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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7589/2022 promossa da: ss. avv. GLIOZZI FILIPPO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O di e ass. avv. LUCA Controparte_1 Controparte_2 CP_3
OLIVETTI
- PARTE CONVENUTA -
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torino chiedendo di: dichiarare e accertare la nullità del tirocinio intercorso tra le parti e del contratto di apprendistato professionalizzante ex D. Lgs n. 81/2015; dichiarare ed accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario con orario a tempo pieno, con diritto all'inquadramento nel 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori dal
1/08/2015 al 21/09/2023; dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 90.116,73 (di cui euro 10.972,09 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive;
2.
a sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente deduceva: di aver prestato, in modo continuativo ed interrotto, la propria attività di estetista alle dipendenze della convenuta dal
01/08/2015 al 21/09/2023; di aver lavorato in difetto di regolarizzazione dal 01/08/2015 al
02/07/2017, fatta eccezione per un periodo di tirocinio formativo dal 14/10/2015 al
01/01/2016; di aver sottoscritto, in data 03/07/2017, un contratto di apprendistato professionalizzante avente scadenza al 30/06/2022, poi prorogato sino al 20/09/2022; di essere stata assunta, infine, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nel 3 livello del CCNL applicato sino al 21/09/2023, data in cui rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa;
di esser stata, per l'intero periodo oggetto di causa, soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare delle titolari;
di aver provveduto, per
1 l'intero periodo, ad eseguire in piena autonomia, senza alcuna supervisione, trattamenti estetici quali manicure, pedicure, massaggi corpo, trattamenti viso, depilazione corpo e le ulteriori attività per la cura e l'igiene del corpo;
di aver svolto, altresì, il servizio di cassa e di vendita dei prodotti alle clienti;
di essersi occupata delle pulizie del negozio al termine della giornata di lavoro;
di non aver ricevuto alcuna formazione nel corso del contratto di apprendistato, essendo da anni già adibita allo svolgimento dei compiti di estetista;
di non essere mai stata affiancata nel lavoro dalla tutor;
di aver, pertanto, diritto CP_3 all'inquadramento nel 3 livello del CCNL sin dal 01/08/2015; di aver osservato i seguenti orari di lavoro: nel periodo dal 01.08.2015 al 31.08.2016, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 01.09.2016 al 02.07.2017, dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 03.07.2017 al 30.09.2017, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 01.10.2017 al 07.09.2023, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00; nel periodo dal 08.09.2023 al 21.09.2023, dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
3. si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
4. in particolare, parte convenuta allegava che: la ricorrente dal 14 ottobre 2015 sino al 22 aprile 2016 aveva lavorato in qualità di tirocinante per 40 ore settimanali;
al termine di tale periodo, nell'anno formativo 2016/2017, la ricorrente aveva partecipato al corso di formazione presso per conseguire il diploma professionale, Parte_2 seguendo le lezioni dal 3 ottobre 2016 al 22 giugno 2017, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì dalle 10 alle 14 e dalle 14.30 alle
16.30; la ricorrente inoltre aveva svolto uno stage formativo connesso al percorso di studi presso l'azienda Kerale di Bozatu Raluca dal 6/12/2016 sino al 27/05/2017, lavorando il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 12.30 alle ore 16.30; il contratto di apprendistato professionalizzante era corredato dal piano formativo individuale di cui la lavoratrice aveva preso visione al momento dell'assunzione; la ricorrente era stata assegnata alla tutor che era sempre presente all'interno del centro estetico e, in CP_3 sua assenza, veniva seguita dalla sig. , altra titolare dell'attività; la Controparte_2 ricorrente inizialmente si era limitata ad osservare i trattamenti sui clienti, per poi passare a praticarli personalmente dapprima sulle titolari e poi sulle clienti, sempre sotto la supervisione e l'assistenza della referente;
la ricorrente era priva di qualsivoglia autonomia e le titolari del centro estetico erano sempre presenti in negozio;
5.
2 in sede di interrogatorio libero, parte ricorrente ha confermato di aver seguito il percorso di studi e di aver effettuato lo stage formativo presso l'azienda Kerale nei periodi e negli orari indicati dalla resistente nella propria memoria difensiva, precisando, tuttavia, di aver lavorato presso la convenuta nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, negli orari in cui non era a scuola;
la lavoratrice, liberamente interrogata, ha anche riconosciuto di non aver prestato attività lavorativa alcuna nel negozio della convenuta da ottobre a maggio 2017;
6. risulta pacifico e/o documentale che:
- dal 14 ottobre 2015 al 23 gennaio 2016 la ricorrente ha lavorato per la società convenuta in forza di tirocinio formativo, prorogato sino al 22/04/2016, con orario di
40 h settimanali da svolgersi durante gli orari di apertura al pubblico del centro estetico (doc.
