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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.4748/2024 R.G.L. promossa da:
e ass. avv. DANIELE BARTOLOMEO Controparte_1 CP_2
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv.ti PAOLO TOSI e MARIA GIOVANNA CONTI CP_3
parte convenuta
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- per l'effetto dichiarare la nullità e/ocomunque l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenutenell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 enell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6, del CCNL 2003, dell'art. 31.6 del CCNL 2012 e dell'art. 30.6 del
CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
1 - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003, dall'art. 77, punto 2, CCNL
2012 e 2016;
- “indennità di utilizzazione professionale”e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art. 31.4, tabella B, e 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016; calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo fino al 31.7.2023 (con riserva di azione per i periodi successivi) nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie:
▪ per il ricorrente € 10.483,25; Controparte_1
▪ per il ricorrente € 12.885,53; CP_2
o nella diversa altra misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda.
2.
I ricorrenti, a sostegno delle domande proposte, hanno esposto: di essere dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnati sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
in particolare, l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto, mentre, l'art. 31 del Contratto Integrativo
Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto
5); durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto
Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie;
la società non eroga, tuttavia, gli elementi variabili e accessori variabili sopra indicati
(costituenti circa un terzo o la metà dello stipendio mensile), generando significative differenze fra
2 l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e
2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5).
3.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina contenuta nei contratti applicati e sostenendo la legittimità delle previsioni contrattuali in materia di retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
4.
In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le circostanze allegate in ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita e, quindi, è da ritenere pacifico in causa che: i ricorrenti sono stati assunti dalla Società, rispettivamente, il sig. il 31.03.2003 e il sig. CP_1
il 01.06.200 e attualmente sono entrambi assegnati alla DBR Condotta Chivasso ove CP_2 svolgono le mansioni di macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento;
durante i periodi di ferie, viene loro riconosciuta l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera nell'importo fisso di € 12,80, mentre non è riconosciuta l'indennità per "assenza dalla residenza" di cui all'articolo 77. 2. 1 dei C.C.N.L. del 2012 del 2016.
5.
In applicazione del disposto dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc, si rileva che le ragioni poste a fondamento delle domande proposte da parte ricorrente nel presente giudizio sono già state oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia che, in vicende identiche, hanno univocamente ritenuto fondate le pretese dei lavoratori.
6.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
3 La Corte di Giustizia ha poi precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003: a) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre Per_2
2018); b) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff
e altri, punto 58); c) in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60);
d) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
e) pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri, punto 21); f) in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate" allo status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ); Per_2
8.
La Cassazione, nella sentenza n. 14089/2024, ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria [...]” e che “i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; in tal senso, è stato quindi ribadito che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
La Suprema Corte, nella soprarichiamata sentenza, inoltre, ha ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
4 9.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di indennità non corrisposte nel periodo feriale, alla luce dei soprariportati principi giurisprudenziali, il Giudice deve accertare se vi sia il nesso intrinseco tra la voce retributiva non pagata e l'esecuzione delle mansioni ordinariamente disimpegnate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
10.
Nella presente controversia, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto all'indennità per assenza dalla residenza, come chiarito da numerosi precedenti della
Cassazione (cfr. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023), deve rilevarsi che, trattandosi di voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, la medesima deve essere inclusa nella retribuzione feriale.
La corresponsione, in forma continuativa, di tale indennità, infatti, è strettamente collegata alle mansioni tipiche dei macchinisti, compensando il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro.
11.
Per la medesima ragione, ovverosia il collegamento funzionale con le mansioni tipiche del macchinista, è fondata anche la domanda riguardante la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cass. 14089/2024 cit. nella quale si legge che: “ Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”).
Quanto all'effetto dissuasivo di cui si è detto, infine, occorre rimarcare che lo stesso non deve essere apprezzato confrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, in quanto il dipendente potrebbe essere indotto a rinunciare al godimento delle ferie proprio a causa della
5 riduzione della retribuzione mensile che è quella che gli consente di garantire le normali condizioni economiche di vita a sé e alla sua famiglia
12.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
13.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione di tutti i crediti retributivi del lavoratore – compresi quelli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma
(18.7.2012), relativi ai 5 anni antecedenti (fino al 18.7.2007) – decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
14.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
15.
Con riguardo alla quantificazione delle voci retributive richieste, non contestata da parte convenuta dal punto di vista contabile, devono essere richiamate le considerazioni svolte dalla Corte
d'Appello di Torino, a seguito del rinvio operato da Corte di Cassazione, particolarmente pertinenti nel caso di specie ove gli importi richiesti sono stati quantificati da parte ricorrente sulla base dei giorni effettivi: “ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_3 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe
6 essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie. La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità”.
16.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere condannata al pagamento a Controparte_3 favore di e di , rispettivamente, dell'importo di euro 10.483,25 e Controparte_1 CP_2 dell'importo di euro 12.885,53, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo;
17.
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1 c.p.c.).
Va tuttavia rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n.
5555/2018).
7 Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
18.
Le spese di causa seguono la soccombenza;
tuttavia, in considerazione del mancato funzionamento dei link ipertestuali, non può essere concessa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto dei ricorrenti al computo del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'articolo 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016 e della tabella A allegata all'art. 34 CCNL 2003 nella retribuzione dovuta durante le ferie;
- dichiara tenuta e condannata all'immediato pagamento a di Controparte_3 CP_1
dell'importo di euro 10.483,25 e a favore di dell'importo di euro
[...] CP_2
12.885,53, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma cc;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di euro Controparte_3
6745,60, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA se dovuta e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. visto l'art. 429 co. 1 cpc, come mod. dal d.l. 112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 28/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.4748/2024 R.G.L. promossa da:
e ass. avv. DANIELE BARTOLOMEO Controparte_1 CP_2
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv.ti PAOLO TOSI e MARIA GIOVANNA CONTI CP_3
parte convenuta
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- per l'effetto dichiarare la nullità e/ocomunque l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenutenell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 enell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6, del CCNL 2003, dell'art. 31.6 del CCNL 2012 e dell'art. 30.6 del
CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
1 - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003, dall'art. 77, punto 2, CCNL
2012 e 2016;
- “indennità di utilizzazione professionale”e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art. 31.4, tabella B, e 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016; calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo fino al 31.7.2023 (con riserva di azione per i periodi successivi) nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie:
▪ per il ricorrente € 10.483,25; Controparte_1
▪ per il ricorrente € 12.885,53; CP_2
o nella diversa altra misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda.
2.
I ricorrenti, a sostegno delle domande proposte, hanno esposto: di essere dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnati sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
in particolare, l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto, mentre, l'art. 31 del Contratto Integrativo
Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto
5); durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto
Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie;
la società non eroga, tuttavia, gli elementi variabili e accessori variabili sopra indicati
(costituenti circa un terzo o la metà dello stipendio mensile), generando significative differenze fra
2 l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e
2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5).
3.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina contenuta nei contratti applicati e sostenendo la legittimità delle previsioni contrattuali in materia di retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
4.
In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le circostanze allegate in ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita e, quindi, è da ritenere pacifico in causa che: i ricorrenti sono stati assunti dalla Società, rispettivamente, il sig. il 31.03.2003 e il sig. CP_1
il 01.06.200 e attualmente sono entrambi assegnati alla DBR Condotta Chivasso ove CP_2 svolgono le mansioni di macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento;
durante i periodi di ferie, viene loro riconosciuta l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera nell'importo fisso di € 12,80, mentre non è riconosciuta l'indennità per "assenza dalla residenza" di cui all'articolo 77. 2. 1 dei C.C.N.L. del 2012 del 2016.
5.
In applicazione del disposto dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc, si rileva che le ragioni poste a fondamento delle domande proposte da parte ricorrente nel presente giudizio sono già state oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia che, in vicende identiche, hanno univocamente ritenuto fondate le pretese dei lavoratori.
6.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
3 La Corte di Giustizia ha poi precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003: a) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre Per_2
2018); b) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff
e altri, punto 58); c) in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60);
d) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
e) pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri, punto 21); f) in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate" allo status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ); Per_2
8.
La Cassazione, nella sentenza n. 14089/2024, ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria [...]” e che “i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; in tal senso, è stato quindi ribadito che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
La Suprema Corte, nella soprarichiamata sentenza, inoltre, ha ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
4 9.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di indennità non corrisposte nel periodo feriale, alla luce dei soprariportati principi giurisprudenziali, il Giudice deve accertare se vi sia il nesso intrinseco tra la voce retributiva non pagata e l'esecuzione delle mansioni ordinariamente disimpegnate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
10.
Nella presente controversia, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto all'indennità per assenza dalla residenza, come chiarito da numerosi precedenti della
Cassazione (cfr. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023), deve rilevarsi che, trattandosi di voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, la medesima deve essere inclusa nella retribuzione feriale.
La corresponsione, in forma continuativa, di tale indennità, infatti, è strettamente collegata alle mansioni tipiche dei macchinisti, compensando il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro.
11.
Per la medesima ragione, ovverosia il collegamento funzionale con le mansioni tipiche del macchinista, è fondata anche la domanda riguardante la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cass. 14089/2024 cit. nella quale si legge che: “ Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”).
Quanto all'effetto dissuasivo di cui si è detto, infine, occorre rimarcare che lo stesso non deve essere apprezzato confrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, in quanto il dipendente potrebbe essere indotto a rinunciare al godimento delle ferie proprio a causa della
5 riduzione della retribuzione mensile che è quella che gli consente di garantire le normali condizioni economiche di vita a sé e alla sua famiglia
12.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
13.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione di tutti i crediti retributivi del lavoratore – compresi quelli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma
(18.7.2012), relativi ai 5 anni antecedenti (fino al 18.7.2007) – decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
14.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
15.
Con riguardo alla quantificazione delle voci retributive richieste, non contestata da parte convenuta dal punto di vista contabile, devono essere richiamate le considerazioni svolte dalla Corte
d'Appello di Torino, a seguito del rinvio operato da Corte di Cassazione, particolarmente pertinenti nel caso di specie ove gli importi richiesti sono stati quantificati da parte ricorrente sulla base dei giorni effettivi: “ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_3 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe
6 essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie. La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità”.
16.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere condannata al pagamento a Controparte_3 favore di e di , rispettivamente, dell'importo di euro 10.483,25 e Controparte_1 CP_2 dell'importo di euro 12.885,53, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo;
17.
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1 c.p.c.).
Va tuttavia rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n.
5555/2018).
7 Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
18.
Le spese di causa seguono la soccombenza;
tuttavia, in considerazione del mancato funzionamento dei link ipertestuali, non può essere concessa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto dei ricorrenti al computo del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'articolo 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016 e della tabella A allegata all'art. 34 CCNL 2003 nella retribuzione dovuta durante le ferie;
- dichiara tenuta e condannata all'immediato pagamento a di Controparte_3 CP_1
dell'importo di euro 10.483,25 e a favore di dell'importo di euro
[...] CP_2
12.885,53, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma cc;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di euro Controparte_3
6745,60, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA se dovuta e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. visto l'art. 429 co. 1 cpc, come mod. dal d.l. 112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 28/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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