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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione di termini ridotti per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190, comma 2, c.p.c., e vertente TRA
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Zarapoti n. 50, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Gualtieri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
DOTT. (C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia CP_1 C.F._1
Terme (CZ), via Gorizia n. 15, presso lo studio dell'avv. Nicolino Sesto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 316/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 23.5.2018, depositato in pari data e notificato il 1.6.2018. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, il dott. per proporre opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 23.5.2018, su istanza del predetto professionista, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.609,52, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo non ancora saldato della attività prestata dall'opposto nell'ambito dei progetti di accoglienza gestiti dalla cooperativa opponente. A sostegno della spiegata opposizione la parte opponente eccepiva l'intervenuto pagamento di alcune delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto e la temerarietà dell'azione monitoria, concludendo nel modo seguente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo del monitorio ed in accoglimento dei suesposti motivi, contrariis reiectis: 1) preliminarmente, revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 316/2018 emesso in data 23.5.2018 dal Tribunale di Lamezia Terme (n. 905/2018 R.G.), depositato in pari data e notificato in data 1.6.2018; 2) nel merito ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da parte opposta;
3) in subordine, contenere la condanna di pagamento della Parte_1
nei limiti di quelle somme eventualmente risultanti ancora dovute;
4) condannare,
[...]
1 in ogni caso, il creditore opposto alla refusione in favore dell'opponente delle spese, diritti ed onorari del giudizio, maggiorati di spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, nonché alle maggiori spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta, il dott. contestava le CP_1 ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate fattualmente e giuridicamente;
rappresentava, in ogni caso, che erano intervenuti medio tempore alcuni pagamenti degli importi vantati. Conseguentemente, la parte opposta domandava la conferma del decreto ingiuntivo impugnato per la minore somma di euro 7.163,38 ancora dovuta nonché al pagamento delle spese e competenze del processo. Con ordinanza resa all'udienza del 9.12.2021 il Tribunale accoglieva per la minore somma di euro 7.163,38 l'istanza formulata dal convenuto ex art 648 c.p.c.. La controversia era istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta dalle parti. Indi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, a seguito di riassegnazione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.6.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata solamente in parte e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito indicati. Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente,
2 per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo - come già anticipato - instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). In altri termini, avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso
3 comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invece, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). Inoltre, vale rammentare altri principi di diritto statuiti dalla corte di legittimità e di assoluta importanza ai fini del decidere:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o
4 impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11). Ciò detto con riferimento ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che la parte opposta abbia adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c. soltanto parzialmente: va rilevato che le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo nel procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. Ne deriva che la fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata (così Tribunale Messina, sez. II, 18/03/2021, (ud. 15/03/2021, dep.18/03/2021), n. 571; vedi anche Tribunale di Milano n. 689/2021: “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito " oggetto di registrazione”). Pertanto, va dato seguito al principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto (ex multis Cass. n. 9542/2018). Fatte le superiori premesse teoriche, ritiene il Tribunale che l'opposto abbia certamente fornito la prova dello svolgimento della sua attività professionale nell'ambito dei progetti di accoglienza gestiti dalla società cooperativa opponente (tale circostanza, infatti, è incontestata). Al riguardo occorre sottolineare che la si occupa di Parte_1 attività finalizzate alla promozione sociale e alla integrazione di persone svantaggiate e, nell'ambito dello svolgimento della predetta sua attività, ha stipulato con vari Comuni del territorio calabrese dei contratti di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (cosiddetti “SPRAR”).
