Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 5 luglio 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2025, n. 22658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14679 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Corman Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi e Annalisa Quartiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
ASUR n. 466, C.F.: 02175860424, in persona del Presidente pro tempore , con sede legale in Via Guglielmo Oberdan 2 – Ancona, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708, C.F.: 01464630423 in persona del Presidente pro tempore , con sede legale in Via Conca 71 – Ancona, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481, C.F.: 02432930416 in persona del Presidente pro tempore , con sede legale in Piazzale Cinelli 4 – Pesaro, non costituita in giudizio;
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348, C.F.: 00204480420 in persona del Presidente pro tempore , con sede legale in Piazzale Cinelli 4 – Pesaro, non costituita in giudizio;
nei confronti
I.M. Medical S.a.s. di VA MA & C., non costituita in giudizio;
COOK ITALIA S.R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della Salute, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- per quanto occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “ Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ”;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146) ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- dell’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 182/CSR del 7 novembre 2019 recante “ Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l’anno 2019 ”;
con i ricorsi per motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2023 (tre ricorsi), il 21 febbraio 2023 e il 16 luglio 2025:
- degli atti regionali applicativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Marche, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Vista la dichiarazione del 2 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di aver provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modifiche in L. n. 118/2025;
Visto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modifiche in L. n. 118/2025;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare i due decreti ministeriali con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le Linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità, e con i cinque ricorsi per motivi aggiunti le determinazioni con cui le Regioni Marche, Molise, Umbria e Abruzzo hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter , comma 9 bis , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando (e poi rideterminando, per quanto riguarda la Regione Marche, con la determinazione impugnata con il quinto ricorso per motivi aggiunti) nei relativi allegati gli importi dovuti;
Considerato che in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, la società ricorrente, con dichiarazione del 2 dicembre 2025, ha rappresentato di aver ottenuto un finanziamento ai sensi dell’art. 7, comma 4- bis , del d.l. n. 95/2025, introdotto in sede di conversione con la l. n. 118 del 9.8.2025, e di avere “ in data 01/12/2025 […] provveduto a saldare integralmente (si veda Doc. 25, che contiene per facilità di consultazione sia i pagamenti eseguiti il 09/09/2025, che quelli eseguiti il 01/12/2025) la quota di Payback Dispositivi Medici relativa agli anni 2015-2018 posta a proprio carico dalla L. 118/2025 di conversione del D.L. 95/2025 nella misura del 25% […] a favore delle Regioni creditrici Marche, Umbria, Molise, Abruzzo ”;
Considerato che con la stessa nota la ricorrente ha chiesto al Collegio di:
“ - dare atto che la ricorrente ha provveduto a saldare integralmente il dovuto, mediante il pagamento della quota al 25% del Payback Dispositivi Medici posta a suo carico dalle Regioni Marche, Umbria,
Molise e Abruzzo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- accertare e dichiarare estinta ogni obbligazione verso le Regioni Marche, Umbria, Molise e Abruzzo, a norma dell’art. 7 del D.L. 95/2025 convertito in L. 118/2025, con ogni conseguente provvedimento;
- il tutto con compensazione delle spese di lite ”;
Rilevato che anche in udienza il difensore della ricorrente ha ribadito che la sua assistita ha ottenuto il finanziamento necessario per completare il pagamento solo da pochi giorni, ma che comunque ritiene di avere estinto le obbligazioni, avendo versato tutto il quantum dovuto (il 25 %) tempestivamente, considerato che Corman Hospital S.r.l. rientra tra le PMI (“piccole e medie imprese”), a favore delle quali è stata appositamente introdotta la previsione del finanziamento di cui al citato comma 4- bis dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 conv. in l. n. 118/2025;
Ritenuto che la ricorrente non abbia più interesse al ricorso, anche alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal suo difensore, avendo essa sostanzialmente aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (in tal senso v. ex aliis T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III- Quater , n. 22032 del 5.12.2025 e n. 21863 del 4.12.2025);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AR | IT RU |
IL SEGRETARIO