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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1895/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17006/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039086987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1341/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso, il ricorrente come sopra rapp.to, dom.to e difeso CHIEDE All'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli adita affinché, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, Voglia, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI a) sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione della Cartella di Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
b) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da parte opposta e quindi il diritto della Regione Campania in uno al
Concessionario, a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto alla Cartella di
Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, (in uno all'avviso di accertamento n. 064131195948 asseritamente notificato il 21.08.2023, prodromico alla Cartella di pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024) e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata Cartella di Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, non sono dovuti dal sig. Ricorrente_1 per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
c) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, ed in particolare per inesistenza del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della Cartella di Pagamento de quo;
d) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
e) condannare le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario.
Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese.
Si formula espressa riserva di produrre motivi e documentazione aggiuntivi, anche in relazione al comportamento processuale della controparte.
Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione In virtù di quanto premesso e considerato, la Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata difesa e domiciliata;
chiede che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti conclusioni
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari.
Ufficio resistente Regione Campania Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia Delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, la cartella di pagamento che in data 27.07.2025, è stata notificata, al sig. Ricorrente_1 Cartella di Pagamento n.
02820250039086987000, a mezzo pec, mediante la quale le veniva intimato di pagare la somma di € 364,94 per Tassa automobilistica 2020 (di cui € 255,84 per capitale;
€ 20,47 per interessi;
€ 76,75 per sanzione;
€ 6,00 per altri oneri;
€ 5,88 per spese di notifica) in qualità di
Targa_1proprietario del veicolo con targa;
che le somme sarebbero dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 064131195948 asseritamente notificato il 21.08.2023 (indicato ma non allegato); che il veicolo targato Targa_1 è stato immatricolato in data 15.10.2012; che il sig. Ricorrente_1 in data 29.11.2019 ha regolarmente pagato il bollo auto anno 2020
Targa_1sul veicolo di sua proprietà targato (cfr. ricevuta che si allega). L'istante, quindi non ha alcun debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riscossione in quanto i presunti crediti vantati ed incorporati nella presunta cartella esattoriale (contestata) per la riscossione a mezzo del ruolo sono da considerarsi inesistenti perché mai conosciuti e comunque, oggi il diritto di credito, vantato ed oggetto di decadenza è irrimediabilmente prescritto.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti conclusioni:
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari. La Regione Campania chiedeva a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione
Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione in udienza, dopo il deposito di memorie illustrative, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore
(Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
A fronte della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della resistente ADER e della Regione interessata provare l'esistenza e la rituale notifica di tale pregresso atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di Riscossione che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale ogni pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
Inesistenza del credito - Pagamento bollo auto 2020
Il ricorrente ha dimostrato (cfr. Ricevuta di pagamento bollo auto anno 2020, certificato di
Targa_1immatricolazione veicolo e atto di vendita veicolo tg. , già prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso de quo) di aver tempestivamente versato alla Regione
Campania l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo tg. EN669XF, di cui oggi si chiede la ripetizione. La Regione Campania e l'Agenzia Riscossione non hanno contestato né il pagamento dedotto né la relativa documentazione prodotta e dunque, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, trattasi di circostanza non contestata e dunque pacificamente ammessa ed acquisita alla realtà processuale.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di pagamento è infondata e la cartella di pagamento è illegittima, stante l'inesistenza del credito adito e va pertanto annullata alla stregua dei motivi di cui in premessa.
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto delle ragioni della domanda e dell'esito del giudizio, del ruolo e dei compiti dell'ente di riscossione costituito, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17006/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039086987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1341/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso, il ricorrente come sopra rapp.to, dom.to e difeso CHIEDE All'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli adita affinché, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, Voglia, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI a) sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione della Cartella di Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
b) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da parte opposta e quindi il diritto della Regione Campania in uno al
Concessionario, a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto alla Cartella di
Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, (in uno all'avviso di accertamento n. 064131195948 asseritamente notificato il 21.08.2023, prodromico alla Cartella di pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024) e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata Cartella di Pagamento n. 02820250039086987000, notificata, a mezzo pec in data 27.07.2024, non sono dovuti dal sig. Ricorrente_1 per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
c) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, ed in particolare per inesistenza del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della Cartella di Pagamento de quo;
d) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
e) condannare le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario.
Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese.
Si formula espressa riserva di produrre motivi e documentazione aggiuntivi, anche in relazione al comportamento processuale della controparte.
Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione In virtù di quanto premesso e considerato, la Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata difesa e domiciliata;
chiede che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti conclusioni
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari.
Ufficio resistente Regione Campania Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia Delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, la cartella di pagamento che in data 27.07.2025, è stata notificata, al sig. Ricorrente_1 Cartella di Pagamento n.
02820250039086987000, a mezzo pec, mediante la quale le veniva intimato di pagare la somma di € 364,94 per Tassa automobilistica 2020 (di cui € 255,84 per capitale;
€ 20,47 per interessi;
€ 76,75 per sanzione;
€ 6,00 per altri oneri;
€ 5,88 per spese di notifica) in qualità di
Targa_1proprietario del veicolo con targa;
che le somme sarebbero dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 064131195948 asseritamente notificato il 21.08.2023 (indicato ma non allegato); che il veicolo targato Targa_1 è stato immatricolato in data 15.10.2012; che il sig. Ricorrente_1 in data 29.11.2019 ha regolarmente pagato il bollo auto anno 2020
Targa_1sul veicolo di sua proprietà targato (cfr. ricevuta che si allega). L'istante, quindi non ha alcun debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riscossione in quanto i presunti crediti vantati ed incorporati nella presunta cartella esattoriale (contestata) per la riscossione a mezzo del ruolo sono da considerarsi inesistenti perché mai conosciuti e comunque, oggi il diritto di credito, vantato ed oggetto di decadenza è irrimediabilmente prescritto.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo che l'On. autorità giudiziaria adita, disattesa ogni avversa richiesta, emetta le seguenti conclusioni:
1. Rigettare le domande formulate per le considerazioni svolte in narrativa;
2. Con vittoria di spese diritti e onorari. La Regione Campania chiedeva a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione
Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione in udienza, dopo il deposito di memorie illustrative, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore
(Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
A fronte della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della resistente ADER e della Regione interessata provare l'esistenza e la rituale notifica di tale pregresso atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di Riscossione che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale ogni pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
Inesistenza del credito - Pagamento bollo auto 2020
Il ricorrente ha dimostrato (cfr. Ricevuta di pagamento bollo auto anno 2020, certificato di
Targa_1immatricolazione veicolo e atto di vendita veicolo tg. , già prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso de quo) di aver tempestivamente versato alla Regione
Campania l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo tg. EN669XF, di cui oggi si chiede la ripetizione. La Regione Campania e l'Agenzia Riscossione non hanno contestato né il pagamento dedotto né la relativa documentazione prodotta e dunque, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, trattasi di circostanza non contestata e dunque pacificamente ammessa ed acquisita alla realtà processuale.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di pagamento è infondata e la cartella di pagamento è illegittima, stante l'inesistenza del credito adito e va pertanto annullata alla stregua dei motivi di cui in premessa.
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto delle ragioni della domanda e dell'esito del giudizio, del ruolo e dei compiti dell'ente di riscossione costituito, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola