TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 855
TAR
Decreto cautelare 2 ottobre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata verifica dei requisiti di partecipazione

    La doglianza è infondata poiché l'amministrazione ha dichiarato di non aver potuto utilizzare le banche dati pubbliche e il FVOE a causa del loro malfunzionamento, e la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità è sufficiente per l'applicazione dell'art. 99 comma 3-bis. La dichiarazione dell'operatore sulla titolarità dei requisiti è contenuta nel DGUE.

  • Rigettato
    IT priva dei requisiti per la commercializzazione dell'acido peracetico e offerta in contrasto con la disciplina sui biocidi

    La giurisprudenza e le linee guida ECHA qualificano 'fornitore' e 'produttore diretto' in modo sovrapponibile. IT è il fabbricante diretto del prodotto. La legge di gara non richiede la caratteristica di produttore 'diretto' a pena di esclusione. Per quanto riguarda il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), i principi attivi sono considerati registrati. La richiesta di chiarimenti da parte dell'appaltante non configura una modifica dell'offerta né una violazione del soccorso istruttorio, trattandosi di chiarimenti su requisiti di esecuzione e non di partecipazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 ultimo comma delle specifiche tecniche relativo all'iscrizione nell'elenco ex art. 95 del BP

    Le linee guida ECHA consentono la commercializzazione di biocidi se il fornitore dimostra il 'collegamento' con un produttore iscritto nell'elenco ex art. 95. IT ha provato tale collegamento tramite un contratto di produzione per conto terzi con E'Così SR, iscritta nell'elenco. L'equivalenza tecnica dei prodotti è stata riconosciuta e IT possiede l'autorizzazione integrata ambientale per la fabbricazione di acido peracetico. La normativa europea consente la produzione per conto terzi e l'iscrizione tramite 'collegamento'. L'oggetto della gara è una soluzione commerciale di acido peracetico al 15%, rendendo irrilevante il diverso nome commerciale.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 19 e 89 del Regolamento BP

    Gli articoli 19 e 89 del BP non sono stati richiamati dalla legge di gara, la quale richiede solo l'iscrizione nell'elenco ex art. 95. L'acido peracetico è stato approvato in sede europea e le domande di autorizzazione sono pendenti, con conseguente perdurare del regime transitorio.

  • Rigettato
    IT priva dei requisiti per la commercializzazione dell'acido peracetico e offerta in contrasto con la disciplina sui biocidi

    La giurisprudenza e le linee guida ECHA qualificano 'fornitore' e 'produttore diretto' in modo sovrapponibile. IT è il fabbricante diretto del prodotto. La legge di gara non richiede la caratteristica di produttore 'diretto' a pena di esclusione. Per quanto riguarda il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), i principi attivi sono considerati registrati. La richiesta di chiarimenti da parte dell'appaltante non configura una modifica dell'offerta né una violazione del soccorso istruttorio, trattandosi di chiarimenti su requisiti di esecuzione e non di partecipazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 ultimo comma delle specifiche tecniche relativo all'iscrizione nell'elenco ex art. 95 del BP

    Le linee guida ECHA consentono la commercializzazione di biocidi se il fornitore dimostra il 'collegamento' con un produttore iscritto nell'elenco ex art. 95. IT ha provato tale collegamento tramite un contratto di produzione per conto terzi con E'Così SR, iscritta nell'elenco. L'equivalenza tecnica dei prodotti è stata riconosciuta e IT possiede l'autorizzazione integrata ambientale per la fabbricazione di acido peracetico. La normativa europea consente la produzione per conto terzi e l'iscrizione tramite 'collegamento'. L'oggetto della gara è una soluzione commerciale di acido peracetico al 15%, rendendo irrilevante il diverso nome commerciale.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 19 e 89 del Regolamento BP

    Gli articoli 19 e 89 del BP non sono stati richiamati dalla legge di gara, la quale richiede solo l'iscrizione nell'elenco ex art. 95. L'acido peracetico è stato approvato in sede europea e le domande di autorizzazione sono pendenti, con conseguente perdurare del regime transitorio.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del codice e eccesso di potere

    L'amministrazione non ha svolto alcuna verifica sull'equivalenza delle tutele contrattuali, limitandosi alla mera ricezione della documentazione. La giurisprudenza richiede un'attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l'equivalenza delle tutele economiche e normative. Pertanto, l'aggiudicazione deve essere annullata e l'amministrazione deve effettuare la verifica di tutela delle equivalenze contrattuali.

  • Improcedibile
    Mancata sottoscrizione del contratto

    Dalla lettura dei documenti non risulta alcuna sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria IT, ma solo una proroga con il fornitore uscente.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del contratto

    Dalla lettura dei documenti non risulta alcuna sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria IT, ma solo una proroga con il fornitore uscente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 855
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 855
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo