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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2212/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2212/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Carla Maglioni, collegata da remoto mediante l'applicativo Teams, sono comparsi: per l'opponente l'avv. VITO SPORTELLI anche in sostituzione dell'avv. WALTER FEDELE;
per l'opposta l'avv. PELLEGRINI MICHELE anche in sostituzione dell'avv. PIETRO
LAVIANO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali, collegati da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti.
L'avv. Sportelli dichiara di non prestare acquiescenza alla riservata ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 1.04.25 nella parte in cui viene rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena. pagina 1 di 9 Entrambe la parti si riportano integralmente ai propri scritti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2024 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Monopoli Parte_1 C.F._1
(BA) alla via Einaudi n. 2/D presso lo studio dell'avv. WALTER FEDELE che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. VITO SPORTELLI - in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione pec:
Email_1 Email_2
OPPONENTE contro
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Antonio Bertoloni, 8, P. IVA
, elettivamente domiciliata in Montepulciano, (SI), via E. Bernabei, 17, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MICHELE PELLEGRINI Pellegrini – PEC: pagina 2 di 9 che la rappresenta e difende Email_3 unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. PIETRO LAVIANO PEC: in forza di mandato a margine del Email_4 ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc. Tribunale di Siena, adito, contrariis rejectis: in via preliminare negare al decreto ingiuntivo opposto, qualora dovesse essere richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo la domanda dell'opposta e il credito ingiunto con esso fatto valere carenti della prova scritta;
in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla dr.ssa avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti in data 11.10.2024 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena Dr.ssa Chiara Fiamingo n. 722/2024 d.i., 1721/2024 R.G. su istanza di e notificato a mezzo pec in data 14.10.2024: Controparte_1
1. In via preliminare dichiarare la nullità ovvero inefficacia della clausola posta all'art.
10 del contratto del 19.6.2023 e che individua il Foro competente in quello di Siena e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza per territorio per la emissione del decreto ingiuntivo opposto con il presente atto e per l'effetto annullarlo e revocarlo;
2. Nella denegata ipotesi di superamento della eccezione preliminare, anche nel merito annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito occorrenti per la sua emissione, per le argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
3. In ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze professionali tutte del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIAPRELIMINARE
▪ rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata in quanto infondata;
pagina 3 di 9 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
▪ rilevato che l'opposizione, oltre che infondata, non si basa su prova scritta né è di pronta soluzione, si chiede che venga concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
▪ respingere l'opposizione dichiarando assolutamente efficace legittimo e definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
▪ dichiarare la temerarietà dell'opposizione promossa dalla signora e Parte_1 conseguentemente condannare lo stessa, ex art. 96 del C.p.c., al risarcimento dei danni in favore dell'odierna opposta da quantificarsi anche in via equitativa;
▪ sempre con vittoria di compensi professionali e spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Siena con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di
€.12.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente - premesso che l'ingiunzione di pagamento costituiva la penale per il recesso anticipato dal contratto stipulato inter partes in data 19.6.2023, avente ad oggetto la concessione a favore del diritto di locare a terzi Controparte_1
l'immobile di pregio di proprietà della stessa opponente ubicato in Putignano (BA) - eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Bari, atteso che la clausola derogatrice della competenza, prevista nel contratto, avrebbe necessitato, per la sua validità, non solo della specifica approvazione per iscritto ma anche della prova di un'apposita negoziazione tra le parti, come peraltro stabilito a mente dell'art. 34 D. Lgs. n. 206/2005 stante la qualità di consumatore in capo alla medesima opponente, esercente la professione di medico di base convenzionato ASL. Nel merito evidenziava che l'art. 5 della convenzione, titolato
“Esclusiva e penali”, non contemplava, quali condizioni per l'applicazione della penale, né la risoluzione né il recesso e che, nella fattispecie concreta, la dichiarazione della proprietaria di voler recedere dal contratto per poter vendere l'immobile, non accolta dalla controparte, era rimasta priva di effetti giuridici.
