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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/08/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2128/2023, introdotta da: nata a [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GUASTAMACCHIA MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato in [...] il [...]., c.f. PA
. C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore Speciale Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) la figlia minore è affidata in via esclusiva, rafforzata, alla madre con collocazione abitativa Controparte_2 presso la dimora materna;
3) il signor dovrà provvedere al versamento di un contributo per il mantenimento della figlia, PA mediante un assegno mensile dell'importo di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ulteriormente si chiede di valutare l'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 cc, del sig. , sulla base dell'istruttoria esperita.” PA
Pag. 1 Per il curatore speciale:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale della presa in carico da parte del Pers Servizio di della minore e della madre con mantenimento degli interventi educativi e di sostegno opportuni valutare l'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cc e in ogni caso di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre CP_2 mantenere in ogni caso la collocazione di presso l'abitazione materna CP_2 disporre che eventuali incontri padre e figlia vengano ammessi solo se ritenuti rispondenti all'interesse della minore e in ogni caso con le modalità e le tempistiche ritenute opportune dal Servizio Sociale, tenendo conto anche della volontà della minore;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo un congruo contributo mensile, in misura non inferiore a quella già liquidata nel provvedimento del 08.08.24 (euro 150,00 mensili con decorrenza dal novembre 2023) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo delle spese straordinarie applicato presso il Tribunale di Novara.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.10.2023, diva il Tribunale di Novara avanzando Parte_1 domanda di separazione giudiziale. Rappresentava la ricorrente di aver contratto matrimonio in Neviano (LE) in data 12.8.1989, con
, atto trascritto alla parte II, serie A, nr. 21, anno 1989. PA
Dall'unione tra le parti nascevano i figli (30.7.1990), (12.10.1994) maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti e (8.7.2010) minorenne. CP_2 Dichiarava la ricorrente che, dall'anno 2015, veniva meno l'affetto coniugale e il resistente lasciava la casa coniugale trasferendosi in Puglia, presso indirizzo ignoto a parte ricorrente. La ricorrente lamentava la prolungata assenza di contatti e frequentazione tra il padre e i figli per oltre dieci anni al punto che , ad oggi, riconosce la madre come unica figura genitoriale. CP_2 Ancora, evidenziava come il resistente non contribuisse al mantenimento della minore e alle spese straordinarie. Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva che venisse disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente. A fronte del disinteresse del padre verso la figlia, nei confronti delle quale non manteneva più alcun rapporto, chiedeva, altresì, che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere presso un'abitazione popolare in Galliate (NO) perché dal 2020 il nucleo familiare è seguito dal 2020 dai Servizi Sociali;
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 11.6.2024, il Giudice verificata la regolarità della notifica a parte resistente ne dichiarava la contumacia. Il Giudice nominava il curatore speciale della minore l'avv. Elena Casolasco Controparte_2 del foro di Torino.
*
Pag. 2 Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 8.8.2024, il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre e il collocamento presso quest'ultima. Ha sospeso le visite tra Controparte_2 padre e figlia.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui PA all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata da parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda alla quale ha aderito anche il curatore PA speciale della minore, è opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave.
Pag. 3 Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sia meritevole di accoglimento. PA
Durante il corso del giudizio è emerso, invero, che il ha tenuto PA condotte tali da arrecare pregiudizio alla figlia minore Nello specifico, il resistente, che non si è CP_2 nemmeno costituito nel presente procedimento, dall'anno 2015 si è reso totalmente noncurante nei confronti della figlia, dimostrando un assoluto disinteresse nei confronti della stessa sia per quanto concerne il mantenimento della minore sia con riferimento alle visite con la medesima. Dall'istruttoria è riscontrabile, che non vede la figlia da dieci anni e, PA quindi, non si occupa minimamente della stessa, della gestione, dell'educazione, ponendo pertanto in essere la violazione dei diritti e doveri del figlio, come sancito espressamente dall'art. 315 bis c.c., nonché dall'art. 30 Cost. Il Tribunale ritiene dunque fondata la suddetta domanda, la cui fondatezza è avallata da quanto dedotto dal Curatore speciale. Come rilevato dalla Suprema Corte, infine, “la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa, per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare”. (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006).
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del
Pag. 4 genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per disporre l'affido super esclusivo della minore in favore della madre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa la progressiva indifferenza da parte del resistente nei confronti della minore, che trova conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio. In particolare, è emerso come non mantenga alcun serio ed PA apprezzabile contatto con la minore da, ormai, diversi anni. Ancora, non risulta che il resistente si sia mai interessato alla vita della minore né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. La circostanza, oltre ad essere stata rappresentata dalla ricorrente, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla figlia minorenne in sede di ascolto da parte del Curatore speciale. Da quanto riportato, è evidente che in relazione al resistente non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita della minore rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014
- est. Dott. Giuseppe Buffone). Per quanto concerne la madre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con la minore;
la quale è in grado di prendersi cura della figlia in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato la minore verso forme di rifiuto del padre. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per la minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali, va da sé che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta l'affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, presso cui resterà collocata, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Si dispone che la decisione in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio venga demandato esclusivamente alla ricorrente. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra il padre e la minore, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e della già detta comprovata noncuranza e trascuratezza dimostrata nei confronti della figlia.
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6. Sulla domanda di mantenimento Il Tribunale ritiene che, anche se il padre è decaduto dalla responsabilità genitoriale, lo stesso debba concorrere al mantenimento della minore. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita che il versi alla PA ricorrente in via indiretta, per il concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 150,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre.
7. Spese di lite Il resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, da versarsi in favore di parte ricorrente e di complessivi € 1904,50, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile, per l'attività svolta dal curatore, da versarsi a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Curatore speciale.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo a PA
(C.F. ) nato a [...] il [...] sulla figlia minore
[...] C.F._2
; Controparte_2
4. affida in via super esclusiva alla madre, con collocamento Controparte_2 presso quest'ultima;
5. dispone che serciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma Parte_1
3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
6. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di PA mantenimento per la figlia l'importo di 150,00 euro da Controparte_2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
Pag. 6 8. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre:
9. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di PA
, che liquida in € 3.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e Parte_1
CPA sull'imponibile; 10. condanna al pagamento delle spese di lite per l'attività PA svolta dal curatore, che liquida in € 1904,50, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile, da versarsi a carico dell'erario anticipatario.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2128/2023, introdotta da: nata a [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GUASTAMACCHIA MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato in [...] il [...]., c.f. PA
. C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore Speciale Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) la figlia minore è affidata in via esclusiva, rafforzata, alla madre con collocazione abitativa Controparte_2 presso la dimora materna;
3) il signor dovrà provvedere al versamento di un contributo per il mantenimento della figlia, PA mediante un assegno mensile dell'importo di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ulteriormente si chiede di valutare l'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 cc, del sig. , sulla base dell'istruttoria esperita.” PA
Pag. 1 Per il curatore speciale:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale della presa in carico da parte del Pers Servizio di della minore e della madre con mantenimento degli interventi educativi e di sostegno opportuni valutare l'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cc e in ogni caso di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre CP_2 mantenere in ogni caso la collocazione di presso l'abitazione materna CP_2 disporre che eventuali incontri padre e figlia vengano ammessi solo se ritenuti rispondenti all'interesse della minore e in ogni caso con le modalità e le tempistiche ritenute opportune dal Servizio Sociale, tenendo conto anche della volontà della minore;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo un congruo contributo mensile, in misura non inferiore a quella già liquidata nel provvedimento del 08.08.24 (euro 150,00 mensili con decorrenza dal novembre 2023) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo delle spese straordinarie applicato presso il Tribunale di Novara.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.10.2023, diva il Tribunale di Novara avanzando Parte_1 domanda di separazione giudiziale. Rappresentava la ricorrente di aver contratto matrimonio in Neviano (LE) in data 12.8.1989, con
, atto trascritto alla parte II, serie A, nr. 21, anno 1989. PA
Dall'unione tra le parti nascevano i figli (30.7.1990), (12.10.1994) maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti e (8.7.2010) minorenne. CP_2 Dichiarava la ricorrente che, dall'anno 2015, veniva meno l'affetto coniugale e il resistente lasciava la casa coniugale trasferendosi in Puglia, presso indirizzo ignoto a parte ricorrente. La ricorrente lamentava la prolungata assenza di contatti e frequentazione tra il padre e i figli per oltre dieci anni al punto che , ad oggi, riconosce la madre come unica figura genitoriale. CP_2 Ancora, evidenziava come il resistente non contribuisse al mantenimento della minore e alle spese straordinarie. Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva che venisse disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente. A fronte del disinteresse del padre verso la figlia, nei confronti delle quale non manteneva più alcun rapporto, chiedeva, altresì, che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere presso un'abitazione popolare in Galliate (NO) perché dal 2020 il nucleo familiare è seguito dal 2020 dai Servizi Sociali;
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 11.6.2024, il Giudice verificata la regolarità della notifica a parte resistente ne dichiarava la contumacia. Il Giudice nominava il curatore speciale della minore l'avv. Elena Casolasco Controparte_2 del foro di Torino.
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Pag. 2 Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 8.8.2024, il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre e il collocamento presso quest'ultima. Ha sospeso le visite tra Controparte_2 padre e figlia.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui PA all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata da parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda alla quale ha aderito anche il curatore PA speciale della minore, è opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave.
Pag. 3 Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sia meritevole di accoglimento. PA
Durante il corso del giudizio è emerso, invero, che il ha tenuto PA condotte tali da arrecare pregiudizio alla figlia minore Nello specifico, il resistente, che non si è CP_2 nemmeno costituito nel presente procedimento, dall'anno 2015 si è reso totalmente noncurante nei confronti della figlia, dimostrando un assoluto disinteresse nei confronti della stessa sia per quanto concerne il mantenimento della minore sia con riferimento alle visite con la medesima. Dall'istruttoria è riscontrabile, che non vede la figlia da dieci anni e, PA quindi, non si occupa minimamente della stessa, della gestione, dell'educazione, ponendo pertanto in essere la violazione dei diritti e doveri del figlio, come sancito espressamente dall'art. 315 bis c.c., nonché dall'art. 30 Cost. Il Tribunale ritiene dunque fondata la suddetta domanda, la cui fondatezza è avallata da quanto dedotto dal Curatore speciale. Come rilevato dalla Suprema Corte, infine, “la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa, per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare”. (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006).
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del
Pag. 4 genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per disporre l'affido super esclusivo della minore in favore della madre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa la progressiva indifferenza da parte del resistente nei confronti della minore, che trova conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio. In particolare, è emerso come non mantenga alcun serio ed PA apprezzabile contatto con la minore da, ormai, diversi anni. Ancora, non risulta che il resistente si sia mai interessato alla vita della minore né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. La circostanza, oltre ad essere stata rappresentata dalla ricorrente, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla figlia minorenne in sede di ascolto da parte del Curatore speciale. Da quanto riportato, è evidente che in relazione al resistente non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita della minore rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014
- est. Dott. Giuseppe Buffone). Per quanto concerne la madre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con la minore;
la quale è in grado di prendersi cura della figlia in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato la minore verso forme di rifiuto del padre. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per la minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali, va da sé che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta l'affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, presso cui resterà collocata, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Si dispone che la decisione in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio venga demandato esclusivamente alla ricorrente. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra il padre e la minore, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e della già detta comprovata noncuranza e trascuratezza dimostrata nei confronti della figlia.
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6. Sulla domanda di mantenimento Il Tribunale ritiene che, anche se il padre è decaduto dalla responsabilità genitoriale, lo stesso debba concorrere al mantenimento della minore. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita che il versi alla PA ricorrente in via indiretta, per il concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 150,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre.
7. Spese di lite Il resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, da versarsi in favore di parte ricorrente e di complessivi € 1904,50, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile, per l'attività svolta dal curatore, da versarsi a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Curatore speciale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo a PA
(C.F. ) nato a [...] il [...] sulla figlia minore
[...] C.F._2
; Controparte_2
4. affida in via super esclusiva alla madre, con collocamento Controparte_2 presso quest'ultima;
5. dispone che serciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma Parte_1
3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
6. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di PA mantenimento per la figlia l'importo di 150,00 euro da Controparte_2 versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
Pag. 6 8. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre:
9. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di PA
, che liquida in € 3.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e Parte_1
CPA sull'imponibile; 10. condanna al pagamento delle spese di lite per l'attività PA svolta dal curatore, che liquida in € 1904,50, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile, da versarsi a carico dell'erario anticipatario.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
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