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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1531/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3520/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009053926 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029533938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 20/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/4/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239009053926/000, asseritamente notificata in data 20.01.2024, con la quale la Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava il pagamento della somma di € 159,96, oltre interessi ed accessori, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180029533938000 afferente il mancato versamento della Tassa Auto, anno 2014 (la intimazione richiama anche altra cartella che non è oggetto di impugnazione);
adduceva i seguenti motivi:
- prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella;
- omessa notifica della cartella e conseguenziale decadenza;
- omessa notifica di altri atti prodromici;
- indeterminatezza delle sanzioni;
- mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed incostituzionalità dell'aggio.
Con note depositate il 17/4/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa (non essendo stata chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate) e la correttezza del proprio operato.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo in quanto l'agente della riscossione ha documentato che la intimazione era stata ricevuta da parte ricorrente in data 18/1/2024, mentre il ricorso è stato notificato solo il 20/3/2024 (con due giorni di ritardo). A ben vedere, la intimazione era stata legalmente notificata già il 2/1/2024 (dieci giorni dopo l'invio della raccomandata informativa spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo l'accesso infruttuoso da parte dell'ufficiale giudiziario); a maggior ragione, quindi, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente risulta fondata. Le spese possono essere compensate in ragione del valore irrisorio della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3520/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009053926 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029533938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 20/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/4/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239009053926/000, asseritamente notificata in data 20.01.2024, con la quale la Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava il pagamento della somma di € 159,96, oltre interessi ed accessori, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180029533938000 afferente il mancato versamento della Tassa Auto, anno 2014 (la intimazione richiama anche altra cartella che non è oggetto di impugnazione);
adduceva i seguenti motivi:
- prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella;
- omessa notifica della cartella e conseguenziale decadenza;
- omessa notifica di altri atti prodromici;
- indeterminatezza delle sanzioni;
- mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed incostituzionalità dell'aggio.
Con note depositate il 17/4/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa (non essendo stata chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate) e la correttezza del proprio operato.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo in quanto l'agente della riscossione ha documentato che la intimazione era stata ricevuta da parte ricorrente in data 18/1/2024, mentre il ricorso è stato notificato solo il 20/3/2024 (con due giorni di ritardo). A ben vedere, la intimazione era stata legalmente notificata già il 2/1/2024 (dieci giorni dopo l'invio della raccomandata informativa spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo l'accesso infruttuoso da parte dell'ufficiale giudiziario); a maggior ragione, quindi, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente risulta fondata. Le spese possono essere compensate in ragione del valore irrisorio della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)