5 Tali progetti vengono finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal e, a livello territoriale, gli enti locali provvedono ad erogare le risorse ricevute ai Controparte_2 vari enti gestori dei progetti. Ebbene, nel caso di specie, l'attività professionale svolta dal dott. si è svolta nell'interesse CP_1 della odierna opponente non essendo contestato né l'effettivo e corretto espletamento dell'incarico professionale né tantomeno l'affidamento dello stesso al professionista opposto, sicchè il relativo pagamento non poteva che gravare sulla cooperativa attrice, dietro rimborso delle P.A. coinvolte nei servizi di accoglienza, non escludendosi, in ogni caso, il versamento diretto all'interessato, da parte dei Comuni interessati, di tali somme (così come è avvenuto nella fattispecie in oggetto). Dalla documentazione versata in atti, difatti, è emerso il pagamento di alcune delle fatture azionate in monitorio dall'odierno opposto da parte dei Comuni interessati e in particolare: 1) mandato di pagamento del 15.5.2018 del relativo alle fatture n. 22/2017 e 29/2017; 2) mandato Parte_2 di pagamento del 20.6.2018 del Comune di Settingiano relativo alle fatture n. 23/2017 e 30/2017; 3) mandato di pagamento del 25.6.2018 del Comune di Filadelfia relativo alle fatture n. 31/2017 e 24/2017 (cfr. doc.ti 3-5 fascicolo di parte opponente). Nel corso del giudizio, poi, la cooperativa opponente ha addotto la sopravvenienza di ulteriori pagamenti effettuati da parte del Comune di Scigliano (fatture 32/2017, 25/2017) e, successivamente, della fattura n. 38/2016, non contestati dalla controparte. In pratica è stato dimostrato che il professionista opposto ha ricevuto il pagamento delle somme di cui alle fatture nn. 22/2017 (di euro 1.026,05), 29/2017 (di euro 416,83), 23/2017 (di euro 855,04), 30/2017 (di euro 470,27), 31/2017 (di euro 897,79), 24/2017 (di euro 748,16), 32/2017 (di euro 598,53), 25/2017 (di euro 801,60) e 38/2016 (di euro 534,40), per un totale di euro 6.348,67. Di conseguenza, rispetto alla domanda di esatto adempimento del dott. residuerebbe il CP_1 pagamento delle fatture nn. 6 del 2.2.2016 di euro 534,40 (Comune di Briatico), 22 del 27.9.2016 di euro 320,64 (Comune di Polia), 35 del 31.12.2016 di euro 213,76 (Comuni diversi), 31 del 31.12.2016 di euro 1.661,98 (Comune di Falerna), 21 del 4.9.2017 di euro 748,16 (Comune di Falerna), 28 del 4.9.2017 di euro 438,21 (Comune di Falerna), per un totale di euro 3.917,15 ancora da corrispondere a favore dell'opposto. Ne deriva che, all'esito del giudizio è emersa comunque la prova dell'esistenza di un credito a favore della parte opposta ma di entità inferiore rispetto a quello che ha costituito l'oggetto della ingiunzione di pagamento contestata, con conseguente attuale dovutezza della somma di euro 3.917,15. D'altronde sulla esistenza di una valida obbligazione in capo alla cooperativa opponente si è già pronunciato in fattispecie analoga il Tribunale di Lamezia Terme con recentissima pronuncia del 31.1.2025, n. 68. Di conseguenza, deve essere revocato il d.i. opposto dal momento che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, il giudice investito della opposizione a decreto ingiuntivo deve revocare il decreto ingiuntivo impugnato, qualora - al momento della pronuncia della sentenza - siano intervenuti fatti estintivi, anche parziali, e pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (Cass. civ. Sez. III, 15.07.2005, n. 15026; Cass. civ. Sez. I, 19.03.2007, n. 6514). Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme per un importo maggiore rispetto al credito accertato all'esito del presente giudizio, mentre, in accoglimento della domanda proposta dalla parte opposta, la parte opponente deve essere
6 condannata al pagamento, in favore del dott. della somma di 3.917,15, oltre interessi CP_1 come da domanda. In considerazione dell'esito della controversia e della soccombenza reciproca tra le parti, si ritiene equo compensare per intero le spese di lite tra parti in ossequio all'attuale art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 23.5.2018, depositato in pari data e notificato il 1.6.2018;
2) condanna la al pagamento in favore del dott. Parte_1 [...] della somma di euro 3.917,15, oltre interessi come da domanda;
CP_1
3) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 15 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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