2-5 conv.);
- al termine del periodo di tirocinio, la ricorrente ha seguito un corso di formazione presso dal 3 ottobre 2016 al 22 giugno 2017, durante il Parte_2 quale ha svolto altresì uno stage formativo presso l'Azienda Kerala di Bozatu Raluca nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 16.30 (cfr. interrogatorio libero della ricorrente);
- il negozio di estetica della convenuta era situato in Collegno (To), in via Fabbrichetta
n. 10 e, dal mese di marzo 2023, è stato trasferito a Torino, in corso Francia n. 332;
- in data 3/07/2017 le parti hanno sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento del 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori, con formale assegnazione della ricorrente alla tutor , CP_3 titolare dell'attività;
- in data 20/09/2022 la resistente ha trasformato il contratto della ricorrente in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale misto per complessive 25 h settimanali e qualifica di estetista, con inquadramento al III livello del CCNL di settore;
- in data 21/09/2023 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie per asserita giusta causa;
7. in disparte la considerazione che la ricorrente, diversamente da quanto dedotto in ricorso, in sede di interrogatorio libero ha riconosciuto di non avere lavorato continuativamente alle dipendenze della convenuta e, in particolare, di non avere prestato attività lavorativa alcuna nel periodo ottobre 2016-maggio 2017, le risultanze istruttorie non hanno consentito di acclarare che la sua attività lavorativa sia iniziata, in assenza di regolarizzazione, nel mese di agosto 2015;
3 nessuno dei testi escussi (clienti abituali del centro estetico, un fornitore del medesimo e due dipendenti), infatti, è stato in grado di riferire con precisione quando la lavoratrice abbia iniziato a prestare la propria attività nel negozio della convenuta;
8. escluso, dunque, che la ricorrente abbia lavorato per la società convenuta in assenza di regolarizzazione nel periodo agosto-ottobre 2015, con riguardo al tirocinio formativo dal
14/10/2015 al 22/4/2016, si osserva che i tirocini sono rapporti formativi o di orientamento al lavoro in virtù dei quali imprese pubbliche o private assumono, nei confronti del tirocinante, la posizione di soggetto ospitante e non quella di datore di lavoro, normalmente sulla base di rapporti convenzionali con istituzioni formative deputate al governo del mercato del lavoro e alla promozione dell'impiego; rapporti di tal genere sono stati previsti in varie forme da molteplici disposizioni che si sono succedute nel tempo: da ultimo, è intervenuta la legge 92/2012 che ha compiuto un importante intervento riformatore sulla materia, senza distinguere, tuttavia, tra tirocini curriculari e tirocini di inserimento e di reinserimento;
l'articolo 1 comma 34 della legge 92/2012 demanda alle linee guida condivise in sede di conferenza permanente Stato, Regioni e Province l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza nonché la previsione di azioni e interventi diretti a prevenire e contrastare l'uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; con l'accordo del 24 gennaio 2013 sono state adottate le linee guide in materia di tirocini che hanno fatto da base alle successive discipline regionali: i tirocini, come quello oggetto di causa, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, sono rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati e non possono avere durata superiore a 12 mesi;
il soggetto ospitante, ovverosia l'ente pubblico o privato presso cui viene realizzato il tirocinio, non può utilizzare il tirocinante per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici o privati, alle quali deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni e province autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore); il piano di tirocinio deve contenere l'anagrafica del tirocinante, del soggetto ospitante, del tutor del soggetto ospitante e del referente del soggetto promotore, le specifiche del progetto formativo e, in particolare, le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento, i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio;
4 il tirocinio, dunque, non è un rapporto di lavoro ma una misura finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze e competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione on the job;
se ne desume che i tirocini di inserimento-reinserimento professionale non sono soggetti alla normativa generale sul contratto di lavoro, bensì esclusivamente alla disciplina speciale che ne regola le modalità di attivazione e lo svolgimento;
lo svolgimento del tirocinio in assenza di formazione ovvero con modalità differenti da quanto previsto dal progetto e per compiti diversi, pertanto, non determina automaticamente la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo onere della parte che ne eccepisce l'illegittimità dimostrare che il rapporto lavorativo si sia svolto con le caratteristiche della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro;
infatti, soltanto la completa inosservanza di quanto previsto da convenzione e progetto formativo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro dimostrano l'esistenza della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato;
quanto sopra affermato, peraltro, trova conferma nel già citato accordo della Conferenza
Stato – Regioni laddove delinea il regime sanzionatorio, per il caso di difformità del tirocinio dalla disciplina nazionale e dalla regolamentazione regionale, stabilendo che solo
“sussistendone le condizioni” il personale ispettivo procederà “a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni” (par. 14, Accordo del 24 gennaio 2013); alla luce di quanto esposto, si tratta, quindi, di verificare se sia stata dimostrata la sussistenza dei tipici indici rivelatori della subordinazione;
9. nessuno dei testimoni escussi, tuttavia, è stato in grado di riferire in ordine alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente durante il periodo di tirocinio;
resta, quindi, indimostrata l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo ottobre 2015-aprile 2016, in assenza della prova dei tratti caratteristici di tale tipologia di rapporto di lavoro di cui si è detto al paragrafo che precede;
ne consegue il rigetto della domanda di condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di svolgimento del tirocinio, pretesa fondata, come già rilevato, sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta;
10.
5 quanto al periodo successivo al tirocinio, premesso che, come già rilevato, la ricorrente ha ammesso di non avere lavorato nel periodo ottobre 2016-maggio 2017, non vi è prova che la medesima abbia prestato attività lavorativa nel negozio di estetica della convenuta nel periodo precedente la stipula del contratto di apprendistato e segnatamente da aprile a ottobre 2016 e nei mesi di giugno, luglio, agosto 2017;
i testi escussi, invero, come poc'anzi rilevato, non sono stati in grado di collocare precisamente nel tempo la presenza della ricorrente nel centro estetico;
in conclusione, deve ritenersi che anche con riguardo a tali periodi la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta;
11. con riguardo al contratto di apprendistato, la ricorrente ne ha contestato la legittimità sotto molteplici profili: per essere già in corso un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta da almeno due anni;
per assenza del piano formativo;
per non aver mai seguito un percorso formativo e per avere sempre lavorato in totale autonomia;
12. ratione temporis, la disciplina del contratto di apprendistato va rinvenuta – nel caso di specie
- nel Dlgs 81/15 il quale, per quanto di interesse, stabilisce: art. 41 “1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. [...]”; art. 42 “1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.[...]”; il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a causa mista, risultante dall'inserimento dell'obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato e consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro;
il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al "conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali" (art. 44 comma 1 dlgs 81/2015), determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44 comma 2); la formazione si articola in una componente di base e trasversale, di cui è responsabile la regione, ed una componente professionalizzante, relativa alle competenze tecnico- professionali specialistiche da acquisire, di cui è responsabile il datore di lavoro ed è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva in ragione del tipo di qualificazione professionale da conseguire (art. 44 comma 2); in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato, è prevista non già la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bensì il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% (art. 47 comma 1 del dlgs 81/2015); sono invece puniti con sanzioni esclusivamente amministrative (art. 47 comma 2) gli inadempimenti relativi ad altri profili di disciplina del contratto (forma scritta, redazione del piano formativo, sottoinquadramento, presenza del tutor o referente aziendale);
l'assenza di una previsione legale espressa che preveda, in caso di rilevanti inadempimenti tali da compromettere la specifica finalità formativa dell'apprendistato, la conversione del tipo standard impedisce l'automatica riqualificazione del rapporto di lavoro ad opera del giudice;
pertanto, nonostante nell'apprendistato, così come disciplinato dal dlgs 81/2015,
l'inadempimento dell'obbligazione formativa di per sé non sia idoneo a travolgere la qualificazione del contratto, potendo rilevare esclusivamente sul piano contributivo e amministrativo, non può escludersi che, in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla gravità della condotta datoriale, il giudice possa riqualificare il rapporto quale normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per il datore
7 di lavoro di corrispondere al lavoratore le differenze retributive dirette, indirette e differite (cfr.
Cass. n. 16595/2020);
13. sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, di cui si dirà in seguito, si ritiene che la convenuta non abbia assolto all'onere di dimostrare l'effettiva formazione della ricorrente dal punto di vista pratico e dal punto di vista teorico;
va, infatti, sottolineato come l'attività formativa consista non già in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici, funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione;
12.
La teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Non so se fosse affidata Testimone_1 alla titolare come formazione. Non ricordo se lavorasse da sola o se fosse seguita CP_3 dalla durante le proprie operazioni e trattamenti. So che a volte la vedevo fare da CP_3 sola”.; la teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Io la vedevo all'inizio Testimone_2 sempre con le signore titolari, poi la vedevo anche da sola fare i trattamenti. Le dicevano cosa fare all'inizio, poi faceva da sola. […] Vedevo le titolari che stavano nel centro, ma poi mi seguiva la ricorrente da sola, dipendeva dai giorni, chi fosse disponibile, o la ricorrente o le titolari”; la teste , prima cliente e in seguito dipendente, cognata della titolare Testimone_3
, ha dichiarato: “non so se la ricorrente fosse tirocinante. La vedevo Controparte_2 lavorare, io andavo a fare il trattamento mani con mia cognata, sicuramente la ricorrente la vedevo fare manicure, poi all'interno delle cabine non si poteva vedere cosa si facesse.
Ricordo che la vedevo lavorare, ma non so dire se le titolari la seguissero sempre, sicuramente erano presenti quando lavorava. [...]Non so dire se facesse formazione professionale al centro”; la teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Quando vedevo la Testimone_4 ricorrente nella vecchia sede, non so se le titolari le dicessero cosa fare, vedevo CP_3 nel negozio, ma non la ricordo fare formazione alla ricorrente, i trattamenti a me li
[...] facevano o o la ricorrente da sola”; CP_3
14. le soprariportate dichiarazioni testimoniali appaiono inidonee a far ritenere raggiunta la prova-incombente sul datore di lavoro-di avere impartito alla lavoratrice insegnamenti funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di
8 formazione, del quale peraltro, difetta la prova della allegazione al contratto di lavoro e della sottoscrizione da parte dell'apprendista;
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di formazione si ritiene abbia compromesso la funzione del contratto apprendistato il quale, pertanto, a far data dal
03/07/2017 si è trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri ed
Acconciatori;
15. quanto, infine, alle ore di straordinario asseritamente osservate dalla ricorrente, le risultanze istruttorie appaiono insufficienti a far ritenere raggiunta la relativa rigorosa prova: per pacifica giurisprudenza, infatti, “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata
l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni” (Cass. 1801/1992); orbene, la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici;
sebbene dunque sia possibile, in base a quanto riferito dai testi circa gli orari di apertura del centro, che quest'ultima abbia lavorato più dell'orario contrattuale settimanale, non vi sono tuttavia elementi utili per stabilire né per quante ore, né quando ciò sia avvenuto nell'arco del complessivo rapporto di lavoro;
16. alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi accertato che tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part-time pari a 25 ore settimanali sin dal 03/07/2017, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del
CCNL di settore;
17. il conteggio depositato dalla ricorrente in data 5/9/2025 appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto per come accertati, fatta eccezione per l'importo corrisposto a titolo di TFR: e, infatti, mentre in ricorso la
9 ricorrente ha dedotto di avere percepito, a tale titolo, l'importo netto complessivo di euro
1569,38 corrispondente all'importo lordo di euro 1930, 34, nel nuovo conteggio ha indicato, quale percepito, il minor importo lordo di euro 1069, 38;
18. tenuto conto degli importi che la lavoratrice ha ammesso di avere percepito "fuori busta", verosimilmente volti a compensare il lavoro supplementare/straordinario svolto che la medesima non è riuscita a dimostrare nel corso del giudizio, la domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto di apprendistato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3/7/2017 al 21/9/2023 deve essere respinta, non residuando nessun credito a tale titolo;
19. la società convenuta, pertanto, sulla base dei conteggi di parte ricorrente rettificati tenuto conto dell'importo percepito a titolo di TFR (euro 1930, 34 lordi), la cui correttezza contabile non è stata contestata, deve essere condannata a pagare a favore della lavoratrice esclusivamente l'importo lordo di euro 2304,65 a titolo di TFR: alla ricorrente, infatti, sarebbe spettato a tale titolo un importo lordo di euro 4734, 99, mentre la datrice di lavoro le ha corrisposto il minor importo di euro 1930,34; il residuo importo dovuto alla ricorrente a titolo di TFR non può essere conglobato nei maggiori importi dalla medesima percepiti nel corso del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, in quanto il criterio dell'assorbimento non opera per tale emolumento (sul punto cfr. Cass. n. 46/2017); dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
19.
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società convenuta è palesemente infondata: il credito per TFR, infatti, è sorto in data 21/9/2023, allorquando si è risolto il rapporto di lavoro in corso tra le parti, e il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16/9/2024, ampiamente nel termine del quinquennio;
20. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore del decisum (cfr. Cass. n. 197/2020), in base ai parametri tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento di cui al D. M. 55/2014, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate e della semplicità fattuale della vicenda;
viene riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 nella misura del 30%, per la presenza, nel ricorso, di un indice navigabile e di link ipertestuali funzionanti;
10
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c. , definitamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 2304,65 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro a 2000 oltre 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 ed oltre 15% per rimborso spese forfettario, iva e c.p.a.;
Torino, 7 ottobre 2025
La Giudice
RO CE
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- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O di e ass. avv. LUCA Controparte_1 Controparte_2 CP_3
OLIVETTI
- PARTE CONVENUTA -
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torino chiedendo di: dichiarare e accertare la nullità del tirocinio intercorso tra le parti e del contratto di apprendistato professionalizzante ex D. Lgs n. 81/2015; dichiarare ed accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario con orario a tempo pieno, con diritto all'inquadramento nel 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori dal
1/08/2015 al 21/09/2023; dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 90.116,73 (di cui euro 10.972,09 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive;
2.
a sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente deduceva: di aver prestato, in modo continuativo ed interrotto, la propria attività di estetista alle dipendenze della convenuta dal
01/08/2015 al 21/09/2023; di aver lavorato in difetto di regolarizzazione dal 01/08/2015 al
02/07/2017, fatta eccezione per un periodo di tirocinio formativo dal 14/10/2015 al
01/01/2016; di aver sottoscritto, in data 03/07/2017, un contratto di apprendistato professionalizzante avente scadenza al 30/06/2022, poi prorogato sino al 20/09/2022; di essere stata assunta, infine, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nel 3 livello del CCNL applicato sino al 21/09/2023, data in cui rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa;
di esser stata, per l'intero periodo oggetto di causa, soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare delle titolari;
di aver provveduto, per
1 l'intero periodo, ad eseguire in piena autonomia, senza alcuna supervisione, trattamenti estetici quali manicure, pedicure, massaggi corpo, trattamenti viso, depilazione corpo e le ulteriori attività per la cura e l'igiene del corpo;
di aver svolto, altresì, il servizio di cassa e di vendita dei prodotti alle clienti;
di essersi occupata delle pulizie del negozio al termine della giornata di lavoro;
di non aver ricevuto alcuna formazione nel corso del contratto di apprendistato, essendo da anni già adibita allo svolgimento dei compiti di estetista;
di non essere mai stata affiancata nel lavoro dalla tutor;
di aver, pertanto, diritto CP_3 all'inquadramento nel 3 livello del CCNL sin dal 01/08/2015; di aver osservato i seguenti orari di lavoro: nel periodo dal 01.08.2015 al 31.08.2016, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 01.09.2016 al 02.07.2017, dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 03.07.2017 al 30.09.2017, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 20.00; nel periodo dal 01.10.2017 al 07.09.2023, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00; nel periodo dal 08.09.2023 al 21.09.2023, dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
3. si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
4. in particolare, parte convenuta allegava che: la ricorrente dal 14 ottobre 2015 sino al 22 aprile 2016 aveva lavorato in qualità di tirocinante per 40 ore settimanali;
al termine di tale periodo, nell'anno formativo 2016/2017, la ricorrente aveva partecipato al corso di formazione presso per conseguire il diploma professionale, Parte_2 seguendo le lezioni dal 3 ottobre 2016 al 22 giugno 2017, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì dalle 10 alle 14 e dalle 14.30 alle
16.30; la ricorrente inoltre aveva svolto uno stage formativo connesso al percorso di studi presso l'azienda Kerale di Bozatu Raluca dal 6/12/2016 sino al 27/05/2017, lavorando il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 12.30 alle ore 16.30; il contratto di apprendistato professionalizzante era corredato dal piano formativo individuale di cui la lavoratrice aveva preso visione al momento dell'assunzione; la ricorrente era stata assegnata alla tutor che era sempre presente all'interno del centro estetico e, in CP_3 sua assenza, veniva seguita dalla sig. , altra titolare dell'attività; la Controparte_2 ricorrente inizialmente si era limitata ad osservare i trattamenti sui clienti, per poi passare a praticarli personalmente dapprima sulle titolari e poi sulle clienti, sempre sotto la supervisione e l'assistenza della referente;
la ricorrente era priva di qualsivoglia autonomia e le titolari del centro estetico erano sempre presenti in negozio;
5.
2 in sede di interrogatorio libero, parte ricorrente ha confermato di aver seguito il percorso di studi e di aver effettuato lo stage formativo presso l'azienda Kerale nei periodi e negli orari indicati dalla resistente nella propria memoria difensiva, precisando, tuttavia, di aver lavorato presso la convenuta nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, negli orari in cui non era a scuola;
la lavoratrice, liberamente interrogata, ha anche riconosciuto di non aver prestato attività lavorativa alcuna nel negozio della convenuta da ottobre a maggio 2017;
6. risulta pacifico e/o documentale che:
- dal 14 ottobre 2015 al 23 gennaio 2016 la ricorrente ha lavorato per la società convenuta in forza di tirocinio formativo, prorogato sino al 22/04/2016, con orario di
40 h settimanali da svolgersi durante gli orari di apertura al pubblico del centro estetico (doc.
2-5 conv.);
- al termine del periodo di tirocinio, la ricorrente ha seguito un corso di formazione presso dal 3 ottobre 2016 al 22 giugno 2017, durante il Parte_2 quale ha svolto altresì uno stage formativo presso l'Azienda Kerala di Bozatu Raluca nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 16.30 (cfr. interrogatorio libero della ricorrente);
- il negozio di estetica della convenuta era situato in Collegno (To), in via Fabbrichetta
n. 10 e, dal mese di marzo 2023, è stato trasferito a Torino, in corso Francia n. 332;
- in data 3/07/2017 le parti hanno sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento del 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori, con formale assegnazione della ricorrente alla tutor , CP_3 titolare dell'attività;
- in data 20/09/2022 la resistente ha trasformato il contratto della ricorrente in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale misto per complessive 25 h settimanali e qualifica di estetista, con inquadramento al III livello del CCNL di settore;
- in data 21/09/2023 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie per asserita giusta causa;
7. in disparte la considerazione che la ricorrente, diversamente da quanto dedotto in ricorso, in sede di interrogatorio libero ha riconosciuto di non avere lavorato continuativamente alle dipendenze della convenuta e, in particolare, di non avere prestato attività lavorativa alcuna nel periodo ottobre 2016-maggio 2017, le risultanze istruttorie non hanno consentito di acclarare che la sua attività lavorativa sia iniziata, in assenza di regolarizzazione, nel mese di agosto 2015;
3 nessuno dei testi escussi (clienti abituali del centro estetico, un fornitore del medesimo e due dipendenti), infatti, è stato in grado di riferire con precisione quando la lavoratrice abbia iniziato a prestare la propria attività nel negozio della convenuta;
8. escluso, dunque, che la ricorrente abbia lavorato per la società convenuta in assenza di regolarizzazione nel periodo agosto-ottobre 2015, con riguardo al tirocinio formativo dal
14/10/2015 al 22/4/2016, si osserva che i tirocini sono rapporti formativi o di orientamento al lavoro in virtù dei quali imprese pubbliche o private assumono, nei confronti del tirocinante, la posizione di soggetto ospitante e non quella di datore di lavoro, normalmente sulla base di rapporti convenzionali con istituzioni formative deputate al governo del mercato del lavoro e alla promozione dell'impiego; rapporti di tal genere sono stati previsti in varie forme da molteplici disposizioni che si sono succedute nel tempo: da ultimo, è intervenuta la legge 92/2012 che ha compiuto un importante intervento riformatore sulla materia, senza distinguere, tuttavia, tra tirocini curriculari e tirocini di inserimento e di reinserimento;
l'articolo 1 comma 34 della legge 92/2012 demanda alle linee guida condivise in sede di conferenza permanente Stato, Regioni e Province l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza nonché la previsione di azioni e interventi diretti a prevenire e contrastare l'uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; con l'accordo del 24 gennaio 2013 sono state adottate le linee guide in materia di tirocini che hanno fatto da base alle successive discipline regionali: i tirocini, come quello oggetto di causa, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, sono rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati e non possono avere durata superiore a 12 mesi;
il soggetto ospitante, ovverosia l'ente pubblico o privato presso cui viene realizzato il tirocinio, non può utilizzare il tirocinante per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici o privati, alle quali deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni e province autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore); il piano di tirocinio deve contenere l'anagrafica del tirocinante, del soggetto ospitante, del tutor del soggetto ospitante e del referente del soggetto promotore, le specifiche del progetto formativo e, in particolare, le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento, i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio;
4 il tirocinio, dunque, non è un rapporto di lavoro ma una misura finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze e competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione on the job;
se ne desume che i tirocini di inserimento-reinserimento professionale non sono soggetti alla normativa generale sul contratto di lavoro, bensì esclusivamente alla disciplina speciale che ne regola le modalità di attivazione e lo svolgimento;
lo svolgimento del tirocinio in assenza di formazione ovvero con modalità differenti da quanto previsto dal progetto e per compiti diversi, pertanto, non determina automaticamente la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo onere della parte che ne eccepisce l'illegittimità dimostrare che il rapporto lavorativo si sia svolto con le caratteristiche della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro;
infatti, soltanto la completa inosservanza di quanto previsto da convenzione e progetto formativo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro dimostrano l'esistenza della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato;
quanto sopra affermato, peraltro, trova conferma nel già citato accordo della Conferenza
Stato – Regioni laddove delinea il regime sanzionatorio, per il caso di difformità del tirocinio dalla disciplina nazionale e dalla regolamentazione regionale, stabilendo che solo
“sussistendone le condizioni” il personale ispettivo procederà “a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni” (par. 14, Accordo del 24 gennaio 2013); alla luce di quanto esposto, si tratta, quindi, di verificare se sia stata dimostrata la sussistenza dei tipici indici rivelatori della subordinazione;
9. nessuno dei testimoni escussi, tuttavia, è stato in grado di riferire in ordine alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente durante il periodo di tirocinio;
resta, quindi, indimostrata l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo ottobre 2015-aprile 2016, in assenza della prova dei tratti caratteristici di tale tipologia di rapporto di lavoro di cui si è detto al paragrafo che precede;
ne consegue il rigetto della domanda di condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di svolgimento del tirocinio, pretesa fondata, come già rilevato, sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta;
10.
5 quanto al periodo successivo al tirocinio, premesso che, come già rilevato, la ricorrente ha ammesso di non avere lavorato nel periodo ottobre 2016-maggio 2017, non vi è prova che la medesima abbia prestato attività lavorativa nel negozio di estetica della convenuta nel periodo precedente la stipula del contratto di apprendistato e segnatamente da aprile a ottobre 2016 e nei mesi di giugno, luglio, agosto 2017;
i testi escussi, invero, come poc'anzi rilevato, non sono stati in grado di collocare precisamente nel tempo la presenza della ricorrente nel centro estetico;
in conclusione, deve ritenersi che anche con riguardo a tali periodi la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta;
11. con riguardo al contratto di apprendistato, la ricorrente ne ha contestato la legittimità sotto molteplici profili: per essere già in corso un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta da almeno due anni;
per assenza del piano formativo;
per non aver mai seguito un percorso formativo e per avere sempre lavorato in totale autonomia;
12. ratione temporis, la disciplina del contratto di apprendistato va rinvenuta – nel caso di specie
- nel Dlgs 81/15 il quale, per quanto di interesse, stabilisce: art. 41 “1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. [...]”; art. 42 “1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.[...]”; il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a causa mista, risultante dall'inserimento dell'obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato e consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro;
il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al "conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali" (art. 44 comma 1 dlgs 81/2015), determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44 comma 2); la formazione si articola in una componente di base e trasversale, di cui è responsabile la regione, ed una componente professionalizzante, relativa alle competenze tecnico- professionali specialistiche da acquisire, di cui è responsabile il datore di lavoro ed è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva in ragione del tipo di qualificazione professionale da conseguire (art. 44 comma 2); in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato, è prevista non già la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bensì il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% (art. 47 comma 1 del dlgs 81/2015); sono invece puniti con sanzioni esclusivamente amministrative (art. 47 comma 2) gli inadempimenti relativi ad altri profili di disciplina del contratto (forma scritta, redazione del piano formativo, sottoinquadramento, presenza del tutor o referente aziendale);
l'assenza di una previsione legale espressa che preveda, in caso di rilevanti inadempimenti tali da compromettere la specifica finalità formativa dell'apprendistato, la conversione del tipo standard impedisce l'automatica riqualificazione del rapporto di lavoro ad opera del giudice;
pertanto, nonostante nell'apprendistato, così come disciplinato dal dlgs 81/2015,
l'inadempimento dell'obbligazione formativa di per sé non sia idoneo a travolgere la qualificazione del contratto, potendo rilevare esclusivamente sul piano contributivo e amministrativo, non può escludersi che, in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla gravità della condotta datoriale, il giudice possa riqualificare il rapporto quale normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per il datore
7 di lavoro di corrispondere al lavoratore le differenze retributive dirette, indirette e differite (cfr.
Cass. n. 16595/2020);
13. sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, di cui si dirà in seguito, si ritiene che la convenuta non abbia assolto all'onere di dimostrare l'effettiva formazione della ricorrente dal punto di vista pratico e dal punto di vista teorico;
va, infatti, sottolineato come l'attività formativa consista non già in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici, funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione;
12.
La teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Non so se fosse affidata Testimone_1 alla titolare come formazione. Non ricordo se lavorasse da sola o se fosse seguita CP_3 dalla durante le proprie operazioni e trattamenti. So che a volte la vedevo fare da CP_3 sola”.; la teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Io la vedevo all'inizio Testimone_2 sempre con le signore titolari, poi la vedevo anche da sola fare i trattamenti. Le dicevano cosa fare all'inizio, poi faceva da sola. […] Vedevo le titolari che stavano nel centro, ma poi mi seguiva la ricorrente da sola, dipendeva dai giorni, chi fosse disponibile, o la ricorrente o le titolari”; la teste , prima cliente e in seguito dipendente, cognata della titolare Testimone_3
, ha dichiarato: “non so se la ricorrente fosse tirocinante. La vedevo Controparte_2 lavorare, io andavo a fare il trattamento mani con mia cognata, sicuramente la ricorrente la vedevo fare manicure, poi all'interno delle cabine non si poteva vedere cosa si facesse.
Ricordo che la vedevo lavorare, ma non so dire se le titolari la seguissero sempre, sicuramente erano presenti quando lavorava. [...]Non so dire se facesse formazione professionale al centro”; la teste cliente della convenuta, ha dichiarato: “Quando vedevo la Testimone_4 ricorrente nella vecchia sede, non so se le titolari le dicessero cosa fare, vedevo CP_3 nel negozio, ma non la ricordo fare formazione alla ricorrente, i trattamenti a me li
[...] facevano o o la ricorrente da sola”; CP_3
14. le soprariportate dichiarazioni testimoniali appaiono inidonee a far ritenere raggiunta la prova-incombente sul datore di lavoro-di avere impartito alla lavoratrice insegnamenti funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di
8 formazione, del quale peraltro, difetta la prova della allegazione al contratto di lavoro e della sottoscrizione da parte dell'apprendista;
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di formazione si ritiene abbia compromesso la funzione del contratto apprendistato il quale, pertanto, a far data dal
03/07/2017 si è trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3 livello del CCNL Barbieri, Parrucchieri ed
Acconciatori;
15. quanto, infine, alle ore di straordinario asseritamente osservate dalla ricorrente, le risultanze istruttorie appaiono insufficienti a far ritenere raggiunta la relativa rigorosa prova: per pacifica giurisprudenza, infatti, “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata
l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni” (Cass. 1801/1992); orbene, la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici;
sebbene dunque sia possibile, in base a quanto riferito dai testi circa gli orari di apertura del centro, che quest'ultima abbia lavorato più dell'orario contrattuale settimanale, non vi sono tuttavia elementi utili per stabilire né per quante ore, né quando ciò sia avvenuto nell'arco del complessivo rapporto di lavoro;
16. alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi accertato che tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part-time pari a 25 ore settimanali sin dal 03/07/2017, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del
CCNL di settore;
17. il conteggio depositato dalla ricorrente in data 5/9/2025 appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto per come accertati, fatta eccezione per l'importo corrisposto a titolo di TFR: e, infatti, mentre in ricorso la
9 ricorrente ha dedotto di avere percepito, a tale titolo, l'importo netto complessivo di euro
1569,38 corrispondente all'importo lordo di euro 1930, 34, nel nuovo conteggio ha indicato, quale percepito, il minor importo lordo di euro 1069, 38;
18. tenuto conto degli importi che la lavoratrice ha ammesso di avere percepito "fuori busta", verosimilmente volti a compensare il lavoro supplementare/straordinario svolto che la medesima non è riuscita a dimostrare nel corso del giudizio, la domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto di apprendistato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3/7/2017 al 21/9/2023 deve essere respinta, non residuando nessun credito a tale titolo;
19. la società convenuta, pertanto, sulla base dei conteggi di parte ricorrente rettificati tenuto conto dell'importo percepito a titolo di TFR (euro 1930, 34 lordi), la cui correttezza contabile non è stata contestata, deve essere condannata a pagare a favore della lavoratrice esclusivamente l'importo lordo di euro 2304,65 a titolo di TFR: alla ricorrente, infatti, sarebbe spettato a tale titolo un importo lordo di euro 4734, 99, mentre la datrice di lavoro le ha corrisposto il minor importo di euro 1930,34; il residuo importo dovuto alla ricorrente a titolo di TFR non può essere conglobato nei maggiori importi dalla medesima percepiti nel corso del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, in quanto il criterio dell'assorbimento non opera per tale emolumento (sul punto cfr. Cass. n. 46/2017); dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
19.
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società convenuta è palesemente infondata: il credito per TFR, infatti, è sorto in data 21/9/2023, allorquando si è risolto il rapporto di lavoro in corso tra le parti, e il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16/9/2024, ampiamente nel termine del quinquennio;
20. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore del decisum (cfr. Cass. n. 197/2020), in base ai parametri tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento di cui al D. M. 55/2014, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate e della semplicità fattuale della vicenda;
viene riconosciuto l'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 nella misura del 30%, per la presenza, nel ricorso, di un indice navigabile e di link ipertestuali funzionanti;
10
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c. , definitamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 2304,65 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro a 2000 oltre 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 ed oltre 15% per rimborso spese forfettario, iva e c.p.a.;
Torino, 7 ottobre 2025
La Giudice
RO CE
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