CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.654/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Pasquale Ferrante Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Cipriano Picentino (SA) alla via Madonnella n.
4- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Adele Amoruso ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna (SA) alla via Calli n.131- appellato
E Avv curatore speciale delle minori Controparte_2 [...]
e appellato Persona_1 CP_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1214/25
del Tribunale di Salerno pubblicata il 17/3/25 e notificata il 2/4/25.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse disposto l'affido condiviso delle figlie minori, che potesse liberamente incontrare le figlie, che fosse rinnovata la CTU con diverso ausiliario, che fossero confermate le condizioni economiche del divorzio congiunto e in via subordinata nel caso in cui fosse negata la libera frequentazione della prole ritenere che fosse impossibilita a lavorare e ad essere autonoma con conseguente riconoscimento di un assegno mensile pari ad E 900,00 al mese o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione secondo ISTAT, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
per l'appellato : chiedeva che l'appello fosse dichiarato CP_1
inammissibile per intempestività e che nel merito fosse rigettato con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio;
per l'appellato curatore speciale: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze del grado di appello.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 2 ottobre 2025 e della successiva ordinanza del 9 ottobre 2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/2/22 adiva il Tribunale di CP_1
Salerno chiedendo che fosse disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/12/2012 con dal Parte_1
quale erano nate due figlie minori, (il 9/7/2013) e Persona_1
(il 1/12/2015). CP_1
Chiedeva, inoltre, l'affidamento congiunto delle minori, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita materno;
che la madre contribuisse al mantenimento con E 200,00
mensili per ciascuna figlia;
che fosse revocato l'assegno di mantenimento in favore della resistente e che fossero rigettate eventuali richieste di assegno divorzile.
In data 16/2/2022 lo stesso depositava separato ricorso ex CP_1
artt. 330 e 333 cc, chiedendo, anche in via d'urgenza e inaudita altera parte, la decadenza della dalla responsabilità genitoriale;
rappresentava che l'8/2/2022 la resistente, in preda a una crisi isterica,
aveva distrutto vari oggetti e incendiato alcuni suoi vestiti in una vasca da bagno, provocando un incendio che aveva coinvolto gran parte dell'appartamento e mettendo in pericolo l'incolumità delle figlie
3 presenti in casa e che a seguito dell'episodio, la veniva ricoverata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania.
In data 30/5/2022 anche il Pubblico Ministero depositava istanza ex art. 333 cc, chiedendo provvedimenti limitativi della responsabilità
genitoriale della e un ordine di allontanamento dalla casa familiare,
richiamando i medesimi fatti allegati dal ricorrente.
All'udienza del 6/6/2022, davanti al Presidente del Tribunale, la compariva personalmente e dichiarava di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, di cui aveva appreso solo dal marito.
Il Presidente rinviava per consentire la sua costituzione con difensore.
Il 10/9/2022 la resistente si costituiva, aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente;
la chiedeva che fosse disposto l'affidamento congiunto con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, che fossero confermati i tempi di frequentazione paterni stabiliti in sede di separazione e i provvedimenti economici già assunti e che fosse riconosciuto un assegno divorzile in suo favore.
4 All'udienza presidenziale del 7/11/2022, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano al Collegio di pronunciarsi in tal senso, con trasformazione del rito.
Con ordinanza dell'8/11/2022 il Collegio non recepiva l'accordo,
ritenendolo contrario all'interesse delle minori ed emetteva le seguenti statuizioni: nominava l'Avv. curatore speciale delle Controparte_2
figlie minori, disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato al padre con collocamento presso di lui, incaricava i Servizi Sociali di Caselle
in Pittari della presa in carico del nucleo, revocava l'assegno di mantenimento indiretto a carico del , stabiliva la contribuzione CP_1
materna alle spese straordinarie nella misura del 20% e confermava le previsioni in tema di mantenimento della non essendo emersa alcuna variazione della situazione patrimoniale.
Il curatore speciale si costituiva aderendo alla domanda ex art. 330 cc di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU e all'udienza del 19/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
5 Con la sentenza impugnata il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordinava l'annotazione della decisione nel registro degli atti di matrimonio;
dichiarava ex art. 330 cc la decadenza di Parte_1
dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
(9/7/2013) e (1/12/2015);
[...] CP_1
disponeva che la potesse vedere le due Parte_1
figlie minori quando si trovava in Italia alla presenza del padre o di altro familiare da questi delegato, dando un CP_1
preavviso di almeno sette giorni all'altro genitore e concordando i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto delle esigenze e degli impegni delle figlie;
disponeva che la stessa potesse effettuare una videochiamata al giorno alle due figlie concordando gli orari col padre delle minori;
disponeva che il provvedesse in via integrale e diretta al CP_1
mantenimento ordinario delle due figlie minori;
6 disponeva che fossero a carico della sig.ra Parte_1
nella misura del 20% le spese straordinarie contratte nell'interesse delle due minori;
rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
applicava in tema di spese il principio della soccombenza e per il curatore speciale ammesso al beneficio del gratuito patrimonio disponeva che le spese andassero a favore dello Stato.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dichiarava la decadenza della dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cc, ritenendo provata – sulla base della CTU espletata – la sua assoluta inidoneità a garantire alle figlie uno sviluppo psichico,
affettivo e sociale equilibrato;
in particolare, dalla consulenza emergeva che la resistente fosse affetta da psicosi NAS, con episodi ricorrenti di natura psicotica caratterizzati da allucinazioni uditive
(“sentiva voci fin da piccola”), tratti paranoidei, sospettosità marcata,
idee di riferimento (“credo ai demoni”) e gravi difficoltà nella gestione di stati emotivi intensi come rabbia e odio;
7 tali condizioni si erano manifestate in episodi violenti, culminati l'8/2/2022, quando la , in preda alle “voci”, incendiava i vestiti del marito in una vasca da bagno, mettendo in pericolo l'incolumità delle figlie presenti;
la resistente non aveva mai intrapreso seri percorsi di cura né sviluppato consapevolezza della propria condizione psichiatrica, continuando a confidare unicamente nella preghiera e nella religione;
le minori, pur mantenendo un legame affettivo con la madre, manifestavano disagio, distacco e sentimenti di rabbia per quanto accaduto;
diversamente, il padre risultava pienamente idoneo sul piano affettivo, educativo e organizzativo, avendo cresciuto da solo le figlie sin dalla separazione, conciliando la vita lavorativa e la cura quotidiana;
in ordine alla frequentazione madre-figlie, condivideva integralmente le conclusioni della CTU, la quale rilevava che la , a distanza di oltre due anni dagli eventi critici e dal trasferimento stabile in Romania, non aveva intrapreso alcuna cura, né si era sottoposta ad alcuna valutazione psichiatrica, mantenendo l'assenza di consapevolezza delle proprie problematiche e rendendo necessaria la supervisione di terzi duranti gli incontri con le figlie;
8 quanto all'assegno divorzile condivideva i principi espressi nella sent. S.U. n. 18287/2018 e successive e sosteneva che non risultava provato che, durante gli otto anni di matrimonio, la resistente avesse rinunciato – di comune accordo con l'altro coniuge – a concrete e realistiche opportunità lavorative o reddituali nell'interesse della famiglia, circostanza necessaria per il riconoscimento della funzione perequativo-compensativa dell'assegno; inoltre, la non aveva depositato alcuna documentazione reddituale idonea a dimostrare la propria attuale condizione patrimoniale, precludendo al giudice ogni valutazione circa l'esistenza di uno squilibrio economico-reddituale rispetto all'ex coniuge, mancando così uno dei termini di raffronto necessario.
ha proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)in relazione al capo “B”: la sentenza era censurabile nella parte in cui erano stati valutati solo gli esiti della CTU e l'episodio dell'8/2/2022; invero agli atti esisteva documentazione prodotta il
12/9/2022 da cui poteva desumersi che aveva effettuato un percorso psicoterapeutico in Romania e che tale fatto era stato prospettato al
9 CTU, che inspiegabilmente non ne aveva tenuto conto;
non era stata,
poi, valutata la relazione dei Servizi Sociali di Caselle in Pittari del 29
gennaio 2023, da cui emergeva che, nelle videochiamate effettuate alla presenza degli operatori, le minori apparissero felici di interagire con lei, coinvolgendola spontaneamente nei racconti e nelle attività e che in tali occasioni mostrava costante attenzione, interesse e partecipazione affettiva;
tali elementi erano utili a dimostrare la presa di coscienza degli eventi passati, l'elaborazione della fine del rapporto coniugale e la capacità di garantire alle figlie uno sviluppo psichico,
affettivo e sociale adeguato;
2)in relazione al capo “C”; non era stato valutato che l'episodio dell'8/2/2022 (incendio in casa del ) era avvenuto esclusivamente CP_1