pagina 4 di 9 Adduceva quindi il mancato verificarsi della condizione sospensiva per la corresponsione della penale, non essendo, allo stato, intervenuta la vendita, e che, ad ogni buon conto, l'eventuale acquirente dell'immobile avrebbe potuto subentrare nel contratto de quo, circostanza quest'ultima idonea ad escludere il pagamento della penale. Chiedeva conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta sosteneva sussistere la competenza del
Tribunale di Siena in quanto la clausola derogatoria della competenza era stata oggetto di trattativa individuale e di specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione. Contestava altresì la qualità di consumatore in capo all'opponente la quale aveva agito unicamente per scopi di natura imprenditoriale e commerciale, ponendo a disposizione di una villa di lusso, pretendendo la CP_1 considerevole somma di € 26.000,00 quale minimo garantito per ogni stagione contrattuale. Nel merito, contestava che i contratti stipulati da Controparte_1 potevano dirsi redatti su moduli o formulari per esser frutto di analitica trattativa con le controparti;
che la previsione della penale per l'ipotesi di interruzione unilaterale anticipata del rapporto costituiva una forma di tutela in considerazione degli investimenti effettuati per ogni singolo immobile;
stigmatizzava, infine, il comportamento della la quale, in un primo momento, non aveva contestato Pt_1 la debenza della penale per limitarsi a significare di essere impossibilitata al pagamento a causa di difficoltà economiche. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta mediante collegamento audiovisivo, il giudice con riservata ordinanza, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto superfluo procedere all'interrogatorio formale dell'opponente, rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle sole produzioni documentali.
Preliminarmente giova ribadire l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, già dichiarata con la riservata ordinanza del
22.04.2025.
pagina 5 di 9 Ed invero, la clausola derogatoria della competenza risulta approvata, seppur cumulativamente alle altre clausole vessatorie, in calce al contratto
“specificatamente per iscritto” ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. con espresso richiamo al numero e al contenuto. A riguardo si osserva come la giurisprudenza abbia reiteratamente riconosciuto l'idoneità di tale tecnica redazionale (sottoscrizione in blocco delle condizioni generali di contratto) a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate allorquando il rinvio al numero delle clausole sia accompagnato anche da un richiamo, seppur sintetico, al contenuto di esse. “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (Cass. n. 17939/2018; in conformità Cass. n. 12739/2017 nonché la recente Cass. n. 4126/2024).
Ma anche a voler ritenere, in conformità alla tesi difensiva dell'opponente, la qualità di consumatore in capo alla , dovrebbe parimenti affermarsi la validità della Pt_1 clausola in questione ai sensi dell'art. 34 D. lgs. n. 206/2005 poichè oggetto di trattativa individuale.
Ed invero, nella convenzione privata del 19.06.2023 le parti danno atto che gli articoli richiamati in blocco con indicazione di numero e contenuto, tra cui quello che individua il Tribunale di Siena quale giudice competente per tutte le controversie nascenti dal contratto, “vengono approvati espressamente avendo costituito oggetto, previa analitica lettura degli stessi, di specifica trattativa tra le parti”.
Non risulta neppure addotto che tale dichiarazione sia stata sottoscritta inconsapevolmente dall'opponente né che quest'ultima sia incorsa in un errore essenziale ovvero sia stata vittima dell'inganno di controparte o di una sua imposizione.
Deve conseguentemente ritenersi la validità della clausola in questione e, per l'effetto, la competenza territoriale del giudice adito.
Passando al merito della vicenda, il credito vantato dalla trova la Controparte_1 propria ragione giustificatrice nell'art. 5 della convenzione, richiamato in blocco con l'indicazione del numero e del contenuto e oggetto di specifica trattativa tra le parti,
pagina 6 di 9 laddove è previsto: “…..Nel caso in cui il proprietario proceda alla vendita, alla locazione per periodi continuativi superiori alle quattro settimane dell'immobile o comunque, in caso di indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane, senza che abbia effettuato Controparte_1 prenotazioni, il proprietario verserà ad a titolo di penale una somma CP_1 forfetaria concordemente stabilita in euro 12.000,00.”
Ebbene, considerato il periodo di vigenza del contratto, dal 04.04.2024 al
03.01.2026, “con possibilità di locazioni dal 06.04.2025 al 25.10.2025 e dal
05.04.2025 al 25.10.2025” (art. 1), la comunicazione inviata dalla , avvenuta a Pt_1 mezzo PEC del 25.02.2024, di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale ha comportato “l'indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane” e pertanto il perfezionamento del presupposto per l'applicazione della penale pattuita pari a € 12.000,00.
E' pleonastico ricordare che il contratto ha forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1342 c.c e non può essere sciolto unilateralmente se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Nella fattispecie - non essendo possibile configurare la cessione del rapporto per mutuo dissenso, alla stregua del contenuto della missiva inviata in data 4.03.2024 con cui lungi dall'aderire al recesso della controparte, ha Controparte_1 provveduto alla richiesta di pagamento della penale – la manifestazione di volontà della proprietaria di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale ha comportato il verificarsi del presupposto per l'applicazione della penale ovverosia l'indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane.
Inconferente diviene quindi l'assunto difensivo attoreo secondo cui non essendo ancora intervenuta la vendita difetterebbe il presupposto l'applicabilità della penale così come quello inerente la possibilità di trovare un acquirente disposto a subentrare nel contratto con atteso che la con la missiva del CP_1 Pt_1
25.02.2024 ha inteso liberarsi dal rapporto contrattuale prima di procedere alla vendita della villa (circostanza idonea ad escludere la possibilità di prosecuzione del rapporto col nuovo proprietario).
pagina 7 di 9 Deve piuttosto ritenersi che le parti, nell'ambito della loro autonomia, abbiano inteso rafforzare il vincolo contrattuale, da un lato, mediante la previsione a favore della concedente di un corrispettivo minimo garantito, indipendentemente dalle settimane effettivamente prenotate, di € 26.000,00 per ognuna delle due annualità di vigenza della convenzione (art. 2) e, dall'altro, attraverso la pattuizione di una penale, a favore di forfettariamente determinata in € 12.000,00 per l'ipotesi di CP_1 indisponibilità dell'immobile per fatto del proprietario e pertanto anche per recesso, facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 1373 c.c. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come quello in esame, suscettibile di essere subordinata al pagamento di un corrispettivo.
L'opposizione risulta pertanto infondata anche nel merito.
Non si ravvisano i presupposti della malafede o colpa grave necessari per l'accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità processuale aggravata avanzata da parte apposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non rilevando sul punto il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17897/2022; n. 11792/2018), e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, scaglione di valore da € 5.001 a € 26.000, tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisionale tenuto conto del numero e complessità delle questioni trattate nonchè dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 722/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 del c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso professionale oltre 15 % per spese generali,
CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2212/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Carla Maglioni, collegata da remoto mediante l'applicativo Teams, sono comparsi: per l'opponente l'avv. VITO SPORTELLI anche in sostituzione dell'avv. WALTER FEDELE;
per l'opposta l'avv. PELLEGRINI MICHELE anche in sostituzione dell'avv. PIETRO
LAVIANO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali, collegati da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti.
L'avv. Sportelli dichiara di non prestare acquiescenza alla riservata ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 1.04.25 nella parte in cui viene rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena. pagina 1 di 9 Entrambe la parti si riportano integralmente ai propri scritti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2024 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Monopoli Parte_1 C.F._1
(BA) alla via Einaudi n. 2/D presso lo studio dell'avv. WALTER FEDELE che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. VITO SPORTELLI - in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione pec:
Email_1 Email_2
OPPONENTE contro
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Antonio Bertoloni, 8, P. IVA
, elettivamente domiciliata in Montepulciano, (SI), via E. Bernabei, 17, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MICHELE PELLEGRINI Pellegrini – PEC: pagina 2 di 9 che la rappresenta e difende Email_3 unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. PIETRO LAVIANO PEC: in forza di mandato a margine del Email_4 ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc. Tribunale di Siena, adito, contrariis rejectis: in via preliminare negare al decreto ingiuntivo opposto, qualora dovesse essere richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo la domanda dell'opposta e il credito ingiunto con esso fatto valere carenti della prova scritta;
in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla dr.ssa avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti in data 11.10.2024 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena Dr.ssa Chiara Fiamingo n. 722/2024 d.i., 1721/2024 R.G. su istanza di e notificato a mezzo pec in data 14.10.2024: Controparte_1
