CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13234/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10503/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 29 luglio 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione all'intimazione di pagamento in rubrica per € 177.717,96 - di cui € 174.400,45 riferite a cartelle esattoriali - notificatale il
19.7.2024 con riferimento alle seguenti cartelle esattoriali: n. 09720220012944036000 che si asserisce notificata il 06/10/2022 per € 7.617,80; n. 09720220134546081000 che si asserisce notificata il 20/09/2022 per € 80.457,22; n. 09720230011656167000 che si asserisce notificata il 24/02/2023 per € 1.064,63; n.
09720230050852435000 che si asserisce notificata il 21/03/2023 per € 19.093,28; n.
09720230108085746000 che si asserisce notificata il 04/05/2023 per € 287,49; n. 09720230108085847000 che si asserisce notificata il 04/05/2023 per € 47.795,89; n. 09720230170340552000 che si asserisce notificata il 19/07/2023 per € 18.084,14. Deduce e argomenta:
-che la notifica dell'intimazione è nulla perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
-che l'intimazione non è conforme all'art. 7, comma 2, Stat.contr., non recando le necessarie indicazioni, nemmeno in ordine al calcolo degli interessi.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'atto opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha dedotto di non essere legittimata ad interloquire nel merito delle riprese fiscali né sulla regolarità del procedimento impositivo nella fase antecedente la notifica delle cartelle, ma che, per quanto di sua competenza, le cartella sono state tutte ritualmente notificate via PEC, così come l'intimazione opposta.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Roma Capitale ha contestato a sua volta la fondatezza del ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
Prima dell'udienza fissata per la sospensione dell'atto opposto la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024 la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo risulta che le cartelle sottese all'intimazione opposta sono state tutte ritualmente notificate via .pec
Si ritiene che l'eccezione di inesistenza/nullità/irregolarità della notifica via .pec delle cartelle e dell'intimazione opposta perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri non sia fondata: nessuna disposizione prevede tale sanzione e le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n.
15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, comma 2, Stat. contr. (omessa indicazione nell'atto dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela nonché le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere), atteso che il contribuente, che si è costituito tempestivamente e svolto le più ampie difese, non denuncia quale sia il vulnus che ha subito per l'asserita violazione della norma di legge.
Quanto alla censura concernente il difetto di motivazione del calcolo degli interessi, trattandosi di un calcolo che avviene in modo automatico, secondo precise regole legali e misure predeterminate, secondo la CGT toccava alla ricorrente fornire almeno un indizio di prova dell'erroneità del calcolo.
Al proposito si legge nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della re-lativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. n. 28742 del 2023).
Considerate le date di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione opposta nessun termine di prescrizione è maturato né con riguardo ai tributi che alle sanzioni e gli interessi.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in
€ 5.000,00, oltre accessori, a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con distrazione a favore del difensore antistatario, ed € 3.000, oltre accessori se dovuti, a favore di ciascuna delle altre due parti resistenti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13234/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084609182/000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10503/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 29 luglio 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione all'intimazione di pagamento in rubrica per € 177.717,96 - di cui € 174.400,45 riferite a cartelle esattoriali - notificatale il
19.7.2024 con riferimento alle seguenti cartelle esattoriali: n. 09720220012944036000 che si asserisce notificata il 06/10/2022 per € 7.617,80; n. 09720220134546081000 che si asserisce notificata il 20/09/2022 per € 80.457,22; n. 09720230011656167000 che si asserisce notificata il 24/02/2023 per € 1.064,63; n.
09720230050852435000 che si asserisce notificata il 21/03/2023 per € 19.093,28; n.
09720230108085746000 che si asserisce notificata il 04/05/2023 per € 287,49; n. 09720230108085847000 che si asserisce notificata il 04/05/2023 per € 47.795,89; n. 09720230170340552000 che si asserisce notificata il 19/07/2023 per € 18.084,14. Deduce e argomenta:
-che la notifica dell'intimazione è nulla perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
-che l'intimazione non è conforme all'art. 7, comma 2, Stat.contr., non recando le necessarie indicazioni, nemmeno in ordine al calcolo degli interessi.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'atto opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha dedotto di non essere legittimata ad interloquire nel merito delle riprese fiscali né sulla regolarità del procedimento impositivo nella fase antecedente la notifica delle cartelle, ma che, per quanto di sua competenza, le cartella sono state tutte ritualmente notificate via PEC, così come l'intimazione opposta.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Roma Capitale ha contestato a sua volta la fondatezza del ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
Prima dell'udienza fissata per la sospensione dell'atto opposto la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024 la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo risulta che le cartelle sottese all'intimazione opposta sono state tutte ritualmente notificate via .pec
Si ritiene che l'eccezione di inesistenza/nullità/irregolarità della notifica via .pec delle cartelle e dell'intimazione opposta perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri non sia fondata: nessuna disposizione prevede tale sanzione e le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n.
15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, comma 2, Stat. contr. (omessa indicazione nell'atto dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela nonché le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere), atteso che il contribuente, che si è costituito tempestivamente e svolto le più ampie difese, non denuncia quale sia il vulnus che ha subito per l'asserita violazione della norma di legge.
Quanto alla censura concernente il difetto di motivazione del calcolo degli interessi, trattandosi di un calcolo che avviene in modo automatico, secondo precise regole legali e misure predeterminate, secondo la CGT toccava alla ricorrente fornire almeno un indizio di prova dell'erroneità del calcolo.
Al proposito si legge nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della re-lativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. n. 28742 del 2023).
Considerate le date di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione opposta nessun termine di prescrizione è maturato né con riguardo ai tributi che alle sanzioni e gli interessi.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in
€ 5.000,00, oltre accessori, a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con distrazione a favore del difensore antistatario, ed € 3.000, oltre accessori se dovuti, a favore di ciascuna delle altre due parti resistenti.