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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 943 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 18 novembre 2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. LA MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 24/05/2021 al n. 943 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1045/2021 pubblicata in data 19/04/2021 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. CORSARO LAURA, Parte_1 come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall'Avv. LOSSO FEDERICA., come CP_1
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - confermate le parti della sentenza impugnata non censurate, accogliere per i tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto, con ogni conseguenziale pronuncia, e, per l'effetto, in parziale riforma - nei punti indicati nella parte motiva - della sentenza n. 1045/2021 emessa, all'esito del giudizio r.g. n. 18174/2017, dal Tribunale di Firenze in data 16.4.2021, pubblicata il 19.4.2021 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in prime cure che di seguito si riportano:“in via istruttoria, - ammettere tutte le altre istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione e nella propria memoria ex art. 183, c.6, n. 2;nel merito,- accertare e dichiarare che le somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari di cui all'atto di citazione provenienti dai rapporti in essere presso Fideuram s.p.a. fino al luglio 2016, e cointestati alle parti, sono al 50% di proprietà della sig.ra
[...] contitolare degli stessi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, Parte_1 che la quota parte, pari al 50%, del ricavato delle somme investite mediante la sottoscrizione dei fondi cointestati –considerandone anche gli incassi periodici – e la quota parte, pari al 50%, delle somme trasferite dal conto corrente cointestato sul conto corrente intestato al solo sig. nell'esatta somma che CP_1 verrà accertata anche a mezzo di idonea CTU – che si chiede – sono state indebitamente trattenute dal sig. e che devono essere quindi CP_1 restituite alla sig.ra - per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 [...] a restituire le somme suindicate CP_1 Parte_1 pertinenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato infine l'inadempimento del sig. all'impegno sottoscritto in data CP_1 12.7.2016 nei confronti della moglie di lasciare investite secondo la gestione del promotore finanziario la somma di circa €130.000,00 proveniente Parte_2 dal fondo Fonditalia 514362.01.610) sottoscritto da entrambi, condannare lo stesso sig. al risarcimento dei danni CP_1 conseguentemente subiti dalla sig.ra nella misura che sarà Parte_1 accertata e determinata in corso di causa;
- in denegata ipotesi, e per mero scrupolo difensivo, si chiede inoltre che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata come dovuta almeno la metà della somma di cui all'impegno sottoscritto dai sigg.ri e CP_1 [...] in data 12.7.2016 – pari a €65.284,69 –, confermando l'ordinanza Parte_1 ex art 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa, Voglia condannare lo stesso sig. a restituire alla sig.ra la detta somma;
- il tutto comunque CP_1 Parte_1 essi e rivalutazione m ì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche della fase cautelare nonché della fase attuativa del sequestro e con condanna del sig. anche ex art.96 CP_1 c.p.c..”e conseguentemente - disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato anche in primo grado per tutti i motivi esposti nell'atto di appello;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e oltre al rimborso per spese generali, IVA e CAP come per legge, anche della fase cautelare nonché della fase attuativa del sequestro e relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. anche ex art. 96 c.p.c..”; CP_1 per l'appellato: “voglia: - nel merito: rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato e comunque non provato e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase cautelare, nella misura di giustizia;
- in via istruttoria: rigettare le istanze dell'appellante, per i motivi esposti.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - proponeva appello avverso la sentenza n. 1045/2021 del Parte_1
Tribunale di Firenze che, in parziale accoglimento della richiesta dalla medesima avanzata, condannava al pagamento in suo favore della somma CP_1 di € 65.284,69, oltre interessi legali.
La sentenza definiva il giudizio introdotto da al fine di Parte_1 accertare la contitolarità al 50% delle somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari cointestati alla medesima ed all'ex coniuge e CP_1 di quelle depositate sul conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso la
Banca Fideuram. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 rappresentava che la parti avevano contrato matrimonio il 19.7.2003 in regime di separazione dei beni. Durante il matrimonio il aveva manifestato CP_1 grande disponibilità economica, riservando atti di continua generosità alla
2 moglie e ai figli di lei. Precisava che per le necessità familiari, i coniugi utilizzavano un conto corrente (n. 4521 presso Banca MPS) intestato al solo sul quale la moglie aveva la delega a operare e una sua carta CP_1 bancomat.
Nel novembre 2011, i coniugi avevano acquistato insieme alcuni prodotti finanziari quali il Fidelity Funds ed il Controparte_2
Successivamente, nel dicembre 2011, avevano aperto il conto corrente cointestato n. 66/445252 presso la Fideuram.
Il matrimonio era entrato in crisi dopo che la medesima aveva Parte_1 scoperto, il 20.4.2016, che il marito intratteneva una relazione extraconiugale.
Affermava che, a seguito della crisi, il ad insaputa della moglie e pochi CP_1 giorni dopo, il 2.5.2016, aveva dato ordine di liquidare i fondi cointestati presso
Fideuram, ottenendo l'accredito sul suo conto esclusivo e svuotando completamente il conto corrente cointestato.
In seguito al tentativo della medesima di bloccare le operazioni, tramite diffida legale, i coniugi avevano sottoscritto un impegno il 12.7.2016. Tale scrittura prevedeva che le somme derivanti dalla liquidazione del Fondo Fonditalia di circa €130.000,00, l'ultimo rimasto cointestato, dovessero rimanere investite per almeno due anni, senza prelievi non consensuali. Con tale accordo, aveva richiesto lo sblocco del conto esclusivo del marito. Parte_1
Sosteneva parte attrice che il aveva contravvenuto a tale impegno, CP_1 disinvestendo arbitrariamente anche tale somma e reinvestendola in fondi di sua titolarità esclusiva.
La stessa aveva quindi intrapreso un giudizio cautelare ante causam ed era stata autorizzata il 5.12.2017 al sequestro conservativo dei beni di fino alla CP_1 concorrenza di € 240.944,19. La lamentava altresì che Parte_1 CP_1 aveva attuato misure per vanificare i provvedimenti cautelari, spostando le somme e rendendole irrintracciabili
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare che le somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari cointestati erano al 50% di sua proprietà, con conseguente condanna del alla restituzione della sua CP_1 quota. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni per l'inadempimento all'impegno sottoscritto il 12.7.2016. si costituiva in giudizio, rivendicando la piena proprietà CP_1 di tutte le somme, in quanto frutto dei suoi risparmi personali. Sosteneva che non aveva mai inteso effettuare una donazione, e che la cointestazione aveva
3 avuto il solo scopo pratico di agevolare la moglie in caso di sua impossibilità o premorienza. Eccepiva inoltre il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771
c.c. per le somme accreditate successivamente all'apertura del conto, avvenuta senza provvista.
Il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda, condannava il al pagamento di € 65.284,69, oltre interessi legali, CP_1 somma che derivava unicamente dall'impegno sottoscritto il 12.7.2016 relativo al Fondo Fonditalia.
Rigettava le restanti domande, dichiarando l'inefficacia del sequestro conservativo per la parte eccedente la condanna e compensava integralmente le spese del giudizio, ritenendo sussistente la soccombenza reciproca, in quanto la domanda era stata accolta nella misura di circa un quarto (1/4).
A fondamento della decisione il Giudice osservava che l'articolo 1298 c.c. stabilisce una presunzione semplice di contitolarità delle somme in un conto cointestato, superabile mediante la prova della riconducibilità delle somme stesse a una diversa proporzione.
Il Tribunale riteneva superata la presunzione di contitolarità, emergendo dalla documentazione bancaria che sul conto cointestato erano sempre confluite somme derivanti da risparmi e investimenti personali riferibili al solo CP_1
In particolare, si trattava della somma di €62.164,20 proveniente da investimenti eseguiti prima dell'apertura del conto comune e addebitati sul conto esclusivo di e della somma di €469.000,00 proveniente dalla CP_1 liquidazione di un Hedge Fund, nel quale aveva investito la quasi CP_1 totalità del proprio patrimonio
Il Giudice considerava altresì pacifica la circostanza che le somme fossero di integrale pertinenza del solo in quanto l'attrice non aveva mai CP_1 affermato che si trattasse di denaro proprio, nemmeno in parte.
Quanto alla donazione indiretta, il Tribunale sosteneva che la cointestazione non costituiva in re ipsa prova della natura donativa, occorrendo la prova della esistenza di un esclusivo animus donandi in capo al proprietario del denaro al momento della cointestazione. Tale prova era ritenuta necessaria anche per i versamenti e gli investimenti successivi, vigendo il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c..
Il Giudice di prime cure riscontrava un elemento dimostrativo dell'intento liberale unicamente nell'impegno sottoscritto il 12.7.2016, relativo al fondo
Fonditalia, ritenendo che l'impegno valesse a comprovare il preesistente intento
4 di di attribuire il 50% di quelle somme a titolo di liberalità senza poter CP_1 attribuire con sufficiente certezza un significato ricognitivo per tutte le restanti somme, poiché l'accordo era limitato solo a determinate cifre.
Infine, pur accertando l'inadempimento del all'impegno del 12.7.2016, CP_1 il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno in assenza della la prova del danno stesso, non essendo stato dimostrato in che modo le somme sarebbero state investite dal promotore finanziario
Avvero la sentenza proponeva appello articolato sui Parte_1 seguenti motivi:
- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. - Incompletezza ed erroneità delle informazioni acquisite: L'appellante lamentava che la ricostruzione in fatto operata dal primo
Giudice era incompleta ed errata, basandosi su circostanze solo affermate dal convenuto, contestate e non provate, e su documentazione non probante.
Evidenziava che: la documentazione depositata dal sulla cui base il CP_1
Giudice aveva fondato la decisione, non recava indicazione dei conti correnti sui quali i portafogli finanziari si appoggiavano;
non era stata affatto provata la circostanza, peraltro contestata dall'attrice, che il non detenesse altro CP_1 conto all'infuori di quello cointestato presso la Fideuram;
la documentazione prodotta dal era risultata prevalentemente incompleta, in buona parte CP_1 illeggibile o parzialmente illeggibile, più volte ripetuta e priva di valore probatorio, in quanto, tra l'altro, era stata integrata con indicazioni e trascrizioni a mano dello stesso e non costituente rendicontazione ufficiale della CP_1 banca. Il non aveva dunque assolto all'onere di provare l'esclusiva CP_1 titolarità delle somme.
- Mancata astensione dal controllo probatorio di un fatto non contestato che avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente: Il Tribunale aveva omesso di considerare la mancata contestazione da parte di della contitolarità CP_1 delle somme relative ai fondi d'investimento cointestati. Tale circostanza, in base all'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto essere ritenuta pacifica.
- Errata valutazione circa una circostanza ritenuta pacifica ma da ritenere invece controversa: Il Giudice aveva errato nel ritenere pacifica la pertinenza integrale delle somme al solo sulla base del fatto che l'attrice non aveva mai CP_1 affermato che si trattasse di denaro proprio. L'appellante sosteneva che la presunzione legale di cui all'art. 1298 c.c. escludeva il suo onere probatorio. Non doveva quindi affermare la che si trattava di denaro suo perché Parte_1 rivendicava le somme oggetto di causa in virtù di una presunzione legale.
5 Spettava invece al l'onere della prova dell'esclusiva sua pertinenza CP_1 delle somme del conto cointestato e, mancando la rigorosa sua prova contraria, il Giudice avrebbe dovuto ritenere provata la contitolarità delle somme di cui al conto cointestato senza indugiare in altre valutazioni,
-Errata valutazione delle risultanze in ordine alla sussistenza dell'animus donandi. Inconferenza e irrilevanza di circostanze erroneamente valorizzate e smentite dalle altre risultanze. Rinvenimento e valutazione di impossibili e fantasiosi: Il Giudice aveva dato rilievo a circostanze inconferenti e irrilevanti, come la supposta finalità pratica di tutela in caso di malattia o premorienza dell'atto di cointestazione, argomenti di prova smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze. Sottolineava che l'intenzione possibilmente sottesa alle affermazioni del marito, oltre ad essere del tutto inconferente, non poteva avere alcuna rilevanza, e nemmeno avrebbe potuto averla se fosse risultata accertata in quel momento l'esistenza dei solo dedotti problemi di salute del CP_1 pure smentiti dalle risultanze di causa.
- Mancata valutazione di tutti gli elementi probatori anche presuntivi che conducevano alla sussistenza dell'animus donandi e mancata valutazione di precisi argomenti di prova a carico del convenuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c. desumibili dal complessivo suo comportamento processuale. Il Tribunale non aveva valutato tutti gli elementi probatori, anche presuntivi, che conducevano alla sussistenza dell'intento liberale, come la pacifica generosità del la CP_1 solidità dell'unione coniugale e il contegno processuale del convenuto, valutabile ex art. 116 c.p.c. Il ragionamento presuntivo integrato da parte attrice si basava su rilevanti gravi precisi elementi indiziari, quali: l'arricchimento della con conseguente depauperamento del la prova scritta Parte_1 CP_1 della comproprietà almeno del fondo Fonditalia, la pacifica generosità del nei confronti della moglie;
la pacifica straordinaria disponibilità CP_1 economica del e la solidità dell'unione coniugale. Sottolineava inoltre CP_1 che lo stesso veva sostenuto che il movente personale e concreto della CP_1 cointestazione del conto era quello di agevolare la moglie in caso di necessità o di sua premorienza, confermando il suo spirito di liberalità
- Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La motivazione era contraddittoria, specialmente laddove riconosceva l'intento liberale per il Fondo Fonditalia (scaturente dall'impegno del 12.7.2016) ma negava tale intento per le altre somme. L'appellante evidenziava che l'impegno
6 era limitato al Fondo Fonditalia solo perché, in quel momento, era l'unico fondo rimasto cointestato, essendo stati tutti gli altri già liquidati da CP_1
Anomala acquisizione delle sole argomentazioni di una delle parti: La decisione era apparsa unicamente improntata alle tesi del omettendo la CP_1 valutazione di risultanze decisive e dando per assodate circostanze controverse.
Erroneo rigetto della domanda di risarcimento: Il Giudice aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno, nonostante avesse accertato l'inadempimento del Il Tribunale aveva omesso di CP_1 ammettere le prove istruttorie richieste che sarebbero servite per quantificare il danno subito.
Mancata disposizione della CTU e omessa motivazione. Deduceva l'appellante che il Giudice non aveva disposto la Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta per quantificare l'entità delle somme sottratte, e non aveva motivato il diniego, nemmeno implicitamente.
Errata compensazione delle spese legali. la compensazione era considerata errata stante il parziale accoglimento delle domande attrici e la soccombenza totale del convenuto rispetto alle sue eccezioni e domande. Inoltre, non si era tenuto conto del comportamento processuale di imputato per reati CP_1 connessi alla sottrazione di fondi.
costituitosi in appello, chiedeva che l'appello fosse CP_1 dichiarato inammissibile o rigettato, in quanto infondato.
Eccepiva che la domanda principale della moglie, basata sulla donazione indiretta tramite cointestazione, era stata respinta su basi documentali incontestabili. Sosteneva di aver assolto all'onere probatorio, dimostrando l'esclusiva riferibilità del denaro alla sua persona. Evidenziava che il conto cointestato era stato aperto senza provvista, e in relazione agli accrediti successivi vigeva il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c..
In risposta al primo motivo, affermava che la ricostruzione del Giudice era fondata su elementi precisi e documentati, che provavano inequivocabilmente la provenienza esclusiva delle somme dai suoi risparmi e investimenti personali, risalenti ad anni precedenti al matrimonio.
In relazione al secondo motivo di appello, contestava che si trattasse CP_1 di un fatto non contestato. Egli non contestava la contitolarità formale del conto corrente e del portafoglio titoli, ma rivendicava la proprietà sostanziale dei denari. Ribadiva che la cointestazione del conto titoli seguiva automaticamente
7 quella del conto corrente ad esso collegato, pertanto le sue contestazioni alla co- titolarità sostanziale valevano anche per i titoli.
In merito al terzo motivo di appello, riteneva il ragionamento del Giudice logico e consequenziale, poiché non aveva rivendicato la proprietà per Parte_1 aver contribuito con fondi propri. La condanna parziale era dovuta non alla presunzione di contitolarità, ma al distinto titolo rappresentato dalla scrittura del 12.7.2016.
In relazione al quarto motivo, ribadiva che l'intenzione di cointestare CP_1 il conto era stata puramente pratica, volta ad agevolare la moglie in caso di sua malattia o premorienza, e non configurava un animus donandi. Aggiungeva che in caso di premorienza, il blocco del conto in assenza di cointestazione avrebbe danneggiato le sue figlie eredi legittime.
Riguardo al quinto motivo, insisteva sul fatto che l'appellante non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza dell'animus donandi per tutti i versamenti successivi. La generosità coniugale era ritenuta inconferente per provare l'intenzione di donare la metà del suo patrimonio. Chiariva che l'accordo sul
Fonditalia del 12.7.2016 era inteso come un una tantum per una futura separazione consensuale e non come riconoscimento di comproprietà. contestava anche il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che CP_1 non aveva dimostrato che l'investimento, se mantenuto, avrebbe Parte_1 generato profitti superiori agli interessi legali.
Infine, opponendosi al decimo motivo, sosteneva che la compensazione CP_1 delle spese era corretta a fronte della soccombenza reciproca, dato che la domanda principale di era stata respinta. Negava la rilevanza del Parte_1 procedimento penale pendente per la condanna ex art. 96 c.p.c., asserendo che la sua resistenza in giudizio era basata sulla piena convinzione di non aver mai donato nulla alla moglie.
Espletata consulenza tecnica volta ad accertare il valore dei prodotti finanziari di investimento facenti parte del portafoglio cointestato a
[...]
e e l'ammontare delle somme giacenti sul conto CP_1 Parte_1 corrente n.66/445242 cointestato alle parti in causa, , la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
8 Con il primo motivo di gravame, ha censurato la Parte_1 sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'incompletezza e l'erroneità della ricostruzione in fatto operata dal Giudice, nonché la presenza di imprecisioni nel riportare le allegazioni delle parti.
A detta dell'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione legale di contitolarità ex art. 1298 c.c., relativa alle somme riferibili ai rapporti cointestati, non avendo documentato la provenienza CP_1 di tali somme da conti a lui riferibili.
Il motivo è infondato. Alla fattispecie è applicabile la norma di cui all'art 1298, comma 2, c.c., che stabilisce la presunzione di uguaglianza nella ripartizione interna fra creditori solidali. Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile da parte del contitolare del credito che dimostri la pertinenza esclusiva delle somme o una proporzione diversa da quella paritaria.. La
Suprema Corte ha chiarito che la prova idonea a vincere la presunzione legale può essere fornita con ogni mezzo, ivi incluse le presunzioni semplici, le quali, devono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie l'istruttoria svolta in primo grado ha offerto sufficienti elementi a comprova dell'esclusiva provenienza della provvista del conto corrente cointestato, in capo al solo
CP_1
Tale conclusione poggia su plurimi elementi che, valutati nel loro complesso, integrano gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché possa dirsi assolto l'onere probatorio idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 1298, co 2 c.c.
In particolare, dalla documentazione bancaria emerge che il contro corrente cointestato era alimentato dai guadagni degli investimenti gestiti dal solo appellato e per larga parte provenienti da investimenti precedenti all'aperta del conto, esclusivamente intestai al . Segnatamente, è emerso che le CP_1 somme confluite nel conto corrente cointestato n. 66/445242 provenivano: dal conto corrente n. 66/663884, esclusivamente intestato al dalla CP_1 liquidazione dell'Hedge Fund, già in precedenza sottoscritto dal solo CP_1
(pari a € 469.000,00) e da accrediti derivanti da proventi di risparmi e investimenti gestiti in via esclusiva all'appellato.
Al complesso di tali risultanze documentali si aggiungono, ad avvalorare l'ipotesi dell'esclusiva appartenenza del denaro, al le affermazioni CP_1 della stessa la quale nell'atto di citazione, rappresentava che il Parte_1 marito aveva una grande disponibilità economica e le consentiva un elevato
9 tenore di vita, volendo non far mancare nulla né a lei né i suoi figli , tanto da averle cointestato il conto corrente ed un consistente portafoglio di titoli gestito esclusivamente dal marito, della cui effettiva consistenza la stessa neppure era consapevole, avendolo verificato successivamente tramite il legale Così infatti si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:“ Come già evidenziato nella stessa memoria difensiva di costituzione nel giudizio di separazione (doc.3 cit), la sig.ra tramite la legale cui si era rivolta, ha realizzato di Parte_1 essere stata cointestataria presso la Fideuram di un consistente portafoglio, oltre che del conto corrente e del deposito titoli, che il marito aveva con lei voluto condividere.
5. L'esponente non aveva infatti mai pensato di verificare l'entità delle somme riferibili ai rapporti cointestati sottoscritti con la Fideuram, affidandone interamente la gestione al marito, e non aveva nemmeno mai chiesto di conoscere la reale entità delle notevoli risorse economiche dello stesso sig. che CP_1 sempre le aveva dimostrato di non avere limiti nello spendere e che spesso doveva con lei insistere per convincerla che si potevano ben permettere di non badare a spese.” La inoltre, non contestava le affermazioni del Parte_1 CP_1 riportate nella comparsa di costituzione, ove egli evidenziava che il conto corrente era alimentato esclusivamente da somme di sua pertinenza, mentre il non vi erano mai affluiti i redditi della Parte_1
Parte appellante, con autonomo motivo di appello, censura la sentenza laddove ha valorizzato tali elementi probatori, assumendo che il principio di non contestazione può applicarsi solo alla parte onerata dalla prova dei fatti;
dunque la non doveva dimostrare la contitolarità del bene, presunta dalla Parte_1 legge, ma era il a dover dimostrare la riferibilità a sè medesimo, in via CP_1 esclusiva, della provvista confluita sul conto corrente contestato. Tale censura non appare confacente non venendo qui in rilievo il principio di non contestazione in senso stretto, quanto piuttosto la valenza probatoria intrinseca delle dichiarazioni positive rese dalla parte attrice che hanno concorso alla formazione del thema decidendum. Deve quindi ritenersi che i documenti allegati in atti, considerati unitamente alle significative affermazioni della Parte_1 dalle quale si evince l'estraneità della stessa alla gestione del consistente patrimonio condivisole dal marito, integrano indizi gravi precisi e concordanti dai quali può desumersi la riferibilità in via esclusiva del denaro al . CP_1
Quanto al motivo di appello relativo alla omessa considerazione della non contestazione del in merito contitolarità dei titoli, la censura non coglie CP_1 nel segno. La cointestazione formale dei titoli e dei rapporti finanziari risulta
10 infatti pacifica e documentale. Tuttavia, la contestazione sollevata dal CP_1 non verteva sulla titolarità formale, bensì sulla titolarità sostanziale, ossia la proprietà effettiva dei denari, dei quali rivendicava la proprietà in quanto frutto esclusivo dei suoi risparmi personali o di lavoro. Il superamento dell'assunto della spettanza paritaria degli investimenti, nonostante la cointestazione formale, è stato ritenuto dal giudice di primo grado sulla base della prova della esclusiva riferibilità della provvista dei denari al CP_1
Appare, in conclusione, corretta la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal Tribunale che ha ritenuto la pertinenza delle somme in questione al solo con superamento della presunzione di contitolarità ex art. 1298 CP_1
c.c. delle somme presenti sul conto corrente in favore di quest'ultimo.
L'appellante ha contestato altresì l'errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza dell'animus donandi, affermando che il giudice avrebbe dato rilievo erroneamente a circostanze smentite da altre risultanze;
in particolare il giudice, pur avendo riconosciuto la rilevanza delle affermazioni del convenuto, che aveva affermato di aver cointestato il conto alla moglie per tutelarla e non farla trovare in difficoltà, non ha ritenuto univoco questo riconoscimento. Il giudice avrebbe inoltre sottovalutato i vari elementi indiziari emergenti dagli atti a sostengo della ricorrenza dell'animus donandi quali, la cointestazione formale del conto corrente e dei titoli, la pacifica generosità dell'ex coniuge, la solidità dell'unione coniugale e l'affiatamento della coppia.
Si osserva, in proposito, che la mera cointestazione di un rapporto di conto corrente bancario, con facoltà di disposizione disgiunta, non è sufficiente a configurare automaticamente la donazione indiretta delle somme ivi depositate.
Affinché la liberalità sia considerata sussistente occorre l'accertamento dell'ulteriore requisito dell'animus donandi. L' intento liberale, che si realizza in via indiretta mediante il compimento di atti che conservano la forma e la causa ad essi propria, deve essere infatti rigorosamente provato in giudizio. In particolare, nell'apertura del conto corrente cointestato, la parte interessata deve dimostrare che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Costituiva, dunque, onere dell'attrice, interessata a sostenere l'esistenza della donazione indiretta, provare l'esistenza di un esclusivo animus donandi sotteso alla cointestazione del conto corrente e dei successivi versamenti e investimenti finanziari.
11 Il Giudice di prime cure ha rilevato che l'attrice non ha assolto a tale onere probatorio .La prova dell'esclusivo intento liberale, secondo il Tribunale, era tanto più necessario considerando che la gestione delle somme sul conto cointestato era stata pacificamente sempre gestita dal solo convenuto.
Il ragionamento del giudice è esente da vizi. Non possono d'altronde ritenersi sufficienti, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi, gli altri elementi indiziari addotti dall'appellante, quali la pacifica generosità del. nei confronti della coniuge, la solida unione coniugale o l'affiatamento CP_1 della coppia, elementi indiziari da soli insufficienti a comprovare la ricorrenza dell'animus donandi.
Quanto alla censura di contraddittorietà della decisione per avere il giudice escluso l'intento liberale generale, riconoscendolo invece per le somme oggetto della scrittura del 12 luglio 2016, essa deve essere disattesa
L'impianto motivazionale della sentenza non è affetto da contraddittorietà, risultando, al contrario, coerente. Il Giudice, infatti, ha escluso la prova dell'animus donandi per la generalità delle somme depositate, osservando che l'attrice aveva l'onere, non assolto, di provare l'esistenza di un esclusivo spirito di liberalità con riferimento a ciascuno dei versamenti effettuati sul conto cointestato in considerazione del divieto di donazione di beni futuri ex art. 771
c.c.; le somme erano infatti venute ad esistenza solo in un momento successivo all'apertura del conto, avvenuto senza provvista. Diversamente, per la somma specifica oggetto dell'accordo del 12 luglio 2016, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di elementi specifici e concretamente idonei a manifestare l'intento del di attribuire il 50% di tali somme alla coniuge a titolo di liberalità. CP_1
Il ragionamento appare esente da vizi logici, fondandosi in tal caso, il riconoscimento dello spirito di liberalità, sulla specificità dell'impegno assunto dall'appellato, sulla riferibilità di detto impegno a somme già presenti sul conto, nonchè sulla significativa terminologia impiegata nella dichiarazione. Per converso, tali elementi indiziari, specifici e concludenti, non sussistevano con riferimento alle restanti poste attive oggetto della domanda attorea, prive di un analogo supporto probatorio.
L'ultimo motivo di gravame riguarda l'illegittimità della statuizione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente all'accertato inadempimento del agli obblighi assunti con CP_1 la scrittura privata del 12 luglio 2016.
12 Il Tribunale, pur riconoscendo come sussistente l'inadempimento del CP_1 all'impegno di mantenere investita la somma di circa €130.000,00, proveniente dal fondo Fonditalia, per un periodo di almeno due anni, ha ritenuto che mancasse la prova del danno, non avendo l'attrice dimostrato "se ed in quale misura dalla permanenza dell'investimento per i due anni previsti, tramite la gestione deputata ('nei modi ritenuti più opportuni e convenienti'), Pt_2 sarebbero derivati dei profitti, ed in misura superiore rispetto agli interessi legali".
Il motivo di appello è fondato. La sussistenza del danno derivante dal comportamento illecito del contrario agli specifici impegni assunti, CP_1 può ritenersi comprovata. L'accordo del 12.07.2016 prevedeva esplicitamente l'obbligo di mantenere le somme investite per almeno due anni, secondo la gestione di un promotore finanziario. È evidente che tale impegno implicava che il denaro sarebbe stato destinato a generare un frutto o un rendimento. L'illecito prelievo ha quindi privato la dei potenziali frutti finanziari che Parte_1 quella somma, se regolarmente gestita, avrebbe prodotto, configurando un danno da mancato guadagno.
In assenza di certezza sulla concreta determinazione dell'ammontare del danno di cui risulta certa la sussistenza, è doveroso fare ricorso al principio generale sancito dall'art. 1226 c.c., secondo cui, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso deve essere liquidato in via equitativa.
Ai fini della quantificazione, occorre riferirsi agli elementi presuntivi, desumibili dalle risultanze di causa per stabilire una base verosimile di calcolo. Nel caso di specie, l'appellante ha fornito un valido criterio di riferimento dato dai proventi generati dal fondo Fonditalia, pur se riferite al periodo precedente (luglio 2013
- aprile 2016), risultati pari a €8.028,65. Si tratta di un parametro di rendimento medio legato allo specifico prodotto finanziario già prescelto dal che, CP_1 se pur riferibile ad un precedente periodo, offre una base ragionevole di calcolo cui ancorare la liquidazione in via equitativa del danno. Estendendo rendimento medio di suddetti fondi per i due anni di mancato investimento pattuito, risultano proventi totali pari ad € 5.667,12 (calcolati sulla media mensile di
€236,13), con quota parte spettante alla pari euro a €2.833,56, Parte_1 valore che, attualizzato, può approssimativamente essere quantificato in euro
3.900.
Da ciò consegue, in accoglimento del motivo di appello, la condanna dell'appellato al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della
13 scrittura conclusa fra le parti il 12.07.2016, determinato in via equitativa nella somma di 3.900.
Il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio deve ritenersi assorbito dalla decisione che segue.
Si deve infine rilevare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata, formulata dall'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. L'applicazione di tale disposizione, infatti, richiede la dimostrazione della soccombenza e manifesta infondatezza della pretesa e, sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio con temerarietà. Dalle risultanze processuali non è emersa la prova della sussistenza di un comportamento processuale di parte appellata qualificabile come mala fede o grave imperizia.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, il complessivo esito della lite che vede la reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza impugnata così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
3.900,00, oltre interessi legali decorrente dalla pronuncia al saldo;
2) conferma, nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'AM LA AR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 18 novembre 2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. LA MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 24/05/2021 al n. 943 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1045/2021 pubblicata in data 19/04/2021 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. CORSARO LAURA, Parte_1 come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall'Avv. LOSSO FEDERICA., come CP_1
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - confermate le parti della sentenza impugnata non censurate, accogliere per i tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto, con ogni conseguenziale pronuncia, e, per l'effetto, in parziale riforma - nei punti indicati nella parte motiva - della sentenza n. 1045/2021 emessa, all'esito del giudizio r.g. n. 18174/2017, dal Tribunale di Firenze in data 16.4.2021, pubblicata il 19.4.2021 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in prime cure che di seguito si riportano:“in via istruttoria, - ammettere tutte le altre istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione e nella propria memoria ex art. 183, c.6, n. 2;nel merito,- accertare e dichiarare che le somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari di cui all'atto di citazione provenienti dai rapporti in essere presso Fideuram s.p.a. fino al luglio 2016, e cointestati alle parti, sono al 50% di proprietà della sig.ra
[...] contitolare degli stessi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, Parte_1 che la quota parte, pari al 50%, del ricavato delle somme investite mediante la sottoscrizione dei fondi cointestati –considerandone anche gli incassi periodici – e la quota parte, pari al 50%, delle somme trasferite dal conto corrente cointestato sul conto corrente intestato al solo sig. nell'esatta somma che CP_1 verrà accertata anche a mezzo di idonea CTU – che si chiede – sono state indebitamente trattenute dal sig. e che devono essere quindi CP_1 restituite alla sig.ra - per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 [...] a restituire le somme suindicate CP_1 Parte_1 pertinenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato infine l'inadempimento del sig. all'impegno sottoscritto in data CP_1 12.7.2016 nei confronti della moglie di lasciare investite secondo la gestione del promotore finanziario la somma di circa €130.000,00 proveniente Parte_2 dal fondo Fonditalia 514362.01.610) sottoscritto da entrambi, condannare lo stesso sig. al risarcimento dei danni CP_1 conseguentemente subiti dalla sig.ra nella misura che sarà Parte_1 accertata e determinata in corso di causa;
- in denegata ipotesi, e per mero scrupolo difensivo, si chiede inoltre che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata come dovuta almeno la metà della somma di cui all'impegno sottoscritto dai sigg.ri e CP_1 [...] in data 12.7.2016 – pari a €65.284,69 –, confermando l'ordinanza Parte_1 ex art 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa, Voglia condannare lo stesso sig. a restituire alla sig.ra la detta somma;
- il tutto comunque CP_1 Parte_1 essi e rivalutazione m ì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche della fase cautelare nonché della fase attuativa del sequestro e con condanna del sig. anche ex art.96 CP_1 c.p.c..”e conseguentemente - disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato anche in primo grado per tutti i motivi esposti nell'atto di appello;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e oltre al rimborso per spese generali, IVA e CAP come per legge, anche della fase cautelare nonché della fase attuativa del sequestro e relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. anche ex art. 96 c.p.c..”; CP_1 per l'appellato: “voglia: - nel merito: rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato e comunque non provato e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase cautelare, nella misura di giustizia;
- in via istruttoria: rigettare le istanze dell'appellante, per i motivi esposti.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - proponeva appello avverso la sentenza n. 1045/2021 del Parte_1
Tribunale di Firenze che, in parziale accoglimento della richiesta dalla medesima avanzata, condannava al pagamento in suo favore della somma CP_1 di € 65.284,69, oltre interessi legali.
La sentenza definiva il giudizio introdotto da al fine di Parte_1 accertare la contitolarità al 50% delle somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari cointestati alla medesima ed all'ex coniuge e CP_1 di quelle depositate sul conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso la
Banca Fideuram. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 rappresentava che la parti avevano contrato matrimonio il 19.7.2003 in regime di separazione dei beni. Durante il matrimonio il aveva manifestato CP_1 grande disponibilità economica, riservando atti di continua generosità alla
2 moglie e ai figli di lei. Precisava che per le necessità familiari, i coniugi utilizzavano un conto corrente (n. 4521 presso Banca MPS) intestato al solo sul quale la moglie aveva la delega a operare e una sua carta CP_1 bancomat.
Nel novembre 2011, i coniugi avevano acquistato insieme alcuni prodotti finanziari quali il Fidelity Funds ed il Controparte_2
Successivamente, nel dicembre 2011, avevano aperto il conto corrente cointestato n. 66/445252 presso la Fideuram.
Il matrimonio era entrato in crisi dopo che la medesima aveva Parte_1 scoperto, il 20.4.2016, che il marito intratteneva una relazione extraconiugale.
Affermava che, a seguito della crisi, il ad insaputa della moglie e pochi CP_1 giorni dopo, il 2.5.2016, aveva dato ordine di liquidare i fondi cointestati presso
Fideuram, ottenendo l'accredito sul suo conto esclusivo e svuotando completamente il conto corrente cointestato.
In seguito al tentativo della medesima di bloccare le operazioni, tramite diffida legale, i coniugi avevano sottoscritto un impegno il 12.7.2016. Tale scrittura prevedeva che le somme derivanti dalla liquidazione del Fondo Fonditalia di circa €130.000,00, l'ultimo rimasto cointestato, dovessero rimanere investite per almeno due anni, senza prelievi non consensuali. Con tale accordo, aveva richiesto lo sblocco del conto esclusivo del marito. Parte_1
Sosteneva parte attrice che il aveva contravvenuto a tale impegno, CP_1 disinvestendo arbitrariamente anche tale somma e reinvestendola in fondi di sua titolarità esclusiva.
La stessa aveva quindi intrapreso un giudizio cautelare ante causam ed era stata autorizzata il 5.12.2017 al sequestro conservativo dei beni di fino alla CP_1 concorrenza di € 240.944,19. La lamentava altresì che Parte_1 CP_1 aveva attuato misure per vanificare i provvedimenti cautelari, spostando le somme e rendendole irrintracciabili
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare che le somme ricavate dalla liquidazione dei prodotti finanziari cointestati erano al 50% di sua proprietà, con conseguente condanna del alla restituzione della sua CP_1 quota. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni per l'inadempimento all'impegno sottoscritto il 12.7.2016. si costituiva in giudizio, rivendicando la piena proprietà CP_1 di tutte le somme, in quanto frutto dei suoi risparmi personali. Sosteneva che non aveva mai inteso effettuare una donazione, e che la cointestazione aveva
3 avuto il solo scopo pratico di agevolare la moglie in caso di sua impossibilità o premorienza. Eccepiva inoltre il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771
c.c. per le somme accreditate successivamente all'apertura del conto, avvenuta senza provvista.
Il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda, condannava il al pagamento di € 65.284,69, oltre interessi legali, CP_1 somma che derivava unicamente dall'impegno sottoscritto il 12.7.2016 relativo al Fondo Fonditalia.
Rigettava le restanti domande, dichiarando l'inefficacia del sequestro conservativo per la parte eccedente la condanna e compensava integralmente le spese del giudizio, ritenendo sussistente la soccombenza reciproca, in quanto la domanda era stata accolta nella misura di circa un quarto (1/4).
A fondamento della decisione il Giudice osservava che l'articolo 1298 c.c. stabilisce una presunzione semplice di contitolarità delle somme in un conto cointestato, superabile mediante la prova della riconducibilità delle somme stesse a una diversa proporzione.
Il Tribunale riteneva superata la presunzione di contitolarità, emergendo dalla documentazione bancaria che sul conto cointestato erano sempre confluite somme derivanti da risparmi e investimenti personali riferibili al solo CP_1
In particolare, si trattava della somma di €62.164,20 proveniente da investimenti eseguiti prima dell'apertura del conto comune e addebitati sul conto esclusivo di e della somma di €469.000,00 proveniente dalla CP_1 liquidazione di un Hedge Fund, nel quale aveva investito la quasi CP_1 totalità del proprio patrimonio
Il Giudice considerava altresì pacifica la circostanza che le somme fossero di integrale pertinenza del solo in quanto l'attrice non aveva mai CP_1 affermato che si trattasse di denaro proprio, nemmeno in parte.
Quanto alla donazione indiretta, il Tribunale sosteneva che la cointestazione non costituiva in re ipsa prova della natura donativa, occorrendo la prova della esistenza di un esclusivo animus donandi in capo al proprietario del denaro al momento della cointestazione. Tale prova era ritenuta necessaria anche per i versamenti e gli investimenti successivi, vigendo il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c..
Il Giudice di prime cure riscontrava un elemento dimostrativo dell'intento liberale unicamente nell'impegno sottoscritto il 12.7.2016, relativo al fondo
Fonditalia, ritenendo che l'impegno valesse a comprovare il preesistente intento
4 di di attribuire il 50% di quelle somme a titolo di liberalità senza poter CP_1 attribuire con sufficiente certezza un significato ricognitivo per tutte le restanti somme, poiché l'accordo era limitato solo a determinate cifre.
Infine, pur accertando l'inadempimento del all'impegno del 12.7.2016, CP_1 il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno in assenza della la prova del danno stesso, non essendo stato dimostrato in che modo le somme sarebbero state investite dal promotore finanziario
Avvero la sentenza proponeva appello articolato sui Parte_1 seguenti motivi:
- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. - Incompletezza ed erroneità delle informazioni acquisite: L'appellante lamentava che la ricostruzione in fatto operata dal primo
Giudice era incompleta ed errata, basandosi su circostanze solo affermate dal convenuto, contestate e non provate, e su documentazione non probante.
Evidenziava che: la documentazione depositata dal sulla cui base il CP_1
Giudice aveva fondato la decisione, non recava indicazione dei conti correnti sui quali i portafogli finanziari si appoggiavano;
non era stata affatto provata la circostanza, peraltro contestata dall'attrice, che il non detenesse altro CP_1 conto all'infuori di quello cointestato presso la Fideuram;
la documentazione prodotta dal era risultata prevalentemente incompleta, in buona parte CP_1 illeggibile o parzialmente illeggibile, più volte ripetuta e priva di valore probatorio, in quanto, tra l'altro, era stata integrata con indicazioni e trascrizioni a mano dello stesso e non costituente rendicontazione ufficiale della CP_1 banca. Il non aveva dunque assolto all'onere di provare l'esclusiva CP_1 titolarità delle somme.
- Mancata astensione dal controllo probatorio di un fatto non contestato che avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente: Il Tribunale aveva omesso di considerare la mancata contestazione da parte di della contitolarità CP_1 delle somme relative ai fondi d'investimento cointestati. Tale circostanza, in base all'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto essere ritenuta pacifica.
- Errata valutazione circa una circostanza ritenuta pacifica ma da ritenere invece controversa: Il Giudice aveva errato nel ritenere pacifica la pertinenza integrale delle somme al solo sulla base del fatto che l'attrice non aveva mai CP_1 affermato che si trattasse di denaro proprio. L'appellante sosteneva che la presunzione legale di cui all'art. 1298 c.c. escludeva il suo onere probatorio. Non doveva quindi affermare la che si trattava di denaro suo perché Parte_1 rivendicava le somme oggetto di causa in virtù di una presunzione legale.
5 Spettava invece al l'onere della prova dell'esclusiva sua pertinenza CP_1 delle somme del conto cointestato e, mancando la rigorosa sua prova contraria, il Giudice avrebbe dovuto ritenere provata la contitolarità delle somme di cui al conto cointestato senza indugiare in altre valutazioni,
-Errata valutazione delle risultanze in ordine alla sussistenza dell'animus donandi. Inconferenza e irrilevanza di circostanze erroneamente valorizzate e smentite dalle altre risultanze. Rinvenimento e valutazione di impossibili e fantasiosi: Il Giudice aveva dato rilievo a circostanze inconferenti e irrilevanti, come la supposta finalità pratica di tutela in caso di malattia o premorienza dell'atto di cointestazione, argomenti di prova smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze. Sottolineava che l'intenzione possibilmente sottesa alle affermazioni del marito, oltre ad essere del tutto inconferente, non poteva avere alcuna rilevanza, e nemmeno avrebbe potuto averla se fosse risultata accertata in quel momento l'esistenza dei solo dedotti problemi di salute del CP_1 pure smentiti dalle risultanze di causa.
- Mancata valutazione di tutti gli elementi probatori anche presuntivi che conducevano alla sussistenza dell'animus donandi e mancata valutazione di precisi argomenti di prova a carico del convenuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c. desumibili dal complessivo suo comportamento processuale. Il Tribunale non aveva valutato tutti gli elementi probatori, anche presuntivi, che conducevano alla sussistenza dell'intento liberale, come la pacifica generosità del la CP_1 solidità dell'unione coniugale e il contegno processuale del convenuto, valutabile ex art. 116 c.p.c. Il ragionamento presuntivo integrato da parte attrice si basava su rilevanti gravi precisi elementi indiziari, quali: l'arricchimento della con conseguente depauperamento del la prova scritta Parte_1 CP_1 della comproprietà almeno del fondo Fonditalia, la pacifica generosità del nei confronti della moglie;
la pacifica straordinaria disponibilità CP_1 economica del e la solidità dell'unione coniugale. Sottolineava inoltre CP_1 che lo stesso veva sostenuto che il movente personale e concreto della CP_1 cointestazione del conto era quello di agevolare la moglie in caso di necessità o di sua premorienza, confermando il suo spirito di liberalità
- Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La motivazione era contraddittoria, specialmente laddove riconosceva l'intento liberale per il Fondo Fonditalia (scaturente dall'impegno del 12.7.2016) ma negava tale intento per le altre somme. L'appellante evidenziava che l'impegno
6 era limitato al Fondo Fonditalia solo perché, in quel momento, era l'unico fondo rimasto cointestato, essendo stati tutti gli altri già liquidati da CP_1
Anomala acquisizione delle sole argomentazioni di una delle parti: La decisione era apparsa unicamente improntata alle tesi del omettendo la CP_1 valutazione di risultanze decisive e dando per assodate circostanze controverse.
Erroneo rigetto della domanda di risarcimento: Il Giudice aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno, nonostante avesse accertato l'inadempimento del Il Tribunale aveva omesso di CP_1 ammettere le prove istruttorie richieste che sarebbero servite per quantificare il danno subito.
Mancata disposizione della CTU e omessa motivazione. Deduceva l'appellante che il Giudice non aveva disposto la Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta per quantificare l'entità delle somme sottratte, e non aveva motivato il diniego, nemmeno implicitamente.
Errata compensazione delle spese legali. la compensazione era considerata errata stante il parziale accoglimento delle domande attrici e la soccombenza totale del convenuto rispetto alle sue eccezioni e domande. Inoltre, non si era tenuto conto del comportamento processuale di imputato per reati CP_1 connessi alla sottrazione di fondi.
costituitosi in appello, chiedeva che l'appello fosse CP_1 dichiarato inammissibile o rigettato, in quanto infondato.
Eccepiva che la domanda principale della moglie, basata sulla donazione indiretta tramite cointestazione, era stata respinta su basi documentali incontestabili. Sosteneva di aver assolto all'onere probatorio, dimostrando l'esclusiva riferibilità del denaro alla sua persona. Evidenziava che il conto cointestato era stato aperto senza provvista, e in relazione agli accrediti successivi vigeva il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c..
In risposta al primo motivo, affermava che la ricostruzione del Giudice era fondata su elementi precisi e documentati, che provavano inequivocabilmente la provenienza esclusiva delle somme dai suoi risparmi e investimenti personali, risalenti ad anni precedenti al matrimonio.
In relazione al secondo motivo di appello, contestava che si trattasse CP_1 di un fatto non contestato. Egli non contestava la contitolarità formale del conto corrente e del portafoglio titoli, ma rivendicava la proprietà sostanziale dei denari. Ribadiva che la cointestazione del conto titoli seguiva automaticamente
7 quella del conto corrente ad esso collegato, pertanto le sue contestazioni alla co- titolarità sostanziale valevano anche per i titoli.
In merito al terzo motivo di appello, riteneva il ragionamento del Giudice logico e consequenziale, poiché non aveva rivendicato la proprietà per Parte_1 aver contribuito con fondi propri. La condanna parziale era dovuta non alla presunzione di contitolarità, ma al distinto titolo rappresentato dalla scrittura del 12.7.2016.
In relazione al quarto motivo, ribadiva che l'intenzione di cointestare CP_1 il conto era stata puramente pratica, volta ad agevolare la moglie in caso di sua malattia o premorienza, e non configurava un animus donandi. Aggiungeva che in caso di premorienza, il blocco del conto in assenza di cointestazione avrebbe danneggiato le sue figlie eredi legittime.
Riguardo al quinto motivo, insisteva sul fatto che l'appellante non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza dell'animus donandi per tutti i versamenti successivi. La generosità coniugale era ritenuta inconferente per provare l'intenzione di donare la metà del suo patrimonio. Chiariva che l'accordo sul
Fonditalia del 12.7.2016 era inteso come un una tantum per una futura separazione consensuale e non come riconoscimento di comproprietà. contestava anche il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che CP_1 non aveva dimostrato che l'investimento, se mantenuto, avrebbe Parte_1 generato profitti superiori agli interessi legali.
Infine, opponendosi al decimo motivo, sosteneva che la compensazione CP_1 delle spese era corretta a fronte della soccombenza reciproca, dato che la domanda principale di era stata respinta. Negava la rilevanza del Parte_1 procedimento penale pendente per la condanna ex art. 96 c.p.c., asserendo che la sua resistenza in giudizio era basata sulla piena convinzione di non aver mai donato nulla alla moglie.
Espletata consulenza tecnica volta ad accertare il valore dei prodotti finanziari di investimento facenti parte del portafoglio cointestato a
[...]
e e l'ammontare delle somme giacenti sul conto CP_1 Parte_1 corrente n.66/445242 cointestato alle parti in causa, , la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
8 Con il primo motivo di gravame, ha censurato la Parte_1 sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'incompletezza e l'erroneità della ricostruzione in fatto operata dal Giudice, nonché la presenza di imprecisioni nel riportare le allegazioni delle parti.
A detta dell'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione legale di contitolarità ex art. 1298 c.c., relativa alle somme riferibili ai rapporti cointestati, non avendo documentato la provenienza CP_1 di tali somme da conti a lui riferibili.
Il motivo è infondato. Alla fattispecie è applicabile la norma di cui all'art 1298, comma 2, c.c., che stabilisce la presunzione di uguaglianza nella ripartizione interna fra creditori solidali. Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile da parte del contitolare del credito che dimostri la pertinenza esclusiva delle somme o una proporzione diversa da quella paritaria.. La
Suprema Corte ha chiarito che la prova idonea a vincere la presunzione legale può essere fornita con ogni mezzo, ivi incluse le presunzioni semplici, le quali, devono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie l'istruttoria svolta in primo grado ha offerto sufficienti elementi a comprova dell'esclusiva provenienza della provvista del conto corrente cointestato, in capo al solo
CP_1
Tale conclusione poggia su plurimi elementi che, valutati nel loro complesso, integrano gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché possa dirsi assolto l'onere probatorio idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 1298, co 2 c.c.
In particolare, dalla documentazione bancaria emerge che il contro corrente cointestato era alimentato dai guadagni degli investimenti gestiti dal solo appellato e per larga parte provenienti da investimenti precedenti all'aperta del conto, esclusivamente intestai al . Segnatamente, è emerso che le CP_1 somme confluite nel conto corrente cointestato n. 66/445242 provenivano: dal conto corrente n. 66/663884, esclusivamente intestato al dalla CP_1 liquidazione dell'Hedge Fund, già in precedenza sottoscritto dal solo CP_1
(pari a € 469.000,00) e da accrediti derivanti da proventi di risparmi e investimenti gestiti in via esclusiva all'appellato.
Al complesso di tali risultanze documentali si aggiungono, ad avvalorare l'ipotesi dell'esclusiva appartenenza del denaro, al le affermazioni CP_1 della stessa la quale nell'atto di citazione, rappresentava che il Parte_1 marito aveva una grande disponibilità economica e le consentiva un elevato
9 tenore di vita, volendo non far mancare nulla né a lei né i suoi figli , tanto da averle cointestato il conto corrente ed un consistente portafoglio di titoli gestito esclusivamente dal marito, della cui effettiva consistenza la stessa neppure era consapevole, avendolo verificato successivamente tramite il legale Così infatti si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:“ Come già evidenziato nella stessa memoria difensiva di costituzione nel giudizio di separazione (doc.3 cit), la sig.ra tramite la legale cui si era rivolta, ha realizzato di Parte_1 essere stata cointestataria presso la Fideuram di un consistente portafoglio, oltre che del conto corrente e del deposito titoli, che il marito aveva con lei voluto condividere.
5. L'esponente non aveva infatti mai pensato di verificare l'entità delle somme riferibili ai rapporti cointestati sottoscritti con la Fideuram, affidandone interamente la gestione al marito, e non aveva nemmeno mai chiesto di conoscere la reale entità delle notevoli risorse economiche dello stesso sig. che CP_1 sempre le aveva dimostrato di non avere limiti nello spendere e che spesso doveva con lei insistere per convincerla che si potevano ben permettere di non badare a spese.” La inoltre, non contestava le affermazioni del Parte_1 CP_1 riportate nella comparsa di costituzione, ove egli evidenziava che il conto corrente era alimentato esclusivamente da somme di sua pertinenza, mentre il non vi erano mai affluiti i redditi della Parte_1
Parte appellante, con autonomo motivo di appello, censura la sentenza laddove ha valorizzato tali elementi probatori, assumendo che il principio di non contestazione può applicarsi solo alla parte onerata dalla prova dei fatti;
dunque la non doveva dimostrare la contitolarità del bene, presunta dalla Parte_1 legge, ma era il a dover dimostrare la riferibilità a sè medesimo, in via CP_1 esclusiva, della provvista confluita sul conto corrente contestato. Tale censura non appare confacente non venendo qui in rilievo il principio di non contestazione in senso stretto, quanto piuttosto la valenza probatoria intrinseca delle dichiarazioni positive rese dalla parte attrice che hanno concorso alla formazione del thema decidendum. Deve quindi ritenersi che i documenti allegati in atti, considerati unitamente alle significative affermazioni della Parte_1 dalle quale si evince l'estraneità della stessa alla gestione del consistente patrimonio condivisole dal marito, integrano indizi gravi precisi e concordanti dai quali può desumersi la riferibilità in via esclusiva del denaro al . CP_1
Quanto al motivo di appello relativo alla omessa considerazione della non contestazione del in merito contitolarità dei titoli, la censura non coglie CP_1 nel segno. La cointestazione formale dei titoli e dei rapporti finanziari risulta
10 infatti pacifica e documentale. Tuttavia, la contestazione sollevata dal CP_1 non verteva sulla titolarità formale, bensì sulla titolarità sostanziale, ossia la proprietà effettiva dei denari, dei quali rivendicava la proprietà in quanto frutto esclusivo dei suoi risparmi personali o di lavoro. Il superamento dell'assunto della spettanza paritaria degli investimenti, nonostante la cointestazione formale, è stato ritenuto dal giudice di primo grado sulla base della prova della esclusiva riferibilità della provvista dei denari al CP_1
Appare, in conclusione, corretta la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal Tribunale che ha ritenuto la pertinenza delle somme in questione al solo con superamento della presunzione di contitolarità ex art. 1298 CP_1
c.c. delle somme presenti sul conto corrente in favore di quest'ultimo.
L'appellante ha contestato altresì l'errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza dell'animus donandi, affermando che il giudice avrebbe dato rilievo erroneamente a circostanze smentite da altre risultanze;
in particolare il giudice, pur avendo riconosciuto la rilevanza delle affermazioni del convenuto, che aveva affermato di aver cointestato il conto alla moglie per tutelarla e non farla trovare in difficoltà, non ha ritenuto univoco questo riconoscimento. Il giudice avrebbe inoltre sottovalutato i vari elementi indiziari emergenti dagli atti a sostengo della ricorrenza dell'animus donandi quali, la cointestazione formale del conto corrente e dei titoli, la pacifica generosità dell'ex coniuge, la solidità dell'unione coniugale e l'affiatamento della coppia.
Si osserva, in proposito, che la mera cointestazione di un rapporto di conto corrente bancario, con facoltà di disposizione disgiunta, non è sufficiente a configurare automaticamente la donazione indiretta delle somme ivi depositate.
Affinché la liberalità sia considerata sussistente occorre l'accertamento dell'ulteriore requisito dell'animus donandi. L' intento liberale, che si realizza in via indiretta mediante il compimento di atti che conservano la forma e la causa ad essi propria, deve essere infatti rigorosamente provato in giudizio. In particolare, nell'apertura del conto corrente cointestato, la parte interessata deve dimostrare che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Costituiva, dunque, onere dell'attrice, interessata a sostenere l'esistenza della donazione indiretta, provare l'esistenza di un esclusivo animus donandi sotteso alla cointestazione del conto corrente e dei successivi versamenti e investimenti finanziari.
11 Il Giudice di prime cure ha rilevato che l'attrice non ha assolto a tale onere probatorio .La prova dell'esclusivo intento liberale, secondo il Tribunale, era tanto più necessario considerando che la gestione delle somme sul conto cointestato era stata pacificamente sempre gestita dal solo convenuto.
Il ragionamento del giudice è esente da vizi. Non possono d'altronde ritenersi sufficienti, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'animus donandi, gli altri elementi indiziari addotti dall'appellante, quali la pacifica generosità del. nei confronti della coniuge, la solida unione coniugale o l'affiatamento CP_1 della coppia, elementi indiziari da soli insufficienti a comprovare la ricorrenza dell'animus donandi.
Quanto alla censura di contraddittorietà della decisione per avere il giudice escluso l'intento liberale generale, riconoscendolo invece per le somme oggetto della scrittura del 12 luglio 2016, essa deve essere disattesa
L'impianto motivazionale della sentenza non è affetto da contraddittorietà, risultando, al contrario, coerente. Il Giudice, infatti, ha escluso la prova dell'animus donandi per la generalità delle somme depositate, osservando che l'attrice aveva l'onere, non assolto, di provare l'esistenza di un esclusivo spirito di liberalità con riferimento a ciascuno dei versamenti effettuati sul conto cointestato in considerazione del divieto di donazione di beni futuri ex art. 771
c.c.; le somme erano infatti venute ad esistenza solo in un momento successivo all'apertura del conto, avvenuto senza provvista. Diversamente, per la somma specifica oggetto dell'accordo del 12 luglio 2016, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di elementi specifici e concretamente idonei a manifestare l'intento del di attribuire il 50% di tali somme alla coniuge a titolo di liberalità. CP_1
Il ragionamento appare esente da vizi logici, fondandosi in tal caso, il riconoscimento dello spirito di liberalità, sulla specificità dell'impegno assunto dall'appellato, sulla riferibilità di detto impegno a somme già presenti sul conto, nonchè sulla significativa terminologia impiegata nella dichiarazione. Per converso, tali elementi indiziari, specifici e concludenti, non sussistevano con riferimento alle restanti poste attive oggetto della domanda attorea, prive di un analogo supporto probatorio.
L'ultimo motivo di gravame riguarda l'illegittimità della statuizione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente all'accertato inadempimento del agli obblighi assunti con CP_1 la scrittura privata del 12 luglio 2016.
12 Il Tribunale, pur riconoscendo come sussistente l'inadempimento del CP_1 all'impegno di mantenere investita la somma di circa €130.000,00, proveniente dal fondo Fonditalia, per un periodo di almeno due anni, ha ritenuto che mancasse la prova del danno, non avendo l'attrice dimostrato "se ed in quale misura dalla permanenza dell'investimento per i due anni previsti, tramite la gestione deputata ('nei modi ritenuti più opportuni e convenienti'), Pt_2 sarebbero derivati dei profitti, ed in misura superiore rispetto agli interessi legali".
Il motivo di appello è fondato. La sussistenza del danno derivante dal comportamento illecito del contrario agli specifici impegni assunti, CP_1 può ritenersi comprovata. L'accordo del 12.07.2016 prevedeva esplicitamente l'obbligo di mantenere le somme investite per almeno due anni, secondo la gestione di un promotore finanziario. È evidente che tale impegno implicava che il denaro sarebbe stato destinato a generare un frutto o un rendimento. L'illecito prelievo ha quindi privato la dei potenziali frutti finanziari che Parte_1 quella somma, se regolarmente gestita, avrebbe prodotto, configurando un danno da mancato guadagno.
In assenza di certezza sulla concreta determinazione dell'ammontare del danno di cui risulta certa la sussistenza, è doveroso fare ricorso al principio generale sancito dall'art. 1226 c.c., secondo cui, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso deve essere liquidato in via equitativa.
Ai fini della quantificazione, occorre riferirsi agli elementi presuntivi, desumibili dalle risultanze di causa per stabilire una base verosimile di calcolo. Nel caso di specie, l'appellante ha fornito un valido criterio di riferimento dato dai proventi generati dal fondo Fonditalia, pur se riferite al periodo precedente (luglio 2013
- aprile 2016), risultati pari a €8.028,65. Si tratta di un parametro di rendimento medio legato allo specifico prodotto finanziario già prescelto dal che, CP_1 se pur riferibile ad un precedente periodo, offre una base ragionevole di calcolo cui ancorare la liquidazione in via equitativa del danno. Estendendo rendimento medio di suddetti fondi per i due anni di mancato investimento pattuito, risultano proventi totali pari ad € 5.667,12 (calcolati sulla media mensile di
€236,13), con quota parte spettante alla pari euro a €2.833,56, Parte_1 valore che, attualizzato, può approssimativamente essere quantificato in euro
3.900.
Da ciò consegue, in accoglimento del motivo di appello, la condanna dell'appellato al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della
13 scrittura conclusa fra le parti il 12.07.2016, determinato in via equitativa nella somma di 3.900.
Il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio deve ritenersi assorbito dalla decisione che segue.
Si deve infine rilevare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata, formulata dall'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. L'applicazione di tale disposizione, infatti, richiede la dimostrazione della soccombenza e manifesta infondatezza della pretesa e, sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio con temerarietà. Dalle risultanze processuali non è emersa la prova della sussistenza di un comportamento processuale di parte appellata qualificabile come mala fede o grave imperizia.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, il complessivo esito della lite che vede la reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza impugnata così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
3.900,00, oltre interessi legali decorrente dalla pronuncia al saldo;
2) conferma, nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
5) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'AM LA AR
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