Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1895
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della pretesa

    La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, escludendo la necessità di esaminare ulteriormente i motivi di ricorso.

  • Accolto
    Inesistenza del credito

    La Corte ha ritenuto provato il pagamento del bollo auto per l'anno 2020 da parte del ricorrente e ha considerato non contestata tale circostanza dalle parti resistenti. Di conseguenza, ha ritenuto la richiesta di pagamento infondata e la cartella illegittima per inesistenza del credito.

  • Accolto
    Prescrizione o decadenza del tributo

    Non essendo stata fornita prova della valida notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cartella impugnata è stata considerata il primo atto con cui la pretesa è stata esercitata, maturando quindi la prescrizione o decadenza triennale.

  • Accolto
    Ordine di ottemperanza al concessionario

    L'accoglimento delle altre doglianze ha comportato l'annullamento dell'atto impugnato, implicando la cancellazione del ruolo.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese sono state compensate integralmente tra le parti costituite, tenuto conto delle ragioni della domanda, dell'esito del giudizio e del ruolo dell'ente di riscossione.

  • Rigettato
    Istanza gradata per pagamento ridotto

    L'accoglimento del ricorso principale ha reso superflua l'esamina di questa istanza gradata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1895
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1895
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo