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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6343/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI PI MICHELE, come da Parte_1
procura in atti e da DI PI MA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. ) e da avv. DE C.F._3
LEONARDIS ILARIA ( ) VIA G. ROSSA 12 ANDRIA;
C.F._4
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. ******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata.
Orbene, nel caso in esame, il CT , nominato nella prima fase e convocato a chiarimenti in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici , tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha riesaminato ed ha concluso così testualmente :” Da una rilettura della documentazione medica versata in atti emerge come il ricorrente, di professione bracciante agricolo, fu sottoposto già nel 2016 ad un primo intervento di decompressione e stabilizzazione vertebrale in quanto affetto da una stenosi lombare serrata.
Tale intervento non fu risolutivo in quanto, a distanza di 8 anni, si rese necessario un reintervento di stabilizzazione lombare, dovendosi ragionevolmente ipotizzare che la sintomatologia algico- disfunzionale a carico del rachide e degli arti inferiori che affliggeva il ricorrente, sulla scorta della quale fu posta l'indicazione chirurgica, non si risolse dopo il primo intervento. Al contrario, il quadro clinico peggiorò progressivamente, al punto da indurre i sanitari che ebbero in cura il ricorrente a procedere nel febbraio 2024 con un secondo intervento di revisione della stabilizzazione lombare e nuova decompressione. Alla luce di tali considerazioni, tenuta in debito conto l'attività lavorativa del ricorrente, si concorda sull'opportunità di far decorrere il beneficio economico già in godimento a far data dalla visita di revisione del 3.6.2022.”. La domanda va quindi accolta in tali termini.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.8.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l' assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, , che liquida in CP_1 complessive E 6166,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre RSG
CAP e IVA come per legge,; 3) pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore