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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 426/25 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, riservata per la decisione all' udienza del 21/10/25, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Ivan Paladini per mandato in atti Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Paolo Nicola Tarantini per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
in persona del Prefetto in carica pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
ALTRA CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, l' traeva in lite l' e l' di Parte_1 CP_3 Controparte_4
innanzi all' intestato Ufficio, rappresentando di aver ricevuto comunicazione preventiva di CP_2 ipoteca contenente gli atti tributari presupposti, ivi debitamente elencati, iscritti per sanzioni amministrative ex L. 689/81 e L. 386/90, elevati dalla qui opposta e relativi agli anni 2016, CP_2
2018 e 2019, importo complessivo pari ad € 24715,31.
Lamentato di non aver mai ricevuto ritualmente le cartelle esattoriali presupposte, che sarebbero prive, dunque, di rituale notifica, cosi' come gli atti di accertamento sottesi al ruolo, ne eccepiva la nullita' per tale precipuo motivo, oltre che per intervenuta decadenza/prescrizione, e, infine, anche per mancata apposizione del visto di esecutorieta', domandando dichiararsene l' illegittimita', vinte le spese con distrazione. La pretesa veniva contrastata dall' , che, in limine, eccepiva l' inammissibilita' del gravame per CP_3 violazione del disposto ex artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92, rivendicando l' avvenuta rituale notifica delle cartelle presupposte, antefatto che avrebbe comportato la definita' delle stesse in difetto di tempestiva impugnazione, assumendone anche l' improponibilita' in ragione della non prevista possibilita' di esperire l' azione recuperatoria, antefatto che escluderebbe ogni esame dell' eccezione di prescrizione.
Sosteneva, quale altro profilo di irricevibilita' dell' opposizione, la mancata impugnazione dell' intimazione di pagamento notificata al debitore il 21/5/24, che sarebbe stato l' unico atto impugnabile per far valere l' eccezione di prescrizione, ove maturata precedentemente alla sua comunicazione, giusta applicazione del principio per cui l' atto esattoriale sarebbe impugnabile solo per vizi propri e non per fatti estintivi in pregresso verificatisi.
Eccepiva che, in ogni caso, la decorrenza della prescrizione sarebbe stata interrotta per effetto degli atti interlocutori notificati all' attore medio tempore, dichiarandosi difettante di legittimazione in ordine alle eccezioni relative agli atti presupposti di competenza dell' ente impositore.
Su tali esplicitazioni difensive, concludeva per il rigetto dell' inammissibile/infondata pretesa, vinte le spese, gradatamente per la compensazione in caso di accertamento di fondatezza per causali non imputabili all' CP_3
Resisteva anche l' , che, costituitosi a patrocinio dell' Avvocatura Distrettuale di Stato, Controparte_2 ricostruiti gli aspetti fattuali della vicenda che condusse alla irrogazione delle sanzioni ed all' emissione dei ruoli (trattasi di sanzione per emissione di assegni senza autorizzazione), affermato di aver provveduto ritualmente a compiere l' attivita' impositivo/notiziatoria anteriore alla consegna dei ruoli, si dichiarava difettante di legittimazione in ordine alle eccezioni riguardanti gli atti di esclusiva pertinenza dell' agente esattoriale, nonche' in relazione all' eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo alla consegna dei ruoli, eccependo, in ogni caso, l' inammissibilita' del gravame per sopravvenuta definitivita' dei titoli e degli atti presupposti (anche antecedenti all' emissione dei ruoli, assunti come ritualmente e tempestivamente formati), e cio', analogamente a quanto obiettato dall' , per mancata impugnazione nei termini di legge. CP_3
Concludeva, dunque, per la declaratoria di difetto di legittimazione in proprio capo in rapporto alle censure riguardanti attivita' spettante all' , con pronuncia di estromissione dal giudizio, nel CP_3 merito per il rigetto dell' inammissibile/infondata opposizione, gradatamente, in caso di denegato accoglimento, per la compensazione delle spese se accertato su fatti non imputabili, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione ex art. 189 cpc sulle rassegnate conclusioni, come in atti precisate.
MOTIVI
Esaminando, in limine, gli aspetti preliminari in rito, va osservato come alcun provvedimento di estromissione venisse adottato in corso di giudizio, pur formalmente domandato, in assenza di una fattispecie specifica in tal senso, rilevato che tale rimedio sia esperibile nei soli casi di cui agli artt. 108
e 111 cpc, in ogni caso difettando il necessario consenso delle altre parti del giudizio.
Pare doveroso precisare sul punto, che la richiesta e' logicamente collegata alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le difese resistenti (ognuna per le rispettive ragioni), che, tuttavia, si palesa ragionevolmente infondata, noto l' orientamento affermatosi in tema di opposizione esattoriale, secondo cui sussiste la legittimazione disgiunta dell' ente impositore e dell' esattore, potendo l' interessato agire indifferentemente contro entrambi (Ord. Cass. 10528/17), che sono legittimati in via concorrente (Cass. 8186/17), mentre, allo stato, gli orientamenti piu' recenti opinano addirittura il litisconsorzio necessario dell' esattore e dell' impositore ove si verta in tema di sanzioni amministrative.
Altro e' se i vizi siano imputabili all' uno o all' altro soggetto, che integra questione di merito, incidente tutt' al piu' in chiave regolatoria delle spese di lite.
Tanto doverosamente chiarito, occorre, ancora in limine, evidenziare che le eccezioni sollevate dall' opponente in prospettiva di invalidazione delle impugnate cartelle per fatti verificatisi anteriormente alla loro notifica, in tanto possono essere esaminate in quanto esse non fossero state mai effettivamente notificate, determinandosi, in caso contrario, gli effetti definitivi dell' imposizione, in applicazione del principio di irretrattabilita', che, come noto, esclude ogni possibilita' di impugnativa per fatti consumatisi precedentemente se non eccepiti con l' opposizione alla stessa, secondo aspetto ben messo in evidenza da entrambe le difese convenute.
Rileva in tema un noto orientamento di legittimita', che ha condivisibilmente affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o, comunque, di riscossione coattiva, produce l' effetto sostanziale dell' irretrattabilita' del credito (Cass. 11800/18).
Ne deriva che, ai fini dell' ammissibilita' dell' opposizione sull' aspetto specifico, vadano esaminati gli atti notiziatori delle cartelle, che, a parere del relatore, devono ritenersi effettivamente evasi, o quanto meno, che, avendo essi conseguito il risultato proprio, non vi siano le condizioni per non ritenerli efficaci.
Tanto emerge all' esame della produzione documentale offerta in visione dall' , che comprende CP_3 le attestazioni di notificazione delle due cartelle portanti i ruoli sanzionatori (di cui una esperita mediante il protocollo che prevede il deposito dell' atto presso la Camera di Commercio, ex art. 7 ter
DL 193/16) e dell' atto di intimazione al pagamento ex art. 50 del DPR 602/73.
Non regge, in ogni caso, la tesi di nullita' dell' opponente fondata sull' assioma, implicitamente ricavabile, che i vizi riscontrati determinino la nullita' del protocollo sanzionatorio, anche ad aderire alla ipotizzata irritualita'.
Va evidenziato sul punto come parte opponente non abbia negato la ricezione degli atti, quanto la loro rituale ricezione (anzi, piu precisamente, la “rituale notifica”), che e' aspetto ben diverso dalla omessa o inesistente notificazione, in effetti aspetti mai specificatamente eccepiti, nulla osservando sulla loro consegna al destinatario, che, stando alla formula utilizzata, dovrebbe ritenersi compiuta.
In punto va osservato che la finalita' del presidio notiziatorio e', notoriamente, costituita dall' esigenza di portare l' atto giuridico a conoscenza di un determinato soggetto, secondo le regole precostituite, affinche' questi, ove sia pregiudicato dall' atto e ne abbia interesse, abbia la possibilita' di predisporre le opportune difese, secondo il sistema processuale vigente.
Essendo la notificazione, pertanto, un mezzo predisposto per garantire tale conoscenza, le regole in tema prevedono il rimedio della “sanatoria”, che sta a dire che l' atto notiziatorio, anche se irritualmente compiuto, rimane funzionalmente efficace se abbia conseguito il risultato sperato, ovvero se l' atto/oggetto, in ogni caso, sia entrato nella sfera di conoscibilita' del destinatario, ipotesi ordinariamente verificabile ove lo stesso destinatario adotti un comportamento concludente, che presupponga necessariamente la sua conoscenza. Sebbene nel caso di specie non possa considerarsi conseguito alcun effetto sanante propriamente detto, rimane fermo, come anticipato, che la mancata contestazione specifica di mancata conoscenza, in effetti mai esplicitata in atti, possa produrre effetti analoghi a quelli “sananti”.