nell'ambito del conflitto con l'ex coniuge, senza alcuna condotta aggressiva diretta verso le figlie e, infatti, lei stessa aveva maturato consapevolezza dell'accaduto e delle proprie problematiche psichiatriche, intraprendendo un percorso terapeutico in Romania,
documentato agli atti e già segnalato alla CTU;
di qui conseguiva che non vi era alcun pericolo per le bambine e che non era necessaria una supervisione;
10 3)in relazione al capo “D”: non percepiva redditi e non godeva di rendite per cui non era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, era sufficiente l'ISEE che era l'unica documentazione nella sua disponibilità; se era vero che aveva patologie psichiatriche allora non aveva neanche capacità lavorativa per cui a maggior ragione aveva bisogno di un contributo economico;
chiedeva, pertanto, l'attribuzione di un assegno divorzile in suo favore, nella misura domandata in primo grado o in quella ritenuta equa dalla Corte, tenuto conto della componente assistenziale, dei criteri indicati dalla Cassazione
(sent.Cass. n. 6529/2022), della documentazione prodotta e del divario reddituale tra le parti;
in via gradata, deduceva altresì l'erroneità della decisione per avere il Tribunale disatteso l'accordo raggiunto all'udienza presidenziale del 7/11/2022 – relativo sia alle condizioni economiche del divorzio sia all'affidamento delle minori – ritenendolo contrario all'interesse delle figlie;
tale potere spettava al giudice in materia di minori, ma non sotto il profilo economico, per cui gli accordi tra le parti restavano nella loro disponibilità e non potevano essere annullate se non per violazioni di legge, ordine pubblico o buon costume, qui non ricorrenti.
11 A livello istruttorio chiedeva il rinnovo della CTU da espletarsi da parte di un altro ausiliario.
si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello introdotto con atto di citazione anziché con ricorso e iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado;
invero la sentenza era stata notificata il
2/4/2025 e l'appello era stato notificato il 2/5/2025, ma era stato iscritto a ruolo solo il 6/5/2025.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza.
Richiamava la giurisprudenza, anche successiva alla Riforma
Cartabia, secondo cui, in materia di impugnazioni di sentenze di divorzio, l'appello proposto con citazione era inammissibile se l'iscrizione a ruolo avveniva oltre detto termine, anche per procedimenti introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma.
Anche il curatore speciale si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Va valutato se l'appello sia inammissibile per intempestività.
12 La forma della citazione al posto del ricorso non è fatto ostativo ai fini della proposizione di un appello sempre che siano rispettati i termini di presentazione del gravame.
L'atto di appello in questione è stato notificato il 2/5/2025 entro
30 gg dalla notifica del 2/4/2025 a mezzo pec della sentenza e ciò è
sufficiente ai fini della tempestività non rilevando l'epoca di iscrizione a ruolo del fascicolo.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale non avesse tenuto conto di documentazione esibita che attestava l'effettuazione di un percorso psicoterapeutico in Romania e la persistenza di un valido legame affettivo con le figli minori.
Con il primo motivo la ha affermato che il Tribunale non aveva valutato una certificazione rilasciata in Romania da cui poteva desumersi che aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico in
Romania e la relazione dei Servizi Sociali di Caselle in Pittari datata
29/1/23 da cui poteva desumersi l'ottimo rapporto tra lei e le figlie minori.
13 In realtà i due documenti sono stati posti all'attenzione del Ctu e non sono stati ritenuti rilevanti sulla base di specifiche argomentazioni.
Il primo certificato non è stato ritenuto rilevante in quanto:
da tale documento si poteva desumere un unico accesso presso la struttura medica Bellanima di Bucarest il 2/6/2022, una diagnosi per disturbi psicotici acuti e transitori con la formulazione di indicatori terapeutici tra cui l'attività fisica quotidiana al primo punto e solo ai punti 4-5 una psicoterapia individuale e una terapia farmacologica;
non poteva evincersi un percorso terapeutico e un'assunzione di farmaci e una valutazione a distanza del piano terapeutico e farmacologico;
la stessa perizianda aveva affermato che la terapia indicata non era stata seguita, ma anzi sostituita da farmaci assunti su iniziativa personale;
l'entità della diagnosi richiedeva in termini prioritari un percorso sia farmacologico che psicoterapeutico.
La relazione dei Servizi Sociali non poteva condurre ad una diversa regolamentazione dei rapporti madre - figlie proprio alla luce
14 delle problematiche materne non affrontate in alcun modo a livello sia farmacologico che psicoterapeutico.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che i fatti dell'8/2/22 fonte dalla pronuncia della sua decadenza dalla responsabilità genitoriale erano solo espressione di un conflitto coniugale,
In realtà in tale frangente la con la sua condotta provocava un incendio al piano superiore della sua abitazione e poneva in serio pericolo le figlie minori che erano presenti in casa.
