Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune -che aveva 'invitatò a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, 'minacciandò la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la 'pressionè sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2014, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/12/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3778
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 16014/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL GI N. IL 05/02/1942;
avverso la sentenza n. 4141/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Romano Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avv. Turconi Aldo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como, con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello di Milano in data 6/11/2013, ha condannato LL NI per tentata violenza privata in danno di SA IE.
Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di primo e secondo grado, l'imputato, sindaco, negli anni 2007-2008, del comune di Dongo, avrebbe esercitato pressioni e minacce sull'avv. SA, revisore contabile dello stesso comune, per costringerlo a dare le dimissioni dalla carica, a causa di contrasti insorti tra l'amministrazione comunale e il revisore suddetto intorno all'assunzione - giudicata illegittima dal revisore - di una nuova dipendente (BK LA), che avrebbe condotto al superamento dei limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria 2007, e intorno all'ammontare degli emolumenti corrisposti al segretario comunale per stipendio e spese di trasferta. Pressioni e minacce culminate in due telefonate del sindaco a SA, effettuate in data 18 dicembre 2007, nel corso delle quali il primo comunicava al secondo di aver perduto la fiducia in lui e lo invitava a dimettersi, aggiungendo che, altrimenti, si sarebbe proceduto alla revoca del mandato e alla sospensione dei pagamenti (quelli maturati per la funzione di revisore esercitata); e seguite dall'invio, in data 18 dicembre 2008, al SA, nonché al Ministero della Giustizia e al Presidente della Repubblica, di una lettera contenenti rilievi negativi sull'operato del revisore e sulla scelta, da lui effettuata, di non dimettersi,
2. Contro la sentenza suddetta il proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Turconi Aldo, con quattro motivi.
Col primo lamenta una carenza, contraddittorietà e illogicità di motivazione con riguardo alla valutazione delle prove. Deduce che, in base alle dichiarazioni dei testi GH (assessore comunale) e TT (responsabile dell'ufficio ragioneria) - non considerati dai giudicanti -, era stata proposta al giudice d'appello una ricostruzione alternativa della vicenda, che scagionerebbe totalmente il sindaco, facendosi rilevare che questi, sollecitando le dimissioni del revisore, aveva solo inteso assicurare la governabilità del comune, compromessa dai dissidi tra segretario comunale e revisore contabile. Aggiunge che nessuna minaccia era stata rivolta al revisore e che l'intenzione di revocare quest'ultimo era maturata all'interno dell'Amministrazione comunale, pur nella consapevolezza degli amministratori che, per l'attuazione pratica della decisione, avrebbero dovuto investire il Consiglio Comunale, titolare della relativa potestà. Deduce che il sindaco aveva buone ragioni per criticare il revisore, giacché era stato assolto dalla Corte dei Conti da ogni accusa mossa nei suoi confronti (circostanza, deduce, non valutata dalla Corte di merito) e lamenta che non sia stata valutata la deposizione della dott.ssa TT, che non ha conservato il ricordo di solleciti di pagamento ricevuti dal revisore.
Col secondo deduce, per le medesime ragioni esposte al punto precedente, la violazione dell'art. 533 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato solo allorché sia raggiunta la prova oltre il ragionevole dubbio.
Col terzo lamenta mancanza di motivazione in ordine all'idoneità della minaccia a determinare le dimissioni del revisore, da valutare - specifica - in relazione alle modalità dell'azione e alle condizioni personali e professionali del soggetto passivo. Sotto entrambi i profili, aggiunge, la sentenza è carente di motivazione, in quanto non ha tenuto conto del fatto che non v'è prova di una attività del sindaco volta a bloccare i pagamenti a favore del revisore e del fatto che il sindaco non disponeva di alcun potere al riguardo, come l'avv. SA ben sapeva. Per questo, conclude, l'attività del sindaco era totalmente inidonea a determinare l'evento, per cui si è di fronte ad un reato impossibile. Col quarto lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata al giudice d'appello, di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti (a parte le marginali differenze intraviste dal ricorrente), mette conto soffermare l'attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall'imputato per la determinazione dell'evento contemplato dall'art. 610 c.p.. È noto che l'oggetto di tutela del reato in questione è
dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Cass., n. 10133 del 6/10/1983). Perché attinga la soglia del penalmente rilevante, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Cass., n. 2545 del 9/1/1985). Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 c.p., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo. Tanto vale, a maggior ragione, in ambito politico - anche laddove la politica confina con l'amministrazione -, trattandosi del campo in cui il conflitto delle opinioni, delle valutazioni e degli interessi è spesso aspro e condizionato dal ruolo ricoperto - in concreto - dai protagonisti del confronto.
Alla luce di tali criteri, la motivazione con cui è stata affermata - dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello - una illecita compressione della libertà psichica di SA IE non è appagante, giacché non tiene adeguatamente conto del conflitto di opinioni - che traspare dalla motivazione del provvedimento impugnato e rivelato dal giudizio contabile cui il sindaco, con esito per lui favorevole, era stato sottoposto - tra il sindaco, e la maggioranza di cui questi faceva parte, e il revisore contabile su molteplici oggetti della vita amministrativa;
inoltre, non chiarisce perché la "pressione" esercitata su SA era idonea, nel caso concreto, a condizionare significativamente la volontà e le scelte del revisore, fino a provocarne la forzata dismissione dell'incarico. Sotto il primo profilo, una indagine si impone per escludere che il sindaco stesse - anche erroneamente - solo difendendo le prerogative della funzione (per il che occorre verificare quale peso abbiano avuto, nel determinare il contrasto, i rilievi del revisore all'operato dell'Amministrazione culminati nel giudicato liberatorio); sotto il secondo profilo, per accertare che è stata posta in essere una violenza o una minaccia idonea a provocare l'evento del reato. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, escluso che abbiano rilievo gli "inviti" a dimettersi rivolti al SA, ovvero la "minaccia" di revocarlo dall'incarico (posto che il SA, avvocato ed esperto revisore, sapeva benissimo che l'Amministrazione avrebbe solo potuto avanzare una proposta di revoca al Consiglio comunale), precipua attenzione dovrà essere posta alla minaccia di sospendere i pagamenti delle competenze maturate dal revisore, posto che solo un reale bisogno economico avrebbe potuto avere l'efficacia presupposta dalla norma incriminatrice (o nel senso di "ammorbidire" il revisore, inducendolo a comportamenti più graditi all'imputato; o nel senso di costringere SA ad abbandonare l'incarico, per cercarsi un'altra fonte di sostentamento). Per il che assumono rilevanza - a titolo di esempio - l'ammontare delle competenze maturate dal professionista (su cui nulla è detto in sentenza), la durata residua dell'incarico nonché la condizione economica e professionale del revisore e la sua capacità di ottenere, comunque, il pagamento del dovuto attraverso l'esercizio delle azioni legali riservate ai creditori. E solo all'esito di questa disamina pronunciarsi sulla reale capacità di intimidazione delle condotte spiegate dall'imputato.
Per l'approfondimento di questi punti deve essere disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano, che si dovrà altresì pronunciare, in caso di rinnovato giudizio condannatorio, sull'istanza di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, richiesta dall'imputato al giudice d'appello, senza che alla stessa sia stata data risposta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015