la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa dell'inadempimento della promittente venditrice.
Dichiarata la contumacia della il Tribunale di Messina, con Parte_1
l'impugnata sentenza n. 2154/2023 pubblicata il 16.11.2023, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, visto l'art. 2932 c.c., trasferisce in capo a la Controparte_2 proprietà dell'appartamento sito in Messina, Via La Farina, al quinto piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al Foglio 228 part. 278, sub 34, del garage posto al piano cantinato dell'edificio, identificato nel NCEU del Comune di Messina foglio 228 part.276 sub 22 e del posto auto n. 13 ubicato a1 1° piano, identificato nel NCEU del Comune di Messina al foglio 228, part 276, sub 103, oggetto del preliminare stipulato in data 26 luglio 2019; subordina il trasferimento degli immobili sopra indicati al pagamento, da parte dell'attrice a favore della società convenuta, del saldo prezzo pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 4%; visto l'art. 2652 c.c. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; condanna la società convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in € 1.241,00 per spese ed € 13.500,00 per compensi ex D.M. n. 147/22 (euro 2.000,00 fase studio, euro 1.500,00 fase introduttiva, euro 6.000,00 fase istruttoria, euro 4.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello notificato in data 6 maggio 2024, la società
[...] in concordato preventivo chiedeva l'annullamento e/o la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, sulla scorta di due motivi: 1) Eccezione di giudicato esterno;
2) Inopponibilità della sentenza alla procedura di concordato.
Si costituiva l'appellata la quale in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità e/o nullità dell'appello per carenza del contraddittorio;
l'inammissibilità del secondo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; nel merito il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese del giudizio.
3 All'esito della prima udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) il Consigliere Istruttore designato, preso atto della concorde istanza delle parti, rinviava la causa per la trattazione alla data del 16 maggior 2025, stante la pendenza di trattazione per la bonaria composizione della lite.
All'udienza a trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) del 19 giugno 2025, data alla quale slittava d'ufficio l'udienza come sopra fissata, le parti depositavano concordemente note di trattazione scritta, con le quali chiedevano, in virtù dell'atto di transazione stipulato tra le parti che allegavano agli atti, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite e con ordine di cancellazione delle trascrizioni.
Il Consigliere Istruttore disponeva quindi l'assunzione della causa in decisione, con riserva di riferirne alla Corte, la quale, in esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2025, così statuisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Invero, in via preliminare, va dato atto che con le note scritte di trattazione depositate a firma congiunta, in data 05 e 09 giugno 2025, le parti hanno chiesto, alla luce dell'accordo transattivo tra loro intercorso con cui venivano definite le questioni per cui pende giudizio di appello, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Pertanto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, poiché il thema decidendum del presente giudizio è stato oggetto di separato accordo transattivo, concluso in sede stragiudiziale, idoneo a determinare, secondo quanto dalle medesime dedotto, il venir meno della ragione di contrasto e dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia va emessa, quindi, ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un
4 contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Dunque, l'unica questione che residuerebbe potrebbe, al più, attenere alla condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, se non fosse che anche tale profilo è rientrato nell'accordo transattivo raggiunto e versato in atti.
Infatti, secondo conforme giurisprudenza sul punto, una volta accertata l'intervenuta transazione tra le parti, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e può pronunciarsi solo sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ove non regolate con l'accordo transattivo (ex multis Cass. civ., Ord. 22.04.2020 n. 8034).
Si deve quindi concludere che, a seguito della intervenuta transazione tra le parti in causa, è venuta meno la res litigiosa e, per l'effetto, è cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa, ivi compresa quella concernente la regolamentazione delle spese di lite che non possono che essere integralmente compensate.
In accoglimento della concorde istanza delle parti, va altresì, ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione delle seguenti formalità:
a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2 Parte_1
b) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di
[...]
contro la società CP_2 Parte_1
c) Domanda Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società contro Parte_1 [...]
; CP_2
Va, da ultimo precisato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR n. 115 del 2002 (secondo il quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”) non è applicabile in caso di
5 cessazione della materia del contendere (Cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3 ottobre 2018, n. 24081).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 2154/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.11.2023, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione raggiunta medio tempore tra l'appellante e l'appellata, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione delle seguenti formalità:
a) Domanda Giudiziale - Esecuzione in forma Specifica del 28 giugno 2020 rep.2359/2020 emessa dal Tribunale di Messina e trascritta il 28 luglio 2020 ai n.ri 16349/11834 a favore di contro la società Controparte_2 Parte_1
b) Atto Giudiziario - Sentenza Traslativa del 16 novembre 2023 rep.2154/2023 emesso dal Tribunale di Messina e trascritto il 4 marzo 2024 ai n.ri 6491/4968 a favore di
[...]
contro la società CP_2 Parte_1
c) Domanda Giudiziale - Dichiarazione di Annullamento di Atti del 6 maggio 2024 rep.92949 presso la Corte di Appello di Messina e trascritta il 16 maggio 2024 ai n.ri 13586/10802 a favore della società contro Parte_1 [...]
; CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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