A conferma della gravità della situazione in cui versava l'appellante nella CTU espletata in primo grado ed avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni psicologiche delle minori e delle relazioni intercorrenti con i genitori, della capacità genitoriale dei coniugi e del tipo di affidamento da prediligere è stato CP_3
possibile accertare in relazione alla che:
in data 8 febbraio 2022 riempiva la vasca da bagno di vestiti del coniuge e dava loro fuoco cagionando un incendio del piano superiore dell'appartamento; a seguito di tale episodio veniva ricoverata per sette giorni presso l'ospedale di Vallo della Lucania e veniva dimessa con la
15 diagnosi di Psicosi Nas ovvero di un quadro clinico compatibile con alterazioni del funzionamento della personalità; la psicosi si manifestava con gravi disturbi della memoria, dell'attenzione, del ragionamento, dell'affettività e del comportamento;
la non era consapevole delle motivazioni psichiche
/psichiatriche degli episodi di natura psicotica e della difficoltà di gestire la rabbia e l'odio e conseguentemente non riteneva necessario diagnosticare quanto successo e di dover seguire un percorso medico per affrontare le difficoltà vissute che avrebbero potuto ripresentarsi;
la perizianda risultava poco matura e strutturata, aveva una fragilità emotiva con conseguente costante bisogno di essere rassicurata ed aveva tratti paranoidei oltre che una marcata sospettosità
e diffidenza;
la condizione della implicava una mancata coscienza della necessità di seguire un adeguato piano terapeutico e farmacologico per superare le sue difficoltà;
sotto il profilo genitoriale la era carente nei requisiti dell'accessibilità, della sensibilità e della responsabilità e, quindi, nelle funzioni riflessiva, regolativa, empatica/affettiva ed organizzativa e per
16 sopperire a tale carenze necessitava di un percorso individuale di natura psichiatrica e di un parallelo percorso di sostegno alla genitorialità.
Rimane da affrontare la questione del riconoscimento dell'assegno divorzile .
In effetti l'appellante ha esibito in primo grado un ISEE datato giugno 2022 da cui di desumerebbe un reddito di soli E 1250,00.
Per la verità nel procedimento di divorzio tale documentazione dovrebbe riguardare gli ultimi tre anni e non soltanto un anno come avvenuto nel caso di specie.
In ogni caso, anche a voler considerare esaustiva tale allegazione con conseguente disparità reddituale tra i coniugi, dovrebbe essere valutata l'impossibilità della di procurarsi mezzi adeguati per cause non imputabili.
Sotto tale profilo in primo grado l'appellante ha dedotto di non aver potuto lavorare in Romania, dove si recava spesso e dove ora risiede stabilmente dopo i fatti che dell'8/2/2022, per la delicata situazione internazionale.
17 Tale affermazione è del tutto generica e come tale assolutamente non probante anche perché la non ha specificato che titolo di studi ha e che lavoro intenderebbe svolgere.
In appello in modo del tutto inammissibile la stessa appellante ha chiesto in via subordinata di ritenere sussistente, sulla base delle sue problematiche psichiatriche, la sua incapacità lavorativa con conseguente diritto all'assegno divorzile.
La Corte rileva che comunque l'incapacità lavorativa va accertata da parte degli organi competenti e come tale non può essere meramente conseguenziale a patologie psichiatriche.
Sotto tale aspetto la non ha dimostrato di essersi curata mediante farmaci e psicoterapia, ovvero non ha provato di aver fatto quanto necessario per superare i suoi problemi causa della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'appellante ha, poi, sostenuto che l'assegno divorzile le doveva spettare in virtù dell'accordo economico contenuto nel ricorso congiunto di divorzio che solo per la contrarietà all'interesse delle figlie minori non era stato omologato.
18 Anche tale richiesta è stata articolata per la prima volta in appello in modo inammissibile;
ad ogni modo nel caso in esame non si è
perfezionato alcun accordo tra le parti in ordine al contenuto specifico del divorzio ovvero in ordine all'assegno divorzile mancando l'omologazione da parte dell'AG.
La Ctu espletata in primo grado è pienamente esaustiva e congrua nelle sue conclusioni e come tale non è rinnovabile, così come richiesto dalla stessa appellante.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile- bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
19 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) condanna l'appellante a pagare le spese a favore del curatore speciale e per esso, in quanto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E 4234,5 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
20