1. In via preliminare dichiarare la nullità ovvero inefficacia della clausola posta all'art.
10 del contratto del 19.6.2023 e che individua il Foro competente in quello di Siena e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza per territorio per la emissione del decreto ingiuntivo opposto con il presente atto e per l'effetto annullarlo e revocarlo;
2. Nella denegata ipotesi di superamento della eccezione preliminare, anche nel merito annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito occorrenti per la sua emissione, per le argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
3. In ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze professionali tutte del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIAPRELIMINARE
▪ rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata in quanto infondata;
pagina 3 di 9 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
▪ rilevato che l'opposizione, oltre che infondata, non si basa su prova scritta né è di pronta soluzione, si chiede che venga concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
▪ respingere l'opposizione dichiarando assolutamente efficace legittimo e definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
▪ dichiarare la temerarietà dell'opposizione promossa dalla signora e Parte_1 conseguentemente condannare lo stessa, ex art. 96 del C.p.c., al risarcimento dei danni in favore dell'odierna opposta da quantificarsi anche in via equitativa;
▪ sempre con vittoria di compensi professionali e spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Siena con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di
€.12.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente - premesso che l'ingiunzione di pagamento costituiva la penale per il recesso anticipato dal contratto stipulato inter partes in data 19.6.2023, avente ad oggetto la concessione a favore del diritto di locare a terzi Controparte_1
l'immobile di pregio di proprietà della stessa opponente ubicato in Putignano (BA) - eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Bari, atteso che la clausola derogatrice della competenza, prevista nel contratto, avrebbe necessitato, per la sua validità, non solo della specifica approvazione per iscritto ma anche della prova di un'apposita negoziazione tra le parti, come peraltro stabilito a mente dell'art. 34 D. Lgs. n. 206/2005 stante la qualità di consumatore in capo alla medesima opponente, esercente la professione di medico di base convenzionato ASL. Nel merito evidenziava che l'art. 5 della convenzione, titolato
“Esclusiva e penali”, non contemplava, quali condizioni per l'applicazione della penale, né la risoluzione né il recesso e che, nella fattispecie concreta, la dichiarazione della proprietaria di voler recedere dal contratto per poter vendere l'immobile, non accolta dalla controparte, era rimasta priva di effetti giuridici.
pagina 4 di 9 Adduceva quindi il mancato verificarsi della condizione sospensiva per la corresponsione della penale, non essendo, allo stato, intervenuta la vendita, e che, ad ogni buon conto, l'eventuale acquirente dell'immobile avrebbe potuto subentrare nel contratto de quo, circostanza quest'ultima idonea ad escludere il pagamento della penale. Chiedeva conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta sosteneva sussistere la competenza del
Tribunale di Siena in quanto la clausola derogatoria della competenza era stata oggetto di trattativa individuale e di specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione. Contestava altresì la qualità di consumatore in capo all'opponente la quale aveva agito unicamente per scopi di natura imprenditoriale e commerciale, ponendo a disposizione di una villa di lusso, pretendendo la CP_1 considerevole somma di € 26.000,00 quale minimo garantito per ogni stagione contrattuale. Nel merito, contestava che i contratti stipulati da Controparte_1 potevano dirsi redatti su moduli o formulari per esser frutto di analitica trattativa con le controparti;
che la previsione della penale per l'ipotesi di interruzione unilaterale anticipata del rapporto costituiva una forma di tutela in considerazione degli investimenti effettuati per ogni singolo immobile;
stigmatizzava, infine, il comportamento della la quale, in un primo momento, non aveva contestato Pt_1 la debenza della penale per limitarsi a significare di essere impossibilitata al pagamento a causa di difficoltà economiche. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta mediante collegamento audiovisivo, il giudice con riservata ordinanza, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto superfluo procedere all'interrogatorio formale dell'opponente, rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle sole produzioni documentali.
Preliminarmente giova ribadire l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, già dichiarata con la riservata ordinanza del
22.04.2025.
pagina 5 di 9 Ed invero, la clausola derogatoria della competenza risulta approvata, seppur cumulativamente alle altre clausole vessatorie, in calce al contratto
“specificatamente per iscritto” ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. con espresso richiamo al numero e al contenuto. A riguardo si osserva come la giurisprudenza abbia reiteratamente riconosciuto l'idoneità di tale tecnica redazionale (sottoscrizione in blocco delle condizioni generali di contratto) a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate allorquando il rinvio al numero delle clausole sia accompagnato anche da un richiamo, seppur sintetico, al contenuto di esse. “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (Cass. n. 17939/2018; in conformità Cass. n. 12739/2017 nonché la recente Cass. n. 4126/2024).
Ma anche a voler ritenere, in conformità alla tesi difensiva dell'opponente, la qualità di consumatore in capo alla , dovrebbe parimenti affermarsi la validità della Pt_1 clausola in questione ai sensi dell'art. 34 D. lgs. n. 206/2005 poichè oggetto di trattativa individuale.
Ed invero, nella convenzione privata del 19.06.2023 le parti danno atto che gli articoli richiamati in blocco con indicazione di numero e contenuto, tra cui quello che individua il Tribunale di Siena quale giudice competente per tutte le controversie nascenti dal contratto, “vengono approvati espressamente avendo costituito oggetto, previa analitica lettura degli stessi, di specifica trattativa tra le parti”.
Non risulta neppure addotto che tale dichiarazione sia stata sottoscritta inconsapevolmente dall'opponente né che quest'ultima sia incorsa in un errore essenziale ovvero sia stata vittima dell'inganno di controparte o di una sua imposizione.
Deve conseguentemente ritenersi la validità della clausola in questione e, per l'effetto, la competenza territoriale del giudice adito.
Passando al merito della vicenda, il credito vantato dalla trova la Controparte_1 propria ragione giustificatrice nell'art. 5 della convenzione, richiamato in blocco con l'indicazione del numero e del contenuto e oggetto di specifica trattativa tra le parti,
pagina 6 di 9 laddove è previsto: “…..Nel caso in cui il proprietario proceda alla vendita, alla locazione per periodi continuativi superiori alle quattro settimane dell'immobile o comunque, in caso di indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane, senza che abbia effettuato Controparte_1 prenotazioni, il proprietario verserà ad a titolo di penale una somma CP_1 forfetaria concordemente stabilita in euro 12.000,00.”
Ebbene, considerato il periodo di vigenza del contratto, dal 04.04.2024 al
03.01.2026, “con possibilità di locazioni dal 06.04.2025 al 25.10.2025 e dal
05.04.2025 al 25.10.2025” (art. 1), la comunicazione inviata dalla , avvenuta a Pt_1 mezzo PEC del 25.02.2024, di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale ha comportato “l'indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane” e pertanto il perfezionamento del presupposto per l'applicazione della penale pattuita pari a € 12.000,00.
E' pleonastico ricordare che il contratto ha forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1342 c.c e non può essere sciolto unilateralmente se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Nella fattispecie - non essendo possibile configurare la cessione del rapporto per mutuo dissenso, alla stregua del contenuto della missiva inviata in data 4.03.2024 con cui lungi dall'aderire al recesso della controparte, ha Controparte_1 provveduto alla richiesta di pagamento della penale – la manifestazione di volontà della proprietaria di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale ha comportato il verificarsi del presupposto per l'applicazione della penale ovverosia l'indisponibilità dell'immobile per un periodo continuativo superiore alle quattro settimane.
Inconferente diviene quindi l'assunto difensivo attoreo secondo cui non essendo ancora intervenuta la vendita difetterebbe il presupposto l'applicabilità della penale così come quello inerente la possibilità di trovare un acquirente disposto a subentrare nel contratto con atteso che la con la missiva del CP_1 Pt_1
25.02.2024 ha inteso liberarsi dal rapporto contrattuale prima di procedere alla vendita della villa (circostanza idonea ad escludere la possibilità di prosecuzione del rapporto col nuovo proprietario).
pagina 7 di 9 Deve piuttosto ritenersi che le parti, nell'ambito della loro autonomia, abbiano inteso rafforzare il vincolo contrattuale, da un lato, mediante la previsione a favore della concedente di un corrispettivo minimo garantito, indipendentemente dalle settimane effettivamente prenotate, di € 26.000,00 per ognuna delle due annualità di vigenza della convenzione (art. 2) e, dall'altro, attraverso la pattuizione di una penale, a favore di forfettariamente determinata in € 12.000,00 per l'ipotesi di CP_1 indisponibilità dell'immobile per fatto del proprietario e pertanto anche per recesso, facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 1373 c.c. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come quello in esame, suscettibile di essere subordinata al pagamento di un corrispettivo.
L'opposizione risulta pertanto infondata anche nel merito.
Non si ravvisano i presupposti della malafede o colpa grave necessari per l'accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità processuale aggravata avanzata da parte apposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non rilevando sul punto il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17897/2022; n. 11792/2018), e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, scaglione di valore da € 5.001 a € 26.000, tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisionale tenuto conto del numero e complessità delle questioni trattate nonchè dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 722/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 del c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso professionale oltre 15 % per spese generali,
CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
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