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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 711/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16.1.25, ad ore 9,00, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LORELLA CROSTA, per parte convenuta l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI, oggi sostituito dall'avv. Simona Luchet- ti
Il got sospende il verbale in attesa della terza chiamata.
Alle ore 9,08 son comparsi per parte attrice l'avv. LORELLA CROSTA, oggi sostituito dall'avv. Sara Ciriaci per parte convenuta l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI, oggi sostituito dall'avv. Simona Luchet- ti per l'avv. FRANCESCA D'ORSI, Controparte_1 oggi sostituita dall'avv. Rossano Romagnoli
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condannare il convenuto, al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura di € 21523,95, così specificata in applicazione delle Tabelle di Milano 2021 e prendendo a riferimento le risultanze della espletata CTU in termini di danno biologico:
I.P. punti n.8 anni 62 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 15.735,00
I.T.A. 100% x gg. 2 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 240.00
I.T.A. 75% x gg. 40 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 3.600.00
I.T.P. 50% x gg. 15 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 900,00
I.T.P. 25% x gg. 15 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 450,00
Spese mediche documentate dichiarate congrue € 598,95 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo o dall'effettivo pagamento delle spese al saldo;
2) voglia, altresì, il condannare il Convenuto al risarcimento del danno derivante dalla vacanza rovinata da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, comprese quelle di CTU, e onorari del giudizio”.
Parte convenuta – insistendo nella eccezione di decadenza ex art. 103 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale dell'attrice con riferimento al teste per le ragioni espresse a Testimone_1 verbale alla udienza del 22.3.2024 e comunque insistendo nella eccezione di nullità ed inutiliz-
pagina 1 di 10 zabilità della deposizione testimoniale resa dal medesimo predetto teste dalla cui assunzione l'attrice era decaduta - precisa le conclusioni come segue:
In via principale nel merito: Voglia rigettare le domande proposte dall'attrice per le ragioni espresse nel- le superiori premessa di fatto e motivi di diritto che precedono o, in subordine, nella malaugurata ipote- si in cui il Tribunale rilevasse qualsivoglia profilo di responsabilità del convenuto e riconoscesse CP_2 il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, Voglia diminuire l'entità del risarcimento spettante all'at- trice in ragione del concorso di colpa di costei nella causazione dell'evento.
In via subordinata: in ogni malaugurata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la re- sponsabilità del in accoglimento delle domande spiegate dall'attrice, anche Controparte_3 in concorso di colpa con quest'ultima, Voglia accertare e dichiarare che il Marittima Controparte_3 (AP) al tempo del sinistro aveva stipulato con la la po- Controparte_1 lizza n°46334515 del 30.10.2017 di responsabilità civile verso terzi, in base alla quale polizza detta Com- pagnia assicurativa è obbligata a tenere indenne il assicurato di quanto questo sia tenuto a pa- CP_2 gare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali in conseguenza di un sinistro verificato- si in relazione alle attività descritte nella scheda di polizza, tra le quali risulta alla pg.4 al paragrafo cisazioni> che la garanzia comprende anche i danni derivanti dalla proprietà di strade, e, per l'effetto,
Voglia condannare la in forza della suddetta polizza Controparte_1 assicurativa, a versare all'attrice ogni somma che il convenuto assicurato Controparte_3 fosse tenuto a pagare o a rimborsare alla sig.ra a titolo di risarcimento danni. CP_4 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Parte terza chiamata – insistendo nella eccezione di decadenza ex art. 103 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale dell'attrice con riferimento al teste per le ragioni espresse a Testimone_1 verbale alla udienza del 22.3.2024 e comunque insistendo nella eccezione di nullità ed inutiliz- zabilità della deposizione testimoniale resa dal medesimo predetto teste dalla cui assunzione l'attrice era decaduta - precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito:
- in via principale, nel merito, respingersi le domande avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto assicurato, in quanto inammissibili ed infondate, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provate, come indicato nel presente atto;
- in via subordinata, in caso di denegata condanna dell'assicurato, contenere il diritto alla manleva entro la quota di responsabilità ad esso ascrivibile, nei limiti del danno diretto effettivamente dimostrato, ac- certato e patito, entro il massimale e con applicazione della franchigia fissa di euro 5.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,27, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo let- tura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 711/2022 promossa da:
, CP_4 C.F._1 con l'avv. LORELLA CROSTA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE contro
, in pers. sindaco in carica p.t. Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTO
, , in pers. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. FRANCESCA D'ORSI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 21.4.22 ha convenuto in giudizio il Co- Parte_1 mune di Grottammare per ottenerne l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc e la condanna al risarcimento dei danni subiti il 30.8.18, quando, intorno alle ore 18,50, mentre camminava sul lungomare Nazario Sauro, era inciampata in una sconnessione della pavimen- tazione - un inavvertibile rialzo sul piano di calpestio del marciapiede dovuto al non esatto alli- neamento di quota nel punto di congiunzione tra due diverse gettate della pavimentazione del lungomare (All. 1) – ed era caduta a terra, procurandosi una “frattura pluriframmentaria ingrana- ta meta epifisaria radiale distale con contusione ginocchio dx” (All. 2).
L'attrice ha dedotto e documentato
- che il giorno successivo l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Benedetto del Tron-
pagina 3 di 10 to, ossia il 31.8.18, si era sottoposta a visita da uno specialista ortopedico, che aveva conferma- to la frattura radiale distale il distacco stiloide ulnare e consigliato un intervento di osteosintesi che ella inizialmente aveva rifiutato, volendo sottoporsi ad ulteriori controlli nella propria città di residenza;
- che per tale motivo le era stata effettuata una riduzione per ligamentotassi e immobilizzazione in apparecchio Axillo-MCT in VR con prescrizione di terapia antinfiammatoria e controllo radio- grafico a distanza di 7gg.; (All. 3)
- di aver quindi interrotto anticipatamente la propria vacanza e fatto ritorno presso la propria cit- tà di residenza, Castiglione Torinese, dove il 9.9.18 si era sottoposta a controlli (All. 4) e il 19.9.18 ad intervento chirurgico di “Riduzione cruenta e sintesi interna radio distale destro con placca volare Synthes Distal Radius Va (DC-SL) e confezionamento di doccia gessata omero metacarpale a protezione sintesi e RUD” (All.5), per esser poi dimessa con la seguente diagno- si “Frattura chiusa dell'estremità distaledi radio e ulna” (All.6);
- di aver, dopo un periodo di convalescenza, effettuato visite di controllo e cicli di riabilitazione per il polso;
- di essersi poi sottoposta in data 6.9.21 a visita medica del dr. per la valutazio- Persona_1 ne degli esiti dell'incidente occorso in data 30.8.18 (All.7);
- che dalla relazione medico-legale risulta che i postumi residuatile sono rappresentati da “sin- drome algo-disfunzionale polso destro in esiti di frattura pluriframmentaria articolare distale ra- diale destra e di distacco stiloide ulnare omolaterale trattato chirurgicamente con placca viti.”, con stima di invalidità biologica permanente pari al 10/11% (dieci/undici per cento) e di durata della malattia quantificata in 80 gg. di cui 2 gg con inabilità temporanea assoluta, 38 gg con inabilità temporanea al 75%, 20 gg. inabilità temporanea al 50% e 20 gg. inabilità temporanea al 25%;
- di aver sostenuto spese mediche per un totale di € 171,95 come si evince dalle allegate rice- vute e fatture (All. 8) oltre alla spesa di € 427,00 per la consulenza medico-legale; (All. 9)
- di aver con pec 19.10.18 chiesto il risarcimento danni al Comune di , cui ave- Controparte_3 vano fatto seguito trattative con vari intermediari assicurativi, ma risarcimento alcuno (all. 10);
- di aver con pec 21.4.21 invitato il Comune di alla stipula della convenzione di Controparte_3 negoziazione che si era conclusa con esito negativo;
(All.11)
- di ritenere, stante la dinamica del sinistro, che la responsabilità dell'occorso sia unicamente ascrivibile al Comune di ex art. 2051 cc, quale proprietario e custode del mar- Controparte_3 ciapiede ove si è verificato il sinistro.
Deposita foto del luogo dell'occorso, la documentazione sanitaria, le ricevute di spesa, la consu- lenza medico-legale e le prove della messa in mora e dell'invito alla negoziazione assistita. Conclude sula base della propria CTP.
Si è costituito l'ente convenuto per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, conte- stare quanto ex adverso dedotto e documentato, chiedendo in via preliminare – ed ottenendo - lo spostamento d'udienza per chiamare in causa il proprio istituto assicuratore per RC, , CP_1 con la quale ha stipulato la polizza n°46334515 del 30.10.2017 per responsabilità ci terzi (all. 3).
L'ente ha dedotto:
- di aver nell'ottobre 2018 ricevuto da parte del legale dell'attrice una diffida al risarcimento del danno per i fatti oggetto del presente giudizio e di aver, senza alcun riconoscimento di proprie responsabilità, immediatamente attivato la propria polizza per responsabilità civile aprendo il si- nistro presso;
Controparte_1 Controparte_1
- che tale compagnia, con comunicazione trasmessa al legale della sig.ra in data CP_4 29.1.2021 (all. 2), ha denegato ogni risarcimento sul presupposto che non si era (e non si è) in presenza di un'insidia stradale, ma di un dissesto prevedibile e riconoscibile e, come tale, supe- rabile dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele di transito pedonale;
pagina 4 di 10 - che il dissesto fosse prevedibile e riconoscibile ed evitabile se solo la sig.ra avesse CP_4 tenuto una condotta pedonale diligente ed accorta, lo dimostrano proprio le n°2 fotografie che la sig.ra trasmise alla compagnia assicurativa del a seguito CP_4 Controparte_3 dell'apertura del sinistro, dato che era orario diurno estivo e la sconnessione, come dimostrano le due fotografie, si estende in lunghezza per gran parte del marciapiede, è larga diversi centi- metri, è visibile ad occhio nudo a distanza poiché costituisce evidente discontinuità della pavi- mentazione del marciapiede stesso e parte di essa insiste su porzione di marciapiede macchia- ta scura;
soprattutto, già le foto lasciano intravedere ad occhio nudo come la sconnessione tra- sversale si trovi a quota più bassa rispetto alle due pavimentazioni interrotte dalla sconnessione stessa, tanto che le pavimentazioni stesse in corrispondenza della sconnessione formano due piccoli gradini;
- che pertanto la situazione di pericolo era ed è ampiamente visibile, specialmente per una per- sona che procede a piedi in orario diurno come asserito dalla sig.ra , ed avrebbe richie- CP_4 sto, da parte del pedone, l'adozione di opportune cautele, quali, ad esempio, quello di superare la sconnessione aggirandola o saltandola allungando il passo, non certo quella di mettervi i pie- di dentro;
- che, se la sig.ra , invece, vi è asseritamente inciampata cadendo a terra, ciò è accadu- CP_4 to perché certamente la sua condotta pedonale è stata negligente e distratta, perché solo la di- strazione può impedire di vedere una sconnessione trasversale del marciapiede di queste di- mensioni e caratteristiche, a meno che l'attrice, avvedutasi del pericolo, abbia deciso egualmen- te di passarvi sopra (cd. rischio elettivo);
- di contestare il quantum di danno asseritamente subito, per come descritto e calcolato sulla base della consulenza di parte ex adverso allegata, data l'esagerazione di assegnare 10-11 punti di danno biologico permanente in presenza di una sindrome algo-disfunzionale (che, in soldoni, è una sintomatologia solo dolorosa);
- che sulla presunta invalidità permanente della attrice avrà certamente inciso il deliberato rifiuto della medesima di sottoporsi immediatamente e tempestivamente alle cure appropriate, come attesta la documentazione sanitaria e come l'attrice confessa in citazione;
- che è infondata e non provata la durata della malattia in 80 giorni, dato che non c'è continuità di certificazioni mediche (l'ultimo prodotto risale al 20.9.2018, poi non ve ne sono altri), e co- munque la durata della malattia e le percentuali asseritamente individuate di inabilità tempora- nea non sono compatibili con le lesioni subite, con le terapie effettuate e con i presidi medici applicati;
- che è infondato e non provato anche il presunto danno da vacanza rovinata, il quale ripose- rebbe sul presupposto altrettanto infondato e non provato che la sig.ra sarebbe stata CP_4 costretta dall'infortunio a far anticipatamente ritorno a casa, visto che la stessa ha pro- CP_4 dotto ricevute di spese mediche sostenute presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto il 5.9.2018;
- che il fatto colposo del danneggiato esclude la responsabilità risarcitoria del custode ex art. 2051 cc perché integra il caso fortuito e comunque esclude la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 2043 cc, ed via subordinata va considerato il concorso colposo dell'attrice ex artt. 2056 e 1227 cc;
- che secondo Cass VI n. 38584/2021 “Nonostante la P.A. abbia un obbligo relativo al mante- nimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex articolo 2051
c.c., il pedone danneggiato non ha diritto a essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di perico- lo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione”;
- chela responsabilità del custode è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneg- giato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della perico- losità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr.Cass.civ.n°13681/2012) ed è esclusa an- che in tutti quei casi in cui il pericolo insito nel bene è prevedibile ed evitabile, richiedendosi al pedone l'adozione di appropriate misure cautelari che, invece, omette di adottare venendone, per l'effetto, danneggiato;
pagina 5 di 10 - che non c'è prova che la sig.ra sia caduta a causa della sconnessione, ma quand'an- CP_4 che così fosse, applicando il criterio della causalità adeguata di cui a Cass. III, n. 16123/2010 al caso di specie si evince che la caduta dell'attrice è stata esclusivamente cagionata dalla con- dotta dell'attrice stessa, poiché secondo scienza ed esperienza calpestare una sconnessione tra due pavimentazioni, come questa, è probabile che possa indurre il pedone a cadere in terra;
al contrario, se il pedone non avesse calpestato la visibile sconnessione presente sul marcia- piede, è probabile che non sarebbe caduto;
- che quindi il presunto evento di danno si sarebbe verificato perché il pedone ha tenuto un comportamento del tutto imprudente rispetto all'evidente pericolo che gli si era rappresentato nel senso che o non se ne è avveduto (negligenza o imprudenza) oppure, se ne è avveduto, ma ha deciso egualmente di affrontarlo;
- che, dal momento che la sconnessione è talmente evidente che un pedone accorto non può non vederla, se la vi è passata sopra vuol dire che aveva lo sguardo rivolto altrove, ma CP_4 di tale distrazione non può certo rispondere l'ente proprietario del marciapiede;
oppure, può vo- ler dire che la ha visto la sconnessione, ma ha deciso egualmente di passarvi sopra, ed CP_4 anche in questo caso del cd. rischio elettivo non può certo rispondere l'ente proprietario del marciapiede;
- che, quand'anche si volesse ravvisare qualche profilo di responsabilità in capo all'ente conve- nuto, sarebbe stato il comportamento dell'attrice a rivestire la quasi totalità dell'efficienza causa- le dell'evento di danno, perché la caduta sarebbe da considerarsi conseguenza del passaggio del pedone sopra la sconnessione e, se il pedone non avesse messo il piede sulla sconnessio- ne preventivamente avvertibile e visibile, certamente non sarebbe caduto perché non avrebbe attivato il pericolo insito nella sconnessione stessa;
- che il preteso danno da vacanza rovinata non è provato nell'an e nel quantum, ed è pretesa infondata in quanto il danno da vacanza rovinata è previsto dall'art. 46 D.Lgs. n°79/2011 (cd. Codice del Turismo) come danno non patrimoniale risarcibile solo a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico, non sul Co- mune o comunque sulla Pubblica Amministrazione: “Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico” (Cass.civ.sez.III n°24607/2017);
- che, inoltre, ex art. 2059 cc, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite con la sen- tenza 26972/2008, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della per- sona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a tre condizioni: (a) che l'interesse leso
- e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c. giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risar- cibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia mini- ma di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convi- venza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass.civ. SS.UU. n°26972/2008), e nel caso di specie non è dato conoscere quale sia l'interes- se personale costituzionalmente protetto della sig.ra che sia stato gravemente offeso in CP_4 conseguenza della lesione del diritto alla salute, certamente non è costituzionalmente protetto l'interesse alle vacanze.
All'udienza spostata per consentire la chiamata in causa della terza assicuratrice, le parti pre- senti hanno chiesto ed ottenuto l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 cpc e la terza chiamata è stata dichiarata contumace.
In pendenza dei termini assegnati ex art. 183/6 cpc si è costituita senza contestare la CP_1 copertura, per contrastare la domanda attrice e chiederne il rigetto, eccependone la assoluta carenza di prova, la dipendenza dell'occorso dalla condotta imprudente /negligente dell'attrice, o, in alternativa, dal riverbero del sole sulla pavimentazione e dalla presenza di sabbia, che pagina 6 di 10 rendevano impercettibile all'occhio la sconnessione, confessate dall'attrice stessa, circostanze che non possono essere addebitate a responsabilità del comune e che avrebbero dovuto indur- re l'attrice a porre attenzione nel camminare;
- che la caduta deve dichiararsi accidentale, con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al CP_2
- che in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse che sia stato il comportamento colposo della danneggiata ad escludere completamente la responsabilità del custode per interruzione del nesso eziologico, nella determinazione del danno risarcibile si ten- ga conto della sussistenza del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227/1 cc, in quanto le conseguenze dannose a carico dell'attrice sarebbero state impedite, o quantomeno attenuate, da un comportamento diligente della danneggiata sia per quanto sopra esposto – conformazione del terreno, orario della caduta – sia perché la scelta della stessa di non sotto- porsi immediatamente all'intervento chirurgico che le era stato consigliato potrebbe aver aggra- vato la situazione, posto che il fatto che la signora si sia sentita più tranquilla ad essere operata in un ospedale vicino a casa sua non significa che la sua scelta sia stata responsabile.
- che la consulenza medico legale di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di ca- rattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
- che indimostrata è la richiesta di rimborso per spese mediche, in assenza di prova della ricon- ducibilità del danno a responsabilità del CP_2
- che infondata è anche la richiesta di danno da vacanza rovinata, comunque non coperta dalla polizza invocata, tipologia di danno riferita alla lesione dell'interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore turistico.
- che la polizza sottoscritta dal prevede, tra le Pattuizioni Particola- CP_2 ri/Precisazioni/Integrazioni (pag. 4 di polizza) che “Si conviene che, fatte salve le eventuali fran- chigie e/o minimi di scoperto già esistenti d' importo superiore, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 5.000,00 (cinquemila/00) su ciascun sinistro”, per cui in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di declaratoria della responsa- bilità del in relazione ai danni coperti dalla polizza dovrà dunque decurtarsi l'importo di CP_2 euro 5.000,00.
- che ai sensi dell'art. 15 delle norme comuni (pag. 22 di polizza) “La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell' , designando, ove occorra, legali o tecnici e avva- Parte_2 lendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' stesso. Sono a carico della Società le spe- Parte_2 se sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La
Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel co- mune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esau- rimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati” e nel caso di specie il non ha comunicato alla compagnia di aver ricevuto la notifica dell'atto di cita- CP_2 zione di cui sopra, né ha richiesto che la compagnia ne assumesse la difesa e in difetto di tali elementi, la scelta autonoma dell'assicurato esonera la Compagnia dal pagamento delle spese di lite.
La dichiarazione di contumacia è stata revocata e la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, l'espletamento delle prove orali ri- chieste da parte attrice e di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, poi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con ter- mine intermedio per note conclusive.
*
La domanda è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
pagina 7 di 10 Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, in via principale invocato dall'attrice, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono in- fatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e como- datari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigila- re e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsia- si pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una pre- sunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dan- noso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340; 26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente danno- so insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, in- combe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" – dal doppio dislivello presente tra la fuga e le due lastre di cemento e ghiaia di fiume, lungo il marciapiede del lungomare - va rite- nuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass. n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
CP_ La custodia in capo all' convenuto è pacifica ed incontestata.
L'evento dannoso in se stesso non è contestato dal convenuto né dalla terza chiamata, se non sotto il profilo della mancanza di prova – normale in citazione – dell'effettivo suo verificarsi così come dedotto dall'attrice, della dipendenza causale dalla sconnessione o da altro titolo di re- sponsabilità per propria colpa, della quantificazione del danno operata sulla base delle risultan- ze della consulenza tecnica di parte.
Le prove orali richieste da parte attrice ed espletate – le testi e - hanno consen- Tes_2 Tes_3 tito di confermare tutte le circostanze dedotte in citazione. La contestazione di decadenza di parte attrice dalla citazione del teste è quindi questione del tutto superflua. Tes_1
Come è evidente dalle foto prodotte dall'attrice e come confermato anche dall'ente convenuto, la pavimentazione del lungomare è costituita da grandi lastre in cemento e ghiaino, fra le quali vi è necessariamente una fuga stuccata, fuga di per se stessa sempre evidente.
In particolare, conferma il il tratto di lungomare pedonabile in cui si è verificato CP_2 l'occorso per cui è causa è interessato da “una sconnessione” – la fuga fra le lastre di cemento e sassolini - che si estende in lunghezza per gran parte del marciapiede, è larga diversi centimetri, è visibile ad occhio nudo a distanza e costituisce evidente discontinuità della pavimentazione del marcia- piede stesso, insistendo anche, in parte, su una larga porzione di pavimentazione macchiata scura.
Che la fuga fra le lastre sia di qualche centimetro – si presume non più di 2,5 cm, avendosi, in caso di ampiezza maggiore, una violazione del Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che porrebbe l'ente convenuto in colpa per violazione di regolamento - e che sia visibile ad oc- chio nudo, non fa affatto, contrariamente a quanto ritengono il convenuto e la terza chiamata, presumere al pedone che vi sia un dislivello fra le lastre stesse, presumendosi invece che fuga pagina 8 di 10 e lastre siano complanari, così come prescrivono la buona tecnica costruttiva e le norme rego- lamentari previste per i marciapiedi.
Evitare di calpestare le fughe tra le mattonelle o le lastre del marciapiedi non può esser consi- derato, come sostengono il convenuto e la terza chiamata, condotta prudente cui il normale utente del lungomare sia tenuto per evitare danni, ma soltanto un gioco divertente per i bambini, un'abitudine innocua per alcuni o, per altri, un sintomo di disturbo ossessivo compulsivo.
Non può, in sostanza, il pretendere che gli utenti del lungomare stiano attenti a “sca- CP_2 valcare” le fughe, dovendo invece assicurare ai propri utenti di ogni età – tanto più avendo vo- cazione turistica, come certamente ha Grottammare – una sicura a tranquilla passeggiata.
Peraltro, parte convenuta non ha richiesto prove orali, né documentato in alcun modo che il fat- to fosse accaduto in circostanze diverse da quello rappresentato in citazione o che la sig.ra stesse utilizzando il lungomare in maniera incongrua. CP_4
Non può condividersi la tesi del convenuto secondo cui la condotta colposa dell'attrice avrebbe interrotto il nesso causale, in mancanza di prova - il cui onere ricadeva sul custode convenuto - che l'attrice stesse facendo un uso del lungomare pedonabile diverso dal camminarci normal- mente sopra (in ciabatte o meno), condotta tutt'altro che incongrua, imprevista e/o imprevedibi- le, che non può legittimamente ritenersi integrare "caso fortuito", né può rilevare ex art. 1227/1 cc.
Avuto riguardo a tali elementi di valutazione va dunque affermata la piena responsabilità ex art. 2051 cc dell'Amministrazione comunale in ordine al danno subito dall'attrice in dipendenza dall'inatteso doppio dislivello fra la fuga e le grandi lastre di cemento e sassolini.
La liquidazione del danno va effettuata sulla base delle risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni devono essere necessariamente condivise, risultando basate su un attento esame della documentazione in atti e della persona dell'attrice, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici apparenti e non contraddette da alcuna osservazione da parte dei CTP nominati dalle parti.
Il Ctu ha riconosciuto il nesso causale fra le lesioni e l'evento così come rappresentato e prova- to dall'attrice e concluso che:
- l'attrice in data 30/08/18, a seguito della caduta, riportava la frattura pluriframmentaria ingrana- ta meta epifisaria distale;
- tali lesioni guarivano verosimilmente in un periodo di settantadue giorni, suddivisibile in giorni due di inabilità biologica assoluta, giorni quaranta di inabilità biologica al 75%, giorni quindici di inabilità al 50% ed ulteriori giorni quindici di inabilità minimale al 25%;
- sono residuati all'attrice postumi, rilevanti sotto il profilo biologico, complessivamente quantifi- cabili nella misura del 8%;
- non si prevede che gli esiti invalidanti riscontrati possano essere eliminati o sensibilmente mi- gliorati a seguito di terapie future;
- sono congrue le spese mediche come in atti documentate ed ammontanti a complessivi € 598,95.
Su tali basi, con l'applicazione delle note tabelle di liquidazione redatte dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano dell'anno 2024, la liquidazione del danno subito dalla sig.ra – 62 CP_4 anni al tempo del sinistro - è riportata nella tabella che segue.
DB 8% 12.588,00
ITT 2 gg 240,00
ITP 75% 40 gg 3.600,00
ITP 50% 15 gg 900,00
ITP 25% 15 gg 450,00
17.778,00
Pertanto il convenuto andrà condannato a versare all'attrice l'importo di € 17.778,00 a titolo di pagina 9 di 10 risarcimento del danno non patrimoniale, e, considerato che la liquidazione è operata nell'attua- lità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (30.8.18) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (30.8.18) al giorno prece- dente la proposizione del giudizio (20.4.22) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (21.4.22.22) all'effettivo pagamento.
Il convenuto andrà inoltre condannato al rimborso delle spese mediche documentate per € 598,95, ritenute congrue dal CTU, oltre ad interessi legali dal giorno di ogni pagamento al saldo effettivo.
Non potrà esser accolta invece la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, tipologia di danno, come osservato da convenuto e terza chiamata, riferita alla lesione dell'interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore turistico.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22 con riferimento al decisum.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
La chiamata in garanzia operata dall'ente convenuto è risultata giustificata e fondata, sicché la compagnia terza chiamata va condannata a tenere indenne l'ente assicurato da quanto questo sia condannato a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno e di rimborso spese pro- cessuali, dedotta la franchigia assoluta di € 5.000,00.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina de- gli artt. 91 e 92 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo in favore dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accertata e dichiarata la respon- CP_4 sabilità ex art. 2051 cc del in persona del sindaco in carica p.t., per le Controparte_6 lesioni riportate dall'attrice in data 30.8.18, condanna l'ente convenuto a versare all'attrice l'im- porto di € 17.778,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 598,95, a titolo di risarcimen- to del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri pre- videnziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato provvedimento e sostenute in concreto dall'attrice;
4) condanna la parte terza chiamata a tenere indenne parte convenuta dalle condanne di cui ai punti che precedono, applicando la franchigia di € 5.000,00;
5) condanna parte terza chiamata a rimborsare le spese di lite di parte convenuta, che si liqui- dano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,18, non pre- senti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16.1.25
Il got avv. UR OD
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16.1.25, ad ore 9,00, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LORELLA CROSTA, per parte convenuta l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI, oggi sostituito dall'avv. Simona Luchet- ti
Il got sospende il verbale in attesa della terza chiamata.
Alle ore 9,08 son comparsi per parte attrice l'avv. LORELLA CROSTA, oggi sostituito dall'avv. Sara Ciriaci per parte convenuta l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI, oggi sostituito dall'avv. Simona Luchet- ti per l'avv. FRANCESCA D'ORSI, Controparte_1 oggi sostituita dall'avv. Rossano Romagnoli
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condannare il convenuto, al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura di € 21523,95, così specificata in applicazione delle Tabelle di Milano 2021 e prendendo a riferimento le risultanze della espletata CTU in termini di danno biologico:
I.P. punti n.8 anni 62 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 15.735,00
I.T.A. 100% x gg. 2 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 240.00
I.T.A. 75% x gg. 40 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 3.600.00
I.T.P. 50% x gg. 15 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 900,00
I.T.P. 25% x gg. 15 x 120,00 (COME DA ctu MEDICO LEGALE) € 450,00
Spese mediche documentate dichiarate congrue € 598,95 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo o dall'effettivo pagamento delle spese al saldo;
2) voglia, altresì, il condannare il Convenuto al risarcimento del danno derivante dalla vacanza rovinata da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, comprese quelle di CTU, e onorari del giudizio”.
Parte convenuta – insistendo nella eccezione di decadenza ex art. 103 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale dell'attrice con riferimento al teste per le ragioni espresse a Testimone_1 verbale alla udienza del 22.3.2024 e comunque insistendo nella eccezione di nullità ed inutiliz-
pagina 1 di 10 zabilità della deposizione testimoniale resa dal medesimo predetto teste dalla cui assunzione l'attrice era decaduta - precisa le conclusioni come segue:
In via principale nel merito: Voglia rigettare le domande proposte dall'attrice per le ragioni espresse nel- le superiori premessa di fatto e motivi di diritto che precedono o, in subordine, nella malaugurata ipote- si in cui il Tribunale rilevasse qualsivoglia profilo di responsabilità del convenuto e riconoscesse CP_2 il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, Voglia diminuire l'entità del risarcimento spettante all'at- trice in ragione del concorso di colpa di costei nella causazione dell'evento.
In via subordinata: in ogni malaugurata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la re- sponsabilità del in accoglimento delle domande spiegate dall'attrice, anche Controparte_3 in concorso di colpa con quest'ultima, Voglia accertare e dichiarare che il Marittima Controparte_3 (AP) al tempo del sinistro aveva stipulato con la la po- Controparte_1 lizza n°46334515 del 30.10.2017 di responsabilità civile verso terzi, in base alla quale polizza detta Com- pagnia assicurativa è obbligata a tenere indenne il assicurato di quanto questo sia tenuto a pa- CP_2 gare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali in conseguenza di un sinistro verificato- si in relazione alle attività descritte nella scheda di polizza, tra le quali risulta alla pg.4 al paragrafo cisazioni> che la garanzia comprende anche i danni derivanti dalla proprietà di strade, e, per l'effetto,
Voglia condannare la in forza della suddetta polizza Controparte_1 assicurativa, a versare all'attrice ogni somma che il convenuto assicurato Controparte_3 fosse tenuto a pagare o a rimborsare alla sig.ra a titolo di risarcimento danni. CP_4 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Parte terza chiamata – insistendo nella eccezione di decadenza ex art. 103 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale dell'attrice con riferimento al teste per le ragioni espresse a Testimone_1 verbale alla udienza del 22.3.2024 e comunque insistendo nella eccezione di nullità ed inutiliz- zabilità della deposizione testimoniale resa dal medesimo predetto teste dalla cui assunzione l'attrice era decaduta - precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito:
- in via principale, nel merito, respingersi le domande avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto assicurato, in quanto inammissibili ed infondate, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provate, come indicato nel presente atto;
- in via subordinata, in caso di denegata condanna dell'assicurato, contenere il diritto alla manleva entro la quota di responsabilità ad esso ascrivibile, nei limiti del danno diretto effettivamente dimostrato, ac- certato e patito, entro il massimale e con applicazione della franchigia fissa di euro 5.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,27, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo let- tura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 711/2022 promossa da:
, CP_4 C.F._1 con l'avv. LORELLA CROSTA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE contro
, in pers. sindaco in carica p.t. Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. ALESSANDRO TALAMONTI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO
, , in pers. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. FRANCESCA D'ORSI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 21.4.22 ha convenuto in giudizio il Co- Parte_1 mune di Grottammare per ottenerne l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc e la condanna al risarcimento dei danni subiti il 30.8.18, quando, intorno alle ore 18,50, mentre camminava sul lungomare Nazario Sauro, era inciampata in una sconnessione della pavimen- tazione - un inavvertibile rialzo sul piano di calpestio del marciapiede dovuto al non esatto alli- neamento di quota nel punto di congiunzione tra due diverse gettate della pavimentazione del lungomare (All. 1) – ed era caduta a terra, procurandosi una “frattura pluriframmentaria ingrana- ta meta epifisaria radiale distale con contusione ginocchio dx” (All. 2).
L'attrice ha dedotto e documentato
- che il giorno successivo l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Benedetto del Tron-
pagina 3 di 10 to, ossia il 31.8.18, si era sottoposta a visita da uno specialista ortopedico, che aveva conferma- to la frattura radiale distale il distacco stiloide ulnare e consigliato un intervento di osteosintesi che ella inizialmente aveva rifiutato, volendo sottoporsi ad ulteriori controlli nella propria città di residenza;
- che per tale motivo le era stata effettuata una riduzione per ligamentotassi e immobilizzazione in apparecchio Axillo-MCT in VR con prescrizione di terapia antinfiammatoria e controllo radio- grafico a distanza di 7gg.; (All. 3)
- di aver quindi interrotto anticipatamente la propria vacanza e fatto ritorno presso la propria cit- tà di residenza, Castiglione Torinese, dove il 9.9.18 si era sottoposta a controlli (All. 4) e il 19.9.18 ad intervento chirurgico di “Riduzione cruenta e sintesi interna radio distale destro con placca volare Synthes Distal Radius Va (DC-SL) e confezionamento di doccia gessata omero metacarpale a protezione sintesi e RUD” (All.5), per esser poi dimessa con la seguente diagno- si “Frattura chiusa dell'estremità distaledi radio e ulna” (All.6);
- di aver, dopo un periodo di convalescenza, effettuato visite di controllo e cicli di riabilitazione per il polso;
- di essersi poi sottoposta in data 6.9.21 a visita medica del dr. per la valutazio- Persona_1 ne degli esiti dell'incidente occorso in data 30.8.18 (All.7);
- che dalla relazione medico-legale risulta che i postumi residuatile sono rappresentati da “sin- drome algo-disfunzionale polso destro in esiti di frattura pluriframmentaria articolare distale ra- diale destra e di distacco stiloide ulnare omolaterale trattato chirurgicamente con placca viti.”, con stima di invalidità biologica permanente pari al 10/11% (dieci/undici per cento) e di durata della malattia quantificata in 80 gg. di cui 2 gg con inabilità temporanea assoluta, 38 gg con inabilità temporanea al 75%, 20 gg. inabilità temporanea al 50% e 20 gg. inabilità temporanea al 25%;
- di aver sostenuto spese mediche per un totale di € 171,95 come si evince dalle allegate rice- vute e fatture (All. 8) oltre alla spesa di € 427,00 per la consulenza medico-legale; (All. 9)
- di aver con pec 19.10.18 chiesto il risarcimento danni al Comune di , cui ave- Controparte_3 vano fatto seguito trattative con vari intermediari assicurativi, ma risarcimento alcuno (all. 10);
- di aver con pec 21.4.21 invitato il Comune di alla stipula della convenzione di Controparte_3 negoziazione che si era conclusa con esito negativo;
(All.11)
- di ritenere, stante la dinamica del sinistro, che la responsabilità dell'occorso sia unicamente ascrivibile al Comune di ex art. 2051 cc, quale proprietario e custode del mar- Controparte_3 ciapiede ove si è verificato il sinistro.
Deposita foto del luogo dell'occorso, la documentazione sanitaria, le ricevute di spesa, la consu- lenza medico-legale e le prove della messa in mora e dell'invito alla negoziazione assistita. Conclude sula base della propria CTP.
Si è costituito l'ente convenuto per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, conte- stare quanto ex adverso dedotto e documentato, chiedendo in via preliminare – ed ottenendo - lo spostamento d'udienza per chiamare in causa il proprio istituto assicuratore per RC, , CP_1 con la quale ha stipulato la polizza n°46334515 del 30.10.2017 per responsabilità ci terzi (all. 3).
L'ente ha dedotto:
- di aver nell'ottobre 2018 ricevuto da parte del legale dell'attrice una diffida al risarcimento del danno per i fatti oggetto del presente giudizio e di aver, senza alcun riconoscimento di proprie responsabilità, immediatamente attivato la propria polizza per responsabilità civile aprendo il si- nistro presso;
Controparte_1 Controparte_1
- che tale compagnia, con comunicazione trasmessa al legale della sig.ra in data CP_4 29.1.2021 (all. 2), ha denegato ogni risarcimento sul presupposto che non si era (e non si è) in presenza di un'insidia stradale, ma di un dissesto prevedibile e riconoscibile e, come tale, supe- rabile dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele di transito pedonale;
pagina 4 di 10 - che il dissesto fosse prevedibile e riconoscibile ed evitabile se solo la sig.ra avesse CP_4 tenuto una condotta pedonale diligente ed accorta, lo dimostrano proprio le n°2 fotografie che la sig.ra trasmise alla compagnia assicurativa del a seguito CP_4 Controparte_3 dell'apertura del sinistro, dato che era orario diurno estivo e la sconnessione, come dimostrano le due fotografie, si estende in lunghezza per gran parte del marciapiede, è larga diversi centi- metri, è visibile ad occhio nudo a distanza poiché costituisce evidente discontinuità della pavi- mentazione del marciapiede stesso e parte di essa insiste su porzione di marciapiede macchia- ta scura;
soprattutto, già le foto lasciano intravedere ad occhio nudo come la sconnessione tra- sversale si trovi a quota più bassa rispetto alle due pavimentazioni interrotte dalla sconnessione stessa, tanto che le pavimentazioni stesse in corrispondenza della sconnessione formano due piccoli gradini;
- che pertanto la situazione di pericolo era ed è ampiamente visibile, specialmente per una per- sona che procede a piedi in orario diurno come asserito dalla sig.ra , ed avrebbe richie- CP_4 sto, da parte del pedone, l'adozione di opportune cautele, quali, ad esempio, quello di superare la sconnessione aggirandola o saltandola allungando il passo, non certo quella di mettervi i pie- di dentro;
- che, se la sig.ra , invece, vi è asseritamente inciampata cadendo a terra, ciò è accadu- CP_4 to perché certamente la sua condotta pedonale è stata negligente e distratta, perché solo la di- strazione può impedire di vedere una sconnessione trasversale del marciapiede di queste di- mensioni e caratteristiche, a meno che l'attrice, avvedutasi del pericolo, abbia deciso egualmen- te di passarvi sopra (cd. rischio elettivo);
- di contestare il quantum di danno asseritamente subito, per come descritto e calcolato sulla base della consulenza di parte ex adverso allegata, data l'esagerazione di assegnare 10-11 punti di danno biologico permanente in presenza di una sindrome algo-disfunzionale (che, in soldoni, è una sintomatologia solo dolorosa);
- che sulla presunta invalidità permanente della attrice avrà certamente inciso il deliberato rifiuto della medesima di sottoporsi immediatamente e tempestivamente alle cure appropriate, come attesta la documentazione sanitaria e come l'attrice confessa in citazione;
- che è infondata e non provata la durata della malattia in 80 giorni, dato che non c'è continuità di certificazioni mediche (l'ultimo prodotto risale al 20.9.2018, poi non ve ne sono altri), e co- munque la durata della malattia e le percentuali asseritamente individuate di inabilità tempora- nea non sono compatibili con le lesioni subite, con le terapie effettuate e con i presidi medici applicati;
- che è infondato e non provato anche il presunto danno da vacanza rovinata, il quale ripose- rebbe sul presupposto altrettanto infondato e non provato che la sig.ra sarebbe stata CP_4 costretta dall'infortunio a far anticipatamente ritorno a casa, visto che la stessa ha pro- CP_4 dotto ricevute di spese mediche sostenute presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto il 5.9.2018;
- che il fatto colposo del danneggiato esclude la responsabilità risarcitoria del custode ex art. 2051 cc perché integra il caso fortuito e comunque esclude la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 2043 cc, ed via subordinata va considerato il concorso colposo dell'attrice ex artt. 2056 e 1227 cc;
- che secondo Cass VI n. 38584/2021 “Nonostante la P.A. abbia un obbligo relativo al mante- nimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex articolo 2051
c.c., il pedone danneggiato non ha diritto a essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di perico- lo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione”;
- chela responsabilità del custode è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneg- giato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della perico- losità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr.Cass.civ.n°13681/2012) ed è esclusa an- che in tutti quei casi in cui il pericolo insito nel bene è prevedibile ed evitabile, richiedendosi al pedone l'adozione di appropriate misure cautelari che, invece, omette di adottare venendone, per l'effetto, danneggiato;
pagina 5 di 10 - che non c'è prova che la sig.ra sia caduta a causa della sconnessione, ma quand'an- CP_4 che così fosse, applicando il criterio della causalità adeguata di cui a Cass. III, n. 16123/2010 al caso di specie si evince che la caduta dell'attrice è stata esclusivamente cagionata dalla con- dotta dell'attrice stessa, poiché secondo scienza ed esperienza calpestare una sconnessione tra due pavimentazioni, come questa, è probabile che possa indurre il pedone a cadere in terra;
al contrario, se il pedone non avesse calpestato la visibile sconnessione presente sul marcia- piede, è probabile che non sarebbe caduto;
- che quindi il presunto evento di danno si sarebbe verificato perché il pedone ha tenuto un comportamento del tutto imprudente rispetto all'evidente pericolo che gli si era rappresentato nel senso che o non se ne è avveduto (negligenza o imprudenza) oppure, se ne è avveduto, ma ha deciso egualmente di affrontarlo;
- che, dal momento che la sconnessione è talmente evidente che un pedone accorto non può non vederla, se la vi è passata sopra vuol dire che aveva lo sguardo rivolto altrove, ma CP_4 di tale distrazione non può certo rispondere l'ente proprietario del marciapiede;
oppure, può vo- ler dire che la ha visto la sconnessione, ma ha deciso egualmente di passarvi sopra, ed CP_4 anche in questo caso del cd. rischio elettivo non può certo rispondere l'ente proprietario del marciapiede;
- che, quand'anche si volesse ravvisare qualche profilo di responsabilità in capo all'ente conve- nuto, sarebbe stato il comportamento dell'attrice a rivestire la quasi totalità dell'efficienza causa- le dell'evento di danno, perché la caduta sarebbe da considerarsi conseguenza del passaggio del pedone sopra la sconnessione e, se il pedone non avesse messo il piede sulla sconnessio- ne preventivamente avvertibile e visibile, certamente non sarebbe caduto perché non avrebbe attivato il pericolo insito nella sconnessione stessa;
- che il preteso danno da vacanza rovinata non è provato nell'an e nel quantum, ed è pretesa infondata in quanto il danno da vacanza rovinata è previsto dall'art. 46 D.Lgs. n°79/2011 (cd. Codice del Turismo) come danno non patrimoniale risarcibile solo a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico, non sul Co- mune o comunque sulla Pubblica Amministrazione: “Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico” (Cass.civ.sez.III n°24607/2017);
- che, inoltre, ex art. 2059 cc, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite con la sen- tenza 26972/2008, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della per- sona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a tre condizioni: (a) che l'interesse leso
- e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c. giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risar- cibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia mini- ma di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convi- venza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass.civ. SS.UU. n°26972/2008), e nel caso di specie non è dato conoscere quale sia l'interes- se personale costituzionalmente protetto della sig.ra che sia stato gravemente offeso in CP_4 conseguenza della lesione del diritto alla salute, certamente non è costituzionalmente protetto l'interesse alle vacanze.
All'udienza spostata per consentire la chiamata in causa della terza assicuratrice, le parti pre- senti hanno chiesto ed ottenuto l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 cpc e la terza chiamata è stata dichiarata contumace.
In pendenza dei termini assegnati ex art. 183/6 cpc si è costituita senza contestare la CP_1 copertura, per contrastare la domanda attrice e chiederne il rigetto, eccependone la assoluta carenza di prova, la dipendenza dell'occorso dalla condotta imprudente /negligente dell'attrice, o, in alternativa, dal riverbero del sole sulla pavimentazione e dalla presenza di sabbia, che pagina 6 di 10 rendevano impercettibile all'occhio la sconnessione, confessate dall'attrice stessa, circostanze che non possono essere addebitate a responsabilità del comune e che avrebbero dovuto indur- re l'attrice a porre attenzione nel camminare;
- che la caduta deve dichiararsi accidentale, con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al CP_2
- che in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse che sia stato il comportamento colposo della danneggiata ad escludere completamente la responsabilità del custode per interruzione del nesso eziologico, nella determinazione del danno risarcibile si ten- ga conto della sussistenza del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227/1 cc, in quanto le conseguenze dannose a carico dell'attrice sarebbero state impedite, o quantomeno attenuate, da un comportamento diligente della danneggiata sia per quanto sopra esposto – conformazione del terreno, orario della caduta – sia perché la scelta della stessa di non sotto- porsi immediatamente all'intervento chirurgico che le era stato consigliato potrebbe aver aggra- vato la situazione, posto che il fatto che la signora si sia sentita più tranquilla ad essere operata in un ospedale vicino a casa sua non significa che la sua scelta sia stata responsabile.
- che la consulenza medico legale di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di ca- rattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
- che indimostrata è la richiesta di rimborso per spese mediche, in assenza di prova della ricon- ducibilità del danno a responsabilità del CP_2
- che infondata è anche la richiesta di danno da vacanza rovinata, comunque non coperta dalla polizza invocata, tipologia di danno riferita alla lesione dell'interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore turistico.
- che la polizza sottoscritta dal prevede, tra le Pattuizioni Particola- CP_2 ri/Precisazioni/Integrazioni (pag. 4 di polizza) che “Si conviene che, fatte salve le eventuali fran- chigie e/o minimi di scoperto già esistenti d' importo superiore, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 5.000,00 (cinquemila/00) su ciascun sinistro”, per cui in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di declaratoria della responsa- bilità del in relazione ai danni coperti dalla polizza dovrà dunque decurtarsi l'importo di CP_2 euro 5.000,00.
- che ai sensi dell'art. 15 delle norme comuni (pag. 22 di polizza) “La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell' , designando, ove occorra, legali o tecnici e avva- Parte_2 lendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' stesso. Sono a carico della Società le spe- Parte_2 se sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La
Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel co- mune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esau- rimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati” e nel caso di specie il non ha comunicato alla compagnia di aver ricevuto la notifica dell'atto di cita- CP_2 zione di cui sopra, né ha richiesto che la compagnia ne assumesse la difesa e in difetto di tali elementi, la scelta autonoma dell'assicurato esonera la Compagnia dal pagamento delle spese di lite.
La dichiarazione di contumacia è stata revocata e la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, l'espletamento delle prove orali ri- chieste da parte attrice e di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, poi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con ter- mine intermedio per note conclusive.
*
La domanda è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
pagina 7 di 10 Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, in via principale invocato dall'attrice, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono in- fatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e como- datari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigila- re e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsia- si pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una pre- sunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dan- noso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340; 26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente danno- so insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, in- combe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" – dal doppio dislivello presente tra la fuga e le due lastre di cemento e ghiaia di fiume, lungo il marciapiede del lungomare - va rite- nuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass. n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
CP_ La custodia in capo all' convenuto è pacifica ed incontestata.
L'evento dannoso in se stesso non è contestato dal convenuto né dalla terza chiamata, se non sotto il profilo della mancanza di prova – normale in citazione – dell'effettivo suo verificarsi così come dedotto dall'attrice, della dipendenza causale dalla sconnessione o da altro titolo di re- sponsabilità per propria colpa, della quantificazione del danno operata sulla base delle risultan- ze della consulenza tecnica di parte.
Le prove orali richieste da parte attrice ed espletate – le testi e - hanno consen- Tes_2 Tes_3 tito di confermare tutte le circostanze dedotte in citazione. La contestazione di decadenza di parte attrice dalla citazione del teste è quindi questione del tutto superflua. Tes_1
Come è evidente dalle foto prodotte dall'attrice e come confermato anche dall'ente convenuto, la pavimentazione del lungomare è costituita da grandi lastre in cemento e ghiaino, fra le quali vi è necessariamente una fuga stuccata, fuga di per se stessa sempre evidente.
In particolare, conferma il il tratto di lungomare pedonabile in cui si è verificato CP_2 l'occorso per cui è causa è interessato da “una sconnessione” – la fuga fra le lastre di cemento e sassolini - che si estende in lunghezza per gran parte del marciapiede, è larga diversi centimetri, è visibile ad occhio nudo a distanza e costituisce evidente discontinuità della pavimentazione del marcia- piede stesso, insistendo anche, in parte, su una larga porzione di pavimentazione macchiata scura.
Che la fuga fra le lastre sia di qualche centimetro – si presume non più di 2,5 cm, avendosi, in caso di ampiezza maggiore, una violazione del Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che porrebbe l'ente convenuto in colpa per violazione di regolamento - e che sia visibile ad oc- chio nudo, non fa affatto, contrariamente a quanto ritengono il convenuto e la terza chiamata, presumere al pedone che vi sia un dislivello fra le lastre stesse, presumendosi invece che fuga pagina 8 di 10 e lastre siano complanari, così come prescrivono la buona tecnica costruttiva e le norme rego- lamentari previste per i marciapiedi.
Evitare di calpestare le fughe tra le mattonelle o le lastre del marciapiedi non può esser consi- derato, come sostengono il convenuto e la terza chiamata, condotta prudente cui il normale utente del lungomare sia tenuto per evitare danni, ma soltanto un gioco divertente per i bambini, un'abitudine innocua per alcuni o, per altri, un sintomo di disturbo ossessivo compulsivo.
Non può, in sostanza, il pretendere che gli utenti del lungomare stiano attenti a “sca- CP_2 valcare” le fughe, dovendo invece assicurare ai propri utenti di ogni età – tanto più avendo vo- cazione turistica, come certamente ha Grottammare – una sicura a tranquilla passeggiata.
Peraltro, parte convenuta non ha richiesto prove orali, né documentato in alcun modo che il fat- to fosse accaduto in circostanze diverse da quello rappresentato in citazione o che la sig.ra stesse utilizzando il lungomare in maniera incongrua. CP_4
Non può condividersi la tesi del convenuto secondo cui la condotta colposa dell'attrice avrebbe interrotto il nesso causale, in mancanza di prova - il cui onere ricadeva sul custode convenuto - che l'attrice stesse facendo un uso del lungomare pedonabile diverso dal camminarci normal- mente sopra (in ciabatte o meno), condotta tutt'altro che incongrua, imprevista e/o imprevedibi- le, che non può legittimamente ritenersi integrare "caso fortuito", né può rilevare ex art. 1227/1 cc.
Avuto riguardo a tali elementi di valutazione va dunque affermata la piena responsabilità ex art. 2051 cc dell'Amministrazione comunale in ordine al danno subito dall'attrice in dipendenza dall'inatteso doppio dislivello fra la fuga e le grandi lastre di cemento e sassolini.
La liquidazione del danno va effettuata sulla base delle risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni devono essere necessariamente condivise, risultando basate su un attento esame della documentazione in atti e della persona dell'attrice, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici apparenti e non contraddette da alcuna osservazione da parte dei CTP nominati dalle parti.
Il Ctu ha riconosciuto il nesso causale fra le lesioni e l'evento così come rappresentato e prova- to dall'attrice e concluso che:
- l'attrice in data 30/08/18, a seguito della caduta, riportava la frattura pluriframmentaria ingrana- ta meta epifisaria distale;
- tali lesioni guarivano verosimilmente in un periodo di settantadue giorni, suddivisibile in giorni due di inabilità biologica assoluta, giorni quaranta di inabilità biologica al 75%, giorni quindici di inabilità al 50% ed ulteriori giorni quindici di inabilità minimale al 25%;
- sono residuati all'attrice postumi, rilevanti sotto il profilo biologico, complessivamente quantifi- cabili nella misura del 8%;
- non si prevede che gli esiti invalidanti riscontrati possano essere eliminati o sensibilmente mi- gliorati a seguito di terapie future;
- sono congrue le spese mediche come in atti documentate ed ammontanti a complessivi € 598,95.
Su tali basi, con l'applicazione delle note tabelle di liquidazione redatte dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano dell'anno 2024, la liquidazione del danno subito dalla sig.ra – 62 CP_4 anni al tempo del sinistro - è riportata nella tabella che segue.
DB 8% 12.588,00
ITT 2 gg 240,00
ITP 75% 40 gg 3.600,00
ITP 50% 15 gg 900,00
ITP 25% 15 gg 450,00
17.778,00
Pertanto il convenuto andrà condannato a versare all'attrice l'importo di € 17.778,00 a titolo di pagina 9 di 10 risarcimento del danno non patrimoniale, e, considerato che la liquidazione è operata nell'attua- lità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (30.8.18) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (30.8.18) al giorno prece- dente la proposizione del giudizio (20.4.22) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (21.4.22.22) all'effettivo pagamento.
Il convenuto andrà inoltre condannato al rimborso delle spese mediche documentate per € 598,95, ritenute congrue dal CTU, oltre ad interessi legali dal giorno di ogni pagamento al saldo effettivo.
Non potrà esser accolta invece la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, tipologia di danno, come osservato da convenuto e terza chiamata, riferita alla lesione dell'interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore turistico.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22 con riferimento al decisum.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
La chiamata in garanzia operata dall'ente convenuto è risultata giustificata e fondata, sicché la compagnia terza chiamata va condannata a tenere indenne l'ente assicurato da quanto questo sia condannato a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno e di rimborso spese pro- cessuali, dedotta la franchigia assoluta di € 5.000,00.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina de- gli artt. 91 e 92 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo in favore dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accertata e dichiarata la respon- CP_4 sabilità ex art. 2051 cc del in persona del sindaco in carica p.t., per le Controparte_6 lesioni riportate dall'attrice in data 30.8.18, condanna l'ente convenuto a versare all'attrice l'im- porto di € 17.778,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 598,95, a titolo di risarcimen- to del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri pre- videnziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato provvedimento e sostenute in concreto dall'attrice;
4) condanna la parte terza chiamata a tenere indenne parte convenuta dalle condanne di cui ai punti che precedono, applicando la franchigia di € 5.000,00;
5) condanna parte terza chiamata a rimborsare le spese di lite di parte convenuta, che si liqui- dano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,18, non pre- senti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16.1.25
Il got avv. UR OD
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