Cio' rileva sulla base di autorevoli quanto condivise posizioni ermeneutiche soffermatesi in tema, che,
a parere del relatore, escludono ogni effetto invalidante ove l' atto sia giunto, comunque, a conoscenza del destinatario, avuto riguardo ai contenuti specifici delle eccezioni sollevate in merito dall' opponente.
In tal senso orienta la Suprema Corte, che ha inteso reiteratamente affermare come l' irritualita' della notificazione (nel caso considerato eseguito a mezzo posta) non ne comporta la nullita' se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza (Cass. 8217/23), risultato da ritenersi implicitamente conseguito nel caso che occupa, proprio quale effetto della mancata contestazione specifica di avvenuta consegna.
Esaminando l' eccezione di mancata prova dell' avvenuta notificazione a mezzo PEC, la stessa Corte ha inteso opinare che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato PDF e' valida di per se' (non essendo necessario adottare il formato previsto ex lege attesto che il protocollo di trasmissione a mezzo PEC e' idoneo ad assicurare la riferibilita' della cartella all' organo da cui promana), in particolare ove, come qui avvenuto, non vi sia formale disconoscimento della conformita' all' originale fornito analogicamente, che ha la stessa probatoria dell' originale analogico (Cass. Ord.
29048/25).
Cio' eslcude ogni rilevanza anche all' eccezione, sollevata dall' opponente in corso di giudizio, di inefficacia probatoria delle attestazioni notiziatorie depositate in forma diversa da quella prevista dalle regole proprie, senza considerare che, in ogni caso, l' ha provveduto a ridepositarle nelle forme CP_3 di legge.
Su tali basi motive, va accolta l' eccezione di inammissibilita' sollevata dalla difese resistenti, fondata sul principio di irretrattabilita', che, giova ribadire, impedisce ogni possibilita' avversativa successiva delle cartelle esattoriali ove le stesse non siano state impugnate in termini, che costituisce qui fatto acquisito, considerata la argomentata conseguita conoscenza delle cartelle da parte del destinatario.
Per maggior chiarezza, essendo da considerarsi le cartelle esattoriali portate a conoscenza del destinatario, ogni eccezione relativa a fatti verificatisi antecedentemente, dovendo essere sollevata nel termine previsto per la loro impugnazione, rimane coperta da irretrattabilita', antefatto che, quindi, assorbe l' esigenza di indagare sulla eccepita (in modalita' estremamente generiche, ad onor del vero) irrituale formazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo precedenti a tale evento, Con per altro aspetto convincentemente confutati dalla difesa dell' , che ha rappresentato come l' intero excursus delle relative vicende fu effettuate secondo legge e nei termini prescritti, e, cio' che piu' rileva, senza che l' opponente abbia obiettato alcunche'.
Per quanto afferisca alle vicende successive a tali notifiche, rimane esclusa ogni ipotesi di decadenza, che costituisce eccezione, oltre che estremamente generica, anche a volerla riferire al periodo successivo alla ridetta notificazione delle cartelle, del tutto priva di ogni fondamento in punto di diritto, non essendo prevista dal sistema vigente una fattispecie decadenziale se non per fatti antecedenti alla formazione del ruolo, come si ricava dagli argomenti gia' sopra elaborati.
Di maggior pertinenza si connota l' eccezione di prescrizione, sempre riferibile al periodo successivo, ma tuttavia, non ravvisabile, non potendo ritenersi essere trascorso il periodo quinquennale (applicabile al caso di specie) tra la notifica delle cartelle (risalenti all' anno 2021 e 2022) e l' introduzione del giudizio, senza considerare l' effetto interruttivo determinato dalla comunicazione dell' intimazione di pagamento, avvenuta nel 2024.
Tanto rileva anche in difetto di fondatezza dell' eccezione di inammissibilita', sollevata dall' , per CP_3 mancata impugnativa dell' intimazione di pagamento stessa, essendovi interpretazione chiara nel ritenere tale omissione non preclusiva di eccezioni fondate su fatti antecedenti a tale notifica (Cass.
16743/24).
L' opposizione va, in definitiva disattesa, per quanto esaminabile, assorbite le questioni insorte nei rapporti tra le due amministrazioni convenute, con condanna dell' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle difese resistenti nei limiti del 50%, giustificandosi la riduzione in ragione della complessita'/novita' applicativa degli istituti esaminati.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l' opposizione, dichiarandola inammissibile in parte qua, condannando parte opponente alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore delle difese convenute, che liquida in € 1500,00 in favore di ognuna di esse, gia' ridotte in frazione, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la compensazione della quota residua.
Cosi' deciso, Taranto, 13/11/25 il GO A. TAURINO