Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2025, proposto da AR AL, TI SC, IO di AL IL e AL CE & C., rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Chierroni e Simone Costanzo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza n. 116 in data 15.04.2025 - notificata in pari data - con oggetto: istanza di condono del 30/09/1986 prot. n. 16960 (pratica 3319/1986); rigetto integrativo e conseguente ordinanza di demolizione, con la quale il Dirigente dell’Area LL. PP. e Ambiente del Comune di Monte Argentario, Ing. Alessandro Villani, “ dispone: ad integrazione dei precedenti provvedimenti del 14.03.2016 n. 27 e del 22.10.2019 n. R. 05/2019-C, di rigettare la richiesta di sanatoria edilizia straordinaria presentata il 30.09.1986 prot. 16960 (pratica edilizia n. 3319 del 1986) dal sig. AR AL con riguardo ai manufatti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4 anche per tutte le ragioni esposte in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate e, dunque, ad integrazione dei precedenti provvedimenti del 14.03.2016 n. 27 e del 22.10.2019 n. R. 05/2019-C, dispone negare, anche per tutte le ragioni esposte in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate, la sanatoria edilizia straordinaria ex L. 47/1965: 1) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); 2) delle opere e manufatti (individuati con colore rosso nella allegata planimetria A); 3) del manufatto-piattaforma (individuato con colore verde nella allegata planimetria B); 4) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); e per l’effetto ... ordina ... ai ricorrenti (alternativamente in qualità di proprietari e/o possessori, detentori) … la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, delle seguenti opere e manufatti: 1) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); 2) delle opere e manufatti (individuati con colore rosso nella allegata planimetria A); 3) del manufatto-piattaforma (individuato con colore verde nella allegata planimetria B); 4) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A) - Avverte che ai sensi degli artt. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001 e 196, comma 4-bis, della L.R. n. 65/2014, il Comune di Monte Argentario in caso di inottemperanza alla ingiunta demolizione di quanto sopra provvederà ad irrogare la sanzione amministrativa di € 20.000,00 in ragione della sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico ed idrogeologico ”;
- del parere negativo, protocollo n. 24256, Class. 34.19.11/1, reso dalla Soprintendenza in data 10/10/2019 - mai notificato - con cui il Soprintendente ad interim di Siena, Grosseto e Arezzo: “ esprime parere contrario ai sensi dell’art. 146 del Codice ”;
- di ogni altro provvedimento precedente, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti impugnano il diniego di condono e la conseguente ordinanza di demolizione di opere emessa dal Comune di Monte Argentario con riferimento a manufatti realizzati in località La Cantoniera.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “ Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 bis legge. 241/90 - ordinanza 116/2025 quale atto confermativo in senso proprio - eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti - difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta ”.
L’ordinanza sarebbe viziata per eccesso di potere, sub specie di contraddittorietà tra provvedimenti, avuto riguardo sia al contenuto degli atti dalla medesima espressamente richiamati e rispetto ai quali pretende di integrarne il contenuto, sia, in particolare, alla “ comunicazione di avvio dei sub-procedimenti ” trasmessa in data 30 luglio 2024. L’ordinanza sarebbe altresì viziata per difetto di motivazione, poiché non esplicita le ragioni del nuovo diniego rispetto ai precedenti provvedimenti negativi.
Inoltre, con specifico riferimento alla sig.ra LN TI, ai sig.ri AL IL, AL CE e alla società IO i ricorrenti contestano che l’ordinanza n. 116/2025 sarebbe carente di motivazione, perché strutturata richiamando per relationem il contenuto dei provvedimenti n. 27/2016 e 05/2019-C, che erano stati notificati solo al sig. AR AL.
2. “ Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 2700 c.c., 31, 32, 35 legge 47/85 e artt. 1, 3, 10 bis, 11, 21-bis, 21-quinques, 21-septies, 21-octies e 21-nonies legge 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti, difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto assoluto di istruttoria - illogicità manifesta ”.
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per eccesso di potere, sub specie di travisamento dei fatti ed errata valutazione degli atti . Inoltre, l’ordinanza sarebbe viziata perché adottata all’esito di un’istruttoria insufficiente che non ha tenuto conto delle emergenze documentali del fascicolo della sanatoria, con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo anche per motivazione monca e meramente apparente.
3. “ Violazione di legge per omessa ed errata applicazione degli artt. 31 e 35 del t.u. ed. - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto assoluto di accertamento della demanialità dell’area - difetto di istruttoria - contraddittorietà della motivazione - illogicità manifesta ”.
L’ordinanza sarebbe illegittima per violazione di legge, avendo erroneamente previsto l’avvertimento circa l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, anziché seguire il procedimento stabilito dall’art. 35 D.P.R. 380/2001. Inoltre, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione poiché l’amministrazione non ha proceduto a previamente accertare la natura demaniale dell’area su cui insistono le opere realizzate. Infine, il provvedimento sarebbe viziato per contrarietà con i precedenti atti di diniego e con l’accordo procedimentale del 2016, che presupponevano la natura non demaniale dell’area e dei beni.
4. “Violazione dell’accordo procedimentale del 28.6.2016 - violazione di legge per errata e/o omessa applicazione dell’art. 11 legge 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta - difetto assoluto di motivazione - violazione degli artt. 1965 e ss del c.c.”.
L’ordinanza impugnata è illegittima per violazione degli impegni assunti con l’accordo procedimentale siglato nel 2016, con conseguente violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 o, in caso di qualificazione dell’accordo come atto transattivo, con violazione degli artt. 1965 ss. codice civile.
5. “ Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 32 legge 47/85, 146 D.Lgs. 42/2004 e 3 l. 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria - illogicità manifesta ”.
L’ordinanza sarebbe illegittima anche per difetto di motivazione nella parte in cui nega l’istanza di condono sotto il profilo paesaggistico, mutuando il medesimo vizio da cui è affetto il parere reso dalla Soprintendenza. Tale vizio denota altresì una carenza di istruttoria poiché l’amministrazione non ha tenuto conto, nella propria decisione, della biografia documentale e storica delle opere, nonché l’inserimento dei manufatti fra gli strumenti urbanistici del Comune.
3. I ricorrenti hanno dunque concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 63, comma 3, D. Lgs. n. 104/2010.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Monte Argentario per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, stante l’intervenuta definitività del diniego adottato con provvedimento n. 27/2016 e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
5. Si è costituita in giudizio anche l’amministrazione statale con memoria di stile.
6. Con ordinanza n. 398 del 09.07.2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare per mantenere la res adhuc integra sino alla definizione nel merito del ricorso.
7. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
8. All’udienza del 19.11.2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e, all’esito, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare reputa il Collegio che la causa sia matura per la decisione, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie formulate in atti.
2. Ancora in via preliminare ritiene il Collegio di dover respingere l’eccezione di rito formulata da parte resistente, persistendo l’attualità dell’interesse degli istanti a contestare il provvedimento impugnato atteso il differente e non coincidente oggetto del presente giudizio rispetto agli altri giudizi instaurati tra le medesime parti e vertenti sui precedenti dinieghi.
3. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
4. E’ innanzitutto infondato il primo motivo di ricorso con cui gli istanti contestano plurime violazioni procedurali da parte dell’amministrazione comunale, sub specie di contraddittorietà dell’ordinanza impugnata con i precedenti atti di diniego, richiamati dalla medesima ordinanza, nonché con la comunicazione di avvio dei sub-procedimenti trasmessa il 30/07/2024.
4.1. Al riguardo si osserva che l’atto oggetto di gravame si auto qualifica espressamente come “ rigetto integrativo ” poiché aggiunge e arricchisce la motivazione dei precedenti provvedimenti negativi adottati dal Comune di Monte Argentario sull’istanza di condono prot. 16960 del 30/09/1986. Tali provvedimenti, lungi dal porsi in contrasto tra di loro, rappresentano la progressiva manifestazione di volontà dell’amministrazione di negare l’istanza di sanatoria straordinaria presentata dal sig. AR AL per le plurime ragioni in essi esplicitate. Peraltro, il mero richiamo ai precedenti provvedimenti non costituisce difetto di motivazione, posto che la giurisprudenza da tempo ammette anche la motivazione per relationem , allorquando l’atto richiamato sia, come nella specie, espressamente indicato e reso disponibile all’interessato, affermando che “ il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 06.03.2024, n. 2199).
4.2. Nel caso di specie, emerge in via documentale che, in primo luogo, con il provvedimento n. 27/2016 il Comune di Monte Argentario ha rigettato l’istanza di condono presentata dal sig. AL ai sensi della legge n. 47/85 per mancanza di idonea documentazione integrativa necessaria a completare l’istruttoria e a trasmettere gli atti alla competente Soprintendenza, nonché per carenza di documentazione giustificante la titolarità del bene oggetto di richiesta di sanatoria. Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che con provvedimento R. 05/2019-C del 22/10/2019 il Comune di Monte Argentario ha rigettato l’istanza di condono del 30/09/1986 presentata ai sensi della legge n. 47/85 anche per contrasto ovvero non compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico apposto sull’area, preso atto del parere negativo e vincolante della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004.
Ciò posto, non vi è dunque la lamentata contraddittorietà tra il nuovo atto di diniego e le motivazioni contenute nei provvedimenti richiamati dall’ordinanza di demolizione stessa, la quale non rinnega, ma anzi ribadisce le precedenti ragioni di rigetto, anche con riferimento alla natura dell’area in questione e le sviluppa ulteriormente. In definitiva, la motivazione del provvedimento gravato risulta coerente rispetto ai precedenti dinieghi e rispetto agli atti istruttori adottati dall’amministrazione, ivi compresa la “ comunicazione di avvio dei sub-procedimenti ” che dà precipuamente conto dell’iter seguito dall’ente.
4.3. Né può infine trovare accoglimento il primo motivo di ricorso con riferimento all’omessa notifica a parte dei ricorrenti degli atti richiamati dall’ordinanza impugnata, posto che quest’ultima risulta ritualmente portata a conoscenza dei destinatari ed eventuali censure rivolte ai precedenti provvedimenti dovevano essere proposte tempestivamente.
5. Ciò posto, si può procedere a esaminare il secondo e il quarto motivo di doglianza con i quali i ricorrenti contestano, nel merito, la decisione dell’amministrazione di negare l’istanza di sanatoria straordinaria evidenziando, innanzitutto, che vi sarebbe un difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorso il Comune di Monte Argentario nel non considerare alcuni manufatti nell’oggetto della domanda di condono, presentata ai sensi del Modello 47/85, atteso quanto risultante dagli atti e quanto espressamente dichiarato dal Sindaco del Comune resistente. Peraltro, evidenziano ancora i ricorrenti che nella fattispecie vi è incertezza sulla natura demaniale dell’area e, di conseguenza, delle opere su di essa realizzate, specialmente alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello penale di Firenze n. 3955 del 05/10/202, resa a definizione del procedimento aperto nei confronti di alcuni dei ricorrenti, tant’è che è in corso di definizione il procedimento per la nuova delimitazione dell’area di proprietà statale. In ogni caso, secondo i ricorrenti, il Comune di Monte Argentario non avrebbe potuto adottare il diniego impugnato anche in considerazione del contenuto dell’accordo procedimentale stipulato tra le parti nel 2016 ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 o, comunque, in virtù del disposto degli artt. 1965 ss. c.c., in caso di qualificazione dell’atto come accordo transattivo.
5.1. Reputa il Collegio che le censure siano infondate per le seguenti ragioni.
5.1.1. Risulta in via documentale che la domanda di condono (doc. 10 depositato dal Comune) venne presentata dal sig. AR AL unicamente per il fabbricato in muratura, di mq 49,39, mentre con riferimento agli ulteriori manufatti citati dai ricorrenti risulta dagli atti di causa che gli stessi non formavano oggetto della originaria e tempestiva domanda di condono, ma che sono stati successivamente inseriti nella documentazione integrativa alla domanda e prodotti oltre la scadenza fissata alla legge 47/1985 per chiedere il condono delle opere. In conseguenza, per tali ulteriori beni non poteva certamente operare la sanatoria. E a fronte di tale emergenza documentale risulta recessiva la dichiarazione del Sindaco allegata dai ricorrenti (così come le ulteriori relazioni tecniche e verbali dagli stessi citate), che oltre a non poter avere alcuna efficacia integrativa del modulo compilato, ai sensi della legge 47/85, dalla parte privata, peraltro, espressamente fa salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione sull’istanza.
5.1.2. A ciò si aggiunga, con riferimento a tutte le opere in contestazione, che le stesse ricadono in area che è stata delimitata come demaniale con decreto n. 30/2004 della Direzione Marittima di Livorno, all’esito di una procedura di definizione dei confini operata in contraddittorio con i privati. A fronte di tale dato, risulta allo stato priva di rilevanza la circostanza, menzionata dai ricorrenti, che siano attualmente in corso (ma non concluse) le procedure per la nuova delimitazione della zona, anche tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, ai soli fini della decisione sulla responsabilità penale degli imputati, ha evidenziato incertezze sulla natura demaniale dell’area in questione, senza ulteriori accertamenti specifici.
5.1.3. Con riferimento, infine, all’accordo procedimentale siglato nel 2016 reputa il Collegio che - avuto riguardo alle vicende procedimentali e processuali che hanno interessato l’istanza in esame - l’atto impugnato non viola direttamente alcuna previsione consensuale, con cui il Comune si era impegnato “ a sospendere, ex art. 21 quater della L. n. 241/1990, l’efficacia e l’esecutività dei provvedimenti impugnati … nonché l’efficacia e l’esecutività del provvedimento che il Comune di Monte Argentario dovesse adottare in conseguenza della nota del sig. AR AL del 18/5/2016 assunta al protocollo del Comune di Monte Argentario il successivo 19/5/2016 n. prot. 13712 … tutto ciò fino alla definizione … dei succitati ricorsi nonché dell’eventuale ricorso avverso il provvedimento che il Comune di Monte Argentario dovesse emettere ”.
6. Con la terza censura i ricorrenti contestano il provvedimento gravato nella parte in cui - sul presupposto della natura demaniale dell’area - il Comune di Monte Argentario ha dato l’avvertimento circa l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 20.000,00 in caso di inadempimento all’ordine di demolizione, richiamando l’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001, anziché l’art. 35 D.P.R. 380/2001, peraltro senza notificare previamente alcuna diffida.
6.1. Sul punto il Collegio richiama innanzitutto l’orientamento pretorio secondo cui la mancanza della diffida non comporta l’illegittimità dell’ordine demolitorio “dal momento che essa risponde solo allo scopo di consentire al privato di adempiere spontaneamente (Cons. Stato, sez. VII, n. 9786/2024, cit.; 4 aprile 2024, n. 3089), e tale finalità è assicurata anche dall’ingiunzione in esame, che ha assegnato al destinatario un termine per la demolizione” (CGA parere n. 232 del 20 ottobre 2025). Nel caso di specie la notifica dell’ordine di demolizione ha dunque offerto ai destinatari un congruo tempo per la rimozione spontanea delle opere abusive, privando di ogni rilevanza la necessità di una previa diffida.
6.2 Ciò posto ritiene tuttavia il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato laddove censura l’applicabilità al caso di specie della sanzione amministrativa in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001. Deve in proposito richiamarsi l’orientamento secondo cui la suddetta “ misura opera solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente alla diversa ipotesi di cui all’art. 35 del T.U.E., in ragione proprio della natura sanzionatoria della stessa (cfr., sulla natura sanzionatoria, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3727)” (Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 2522 del 15 marzo 2024). E invero in caso di opera realizzata su area demaniale, l’art. 35 D.P.R. 380/2001 non prevede alcuna sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine demolitorio; reputa quindi il Collegio che limitatamente a questo aspetto, il ricorso meriti accoglimento.
6. Infondato è invece il quinto motivo di gravame perché la zona ove insistono le opere è pacificamente vincolata e la Soprintendenza competente si è espressa sulla compatibilità paesaggistica degli interventi oggetto di causa con parere negativo e vincolante, che è stato recepito dall’amministrazione comunale con provvedimento, la cui legittimità è stata accertata con sentenza di questo Tar n. 1799 del 06.11.2025.
6.1. Peraltro, il Collegio rileva che - ferme le superiori considerazioni in ordine all’infondatezza nel merito delle contestazioni mosse avverso la decisione di diniego di condono - la motivazione concernente la non compatibilità paesaggistica delle opere è comunque sufficiente, di per sé, per ritenere legittimo l’atto impugnato, attesa la sua natura di atto plurimotivato (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480, che ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di atto plurimotivato, secondo cui: “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” ).
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, sebbene limitatamente alla parte in cui contesta l’avvertimento circa l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 20.000,00 in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
IA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CA | BE RI CH |
IL SEGRETARIO