TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 368
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 bis legge. 241/90 - ordinanza 116/2025 quale atto confermativo in senso proprio - eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti - difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta

    L'atto si qualifica come 'rigetto integrativo' e non è in contrasto con i precedenti provvedimenti, ma li integra. La motivazione per relationem è ammissibile e l'ordinanza è coerente con gli atti istruttori. Le censure sull'omessa notifica ai ricorrenti sono infondate poiché l'ordinanza è stata notificata ai destinatari e le censure sui precedenti provvedimenti dovevano essere proposte tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 2700 c.c., 31, 32, 35 legge 47/85 e artt. 1, 3, 10 bis, 11, 21-bis, 21-quinques, 21-septies, 21-octies e 21-nonies legge 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti, difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto assoluto di istruttoria - illogicità manifesta

    La domanda di condono riguardava solo il fabbricato in muratura, mentre gli ulteriori manufatti sono stati inseriti successivamente e oltre la scadenza. La dichiarazione del Sindaco non ha efficacia integrativa. Le opere ricadono in area demaniale delimitata con decreto. La sentenza della Corte di Appello penale ha evidenziato incertezze sull'area, ma non è conclusiva. L'accordo procedimentale del 2016 non è stato violato.

  • Accolto
    Violazione di legge per omessa ed errata applicazione degli artt. 31 e 35 del t.u. ed. - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto assoluto di accertamento della demanialità dell’area - difetto di istruttoria - contraddittorietà della motivazione - illogicità manifesta

    La mancanza della diffida non comporta illegittimità dell'ordine demolitorio. Il motivo di ricorso è fondato limitatamente all'applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4-bis D.P.R. 380/2001, in quanto tale misura opera solo in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente all'ipotesi di cui all'art. 35 del T.U.E. che non prevede sanzione pecuniaria per opere su area demaniale.

  • Rigettato
    Violazione dell’accordo procedimentale del 28.6.2016 - violazione di legge per errata e/o omessa applicazione dell’art. 11 legge 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta - difetto assoluto di motivazione - violazione degli artt. 1965 e ss del c.c.

    L'atto impugnato non viola direttamente alcuna previsione consensuale, con cui il Comune si era impegnato a sospendere l'efficacia e l'esecutività dei provvedimenti impugnati fino alla definizione dei ricorsi.

  • Rigettato
    Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione degli artt. 32 legge 47/85, 146 D.Lgs. 42/2004 e 3 l. 241/90 - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria - illogicità manifesta

    La zona è vincolata e la Soprintendenza ha espresso parere negativo. La motivazione sulla non compatibilità paesaggistica è sufficiente di per sé a ritenere legittimo l'atto impugnato, essendo plurimotivato.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere negativo per difetto di motivazione e istruttoria

    La motivazione sulla non compatibilità paesaggistica delle opere è sufficiente, di per sé, a ritenere legittimo l'atto impugnato, attesa la sua natura di atto plurimotivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 368
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 368
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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