Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2024, proposto da
Comune di Nardó, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 15079P del 10.9.2024 (MIC|MIC_SABAP-BR-LE|10/09/2024|0015079-P), trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto ha espresso parere contrario al mantenimento per il periodo invernale dei manufatti relativi al progetto di una idrosuperficie con annesso miniterminal su area comunale e demaniale per attività di diporto nautico in Nardò, Località Santa Maria al Bagno, sito in Via Lamarmora Alfonso SNC;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale di contenuto pure sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il Comune di Nardò ha impugnato la nota prot. 15079P del 10.9.2024, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto ha espresso parere contrario al mantenimento per il periodo invernale dei manufatti relativi al progetto di una idrosuperficie con annesso miniterminal su area comunale e demaniale per attività di diporto nautico in Nardò, Località Santa Maria al Bagno;
Premesso, altresì, che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- il Comune di Nardò partecipa “al programma di cooperazione transfrontaliera Grecia-Italia con il progetto “ SWAN – Enhancing regional transposrtation through Sustainable Water Aeredrome Network ”, ammesso a finanziamento per un importo totale di € 2.678.145,00”, che “mira alla realizzazione di una rete di idroscali sostenibili”;
- nell’ambito del predetto progetto, è stata conclusa la conferenza dei servizi “con esito favorevole alla realizzazione del progetto di idrosuperficie e relativo mini terminal nell'ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG GRECIA/ITALIA 2014/2020 Progetto SWAN”;
- in sede di conferenza di servizi, “la Soprintendenza poneva la condizione, n. 6, che relativamente ai manufatti (pedane camminamenti e strutture in elevato con elementi in legno e acciaio componibili e smontabili con ingombro massimo fino m. 3 di altezza) essi fossero rimossi durante il periodo invernale”, con la precisazione che « potrà essere presa in considerazione la possibilità, se richiesta espressamente e motivata dall’amministrazione comunale, di mantenere la pedana per le attività di valorizzazione e fruizione dell’area verde denominata Giardino Della Memoria »;
- l’Amministrazione Comunale di Nardò “nel quadro del detto obiettivo … ha realizzato l’Idrosuperficie con annesso Miniterminal (Progetto “SWAN”) sul litorale costiero di S.Maria al bagno - Lungomare N.Sauro”;
- l’infrastruttura “è posta principalmente su un’area comunale e, in virtù della consegna in uso delle aree del Demanio Marittimo … utilizza una porzione di area demaniale”;
- sull’area demaniale “sono presenti dei manufatti amovibili in legno e acciaio (pedana e camminamento) costituenti la fascia di connessione che agevola la libera fruizione dell’arenile anche a persone con disabilità motoria e collega il pontile d’imbarco posto nello specchio acqueo sul tratto di costa prospiciente”;
- ad oggi, “la struttura non ha ancora conseguito tutte le autorizzazioni all’esercizio … e pertanto nelle scorse stagioni sono stati attivati i soli servizi di InfoPoint”;
- in attesa “del perfezionamento delle autorizzazioni all’esercizio, il Comune di Nardò ha avviato le procedure per l’affidamento in concessione ad un gestore esterno”;
- nel corso delle indagini di mercato è emerso “l’interesse di operatori economici esteri per un uso della struttura non più legato esclusivamente alle attività turistiche, ma orientato principalmente ai collegamenti business con i paesi trans adriatici (Albania, Croazia), ed anche per attività di corriere postale”;
- pertanto, con istanza in data 22.1.2024 il Comune di Nardò ha chiesto “il mantenimento dei manufatti anzidetti anche nella stagione invernale …, ovvero per ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dall’art. 90 del P.P.T.R. Puglia approvato con D.G.R. n°176 del 16.2.2015 pubblicato sul BURP n° 40 del 23.3.2015, per il mantenimento degli aggregati edilizi di una idrosuperficie con annesso miniterminal realizzata per attività di diporto nautico”;
- la Commissione Locale per il paesaggio “ha espresso parere preventivo favorevole”;
- da parte sua la Soprintendenza, con nota prot. 13630P del 9.8.2024, ha comunicato preavviso di diniego, a cui ha fatto seguito la nota prot. 15079P del 10.9.2024, recante “ parere contrario al mantenimento dei manufatti in argomento per il periodo invernale ”, e quindi il diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
Rilevato che il predetto parere contrario al mantenimento annuale delle strutture, in disparte le premesse relative alla elencazione dei contenuti dell’originario titolo stagionale e alla descrizione delle relative prescrizioni, è essenzialmente motivato in ragione delle seguenti valutazioni:
- “ la struttura a servizio dell’idrosuperficie è composta da un sistema di pedane il legno su cui sono installati dei manufatti costituenti il Miniterminal per le attività di intrattenimento, formazione, informazione, di piccolo ristoro e di primo soccorso oltre alla fruizione dei servizi igienici per ospiti ed avventori, un terrazzo praticabile per il controllo delle operazioni di volo dalla struttura del miniterminal, oltre che un sistema di passerelle in legno a lieve pendenza di raccordo del terminal con il pontile galleggiante di imbarco/ sbarco; - l’intervento interferisce con gli ambiti derivanti dal Sistema delle Tutele di cui al PPTR e nello specifico: - BP Territori costieri - BP Immobili di notevole interesse pubblico DM 04.09.1975 DM 01.08.1985 - UCP Coni visuali - UCP Strade Panoramiche ”;
- “ nel territorio di Nardò esistono numerose concessioni demaniali su cui insistono gli aggregati degli stabilimenti balneari soggetti alle medesime condizioni, l’Amministrazione Comunale titolare di un intervento assimilabile tipologicamente alle strutture degli stabilimenti dovrebbe rappresentare un esempio virtuoso di ossequio delle disposizioni relative allo smontaggio stagionale, attesa anche l’attenta verifica che gli stessi Uffici comunali effettuano annualmente al termine della stagione estiva sulle concessioni private ”;
- “ l’aggregato edilizio si colloca lungo la Strada Panoramica, cosi come identificata quale UCP dal PPTR, che costituisce il lungomare di recente oggetto di riqualificazione paesaggistica da parte della stessa Amministrazione comunale e che in virtù della valenza paesaggistica del percorso da Santa Caterina, a Santa Maria al Bagno fini al sito della Montagna Spaccata la Scrivente Soprintendenza ha denegato la nuova realizzazione di n. 2 ulteriori stabilimenti balneari il cui progetto interferiva con le visuali percepibili dal percorso paesaggistico ”;
Rilevato, altresì, che il Comune di Nardò ha denunciato l’illegittimità del parere contrario espresso dalla Soprintendenza sotto i seguenti profili:
- la Soprintendenza, non considera “che l’attività di cui si prevede lo svolgimento presso la struttura SWAN non è una mera attrazione turistica, ma si configura come un vero e proprio servizio pubblico, il che sicuramente confligge con la limitazione d’uso stagionale”;
- dalle indagini di mercato è emerso “l’interesse di operatori economici esteri per un uso della struttura non più legato esclusivamente alle attività turistiche, ma orientato principalmente ai collegamenti business con i paesi trans adriatici (Albania, Croazia), ed anche per attività di corriere postale”, sicché l’assimilazione con gli stabilimenti balneari è “del tutto errata”;
- “la percezione panoramica che si ottiene percorrendo la rete urbana non è dismessa o attenuata dall’installazione perché inserita in un contesto edificato di tipo urbano e le visuali o gli scorci panoramici sono frammentati e si traggono indistinti dal contesto costruito (vedi anche documentazioni e fotoriproduzioni riportate negli elaborati grafici)”, sicché “i manufatti non occludono riferimenti di valore identitario e il cono visuale che li interessa”;
- in definitiva, i manufatti in questione “non trovano condizioni ostative stante la dimostrata idoneità, di luoghi e d’intenti, rispetto alle norme del PPTR Puglia, del PRC e del PCC; non compromettono l'integrità dei peculiari valori paesaggistici nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico culturali, delle aree comprese nel contesto urbano e nella perimetrazione dei coni visuali in cui si inseriscono; non trovano interferenze con lo strumento di pianificazione territoriale paesistica regionale ed in particolare rispettano gli indirizzi, le direttive di tutela e le prescrizioni di base previste dalle N.T.A. del PPTR vigente”;
- peraltro, “l’infrastruttura SWAN è ubicata in un contesto fortemente urbanizzato ed è stata collocata a ridosso di una costruzione esistente (che per molti aspetti ne assorbe consistenza e presenza) e in posizione molto defilata”;
Considerato che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Soprintendenza all’esito di un ragionamento sillogistico, assumendo che la struttura in questione sia “ assimilabile tipologicamente alle strutture degli stabilimenti ” balneari e che, quindi, per tale dirimente ragione, siano opponibili al relativo mantenimento annuale le medesime ragioni normalmente opposte alla realizzazione degli stabilimenti balneari;
- senonché, la Soprintendenza ha omesso di considerare che, se per gli stabilimenti balneari il divieto di mantenimento annuale può astrattamente costituire, in alcuni casi, un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi di riferimento, tenuto conto della natura esercitata nelle relative strutture, non altrettanto può dirsi nel caso di specie, avendo l’Amministrazione comunale puntualmente chiarito, nella relazione tecnica allegata alla istanza di mantenimento, la sostanziale inutilità di un atto di assenso limitato alla stagione estiva, a fronte dello svolgimento di un servizio a favore della collettività, che è necessariamente destinato a coprire l’intero anno solare, al fine di assicurare i collegamenti business con i paesi trans adriatici (Albania, Croazia), ed anche per attività di corriere postale;
- peraltro, il fatto che, in riferimento ad altre richieste di assenso al mantenimento annuale, sia stato precedentemente espresso parere negativo, non esentava comunque la Soprintendenza dal verificare puntualmente la possibilità di consentire il mantenimento annuale della infrastruttura di cui si discute, a fronte delle specifiche costruttive dei relativi manufatti, della concreta interazione con il territorio di riferimento, e delle nuove esigenze rappresentate dal Comune, dal momento che le valutazioni di merito sottese al mantenimento annuale delle strutture devono appuntarsi sulla soluzione progettuale di interesse dell’istante;
- invece, il parere in questione è stato espresso sulla scorta di formule stereotipate, senza l’adeguato apprezzamento del grado di edificazione del territorio circostante, delle effettive interazioni dei manufatti con le visuali di riferimento, delle caratteristiche che connotano il progetto e delle specifiche funzionali del relativo servizio, e comunque senza tener conto del fatto, pure di centrale rilevanza, che i manufatti di cui si discute impegnano uno spazio collocato a ridosso di una precedente struttura, in tal modo occupando un ingombro già interessato da una sagoma preesistente;
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il diniego al mantenimento annuale della struttura risulta inficiato per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
IL RO, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RO | NT AS |
IL SEGRETARIO