Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2023, proposto da
Eppendorf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fujifilm Healthcare Italia S.p.A., Ab Analitica S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente:
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Toscana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa EN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti con i quali è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché la determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 adottata dalla Regione Emilia Romagna, recante “ individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ”;
Considerato che con atto depositato in data 20 febbraio 2026 parte ricorrente – nel chiedere il passaggio in decisione della causa - ha rappresentato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, con il quale – a fronte dello stanziamento di un fondo per ripianare parzialmente il deficit di Regioni e Provincie Autonome per il periodo 2015-2018 e ridurre, quindi, parzialmente, la richiesta di gettito gravante sulle imprese fornitrici – è stata prevista la decurtazione del debito del 52% per le imprese che non avevano impugnato i provvedimenti di ripiano e per quelle che intendessero rinunciare al contenzioso già avviato, con scadenza per il relativo versamento fissata per il 23 novembre 2023, con espressa previsione che tale pagamento in misura ridotta avrebbe determinato l’estinzione del debito e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
Chiede, quindi, parte ricorrente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio avendo provveduto al versamento del 48% di quanto originariamente addebitato;
Considerato che, come da avviso reso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato al fascicolo di causa l’attestato della Regione Emilia-Romagna inerente l’avvenuto pagamento della domma decurtata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56;
Prevede, infatti, tale norma, che “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [ ]. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite ”.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinchè possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, devono ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Integrando l’esito della cessazione della materia del contendere una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale, e non risultando integrati – nella controversia in esame – tutti i presupposti per la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato alcun atto di accertamento regionale quanto al tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta prevista dalla citata norma, e non risultando alcuna comunicazione inviata in tal senso a questo Tribunale, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata da parte ricorrente, non può trovare favorevole esame;
Ritenuto, tuttavia, di dover prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, e ciò in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. n. 30 marzo 2023 n. 34 e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente, per cui nessuna residua utilità parte ricorrente potrebbe trarre dalla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame debba essere definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., non sussistendo i presupposti per l’integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative, nonché alla natura processuale dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Quater
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
Lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN ZZ |
IL SEGRETARIO