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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP RI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1087 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.08.1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Merendino Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Merendino Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DA congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 26.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 27.06.2009.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data 10.07.2025.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione su domanda congiunta è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 965 del 19.06.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Pag. 2 di 3 Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 27.06.2009, da e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 187, parte II, serie A, Vol. 2489, dell'anno
2009, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 26.06.2025.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC DO EP RI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP RI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1087 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.08.1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Merendino Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Merendino Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DA congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 26.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 27.06.2009.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data 10.07.2025.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione su domanda congiunta è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 965 del 19.06.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Pag. 2 di 3 Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 27.06.2009, da e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 187, parte II, serie A, Vol. 2489, dell'anno
2009, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 26.06.2025.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC DO EP RI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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