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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 439/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Serenella Moscato per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Dario Cosimo Adornato, Angela Maria Rosa Fazio,
Angelo Labrini, Angela Maria Laganà e Silvia Parisi che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(proc. n. 2555/2021 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 14 febbraio 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio richiesto.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua dalla data della visita peritale (16/05/2024).
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione. Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie: “Malattia artrosica diffusa in soggetto con osteopenia e affossamento dei corpi vertebrali di D12, L1 e L2, a severa incidenza funzionale;
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitro-tricuspidalica;
Gastrite cronica”.
Ha rilevato che “L'ipertensione arteriosa non appare in atto scompensata o complicata in modo permanente e severo, tanto è vero che le condizioni cliniche appaiono soddisfacenti, non determinando alcuna irreversibile e severa compromissione delle condizioni emodinamiche. I riscontri, in assenza di evidenze obiettive caratteristiche degli stadi più avanzati dell'insufficienza cardiaca, forniscono il quadro di una patologia di entità certamente non determinante, se singolarmente considerata, la necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. L'artrosi diffusa, soprattutto al rachide, alle ginocchia ed alle anche determina una rilevante limitazione funzionale, per come obiettivato nel corso della visita peritale, ove proprio agli arti inferiori sono state apprezzate significative limitazioni dell'escursione articolare, in concorrenza con le ripercussioni del crollo vertebrale. Dalla visita espletata, si evince che appaiono coinvolte tutte le grandi articolazioni, con livelli pressoché sovrapponibili di gravità, sostanzialmente attestata intorno ai gradi iniziali dell'escursione articolare, con livelli più severi di gravità proprio a livello del rachide lombare, delle anche e delle ginocchia. Sufficiente la prensione ed i movimenti delle mani, nonostante il restante e diffuso deficit a carico degli altri distretti, che si esplicita in una condizione che è progressivamente peggiorata, raggiungendo il grado recentemente accertato in sede di visita peritale. Risulta quindi evidente il segno di un coinvolgimento diffuso delle strutture portanti dell'apparato osteo-articolare. Risultano significativamente inficiate le possibilità di mantenere sufficientemente la stazione eretta, per un periodo adeguato, e di compiere i movimenti necessari allo svolgimento degli atti quotidiani, quali, ad esempio, i passaggi posturali, il lavarsi, il vestirsi, il confezionamento dei cibi, tenendo presente che il severo deficit a carico dell'apparato osteo-articolare è da ricondurre, quale condizione favorente ed aggravante, anche all'osteopenia. Risulta comunque molto importante tenere conto del progressivo peggioramento delle ripercussioni di tipo fisiopatologico.
Infatti, quadri notevolmente avanzati, con lesioni ossee evidenti, non corrispondono necessariamente a limitazioni marcate della motilità o a severe espressioni sintomatologiche di tipo algico. Nel caso in esame, le certificazioni e l'esame obiettivo, ci indirizzano verso un quadro disfunzionale ad andamento peggiorativo dilazionato nel corso degli anni, il cui primum movens è dato dall'artrosi, inizialmente contenuta, nei suoi effetti invalidanti;
successivamente la degenerazione dei distretti articolari ha subito un significativo aggravamento, comportando una importante riduzione dei movimenti corporei. Con il progredire di tali condizioni, si è quindi innescato un circolo vizioso che ha condotto gradualmente, ma inesorabilmente, al quadro definito in sede di visita peritale. Ovviamente, perché si realizzi tale situazione è evidente che trascorrano diversi anni, sia in ragione della natura degenerativa delle stesse lesioni, sia in ragione delle normali capacità di compenso dell'organismo, che si adattano progressivamente alla condizione in essere, fino a quando non si riducono in maniera severa. In conclusione, sussiste un quadro patologico che determina una condizione di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, in quanto la perizianda, in presenza dello status compromesso sopra descritto, non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, in assenza di una sufficiente e globale capacità realizzativa. Tale importante status appare, a nostro avviso, concretizzarsi in epoca sovrapponibile alla visita peritale del 16 maggio del 2024 - quando, a fronte di una condizione complessiva al limite delle sufficienti possibilità ordinarie, in relazione ai compiti ed all'età, si aggrava ulteriormente la malattia artrosica diffusa, con le severe limitazioni della funzionalità articolare, comportando il superamento della soglia per il riconoscimento dei benefici in parola. Tali considerazioni sono dettate dalla storia clinica delle malattie in questione, dal carattere evolutivo progressivamente degenerativo, pur in presenza di interventi dalla notoria capacità riabilitativa e curativa.
Infatti, quanto già definito ed esistente in precedenza, a differenza delle condizioni di gravità poi accertate, appariva ancora sufficientemente compensato dalle residue capacità funzionali della perizianda. Non appare possibile pertanto retrodatare plausibilmente ed in epoca ancora più remota, la sussistenza dei requisiti in oggetto, in quanto non risulta possibile evincere, in maniera chiara ed incontrovertibile, uno status differente da quello da noi rappresentato in termini clinico-funzionali gradualmente, ma progressivamente, peggiorativi”.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal
16/05/2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Vanno, invece, poste a definitivo carico dell le spese della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire Parte_1
dell'indennità di accompagnamento dal 16/05/2024;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio. Palmi, 24/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos