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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INDENNITA' DIVISA
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 862/2023, promossa da:
Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosa LOMBARDO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria l'8.3.2023, Parte_1 evocava in giudizio la , chiedendo la Controparte_2 condanna della medesima al pagamento di differenze retributive -pari ad euro 13.143,00 lorde- per il periodo intercorrente tra il 1.4.2017 al 24.11.2022; in particolare sosteneva che la non gli avesse corrisposto la cd. “Indennità divisa” prevista dal Regolamento CP_1
Aziendale;
- che si costituiva la convenuta, contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
La questione relativa all'indennità di tuta richiesta da una serie di infermieri in servizio presso il
Presidio Ospedaliero di LO assistiti dal medesimo dominus dall'odierno ricorrente con ricorsi del tutto analoghi a quello di cui oggi trattasi è stata graniticamente risolta dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria, anche riformando sentenze di questo Tribunale.
A tal proposito appare opportuno riportare integralmente le motivazioni della sentenza della
Corte Reggina del 7.2.2024, Pres. , , ben nota alle parti. Per_1 Per_2
1 “…Passando ad esaminare le censure sollevate alla motivazione del Tribunale nella parte in cui riconosce differenze a titolo di indennità di divisa, va anche rilevato che nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale.
Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro.
Si aggiungeva a ciò l'affermazione che << Tale principio è confermato nel Regolamento
Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze - assenze di codesta al Controparte_1 punto 1.7 – flessibilità pag. 11 dove è previsto che: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”. Considerato che in un anno di 365 giorni (con 52 domeniche e 32 giorni di ferie), i giorni utili ai fini della successiva quantificazione sono 281. Questi, moltiplicati per 30 minuti al giorno (15 per vestizione e 15 per svestizione) determinano 8430 minuti annui.>>.
In realtà, il contenuto del regolamento aziendale invocato che disciplina le presenze era riprodotto solo parzialmente in quanto nella parte dedicata a tale previsione, che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria, è previsto:<< Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente>>.
In ordine all'operatività temporale di tale regolamento che risulta nel testo prodotto emesso il
1/2/2016 con primo aggiornamento al 10/5/2016 e secondo aggiornamento al 6/9/2016, va chiarito che, nonostante agli atti non vi sia la delibera del Commissario Straordinario che ne disponga l'adozione, resta il fatto processuale – che definisce la non contestazione- che in primo grado l' non aveva negato che il regolamento fosse stato adottato, ma Controparte_1 aveva asserito unicamente che lo stesso poteva avere efficacia solo per il futuro, salva diversa volontà delle parti.
Poi circa il dato temporale dell'accorpamento delle due EN AN ( LO ed RC ) va detto, come si preciserà in seguito, che esso risale al gennaio 2012, sicché facendosi questione di un regolamento la cui operatività va fata risalire a non prima del 2016-2017 senza dubbio esso è ascrivibile alla neo formata CP_3
Ritornando all'efficacia temporale del regolamento va precisato in esso si legge << A partire dal 01 Ottobre 2016, l' intende riavviare, in Controparte_1
2 termini sperimentali, il servizio per la gestione delle presenze del personale dipendente attraverso il sistema software di cui è dotata. La fase sperimentale durerà sino alla data del
31/12/2016 e, dopo quella data, sarà a regime>>.
Ora, come si vede, a partire dall'ottobre 2016, in cui, secondo il testo di tale atto datoriale, la disciplina entrò in vigore inizialmente in via sperimentale, e poi, a regime dal gennaio 2017,
l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro, e dunque emergendo già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario.
Infatti, nella vigenza di tale regolamento aziendale, era disposto che i lavoratori dovessero vestire la divisa dopo avere proceduto alla marcatura segnatempo e svestirla prima, sicché ogni superamento dell'orario riscontrabile dai sistemi di rilevazione sarebbe stato automaticamente retribuito.
Se ne ricava che l aveva previsto che anche tale incombenza, di indossare o togliere CP_1 la divisa, era inclusa nel tempo lavorato da retribuire perché compresa fra l'una e l'altra marcatura oraria, e ciò sia nel caso in cui tale attività fosse stata contenuta nell'orario previsto per il turno, sia che ne avesse comportato il superamento (nel qual caso l'orario retribuitile o suscettibile di compensazione mediante riposi/recuperi sarebbe stato pari a 15 minuti in entrata e quindi minuti in uscita).
Dunque, premessa tale disciplina aziendale la cui operatività era dedotta dallo stesso lavoratore, sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
3 Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il << fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.>>( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma l'originario ricorrente non ha neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non ad una scelta elettiva del lavoratore.
Tale onere era quanto mai indispensabile considerato che l'esistenza di prescrizioni aziendali che imponevano che la marcatura dell'orario avvenisse prima delle operazioni di vestizione e dopo quelle di svestizione era dedotta (contra se) dallo stesso ricorrente con la produzione di un preciso regolamento aziendale che egli aveva dedotto potesse fondare il suo asserto indifferentemente per tutto il tempo oggetto di domanda e dunque anche per il periodo anteriore alla assunta vigenza di tale regolamento, con ciò volendo significare che la disciplina di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata.
Del pari, risulta inadeguato l'argomento sviluppato in appello dal lavoratore che ha sostenuto fosse sufficiente il richiamo, contenuto nel ricorso, a quanto previsto dall'art 16 del Contratto
Decentrato dell'ex AS di LO.
Ora, il contratto decentrato in questione, che risulta stipulato il 21 gennaio 2002, all'art.16 rubricato << DIVISE DEL PERSONALE>> prevede << L'Amministrazione si impegna a fornire a proprie spese al personale, cui durante l'orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di almeno due cambi annui, salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria Aziendale e convalidata dal
Direttore Generale. Ai dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale 118, personale della manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” non vale neppure esso a sostenere che l'abbigliamento di lavoro fosse indossato al di fuori dell'orario del turno e comunque di quello contabilizzato dall'Azienda ai fini retributivi.
Infatti, da esso si ricava al più che i lavoratori dovessero indossare la divisa sul lavoro (in realtà il contratto prescrive che al indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature>> - obbligo che trae fonte quindi
4 aliunde - il datore di lavoro debba fornire tali indumenti), ma ciò non necessariamente significa che dovessero farlo al di fuori dell'orario corrispondente al turno di servizio prestabilito.
Tutto ciò a trascurare che in base all'articolo 40 della legge regionale n.47 del 2011, adottato dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2011, (con cui si disponeva che: "All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
"se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di e n. 9 di LO avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso Controparte_1 la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di e, ove necessario, attraverso la Controparte_1 nomina dei commissari liquidatori delle EN preesistenti"») dal gennaio 2012 era avvenuto l'accorpamento dell'ex AS di LO nell'unica , per cui non si vede Controparte_2 come potesse richiamarsi tale contrattazione decentrata concordata dal precedente soggetto,
AS di LO, in riferimento a pretese maturate in epoca posteriore alla soppressione della stessa AS di LO e con capacità vincolante per il nuovo soggetto giuridico parte del rapporto di lavoro. Cont Tale questione, per altro, al di là della contestazione operata in appello dall , è rilevabile dal giudice emergendo la cessazione della AS di LO da disposizioni di rango primario, quale la legge regionale, per le quali vale il principio jura novit curia ed essendo evidente l'eterogeneità soggettiva fra il soggetto parte dell'accordo decentrato AS di LO e l'attuale parte del giudizio, , senza che alcuna difesa avesse svolto in proposito Controparte_2
'appellato in primo grado ai fini di sostenere la perdurante operatività e vincolatività di tale disciplina pattizia.
Ad ogni modo, si ribadisce, tale regolamentazione ha contenuto del tutto neutro.
Ne deriva che, anche in relazione al periodo antecedente all'ottobre 2016, per quanto rileva ai fini delle pretese contenute nei limiti della prescrizione, era preciso onere del lavoratore specificare quale fosse la regolamentazione dovuta a disposizioni datoriali, ma anche eventualmente prassi o circostanze di fatto, che imponessero ai lavoratori di procedere alla vestizione/svestizione della divisa prima dell'inizio e dopo la conclusione del turno di servizio.
Ciò avrebbe avuto effetti sul piano processuale e sostanziale.
Infatti, avrebbe consentito alla controparte di prendere posizione sul punto, ed al giudice, in difetto di difese specifiche del convenuto di affermare la non contestazione, condizione
(discendente dal principio di circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” ex art. 111 Cost., comma 2 v. ex multis Cass.
24198/2020) questa, che, in mancanza di allegazione, non si è verificata.
Inoltre, le (poche) allegazioni compiute dal ricorrente nell'atto introduttivo erano persino in contrasto con il suo assunto.
5 Infatti, la parte originaria ricorrente aveva, nella buona sostanza, ammesso che esistevano sistemi di rilevazione oraria, e ciò aveva fatto con il richiamo al regolamento aziendale che li prevedeva.
Per altro, in altra controversia avente ad oggetto la medesima questione e relativa ad un Con dipendente della stessa ( la cui motivazione si richiama ex art.118 disp. att in quanto la causa si inserisce nell'ambito di un preciso contezioso seriale connotato da svariati punti di contatto) aveva pure specificato che i dispositivi di rilevazione delle presenze erano ubicati in locali diversi dai reparti, in cui invece, si trovavano gli spogliatoi con ciò avvalorando la considerazione logica che necessariamente le operazioni di svestizione/vestizione avvenissero all'interno dell'orario segnato dai dispositivi marcatempo ( con ampia motivazione cui si rimanda).
Ora, in primo luogo, l'allegazione condotta a sostegno della pretesa costituita dall'esistenza un regolamento aziendale che definiva le modalità di vestizione/svestizione, al di là del profilo temporale di vigenza di tale disposizione datoriale, pure sollevato dalla controparte, importava che ove si fosse inteso affermare che la disciplina apprestata da tale atto fosse rimasta invariata rispetto a prima e dunque che le operazioni consistenti nell'indossare o dismettere la divisa fossero avvenute anche in precedenza secondo le modalità definite dal regolamento, quest'ultimo era, in verità, fonte di elementi contrari all'assunto del ricorrente.
Infatti, la necessità insita nel regolamento che l'orario di lavoro registrato dall'azienda fosse inclusivo di tali fasi per disposizione datoriale, e che la registrazione in entrata ed in uscita avvenisse prima della vestizione e dopo la svestizione, non consente di per sé di ritenere che vi fossero sforamenti non registrati e non remunerati, se non accompagnata da una allegazione in base alla quale i lavoratori agendo in violazione dello stesso regolamento, svolgessero tali operazioni prima della marcatura e viceversa dopo la marcatura andandosene.
Sicché tutto ciò evidenzia, in ultima analisi, non solo e non tanto la carenza dell'allegazione, indispensabile, e prova che la vestizione e la svestizione al di fuori dell'orario corrispondesse ad una determinazione datoriale e non ad una scelta autonoma del lavoratore, ma piuttosto la considerazione che ogni eventuale sforamento- nel caso, non provato- debba ritenersi esulante dal volere dell'Azienda e posto in essere invito et inscio domino come è ragionevole pensare laddove, come nel caso, esista una regolamentazione aziendale che imponga che tali attività debbano avvenire all'interno dell'orario registrato.
Nulla a quanto si è detto aggiunge la previsione dell'art.36 del CCNL del 1992 vigente fino alla nuova regolamentazione contrattuale apprestata nel 2018, nel disciplinare l'orario di lavoro ha solo fissato una disciplina generale dell'orario disponendo che <<l'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli tipo automatico. in casi particolari, modalità sostitutive e ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, relazione alle oggettive esigenze servizio delle strutture interessate.>>.
6 Tale contratto collettivo infatti non disponeva in ordine alle operazioni di vestizione/dismissione degli abiti da lavoro, pur rimarcando la necessità di controlli dell'orario, che il ricorrente non ha mai negato avvenissero, né vi è stata allegazione di fatti o descrizione di circostanze che possano fornire elementi di giudizio che consentano di ritenere che il datore di lavoro imponesse ai lavoratori di compiere le attività propedeutiche alla prestazione lavorativa fuori dall'ambito temporale segnato dal turno o comunque dell'orario retribuito;
pertanto, l'allegazione della parte resta del tutto carente e generica ed è insufficiente a sostenere, anche in via di presunzione, che tali operazioni precedessero e seguissero l'orario entro il quale la prestazione doveva essere resa dall'operatore sanitario e remunerato dall'azienda.
Per altro, pur a considerare che il regolamento aziendale fosse vigente solo dalla fine
2016/inizio 2017, resta il fatto per il tempo pregresso che, in difetto della prescrizione aziendale che disponesse apertamente o implicitamente nel senso che il lavoratore dovesse avere già indossato la divisa nel prendere servizio e dovesse toglierla solo dopo avere completato l'orario, ovvero della allegazione e prova una prassi autorizzata o tollerata dal datore di lavoro, l'asserto si rivela infondato.
Neppure l'argomento che l'avvicendamento del personale dei turni implicasse necessariamente lo sforamento – in alcuni casi illustrato dai lavoratori- si rivela idoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
La correttezza del complessivo argomentare che conduce alla decisione non è scalfito dal tenore dell'art.27 comma 11 del CCNL sanità del 2018 che prevede <<nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione le operazioni di vestizione svestizione, ragioni igiene sicurezza, avvenire all'interno sede lavoro, l'orario lavoro riconosciuto ricomprende fino 10 minuti complessivi destinati tali attività, tra entrata uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi accordi miglior favore essere>>), considerato che anche tale previsione richiede che il superamento dell'orario sia riscontrato dalle timbrature effettuate, e dunque, in ogni caso, ribadisce la necessità della dimostrazione della protrazione dell'orario di lavoro.
La domanda va, pertanto, rigettata”.
Mutatis, mutandis e facendo proprie tali condivisibili ed assolutamente consolidate argomentazioni giuridiche, appare evidente che la parte onerata non abbia fornito la prova dei
7 fatti posti a fondamento della propria domanda, non potendo l'ordine di esibizione -non condivisibilmente concesso dal primo giudice- supplire all'inerzia della parte onerata: ella, infatti, ben avrebbe potuto -come allegato dalla resistente- acquisire tramite il programma gestionale copia dei propri orari di ingresso e di uscita.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante il contrasto nella giurisprudenza di merito -anche di questo Tribunale-, possono venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/LO il 2/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
8
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INDENNITA' DIVISA
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 862/2023, promossa da:
Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosa LOMBARDO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria l'8.3.2023, Parte_1 evocava in giudizio la , chiedendo la Controparte_2 condanna della medesima al pagamento di differenze retributive -pari ad euro 13.143,00 lorde- per il periodo intercorrente tra il 1.4.2017 al 24.11.2022; in particolare sosteneva che la non gli avesse corrisposto la cd. “Indennità divisa” prevista dal Regolamento CP_1
Aziendale;
- che si costituiva la convenuta, contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
La questione relativa all'indennità di tuta richiesta da una serie di infermieri in servizio presso il
Presidio Ospedaliero di LO assistiti dal medesimo dominus dall'odierno ricorrente con ricorsi del tutto analoghi a quello di cui oggi trattasi è stata graniticamente risolta dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria, anche riformando sentenze di questo Tribunale.
A tal proposito appare opportuno riportare integralmente le motivazioni della sentenza della
Corte Reggina del 7.2.2024, Pres. , , ben nota alle parti. Per_1 Per_2
1 “…Passando ad esaminare le censure sollevate alla motivazione del Tribunale nella parte in cui riconosce differenze a titolo di indennità di divisa, va anche rilevato che nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale.
Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro.
Si aggiungeva a ciò l'affermazione che << Tale principio è confermato nel Regolamento
Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze - assenze di codesta al Controparte_1 punto 1.7 – flessibilità pag. 11 dove è previsto che: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”. Considerato che in un anno di 365 giorni (con 52 domeniche e 32 giorni di ferie), i giorni utili ai fini della successiva quantificazione sono 281. Questi, moltiplicati per 30 minuti al giorno (15 per vestizione e 15 per svestizione) determinano 8430 minuti annui.>>.
In realtà, il contenuto del regolamento aziendale invocato che disciplina le presenze era riprodotto solo parzialmente in quanto nella parte dedicata a tale previsione, che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria, è previsto:<< Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente>>.
In ordine all'operatività temporale di tale regolamento che risulta nel testo prodotto emesso il
1/2/2016 con primo aggiornamento al 10/5/2016 e secondo aggiornamento al 6/9/2016, va chiarito che, nonostante agli atti non vi sia la delibera del Commissario Straordinario che ne disponga l'adozione, resta il fatto processuale – che definisce la non contestazione- che in primo grado l' non aveva negato che il regolamento fosse stato adottato, ma Controparte_1 aveva asserito unicamente che lo stesso poteva avere efficacia solo per il futuro, salva diversa volontà delle parti.
Poi circa il dato temporale dell'accorpamento delle due EN AN ( LO ed RC ) va detto, come si preciserà in seguito, che esso risale al gennaio 2012, sicché facendosi questione di un regolamento la cui operatività va fata risalire a non prima del 2016-2017 senza dubbio esso è ascrivibile alla neo formata CP_3
Ritornando all'efficacia temporale del regolamento va precisato in esso si legge << A partire dal 01 Ottobre 2016, l' intende riavviare, in Controparte_1
2 termini sperimentali, il servizio per la gestione delle presenze del personale dipendente attraverso il sistema software di cui è dotata. La fase sperimentale durerà sino alla data del
31/12/2016 e, dopo quella data, sarà a regime>>.
Ora, come si vede, a partire dall'ottobre 2016, in cui, secondo il testo di tale atto datoriale, la disciplina entrò in vigore inizialmente in via sperimentale, e poi, a regime dal gennaio 2017,
l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro, e dunque emergendo già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario.
Infatti, nella vigenza di tale regolamento aziendale, era disposto che i lavoratori dovessero vestire la divisa dopo avere proceduto alla marcatura segnatempo e svestirla prima, sicché ogni superamento dell'orario riscontrabile dai sistemi di rilevazione sarebbe stato automaticamente retribuito.
Se ne ricava che l aveva previsto che anche tale incombenza, di indossare o togliere CP_1 la divisa, era inclusa nel tempo lavorato da retribuire perché compresa fra l'una e l'altra marcatura oraria, e ciò sia nel caso in cui tale attività fosse stata contenuta nell'orario previsto per il turno, sia che ne avesse comportato il superamento (nel qual caso l'orario retribuitile o suscettibile di compensazione mediante riposi/recuperi sarebbe stato pari a 15 minuti in entrata e quindi minuti in uscita).
Dunque, premessa tale disciplina aziendale la cui operatività era dedotta dallo stesso lavoratore, sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
3 Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il << fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.>>( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma l'originario ricorrente non ha neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non ad una scelta elettiva del lavoratore.
Tale onere era quanto mai indispensabile considerato che l'esistenza di prescrizioni aziendali che imponevano che la marcatura dell'orario avvenisse prima delle operazioni di vestizione e dopo quelle di svestizione era dedotta (contra se) dallo stesso ricorrente con la produzione di un preciso regolamento aziendale che egli aveva dedotto potesse fondare il suo asserto indifferentemente per tutto il tempo oggetto di domanda e dunque anche per il periodo anteriore alla assunta vigenza di tale regolamento, con ciò volendo significare che la disciplina di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata.
Del pari, risulta inadeguato l'argomento sviluppato in appello dal lavoratore che ha sostenuto fosse sufficiente il richiamo, contenuto nel ricorso, a quanto previsto dall'art 16 del Contratto
Decentrato dell'ex AS di LO.
Ora, il contratto decentrato in questione, che risulta stipulato il 21 gennaio 2002, all'art.16 rubricato << DIVISE DEL PERSONALE>> prevede << L'Amministrazione si impegna a fornire a proprie spese al personale, cui durante l'orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di almeno due cambi annui, salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria Aziendale e convalidata dal
Direttore Generale. Ai dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale 118, personale della manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” non vale neppure esso a sostenere che l'abbigliamento di lavoro fosse indossato al di fuori dell'orario del turno e comunque di quello contabilizzato dall'Azienda ai fini retributivi.
Infatti, da esso si ricava al più che i lavoratori dovessero indossare la divisa sul lavoro (in realtà il contratto prescrive che al indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature>> - obbligo che trae fonte quindi
4 aliunde - il datore di lavoro debba fornire tali indumenti), ma ciò non necessariamente significa che dovessero farlo al di fuori dell'orario corrispondente al turno di servizio prestabilito.
Tutto ciò a trascurare che in base all'articolo 40 della legge regionale n.47 del 2011, adottato dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2011, (con cui si disponeva che: "All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
"se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di e n. 9 di LO avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso Controparte_1 la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di e, ove necessario, attraverso la Controparte_1 nomina dei commissari liquidatori delle EN preesistenti"») dal gennaio 2012 era avvenuto l'accorpamento dell'ex AS di LO nell'unica , per cui non si vede Controparte_2 come potesse richiamarsi tale contrattazione decentrata concordata dal precedente soggetto,
AS di LO, in riferimento a pretese maturate in epoca posteriore alla soppressione della stessa AS di LO e con capacità vincolante per il nuovo soggetto giuridico parte del rapporto di lavoro. Cont Tale questione, per altro, al di là della contestazione operata in appello dall , è rilevabile dal giudice emergendo la cessazione della AS di LO da disposizioni di rango primario, quale la legge regionale, per le quali vale il principio jura novit curia ed essendo evidente l'eterogeneità soggettiva fra il soggetto parte dell'accordo decentrato AS di LO e l'attuale parte del giudizio, , senza che alcuna difesa avesse svolto in proposito Controparte_2
'appellato in primo grado ai fini di sostenere la perdurante operatività e vincolatività di tale disciplina pattizia.
Ad ogni modo, si ribadisce, tale regolamentazione ha contenuto del tutto neutro.
Ne deriva che, anche in relazione al periodo antecedente all'ottobre 2016, per quanto rileva ai fini delle pretese contenute nei limiti della prescrizione, era preciso onere del lavoratore specificare quale fosse la regolamentazione dovuta a disposizioni datoriali, ma anche eventualmente prassi o circostanze di fatto, che imponessero ai lavoratori di procedere alla vestizione/svestizione della divisa prima dell'inizio e dopo la conclusione del turno di servizio.
Ciò avrebbe avuto effetti sul piano processuale e sostanziale.
Infatti, avrebbe consentito alla controparte di prendere posizione sul punto, ed al giudice, in difetto di difese specifiche del convenuto di affermare la non contestazione, condizione
(discendente dal principio di circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” ex art. 111 Cost., comma 2 v. ex multis Cass.
24198/2020) questa, che, in mancanza di allegazione, non si è verificata.
Inoltre, le (poche) allegazioni compiute dal ricorrente nell'atto introduttivo erano persino in contrasto con il suo assunto.
5 Infatti, la parte originaria ricorrente aveva, nella buona sostanza, ammesso che esistevano sistemi di rilevazione oraria, e ciò aveva fatto con il richiamo al regolamento aziendale che li prevedeva.
Per altro, in altra controversia avente ad oggetto la medesima questione e relativa ad un Con dipendente della stessa ( la cui motivazione si richiama ex art.118 disp. att in quanto la causa si inserisce nell'ambito di un preciso contezioso seriale connotato da svariati punti di contatto) aveva pure specificato che i dispositivi di rilevazione delle presenze erano ubicati in locali diversi dai reparti, in cui invece, si trovavano gli spogliatoi con ciò avvalorando la considerazione logica che necessariamente le operazioni di svestizione/vestizione avvenissero all'interno dell'orario segnato dai dispositivi marcatempo ( con ampia motivazione cui si rimanda).
Ora, in primo luogo, l'allegazione condotta a sostegno della pretesa costituita dall'esistenza un regolamento aziendale che definiva le modalità di vestizione/svestizione, al di là del profilo temporale di vigenza di tale disposizione datoriale, pure sollevato dalla controparte, importava che ove si fosse inteso affermare che la disciplina apprestata da tale atto fosse rimasta invariata rispetto a prima e dunque che le operazioni consistenti nell'indossare o dismettere la divisa fossero avvenute anche in precedenza secondo le modalità definite dal regolamento, quest'ultimo era, in verità, fonte di elementi contrari all'assunto del ricorrente.
Infatti, la necessità insita nel regolamento che l'orario di lavoro registrato dall'azienda fosse inclusivo di tali fasi per disposizione datoriale, e che la registrazione in entrata ed in uscita avvenisse prima della vestizione e dopo la svestizione, non consente di per sé di ritenere che vi fossero sforamenti non registrati e non remunerati, se non accompagnata da una allegazione in base alla quale i lavoratori agendo in violazione dello stesso regolamento, svolgessero tali operazioni prima della marcatura e viceversa dopo la marcatura andandosene.
Sicché tutto ciò evidenzia, in ultima analisi, non solo e non tanto la carenza dell'allegazione, indispensabile, e prova che la vestizione e la svestizione al di fuori dell'orario corrispondesse ad una determinazione datoriale e non ad una scelta autonoma del lavoratore, ma piuttosto la considerazione che ogni eventuale sforamento- nel caso, non provato- debba ritenersi esulante dal volere dell'Azienda e posto in essere invito et inscio domino come è ragionevole pensare laddove, come nel caso, esista una regolamentazione aziendale che imponga che tali attività debbano avvenire all'interno dell'orario registrato.
Nulla a quanto si è detto aggiunge la previsione dell'art.36 del CCNL del 1992 vigente fino alla nuova regolamentazione contrattuale apprestata nel 2018, nel disciplinare l'orario di lavoro ha solo fissato una disciplina generale dell'orario disponendo che <<l'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli tipo automatico. in casi particolari, modalità sostitutive e ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, relazione alle oggettive esigenze servizio delle strutture interessate.>>.
6 Tale contratto collettivo infatti non disponeva in ordine alle operazioni di vestizione/dismissione degli abiti da lavoro, pur rimarcando la necessità di controlli dell'orario, che il ricorrente non ha mai negato avvenissero, né vi è stata allegazione di fatti o descrizione di circostanze che possano fornire elementi di giudizio che consentano di ritenere che il datore di lavoro imponesse ai lavoratori di compiere le attività propedeutiche alla prestazione lavorativa fuori dall'ambito temporale segnato dal turno o comunque dell'orario retribuito;
pertanto, l'allegazione della parte resta del tutto carente e generica ed è insufficiente a sostenere, anche in via di presunzione, che tali operazioni precedessero e seguissero l'orario entro il quale la prestazione doveva essere resa dall'operatore sanitario e remunerato dall'azienda.
Per altro, pur a considerare che il regolamento aziendale fosse vigente solo dalla fine
2016/inizio 2017, resta il fatto per il tempo pregresso che, in difetto della prescrizione aziendale che disponesse apertamente o implicitamente nel senso che il lavoratore dovesse avere già indossato la divisa nel prendere servizio e dovesse toglierla solo dopo avere completato l'orario, ovvero della allegazione e prova una prassi autorizzata o tollerata dal datore di lavoro, l'asserto si rivela infondato.
Neppure l'argomento che l'avvicendamento del personale dei turni implicasse necessariamente lo sforamento – in alcuni casi illustrato dai lavoratori- si rivela idoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
La correttezza del complessivo argomentare che conduce alla decisione non è scalfito dal tenore dell'art.27 comma 11 del CCNL sanità del 2018 che prevede <<nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione le operazioni di vestizione svestizione, ragioni igiene sicurezza, avvenire all'interno sede lavoro, l'orario lavoro riconosciuto ricomprende fino 10 minuti complessivi destinati tali attività, tra entrata uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi accordi miglior favore essere>>), considerato che anche tale previsione richiede che il superamento dell'orario sia riscontrato dalle timbrature effettuate, e dunque, in ogni caso, ribadisce la necessità della dimostrazione della protrazione dell'orario di lavoro.
La domanda va, pertanto, rigettata”.
Mutatis, mutandis e facendo proprie tali condivisibili ed assolutamente consolidate argomentazioni giuridiche, appare evidente che la parte onerata non abbia fornito la prova dei
7 fatti posti a fondamento della propria domanda, non potendo l'ordine di esibizione -non condivisibilmente concesso dal primo giudice- supplire all'inerzia della parte onerata: ella, infatti, ben avrebbe potuto -come allegato dalla resistente- acquisire tramite il programma gestionale copia dei propri orari di ingresso e di uscita.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante il contrasto nella giurisprudenza di merito -anche di questo Tribunale-, possono venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/LO il 2/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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